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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1483/2022
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Orvieto, Via Garibaldi n.17, presso lo studio dell'avv. Marta Parretti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, in persona del Presidente pro-tempore, domi- Controparte_1 ciliata in Mantova, Via G. Bertani n.68, presso lo studio dell'avv. Cesare Traldi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta del presente grado di giudizio Appellata –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia,
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo dell'importo di € 73.321,72 emesso Parte_1 in favore di per l'omesso pagamento di macchinari agricoli. Controparte_1
Più in dettaglio, ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo, chiedendone la re- Parte_1 voca, sul presupposto che il credito di non avesse alcun riferimento con il ramo d'azienda CP_1 cedutole dalla società Parte_2 Si è ritualmente costituita l'opposta con comparsa con la quale ha dedotto: CP_1
- di aver stipulato un contratto di compravendita di macchine agricole con la società Parte_2
- di non aver ricevuto il pagamento dovuto e di aver inutilmente esperito un procedimento esecutivo nei confronti della debitrice;
- che aveva trasferito il proprio ramo d'azienda a sicché quest'ultima doveva Parte_2 Parte_1 rispondere del debito azionato con il decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto la conferma. Con sentenza n. 834/2022 il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nella disamina della documentazione in atti, ha rigetto la proposta opposizione e confermato il decreto ingiun- tivo con la seguente motivazione:
1 “Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'opponente con riferimento alla (seconda) cessione di ramo d'azienda del 2/11/2013, allegata da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta. A differenza di quanto sostenuto dall'opponente, infatti, il richiamo a tale cessione non costituisce in alcun modo una mutatio libelli, quanto piuttosto l'allegazione di una circostanza di fatto (vale a dire la cessione di un secondo ramo d'azienda) che va a supporto delle ragioni della domanda già introdotte dalla sin dal ricorso per decreto ingiuntivo. Del resto, è evidente che l'allegazione in que- CP_2 stione non ha mutato in alcun modo né il petitum (costituito dalla richiesta di pagamento della somma di € 73.321,72), né la causa petendi (costituita dalla corresponsabilità della per i debiti Parte_1 della e la domanda è rimasta invariata. Parte_2 Ciò premesso, l'opposizione è infondata. Ai sensi dell'art. 2560 co. 2 c.c., “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti sud- detti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma va applicata anche al caso della cessione del ramo di azienda, in quanto la sua ratio è impedire che i creditori dell'imprenditore vengano privati, mediante l'alienazione d'azienda, di quei beni sui quali hanno fatto affidamento a garanzia dei loro crediti, dal momento che il ramo dell'azienda è un complesso produttivo che ha una autonoma capacità di iniziare
o proseguire l'attività di impresa, e nel suo insieme costituisce appunto un elemento patrimoniale di cui
i creditori dell'impresa hanno tenuto conto per la garanzia dei loro crediti (cfr. Cass. 13319/2015).
Il cessionario ha però la possibilità di sottrarsi alla responsabilità in questione dando la prova che il debito del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente, dovendosi intendere come tale un'entità eco- nomica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale (cfr. Cass. 11678/22). Nel caso per cui si procede, è pacifico che l'opponente si fosse resa cessionaria di due rami d'azienda della società e che quest'ultima fosse debitrice della in forza di un con- Parte_3 CP_2 tratto di concessione di vendita stipulato con la ER AC (poi divenuta avente a Parte_2 oggetto macchinari agricoli. È altresì documentale e pacifico che l'opposta avesse tentato infruttuosa- mente di conseguire il corrispettivo dovuto agendo contro la (vd. docc. 2 e 3). Parte_2 L'unico tema controverso è dunque costituito dall'inerenza del debito oggetto di causa ai rami d'azienda acquistati dalla posto che – a dire di quest'ultima – le somme dovute alla Parte_1 Parte_4
non riguarderebbero i rami in questione.
[...] Ebbene, all'esito dell'istruttoria, questo Giudice ritiene che tale tesi non sia condivisibile. Va infatti evidenziato che l'atto di cessione del 2/10/2013 (doc. 3 di parte opposta) fa espresso riferi- mento all'acquisto, da parte della di un ramo d'azienda avente a oggetto un'attività di Parte_1
“commercio al dettaglio e all'ingrosso di macchine per l'agricoltura e relativi accessori e ricambi”, vale a dire un ramo che deve presumersi collegato al contratto di concessione di vendita stipulato tra la
e la ER AC. CP_2 Secondo l'opponente, non vi sarebbe inerenza tra il credito oggetto di causa e il ramo d'azienda acqui- stato, in quanto la perizia del 30/9/2013 del dott. (richiamata espressamente dall'atto di cessione), Per_1 non includerebbe, tra le attività cedute, quella di rivendita dei trattori prodotti dall'opposta. Si tratta, tuttavia, di un argomento non condivisibile, in quanto – come visto – la previsione di cui all'art.
2560 co. 2 c.c., avendo lo scopo di tutelare i creditori del cedente dalla dismissione di beni che fanno parte della garanzia patrimoniale dell'imprenditore, è destinata a operare ogni qual volta vi sia un
2 nesso funzionale tra il debito contratto dal cedente e l'attività trasferita al cessionario, che fungeva da garanzia del debito stesso.
Nel caso di specie, deve ritenersi che il contratto intercorso tra la e la ER AC CP_2 fosse stato stipulato nell'ambito dell'attività di rivendita di veicoli agricoli svolta da quest'ultima, sicché tra il debito e il ramo d'azienda ceduto sussiste senz'altro un rapporto di inerenza, che non può essere reciso tramite una cessione parziale del ramo in questione. Peraltro nella relazione di stima del dott. , prodotta dall'opponente, si legge che la cessione del Per_1 2/10/2013 aveva espressamente lo scopo di “far convergere in un unico veicolo societario l'officina di riparazione di macchine agricole e industriali già conferita e l'annessa attività di rivendita” (pag. 9), il che conferma che il ramo d'azienda acquistato dalla società – a prescindere dal fatto che Parte_1 alcuni beni fossero rimasti nella disponibilità della – coincide con quello nel cui ambito era Parte_2 stato stipulato il contratto con la ” CP_2
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, si duole del fatto che il Tribunale ha erroneamente individuato la domanda conte- nuta nel decreto ingiuntivo.
Sostiene, al riguardo che, dalla lettura del decreto ingiuntivo opposto, emerge chiaramente che il credito azionato in via monitoria nei confronti di trova la sua ragione in un risalente rapporto com- Parte_1 merciale che aveva legato (già a (già , CP_1 CP_3 Parte_2 Controparte_4 alla cui fase genetica era del tutto estranea l'odierna appellante. ha dedotto di avere ottenuto nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 637/2014 CP_1 Parte_2 di €. 73.321,72 da parte del Tribunale di Reggio Emilia, cui non aveva fatto seguito alcun pagamento, nonostante l'intimazione di atto di precetto ed il conseguente pignoramento mobiliare. Era stata quindi disposta la nomina di un esperto contabile, la dott.ssa , per la relazione ex art. Per_2
492 c.p.c. e, da tale documento, era emerso che il debito di nei confronti di Parte_2 CP_1 era stato iscritto nei libri contabili di . Parte_2
Sostiene ancora che , con atto del 30/4/2013 e prot. del 9.5.2013 n. rep. 189123 Parte_5
e n. racc. 39086 del notaio di Terni, aveva trasferito l'intero ramo di azienda nella neo- Persona_3 costituita società e che costituivano oggetto di conferimento “tutte le passività aziendali, i Parte_1 contratti tutti in corso, compresi quelli di leasing, quali ben risultanti dalla perizia come sopra allegata, abilitazioni, licenze, concessioni e comunque, tutto quanto risulti o possa risultare attinente, connesso, dipendente, collegato o di pertinenza del ramo di azienda conferito, niente escluso o eccettuato anche se non espressamente indicato o ricompreso in perizia allegata”. Ciò premesso, rileva che l'asserita cessione dell'intero ramo di azienda e l'affermazione secondo la quale il conferimento avesse ad oggetto indistinto tutte le passività aziendali, è smentito dalla documentazione ritualmente prodotta dall'appellante già nel precedente grado di giudizio. Osserva, al riguardo, che l'atto del notaio del 30/4/2013, rep. 189123, racc. 39086 (doc. 8 fasci- Per_3 colo monitorio), non aveva in realtà ad oggetto la cessione dell'intero ramo di azienda, e quindi non riguardava, in maniera indistinta, tutte le passività aziendali. Difatti, nell'art. 5 di detto atto si legge testualmente “la società …… dichiara di con- Parte_3 ferire, come in effetti conferisce, nella qui costituita società, un ramo di azienda di proprietà della So- cietà stessa, il tutto come meglio descritto nella perizia di stima di cui appresso alla quale viene fatto pieno riferimento”.
3 Pertanto, oggetto del conferimento non è stata l'intera azienda, ma esclusivamente il ramo di azienda descritto nella perizia allegata, costituito soltanto dall'attività di officina di riparazione di macchine agri- cole e industriali (cfr. docc. 2 e 3 fasc. I grado appellante).
Più in dettaglio nella perizia del dott. ex art. 2465 c.c. (doc. 9 fascicolo monitorio), denominata Per_1
“relazione di stima per il conferimento di un ramo di azienda” emerge che il ramo di azienda conferito è stato quello: “avente ad oggetto l'attività di officina di riparazione di macchine agricole e industriali”, come espressamente esposto già nella parte introduttiva; ed ancora, nel punto 3) di detta perizia, speci- ficamente denominata “descrizione del conferimento”, è ulteriormente ribadito che il ramo di azienda conferito è solo quello “relativo ad una officina di riparazione di macchine agricole e industriali” (cfr. pag. 8).
Quanto sopra dedotto trova poi conferma nell'elenco analitico degli impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed altri beni che sono appunto esclusivamente quelli attinenti alla officina con- ferita (cfr. pagg. 10, 11 e 12 perizia dr. ). Per_1
Ciò premesso, evidenzia che le fatture azionate nel decreto ingiuntivo (cfr. doc. 11 fasc. monitorio) non si riferiscono in alcun modo al ramo di azienda ceduto da a (“officina di ripa- Parte_2 Parte_1 razione di macchine agricole o industriali”), ma sono chiaramente relative alla vendita di trattori e rela- tivi servizi;
da ciò consegue che l'appellante non è in alcun modo obbligata al pagamento delle stesse e ciò indipendentemente dall'inserimento di detto debito nelle scritture contabili della cedente Parte_2
Richiama, sul punto, giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in caso di cessione di un ramo di azienda, l'acquirente è obbligato in solido con il cedente limitatamente al ramo di azienda ceduto, anche nel caso di contabilità unitaria” (Cass.n.13319/2015). Con il secondo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale, in violazione degli art. 112 e 183 cpc, ha con- sentito l'illegittima modificazione della domanda di in sede di memoria ex art. 183 cpc. Parte_6
Sostiene che in detta prima memoria, datata 06.05.2021, ha mutato le proprie conclusioni. CP_1 Ed infatti, nelle conclusioni svolte in tale atto “in via subordinata, nel merito”, per la prima volta nel corso del giudizio, a fondamento della propria pretesa, ha introdotto un secondo atto di CP_1 conferimento del ramo di azienda da a a firma del notaio rep. n. 189950 Parte_2 Parte_1 Per_3 del 2.11.2013 (successivo e distinto rispetto a quello del 30.04.2013, rep. 189123, alla base del decreto ingiuntivo opposto), asseritamente confermativo dell'accollo di responsabilità per le obbligazioni della conferente in capo a Parte_2 Parte_1
Sostiene che neppure tale secondo conferimento comporta un accollo di responsabilità in capo a CP_5 tractor del debito per cui è causa, e comunque evidenzia che vi è stato un inammissibile mutamento della domanda, in quanto non si è trattato di una mera precisazione della domanda già proposta, ma di una domanda radicalmente nuova, che ha comportato l'introduzione di un tema di indagine completamente diverso da quello prospettato nel decreto ingiuntivo e nelle conclusioni della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado. Più in dettaglio, ribadisce che sia nel decreto ingiuntivo, che nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la domanda è stata fondata esclusiva- mente sull'atto avente per oggetto il conferimento dell'officina meccanica (atto notaio in data Per_3
30.04.2013, rep. 189123, racc. 39086).
Osserva che il Tribunale ha disatteso tale eccezione assumendo che, il richiamo al secondo conferimento, costituisse l'allegazione di una circostanza di fatto (vale a dire la cessione di un secondo ramo d'azienda) di mero supporto delle ragioni della domanda, già introdotte da nel ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo.
4 Contesta tale statuizione, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata si fonda, in realtà, solo sul secondo atto di conferimento (cfr. pag. 3 e 4), senza alcun riferimento al primo, che pure era stato l'unico atto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto. Con il terzo motivo lamenta la falsa applicazione art. 2560 c.c. e l'errata interpretazione del secondo conferimento a firma del notaio rep. n. 189950 del 2.11.2013. Per_3
A tale riguardo sostiene che, comunque, anche dal citato secondo atto di cessione del ramo di azienda, non risulta il trasferimento da a dell'attività di rivendita dei trattori prodotti da Parte_2 Parte_1
(di cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto). CP_1
Ribadisce che detto atto, deve necessariamente essere letto unitamente alla relazione di stima ex art. 2465
c.c. redatta dal dott. , di cui è parte integrante, nella quale sono espressamente ed esattamente Per_1 indicati i beni conferiti da a Parte_2 Parte_1 Richiama quindi detta relazione di stima nella quale, al punto 4 (pagg. 9 e segg.), paragrafo “Accerta- mento dei Valori”, è riportata “la puntuale indicazione degli elementi costituenti il ramo di azienda og- getto di conferimento con indicazione dei criteri di valutazione”. In tale punto il dott. ha esattamente indicato le voci costituenti il ramo di azienda conferito e tali Per_1 elementi sono costituiti da: a) Immobilizzazioni materiali a loro volta costituiti da:
1. terreni e fabbricati;
2. altri beni (dettagliatamente elencati a pag. 11);
b) Fondi (fondi per imposte differite);
c) Debiti (esposizione verso banche) d) Onere fiscale potenziale sulle plusvalenze
Quindi dalla lettura di tutti gli elementi costituenti il ramo di azienda conferito (cfr. pagg. 8 – 14) non risulta inserita l'attività di commercio di rivendita dei trattori. Pertanto da detta documentazione emerge che, con entrambi i distinti conferimenti di rami di azienda, non si è realizzato un completo trasferimento di azienda da a in quanto Parte_2 Parte_1 Pt_2
anche dopo detti atti, è rimasta pienamente operante ed attiva e ciò sino al 13.06.2017, quindi a
[...] distanza di oltre quattro anni dall'ultimo conferimento, quando è stata cancellata dal registro delle im- prese.
Richiama poi altra documentazione (doc. 5 allegata alla II memoria ex art. 183 cpc) relativa all'intera contabilità di AC (fatture emesse, registri IVA) per gli anni dal 2013 al 2020, ultimo anno di- sponibile, da cui emerge documentalmente che la società esponente: 1) non ha mai effettuato la vendita di trattori;
2) non ha mai avuto alcun trattore nel proprio patrimonio sociale o comunque ad essa conferito da parte di Parte_2 Conclude quindi per l'accoglimento dei motivi di appello con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc e comunque il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sostiene che è del tutto infondato il primo motivo, in quanto il Tribunale di Reggio Emilia ha motivato, in maniera chiara e esaustiva, la propria decisione di respingere l'eccezione sollevata da Parte_1
, evidenziando che, l'allegazione della circostanza di fatto costituita dalla cessione del secondo ramo
[...] d'azienda, “... va a supporto delle ragioni della domanda, già introdotte dalla sin dal CP_1
5 ricorso per decreto ingiuntivo” e chiarendo che: “ ...questo Giudice ritiene che tale tesi non sia condivi- sibile. Va infatti evidenziato che l'atto di cessione del 2.10.2013 (doc.3 di parte opposta) fa espresso riferimento all'acquisto, da parte di di un ramo d'azienda avente ad oggetto un'attività di Parte_1
“commercio al dettaglio e all'ingrosso di macchine per l'agricoltura e relativi accessori e ricambi” vale a dire un ramo che deve presumersi collegato al contratto di concessione di vendita stipulato tra la
[...] e la ER AC” (cfr. pag.3 della sentenza n.834/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, CP_1 oggi impugnata).” Ed ancora il Tribunale ha precisato che “...nella relazione di stima del dott. , prodotta dall'opponente Per_1 si legge che la cessione del 2.10.2013, aveva espressamente lo scopo di “far convergere in un unico veicolo societario l'officina di riparazione di macchine agricole e industriali già conferita e l'annessa attività di rivendita (pag.9), il che conferma che il ramo d'azienda acquistato dalla società Parte_7
[...
...coincide con quello nel cui ambito era stato stipulato il contratto con la (pag.4 della CP_1 sentenza n.834/2022). Ribadisce che ai sensi dell'art. 2560 c.c.: “l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito” e che il secondo comma dello stesso art.2560 c.c., precisa che: “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbliga- tori”. Rileva che dalla documentazione in atti è emerso che i debiti di verso sono stati Parte_2 CP_1 iscritti nei libri contabili, fino all'importo di € 78.363,69 (V. relazione dell'ausiliario dell'ufficiale giudi- ziario, dott.ssa , doc.6 del monitorio) e pertanto, del credito ingiunto con il decreto n.637/14 Per_2 pari ad € 73.321,72 deve rispondere ai sensi dell'art. 2560 comma 2 c.c. Parte_1
Evidenzia ancora che l'appellante non ha contestato che l'imputabilità del debito a origina- Parte_1 riamente contratto da fosse provata dall'iscrizione del medesimo debito nei libri contabili di Parte_2
ma ha ritenuto che la cessione del ramo d'azienda, effettuata da a favore della Parte_2 Parte_2
non avesse ad oggetto il suddetto debito. Parte_1
Rileva che le fatture azionate da (doc. 11 fascicolo monitorio), riguardavano macchine CP_1 agricole e accessori delle stesse e quindi beni assolutamente inerenti all'esercizio del ramo d'azienda ce- duto da a (V. visura camerale e statuto doc.7 e doc.
8- fascicolo mo- Parte_8 Parte_1 Parte_1 nitorio) ove è indicato quale oggetto “...costruzione ed elaborazione di macchine agricole e industriali, nonché officina di manutenzione e riparazione di macchine agricole, autoveicoli e veicoli commerciali, elettrauto... il commercio al dettaglio e all'ingrosso di macchine, attrezzature ed articoli tecnici l'agricol- tura, il commercio e l'artigianato, lubrificanti e pneumatici, compresa importazione ed esportazione, il commercio di autovetture, veicoli commerciali, autocarri e furgoni nuovi ed usati ...”. Sul secondo motivo, osserva che, già nel precedente grado di giudizio, è stato dedotto che l'opposta (odierna appellata) non aveva ampliato il “thema decidendum”, dal momento che il decreto ingiuntivo notificato all'opponente si fondava effettivamente sulle fatture emesse da nei confronti di CP_1
(doc.11 del fascicolo monitorio), le quali avevano ad oggetto la cessione di macchine agricole, Parte_2 mezzi di ricambio e servizi software relativi ai medesimi prodotti: dunque, certamente si trattava di merce e di prodotti riguardanti l'attività svolta da ed in particolare, del ramo di azienda relativo Parte_2 all'attività di officina e di riparazione/ricambi di macchine agricole, svolta dalla medesima società debi- trice, poi, cedente il medesimo ramo d'azienda a favore di . Parte_1
6 Il secondo conferimento di ramo d'azienda, in realtà, ha completato definitivamente il trasferimento dell'intera azienda da a favore dell'odierna opponente, come più volte sostenuto da Parte_2 [...]
CP_1
Pertanto, non è stata avanzata alcuna domanda diversa dall'opposta, rispetto a quelle fatte valere con il ricorso monitorio.
Del resto, come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, nel presente caso, a differenza di quanto sostenuto da non vi è stato “alcuno spostamento dei termini della contestazione”, in quanto: Parte_1
“...il richiamo a tale cessione (la seconda n.d.r.) non costituisce in alcun modo una “mutatio libelli”, quanto piuttosto l'allegazione di una circostanza di fatto (vale a dire la cessione di un secondo ramo
d'azienda) che va a supporto delle ragioni della domanda già introdotte dalla sin dal Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo. Del resto, è evidente che l'allegazione in questione non ha mutato in alcun modo né il “petitum” (costituito dalla richiesta di pagamento della somma di € 73.321,72), né la “causa petendi” (costituita dalla corresponsabilità della per i debiti della e la domanda Parte_1 Parte_2 è rimasta invariata” (cfr. pag.
2-3 della sentenza impugnata). Sul terzo motivo, sull'affermazione secondo la quale l'attività e il ramo d'azienda trasferiti con il secondo atto di conferimento a firma del notaio del 2.10.2013, non riguarderebbero la rivendita di macchine Per_3 agricole, osserva che il Tribunale ha correttamente affermato “ … nel caso per cui si procede, è pacifico che l'opponente si fosse resa cessionaria di due rami d'azienda della società e che que- Parte_3 st'ultima fosse debitrice di in forza di un contratto di concessione di vendita stipulato con CP_1 la ER AC (poi diventata avente ad oggetto macchinari agricoli. E' altresì docu- Parte_2 mentale e pacifico che l'opposta avesse tentato infruttuosamente di conseguire il corrispettivo dovuto agendo contro la ( vd. docc.2 e 3)”. Parte_2
Ed ancora rileva che, correttamente il Tribunale ha sostenuto che: “...la previsione di cui all'art.2560 co.2
c.c., avendo lo scopo di tutelare i creditori del cedente dalla dismissione dei beni che fanno parte della garanzia patrimoniale dell'imprenditore, è destinata a operare ogni qual volta via sia un nesso funzionale tra il debito contratto dal cedente e l'attività trasferita al cessionario, che fungeva da garanzia del debito stesso”.
Nel caso di specie, deve ritenersi che il contratto intercorso tra e (già ER CP_1 Parte_2
AC) fosse stato stipulato nell'ambito dell'attività di rivendita di veicoli agricoli svolta da quest'ul- tima, sicché tra il debito e il ramo d'azienda ceduto sussiste senz'altro un rapporto di inerenza, che non può essere reciso tramite una cessione parziale del ramo in questione. Peraltro, nella relazione di stima del dott. , prodotta dall'opponente, si legge che la cessione dello Per_1
02.10.2013 aveva espressamente lo scopo di “far convergere in un unico veicolo societario l'officina di riparazione di macchine agricole e industriali già conferita e l'annessa attività di rivendita” (pag.9), il che conferma che il ramo d'azienda acquistato dalla società - a prescindere dal fatto che alcuni Parte_1 Par beni fossero rimasti nella disponibilità della coincide quello nel cui ambito è stato stipu- Parte_2 lato il contratto con (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado impugnata). CP_1
Con riferimento alla seconda contestazione dell'appellante (id est: debito non costituente oggetto di con- ferimento nel ramo d'azienda ceduto a , il motivo è smentito dalla circostanza ampiamente Parte_1 dimostrata, dell'iscrizione del debito nelle scritture contabili della società cedente, e conseguentemente, dall'obbligo solidale del cessionario, stabilito dall'art. 2560 co. 2 c.c. Ne deriva che la cessionaria, odierna opponente non può ritenersi estranea al debito contratto da Pt_2 nei confronti di e, al contrario, è obbligata, in solido con la prima, ai sensi dell'art.2560
[...] CP_1 comma 2 c.c.
7 Richiama giurisprudenza secondo la quale “…il principio di solidarietà tra cedente e cessionario (arti- colo 2560 c.c., secondo comma c.c.), con riferimento ai debiti relativi all'esercizio di azienda ceduta anteriori al trasferimento, deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della di- sposizione, che consente di far prevalere il principio della responsabilità solidale del cessionario nel caso in cui sia riscontrato, da una parte un utilizzo della norma volto a fini diversi da quelli per i quali è stata introdotta e, dall'altra un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salva- guardato” (Cass. civ., Sez.III, ord. 10.12.2019 n.32134). Conclude quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.
Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.04.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che l'appello è ammissibile, posto che il richiesto riesame delle questioni in fatto e in diritto ivi dedotte, è incompatibile con una pronuncia ex art. 348 bis cpc.
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento.
Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni. Nella fattispecie in esame è pacifico che l'appellante si è resa cessionaria di due rami d'azienda della società (già ER AC), e che quest'ultima fosse debitrice di in forza Parte_2 CP_1 di un contratto di concessione di vendita avente a oggetto macchinari agricoli, stipulato con ER
AC.
Tale ultima circostanza è chiaramente emersa dalla documentazione in atti, in quanto, i debiti che Pt_2 aveva nei confronti di sono stati iscritti nei libri contabili di fino all'im-
[...] CP_1 Parte_2 porto di € 78.363,69 (V. relazione dell'ausiliario dell'ufficiale giudiziario, dott.ssa , doc.6 fasc. Per_2 monitorio) .
È altresì documentale e pacifico che ha tentato infruttuosamente di conseguire il corri- CP_1 spettivo dovuto agendo contro la (V docc. 2 e 3 fasc. I grado). Parte_2
Ciò premesso, oggetto della controversia è quello di stabilire se il debito di cui al decreto ingiuntivo opposto, sia o meno inerente ai rami d'azienda ceduti a la quale ritiene invece che le relative Parte_1 somme non riguarderebbero i rami in questione.
Ebbene, sul punto il Tribunale di Reggio Emilia ha correttamente affermato che “...nella relazione di stima del dott. , prodotta dall'opponente si legge che la cessione del 2.10.2013, aveva espressa- Per_1 mente lo scopo di “far convergere in un unico veicolo societario l'officina di riparazione di macchine agricole e industriali già conferita e l'annessa attività di rivendita (pag.9), il che conferma che il ramo
d'azienda acquistato dalla società ..coincide con quello nel cui ambito era stato stipulato Parte_1 il contratto con la (pag.4 della sentenza n.834/2022). CP_1
Pertanto, del credito ingiunto con il decreto n.637/14 pari ad € 73.321,72 deve rispondere ai Parte_1 sensi dell'art. 2560 c.c. Detto articolo 2560 c.c. al comma 1 prevede che “l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito” e, al comma 2 prevede che “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Non è fondato il secondo motivo di appello, con riferimento all'asserita illegittima modificazione della domanda di per avere introdotto, in sede di memoria ex art. 183 cpc, un secondo atto di Parte_6 conferimento del ramo di azienda da a a firma del notaio rep. n. 189950 Parte_2 Parte_1 Per_3
8 del 2.11.2013, successivo e distinto rispetto a quello del 30.04.2013, rep. 189123, alla base del decreto ingiuntivo opposto. Difatti il Tribunale ha correttamente affermato che si tratta di un'allegazione che “... va a supporto delle ragioni della domanda, già introdotte dalla sin dal ricorso per decreto ingiuntivo”. CP_1
Tale statuizione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass.n.9668/2021) che ha affermato che non vi è alcuna “mutatio libelli”, quando la domanda del creditore opposto, risulti comunque, con- nessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e, ancora più recentemente (Cass.n. 7592/2024), ha dichiarato che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la pro- pria domanda originaria- nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum- ai sensi dell'art.183 c.p.c., al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non poten- dosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto in- troduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi” . Non è fondato il terzo motivo in quanto , nella relazione di stima del dott. , prodotta dall'opponente, Per_1 si legge che la cessione del 2.10.2013 aveva espressamente lo scopo di “far convergere in un unico veicolo societario l'officina di riparazione di macchine agricole e industriali già conferita e l'annessa attività di rivendita” (pag.9), il che conferma che il ramo d'azienda acquistato da - a prescindere dal Parte_1 fatto che alcuni beni fossero rimasti nella disponibilità di - coincide con quello nel cui ambito Parte_2
è stato stipulato il contratto con (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado impugnata). CP_1
Con riferimento alla seconda, contestazione dell'appellante (ovvero del debito non costituente oggetto di conferimento nel ramo d'azienda ceduto a , il motivo è smentito dalla circostanza ampia- Parte_1 mente dimostrata, dell'iscrizione del debito nelle scritture contabili della società cedente, e conseguente- mente, dall'obbligo solidale del cessionario, stabilito dall'art. 2560 co. 2 c.c.
Ne deriva che la cessionaria, odierna appellante, non può ritenersi estranea al debito contratto da Pt_2 nei confronti di ma, al contrario, è obbligata, in solido con la prima, ai sensi
[...] CP_1 dell'art.2560 comma 2 c.c. Su questo specifico punto, si deve poi ancora condividere la statuizione contenuta nella sentenza impu- gnata, laddove si afferma che il contratto intercorso tra e (già CP_1 Parte_2 CP_6
) è stato stipulato nell'ambito dell'attività di rivendita di veicoli agricoli svolta da quest'ultima e il
[...] relativo debito è strettamente inerente a detto ramo commerciale.
Difatti rimane senz'altro un rapporto di inerenza tra debito e ramo d'azienda ceduto, di guisa che il debito si è trasferito alla cessionaria indipendentemente da una cessione totale o parziale del ramo Parte_1 in questione. Per tali motivi l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istru- zione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
9 - condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi in € 12.154,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1483/2022
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Orvieto, Via Garibaldi n.17, presso lo studio dell'avv. Marta Parretti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, in persona del Presidente pro-tempore, domi- Controparte_1 ciliata in Mantova, Via G. Bertani n.68, presso lo studio dell'avv. Cesare Traldi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta del presente grado di giudizio Appellata –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia,
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo dell'importo di € 73.321,72 emesso Parte_1 in favore di per l'omesso pagamento di macchinari agricoli. Controparte_1
Più in dettaglio, ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo, chiedendone la re- Parte_1 voca, sul presupposto che il credito di non avesse alcun riferimento con il ramo d'azienda CP_1 cedutole dalla società Parte_2 Si è ritualmente costituita l'opposta con comparsa con la quale ha dedotto: CP_1
- di aver stipulato un contratto di compravendita di macchine agricole con la società Parte_2
- di non aver ricevuto il pagamento dovuto e di aver inutilmente esperito un procedimento esecutivo nei confronti della debitrice;
- che aveva trasferito il proprio ramo d'azienda a sicché quest'ultima doveva Parte_2 Parte_1 rispondere del debito azionato con il decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto la conferma. Con sentenza n. 834/2022 il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nella disamina della documentazione in atti, ha rigetto la proposta opposizione e confermato il decreto ingiun- tivo con la seguente motivazione:
1 “Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'opponente con riferimento alla (seconda) cessione di ramo d'azienda del 2/11/2013, allegata da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta. A differenza di quanto sostenuto dall'opponente, infatti, il richiamo a tale cessione non costituisce in alcun modo una mutatio libelli, quanto piuttosto l'allegazione di una circostanza di fatto (vale a dire la cessione di un secondo ramo d'azienda) che va a supporto delle ragioni della domanda già introdotte dalla sin dal ricorso per decreto ingiuntivo. Del resto, è evidente che l'allegazione in que- CP_2 stione non ha mutato in alcun modo né il petitum (costituito dalla richiesta di pagamento della somma di € 73.321,72), né la causa petendi (costituita dalla corresponsabilità della per i debiti Parte_1 della e la domanda è rimasta invariata. Parte_2 Ciò premesso, l'opposizione è infondata. Ai sensi dell'art. 2560 co. 2 c.c., “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti sud- detti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma va applicata anche al caso della cessione del ramo di azienda, in quanto la sua ratio è impedire che i creditori dell'imprenditore vengano privati, mediante l'alienazione d'azienda, di quei beni sui quali hanno fatto affidamento a garanzia dei loro crediti, dal momento che il ramo dell'azienda è un complesso produttivo che ha una autonoma capacità di iniziare
o proseguire l'attività di impresa, e nel suo insieme costituisce appunto un elemento patrimoniale di cui
i creditori dell'impresa hanno tenuto conto per la garanzia dei loro crediti (cfr. Cass. 13319/2015).
Il cessionario ha però la possibilità di sottrarsi alla responsabilità in questione dando la prova che il debito del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente, dovendosi intendere come tale un'entità eco- nomica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale (cfr. Cass. 11678/22). Nel caso per cui si procede, è pacifico che l'opponente si fosse resa cessionaria di due rami d'azienda della società e che quest'ultima fosse debitrice della in forza di un con- Parte_3 CP_2 tratto di concessione di vendita stipulato con la ER AC (poi divenuta avente a Parte_2 oggetto macchinari agricoli. È altresì documentale e pacifico che l'opposta avesse tentato infruttuosa- mente di conseguire il corrispettivo dovuto agendo contro la (vd. docc. 2 e 3). Parte_2 L'unico tema controverso è dunque costituito dall'inerenza del debito oggetto di causa ai rami d'azienda acquistati dalla posto che – a dire di quest'ultima – le somme dovute alla Parte_1 Parte_4
non riguarderebbero i rami in questione.
[...] Ebbene, all'esito dell'istruttoria, questo Giudice ritiene che tale tesi non sia condivisibile. Va infatti evidenziato che l'atto di cessione del 2/10/2013 (doc. 3 di parte opposta) fa espresso riferi- mento all'acquisto, da parte della di un ramo d'azienda avente a oggetto un'attività di Parte_1
“commercio al dettaglio e all'ingrosso di macchine per l'agricoltura e relativi accessori e ricambi”, vale a dire un ramo che deve presumersi collegato al contratto di concessione di vendita stipulato tra la
e la ER AC. CP_2 Secondo l'opponente, non vi sarebbe inerenza tra il credito oggetto di causa e il ramo d'azienda acqui- stato, in quanto la perizia del 30/9/2013 del dott. (richiamata espressamente dall'atto di cessione), Per_1 non includerebbe, tra le attività cedute, quella di rivendita dei trattori prodotti dall'opposta. Si tratta, tuttavia, di un argomento non condivisibile, in quanto – come visto – la previsione di cui all'art.
2560 co. 2 c.c., avendo lo scopo di tutelare i creditori del cedente dalla dismissione di beni che fanno parte della garanzia patrimoniale dell'imprenditore, è destinata a operare ogni qual volta vi sia un
2 nesso funzionale tra il debito contratto dal cedente e l'attività trasferita al cessionario, che fungeva da garanzia del debito stesso.
Nel caso di specie, deve ritenersi che il contratto intercorso tra la e la ER AC CP_2 fosse stato stipulato nell'ambito dell'attività di rivendita di veicoli agricoli svolta da quest'ultima, sicché tra il debito e il ramo d'azienda ceduto sussiste senz'altro un rapporto di inerenza, che non può essere reciso tramite una cessione parziale del ramo in questione. Peraltro nella relazione di stima del dott. , prodotta dall'opponente, si legge che la cessione del Per_1 2/10/2013 aveva espressamente lo scopo di “far convergere in un unico veicolo societario l'officina di riparazione di macchine agricole e industriali già conferita e l'annessa attività di rivendita” (pag. 9), il che conferma che il ramo d'azienda acquistato dalla società – a prescindere dal fatto che Parte_1 alcuni beni fossero rimasti nella disponibilità della – coincide con quello nel cui ambito era Parte_2 stato stipulato il contratto con la ” CP_2
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, si duole del fatto che il Tribunale ha erroneamente individuato la domanda conte- nuta nel decreto ingiuntivo.
Sostiene, al riguardo che, dalla lettura del decreto ingiuntivo opposto, emerge chiaramente che il credito azionato in via monitoria nei confronti di trova la sua ragione in un risalente rapporto com- Parte_1 merciale che aveva legato (già a (già , CP_1 CP_3 Parte_2 Controparte_4 alla cui fase genetica era del tutto estranea l'odierna appellante. ha dedotto di avere ottenuto nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 637/2014 CP_1 Parte_2 di €. 73.321,72 da parte del Tribunale di Reggio Emilia, cui non aveva fatto seguito alcun pagamento, nonostante l'intimazione di atto di precetto ed il conseguente pignoramento mobiliare. Era stata quindi disposta la nomina di un esperto contabile, la dott.ssa , per la relazione ex art. Per_2
492 c.p.c. e, da tale documento, era emerso che il debito di nei confronti di Parte_2 CP_1 era stato iscritto nei libri contabili di . Parte_2
Sostiene ancora che , con atto del 30/4/2013 e prot. del 9.5.2013 n. rep. 189123 Parte_5
e n. racc. 39086 del notaio di Terni, aveva trasferito l'intero ramo di azienda nella neo- Persona_3 costituita società e che costituivano oggetto di conferimento “tutte le passività aziendali, i Parte_1 contratti tutti in corso, compresi quelli di leasing, quali ben risultanti dalla perizia come sopra allegata, abilitazioni, licenze, concessioni e comunque, tutto quanto risulti o possa risultare attinente, connesso, dipendente, collegato o di pertinenza del ramo di azienda conferito, niente escluso o eccettuato anche se non espressamente indicato o ricompreso in perizia allegata”. Ciò premesso, rileva che l'asserita cessione dell'intero ramo di azienda e l'affermazione secondo la quale il conferimento avesse ad oggetto indistinto tutte le passività aziendali, è smentito dalla documentazione ritualmente prodotta dall'appellante già nel precedente grado di giudizio. Osserva, al riguardo, che l'atto del notaio del 30/4/2013, rep. 189123, racc. 39086 (doc. 8 fasci- Per_3 colo monitorio), non aveva in realtà ad oggetto la cessione dell'intero ramo di azienda, e quindi non riguardava, in maniera indistinta, tutte le passività aziendali. Difatti, nell'art. 5 di detto atto si legge testualmente “la società …… dichiara di con- Parte_3 ferire, come in effetti conferisce, nella qui costituita società, un ramo di azienda di proprietà della So- cietà stessa, il tutto come meglio descritto nella perizia di stima di cui appresso alla quale viene fatto pieno riferimento”.
3 Pertanto, oggetto del conferimento non è stata l'intera azienda, ma esclusivamente il ramo di azienda descritto nella perizia allegata, costituito soltanto dall'attività di officina di riparazione di macchine agri- cole e industriali (cfr. docc. 2 e 3 fasc. I grado appellante).
Più in dettaglio nella perizia del dott. ex art. 2465 c.c. (doc. 9 fascicolo monitorio), denominata Per_1
“relazione di stima per il conferimento di un ramo di azienda” emerge che il ramo di azienda conferito è stato quello: “avente ad oggetto l'attività di officina di riparazione di macchine agricole e industriali”, come espressamente esposto già nella parte introduttiva; ed ancora, nel punto 3) di detta perizia, speci- ficamente denominata “descrizione del conferimento”, è ulteriormente ribadito che il ramo di azienda conferito è solo quello “relativo ad una officina di riparazione di macchine agricole e industriali” (cfr. pag. 8).
Quanto sopra dedotto trova poi conferma nell'elenco analitico degli impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed altri beni che sono appunto esclusivamente quelli attinenti alla officina con- ferita (cfr. pagg. 10, 11 e 12 perizia dr. ). Per_1
Ciò premesso, evidenzia che le fatture azionate nel decreto ingiuntivo (cfr. doc. 11 fasc. monitorio) non si riferiscono in alcun modo al ramo di azienda ceduto da a (“officina di ripa- Parte_2 Parte_1 razione di macchine agricole o industriali”), ma sono chiaramente relative alla vendita di trattori e rela- tivi servizi;
da ciò consegue che l'appellante non è in alcun modo obbligata al pagamento delle stesse e ciò indipendentemente dall'inserimento di detto debito nelle scritture contabili della cedente Parte_2
Richiama, sul punto, giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in caso di cessione di un ramo di azienda, l'acquirente è obbligato in solido con il cedente limitatamente al ramo di azienda ceduto, anche nel caso di contabilità unitaria” (Cass.n.13319/2015). Con il secondo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale, in violazione degli art. 112 e 183 cpc, ha con- sentito l'illegittima modificazione della domanda di in sede di memoria ex art. 183 cpc. Parte_6
Sostiene che in detta prima memoria, datata 06.05.2021, ha mutato le proprie conclusioni. CP_1 Ed infatti, nelle conclusioni svolte in tale atto “in via subordinata, nel merito”, per la prima volta nel corso del giudizio, a fondamento della propria pretesa, ha introdotto un secondo atto di CP_1 conferimento del ramo di azienda da a a firma del notaio rep. n. 189950 Parte_2 Parte_1 Per_3 del 2.11.2013 (successivo e distinto rispetto a quello del 30.04.2013, rep. 189123, alla base del decreto ingiuntivo opposto), asseritamente confermativo dell'accollo di responsabilità per le obbligazioni della conferente in capo a Parte_2 Parte_1
Sostiene che neppure tale secondo conferimento comporta un accollo di responsabilità in capo a CP_5 tractor del debito per cui è causa, e comunque evidenzia che vi è stato un inammissibile mutamento della domanda, in quanto non si è trattato di una mera precisazione della domanda già proposta, ma di una domanda radicalmente nuova, che ha comportato l'introduzione di un tema di indagine completamente diverso da quello prospettato nel decreto ingiuntivo e nelle conclusioni della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado. Più in dettaglio, ribadisce che sia nel decreto ingiuntivo, che nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la domanda è stata fondata esclusiva- mente sull'atto avente per oggetto il conferimento dell'officina meccanica (atto notaio in data Per_3
30.04.2013, rep. 189123, racc. 39086).
Osserva che il Tribunale ha disatteso tale eccezione assumendo che, il richiamo al secondo conferimento, costituisse l'allegazione di una circostanza di fatto (vale a dire la cessione di un secondo ramo d'azienda) di mero supporto delle ragioni della domanda, già introdotte da nel ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo.
4 Contesta tale statuizione, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata si fonda, in realtà, solo sul secondo atto di conferimento (cfr. pag. 3 e 4), senza alcun riferimento al primo, che pure era stato l'unico atto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto. Con il terzo motivo lamenta la falsa applicazione art. 2560 c.c. e l'errata interpretazione del secondo conferimento a firma del notaio rep. n. 189950 del 2.11.2013. Per_3
A tale riguardo sostiene che, comunque, anche dal citato secondo atto di cessione del ramo di azienda, non risulta il trasferimento da a dell'attività di rivendita dei trattori prodotti da Parte_2 Parte_1
(di cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto). CP_1
Ribadisce che detto atto, deve necessariamente essere letto unitamente alla relazione di stima ex art. 2465
c.c. redatta dal dott. , di cui è parte integrante, nella quale sono espressamente ed esattamente Per_1 indicati i beni conferiti da a Parte_2 Parte_1 Richiama quindi detta relazione di stima nella quale, al punto 4 (pagg. 9 e segg.), paragrafo “Accerta- mento dei Valori”, è riportata “la puntuale indicazione degli elementi costituenti il ramo di azienda og- getto di conferimento con indicazione dei criteri di valutazione”. In tale punto il dott. ha esattamente indicato le voci costituenti il ramo di azienda conferito e tali Per_1 elementi sono costituiti da: a) Immobilizzazioni materiali a loro volta costituiti da:
1. terreni e fabbricati;
2. altri beni (dettagliatamente elencati a pag. 11);
b) Fondi (fondi per imposte differite);
c) Debiti (esposizione verso banche) d) Onere fiscale potenziale sulle plusvalenze
Quindi dalla lettura di tutti gli elementi costituenti il ramo di azienda conferito (cfr. pagg. 8 – 14) non risulta inserita l'attività di commercio di rivendita dei trattori. Pertanto da detta documentazione emerge che, con entrambi i distinti conferimenti di rami di azienda, non si è realizzato un completo trasferimento di azienda da a in quanto Parte_2 Parte_1 Pt_2
anche dopo detti atti, è rimasta pienamente operante ed attiva e ciò sino al 13.06.2017, quindi a
[...] distanza di oltre quattro anni dall'ultimo conferimento, quando è stata cancellata dal registro delle im- prese.
Richiama poi altra documentazione (doc. 5 allegata alla II memoria ex art. 183 cpc) relativa all'intera contabilità di AC (fatture emesse, registri IVA) per gli anni dal 2013 al 2020, ultimo anno di- sponibile, da cui emerge documentalmente che la società esponente: 1) non ha mai effettuato la vendita di trattori;
2) non ha mai avuto alcun trattore nel proprio patrimonio sociale o comunque ad essa conferito da parte di Parte_2 Conclude quindi per l'accoglimento dei motivi di appello con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc e comunque il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sostiene che è del tutto infondato il primo motivo, in quanto il Tribunale di Reggio Emilia ha motivato, in maniera chiara e esaustiva, la propria decisione di respingere l'eccezione sollevata da Parte_1
, evidenziando che, l'allegazione della circostanza di fatto costituita dalla cessione del secondo ramo
[...] d'azienda, “... va a supporto delle ragioni della domanda, già introdotte dalla sin dal CP_1
5 ricorso per decreto ingiuntivo” e chiarendo che: “ ...questo Giudice ritiene che tale tesi non sia condivi- sibile. Va infatti evidenziato che l'atto di cessione del 2.10.2013 (doc.3 di parte opposta) fa espresso riferimento all'acquisto, da parte di di un ramo d'azienda avente ad oggetto un'attività di Parte_1
“commercio al dettaglio e all'ingrosso di macchine per l'agricoltura e relativi accessori e ricambi” vale a dire un ramo che deve presumersi collegato al contratto di concessione di vendita stipulato tra la
[...] e la ER AC” (cfr. pag.3 della sentenza n.834/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, CP_1 oggi impugnata).” Ed ancora il Tribunale ha precisato che “...nella relazione di stima del dott. , prodotta dall'opponente Per_1 si legge che la cessione del 2.10.2013, aveva espressamente lo scopo di “far convergere in un unico veicolo societario l'officina di riparazione di macchine agricole e industriali già conferita e l'annessa attività di rivendita (pag.9), il che conferma che il ramo d'azienda acquistato dalla società Parte_7
[...
...coincide con quello nel cui ambito era stato stipulato il contratto con la (pag.4 della CP_1 sentenza n.834/2022). Ribadisce che ai sensi dell'art. 2560 c.c.: “l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito” e che il secondo comma dello stesso art.2560 c.c., precisa che: “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbliga- tori”. Rileva che dalla documentazione in atti è emerso che i debiti di verso sono stati Parte_2 CP_1 iscritti nei libri contabili, fino all'importo di € 78.363,69 (V. relazione dell'ausiliario dell'ufficiale giudi- ziario, dott.ssa , doc.6 del monitorio) e pertanto, del credito ingiunto con il decreto n.637/14 Per_2 pari ad € 73.321,72 deve rispondere ai sensi dell'art. 2560 comma 2 c.c. Parte_1
Evidenzia ancora che l'appellante non ha contestato che l'imputabilità del debito a origina- Parte_1 riamente contratto da fosse provata dall'iscrizione del medesimo debito nei libri contabili di Parte_2
ma ha ritenuto che la cessione del ramo d'azienda, effettuata da a favore della Parte_2 Parte_2
non avesse ad oggetto il suddetto debito. Parte_1
Rileva che le fatture azionate da (doc. 11 fascicolo monitorio), riguardavano macchine CP_1 agricole e accessori delle stesse e quindi beni assolutamente inerenti all'esercizio del ramo d'azienda ce- duto da a (V. visura camerale e statuto doc.7 e doc.
8- fascicolo mo- Parte_8 Parte_1 Parte_1 nitorio) ove è indicato quale oggetto “...costruzione ed elaborazione di macchine agricole e industriali, nonché officina di manutenzione e riparazione di macchine agricole, autoveicoli e veicoli commerciali, elettrauto... il commercio al dettaglio e all'ingrosso di macchine, attrezzature ed articoli tecnici l'agricol- tura, il commercio e l'artigianato, lubrificanti e pneumatici, compresa importazione ed esportazione, il commercio di autovetture, veicoli commerciali, autocarri e furgoni nuovi ed usati ...”. Sul secondo motivo, osserva che, già nel precedente grado di giudizio, è stato dedotto che l'opposta (odierna appellata) non aveva ampliato il “thema decidendum”, dal momento che il decreto ingiuntivo notificato all'opponente si fondava effettivamente sulle fatture emesse da nei confronti di CP_1
(doc.11 del fascicolo monitorio), le quali avevano ad oggetto la cessione di macchine agricole, Parte_2 mezzi di ricambio e servizi software relativi ai medesimi prodotti: dunque, certamente si trattava di merce e di prodotti riguardanti l'attività svolta da ed in particolare, del ramo di azienda relativo Parte_2 all'attività di officina e di riparazione/ricambi di macchine agricole, svolta dalla medesima società debi- trice, poi, cedente il medesimo ramo d'azienda a favore di . Parte_1
6 Il secondo conferimento di ramo d'azienda, in realtà, ha completato definitivamente il trasferimento dell'intera azienda da a favore dell'odierna opponente, come più volte sostenuto da Parte_2 [...]
CP_1
Pertanto, non è stata avanzata alcuna domanda diversa dall'opposta, rispetto a quelle fatte valere con il ricorso monitorio.
Del resto, come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, nel presente caso, a differenza di quanto sostenuto da non vi è stato “alcuno spostamento dei termini della contestazione”, in quanto: Parte_1
“...il richiamo a tale cessione (la seconda n.d.r.) non costituisce in alcun modo una “mutatio libelli”, quanto piuttosto l'allegazione di una circostanza di fatto (vale a dire la cessione di un secondo ramo
d'azienda) che va a supporto delle ragioni della domanda già introdotte dalla sin dal Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo. Del resto, è evidente che l'allegazione in questione non ha mutato in alcun modo né il “petitum” (costituito dalla richiesta di pagamento della somma di € 73.321,72), né la “causa petendi” (costituita dalla corresponsabilità della per i debiti della e la domanda Parte_1 Parte_2 è rimasta invariata” (cfr. pag.
2-3 della sentenza impugnata). Sul terzo motivo, sull'affermazione secondo la quale l'attività e il ramo d'azienda trasferiti con il secondo atto di conferimento a firma del notaio del 2.10.2013, non riguarderebbero la rivendita di macchine Per_3 agricole, osserva che il Tribunale ha correttamente affermato “ … nel caso per cui si procede, è pacifico che l'opponente si fosse resa cessionaria di due rami d'azienda della società e che que- Parte_3 st'ultima fosse debitrice di in forza di un contratto di concessione di vendita stipulato con CP_1 la ER AC (poi diventata avente ad oggetto macchinari agricoli. E' altresì docu- Parte_2 mentale e pacifico che l'opposta avesse tentato infruttuosamente di conseguire il corrispettivo dovuto agendo contro la ( vd. docc.2 e 3)”. Parte_2
Ed ancora rileva che, correttamente il Tribunale ha sostenuto che: “...la previsione di cui all'art.2560 co.2
c.c., avendo lo scopo di tutelare i creditori del cedente dalla dismissione dei beni che fanno parte della garanzia patrimoniale dell'imprenditore, è destinata a operare ogni qual volta via sia un nesso funzionale tra il debito contratto dal cedente e l'attività trasferita al cessionario, che fungeva da garanzia del debito stesso”.
Nel caso di specie, deve ritenersi che il contratto intercorso tra e (già ER CP_1 Parte_2
AC) fosse stato stipulato nell'ambito dell'attività di rivendita di veicoli agricoli svolta da quest'ul- tima, sicché tra il debito e il ramo d'azienda ceduto sussiste senz'altro un rapporto di inerenza, che non può essere reciso tramite una cessione parziale del ramo in questione. Peraltro, nella relazione di stima del dott. , prodotta dall'opponente, si legge che la cessione dello Per_1
02.10.2013 aveva espressamente lo scopo di “far convergere in un unico veicolo societario l'officina di riparazione di macchine agricole e industriali già conferita e l'annessa attività di rivendita” (pag.9), il che conferma che il ramo d'azienda acquistato dalla società - a prescindere dal fatto che alcuni Parte_1 Par beni fossero rimasti nella disponibilità della coincide quello nel cui ambito è stato stipu- Parte_2 lato il contratto con (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado impugnata). CP_1
Con riferimento alla seconda contestazione dell'appellante (id est: debito non costituente oggetto di con- ferimento nel ramo d'azienda ceduto a , il motivo è smentito dalla circostanza ampiamente Parte_1 dimostrata, dell'iscrizione del debito nelle scritture contabili della società cedente, e conseguentemente, dall'obbligo solidale del cessionario, stabilito dall'art. 2560 co. 2 c.c. Ne deriva che la cessionaria, odierna opponente non può ritenersi estranea al debito contratto da Pt_2 nei confronti di e, al contrario, è obbligata, in solido con la prima, ai sensi dell'art.2560
[...] CP_1 comma 2 c.c.
7 Richiama giurisprudenza secondo la quale “…il principio di solidarietà tra cedente e cessionario (arti- colo 2560 c.c., secondo comma c.c.), con riferimento ai debiti relativi all'esercizio di azienda ceduta anteriori al trasferimento, deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della di- sposizione, che consente di far prevalere il principio della responsabilità solidale del cessionario nel caso in cui sia riscontrato, da una parte un utilizzo della norma volto a fini diversi da quelli per i quali è stata introdotta e, dall'altra un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salva- guardato” (Cass. civ., Sez.III, ord. 10.12.2019 n.32134). Conclude quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.
Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.04.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che l'appello è ammissibile, posto che il richiesto riesame delle questioni in fatto e in diritto ivi dedotte, è incompatibile con una pronuncia ex art. 348 bis cpc.
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento.
Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni. Nella fattispecie in esame è pacifico che l'appellante si è resa cessionaria di due rami d'azienda della società (già ER AC), e che quest'ultima fosse debitrice di in forza Parte_2 CP_1 di un contratto di concessione di vendita avente a oggetto macchinari agricoli, stipulato con ER
AC.
Tale ultima circostanza è chiaramente emersa dalla documentazione in atti, in quanto, i debiti che Pt_2 aveva nei confronti di sono stati iscritti nei libri contabili di fino all'im-
[...] CP_1 Parte_2 porto di € 78.363,69 (V. relazione dell'ausiliario dell'ufficiale giudiziario, dott.ssa , doc.6 fasc. Per_2 monitorio) .
È altresì documentale e pacifico che ha tentato infruttuosamente di conseguire il corri- CP_1 spettivo dovuto agendo contro la (V docc. 2 e 3 fasc. I grado). Parte_2
Ciò premesso, oggetto della controversia è quello di stabilire se il debito di cui al decreto ingiuntivo opposto, sia o meno inerente ai rami d'azienda ceduti a la quale ritiene invece che le relative Parte_1 somme non riguarderebbero i rami in questione.
Ebbene, sul punto il Tribunale di Reggio Emilia ha correttamente affermato che “...nella relazione di stima del dott. , prodotta dall'opponente si legge che la cessione del 2.10.2013, aveva espressa- Per_1 mente lo scopo di “far convergere in un unico veicolo societario l'officina di riparazione di macchine agricole e industriali già conferita e l'annessa attività di rivendita (pag.9), il che conferma che il ramo
d'azienda acquistato dalla società ..coincide con quello nel cui ambito era stato stipulato Parte_1 il contratto con la (pag.4 della sentenza n.834/2022). CP_1
Pertanto, del credito ingiunto con il decreto n.637/14 pari ad € 73.321,72 deve rispondere ai Parte_1 sensi dell'art. 2560 c.c. Detto articolo 2560 c.c. al comma 1 prevede che “l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito” e, al comma 2 prevede che “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Non è fondato il secondo motivo di appello, con riferimento all'asserita illegittima modificazione della domanda di per avere introdotto, in sede di memoria ex art. 183 cpc, un secondo atto di Parte_6 conferimento del ramo di azienda da a a firma del notaio rep. n. 189950 Parte_2 Parte_1 Per_3
8 del 2.11.2013, successivo e distinto rispetto a quello del 30.04.2013, rep. 189123, alla base del decreto ingiuntivo opposto. Difatti il Tribunale ha correttamente affermato che si tratta di un'allegazione che “... va a supporto delle ragioni della domanda, già introdotte dalla sin dal ricorso per decreto ingiuntivo”. CP_1
Tale statuizione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass.n.9668/2021) che ha affermato che non vi è alcuna “mutatio libelli”, quando la domanda del creditore opposto, risulti comunque, con- nessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e, ancora più recentemente (Cass.n. 7592/2024), ha dichiarato che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la pro- pria domanda originaria- nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum- ai sensi dell'art.183 c.p.c., al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non poten- dosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto in- troduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi” . Non è fondato il terzo motivo in quanto , nella relazione di stima del dott. , prodotta dall'opponente, Per_1 si legge che la cessione del 2.10.2013 aveva espressamente lo scopo di “far convergere in un unico veicolo societario l'officina di riparazione di macchine agricole e industriali già conferita e l'annessa attività di rivendita” (pag.9), il che conferma che il ramo d'azienda acquistato da - a prescindere dal Parte_1 fatto che alcuni beni fossero rimasti nella disponibilità di - coincide con quello nel cui ambito Parte_2
è stato stipulato il contratto con (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado impugnata). CP_1
Con riferimento alla seconda, contestazione dell'appellante (ovvero del debito non costituente oggetto di conferimento nel ramo d'azienda ceduto a , il motivo è smentito dalla circostanza ampia- Parte_1 mente dimostrata, dell'iscrizione del debito nelle scritture contabili della società cedente, e conseguente- mente, dall'obbligo solidale del cessionario, stabilito dall'art. 2560 co. 2 c.c.
Ne deriva che la cessionaria, odierna appellante, non può ritenersi estranea al debito contratto da Pt_2 nei confronti di ma, al contrario, è obbligata, in solido con la prima, ai sensi
[...] CP_1 dell'art.2560 comma 2 c.c. Su questo specifico punto, si deve poi ancora condividere la statuizione contenuta nella sentenza impu- gnata, laddove si afferma che il contratto intercorso tra e (già CP_1 Parte_2 CP_6
) è stato stipulato nell'ambito dell'attività di rivendita di veicoli agricoli svolta da quest'ultima e il
[...] relativo debito è strettamente inerente a detto ramo commerciale.
Difatti rimane senz'altro un rapporto di inerenza tra debito e ramo d'azienda ceduto, di guisa che il debito si è trasferito alla cessionaria indipendentemente da una cessione totale o parziale del ramo Parte_1 in questione. Per tali motivi l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istru- zione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
9 - condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi in € 12.154,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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