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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 40198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40198 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40198 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 18/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la TE di Appello di Palermo ha confermato la condanna di IS ER, pronunciata dal Tribunale di Sciacca con sentenza él Ci-1-i 4tii7- del 23.06.2023 per il reato di cui all'art. 624 e 625 n. 7 cod. pen., fatto commesso in Menfi il 14.10.2017. La imputazione attiene all'essersi impossessato di uno scuoter elettrico posteggiato all'interno della scala condominiale / sottraendolo a Verestiue Ionela RI, proprietaria, con l'aggravante di aver commesso il fatto su beni esposti per consuetudine alla pubblica fede. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di fiducia, Avv. ER Lanzarone, deducendo due motivi di ricorso: - con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza di norme processuali sanzionate a pena di nullità e inutilizzabilità, con riferimento all'acquisizione da parte del giudice di primo grado in dibattimento di tre cd audio riproducenti conversazioni avvenute il 13 aprile 2018 v alle ore 17,00, presso l'abitazione di VA LO, alle ore 18,00 presso l'abitazione di LO IM e alle ore 19,00 presso l'abitazione di NI IS;
documenti audio che sono stati utilizzati nella ricostruzione dei fatti e di cui la TE di appello ha dato atto della piena conformità alle trascrizioni in L t E (4/ i:L n ,,i/k f ,é) attiyaltaidentltà—degli interlocutori,a seguito delle dichiarazioni rese all'udienza A fzr del 19.05.2022 dalla persona offesa. Lamenta che la TE di Appello non pA dato conto delle contraddizioni evidenti contenute nelle dichiarazioni rese dal teste LO VA e in ogni caso del fatto che i CD contenenti i file audio sono stati estrapolati presumibilmente da un telefono cellulare senza che vi siano state copie forensi che avrebbero consentito la integrità delle conversazioni. -Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà con riferimento alla valutazione del compendio probatorio ed in particolare delle dichiarazioni rese dal testimone LO VA che il 13.04.2018 avrebbe dapprima negato tutto f poi riferito che autore del furto era stato ER IS poi ilta cambiato nuovamente versione, affermando che autore Q/4 del furto era LO IM. Lamenta inoltre che non stato tenuto conto della circostanza che IS era sprovvisto di patente di guida e già in possesso di un velocipede marca Ztech e comunque che solo per LO IM la TE distrettuale ha ritenuto i fatti non punibili ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2 3. Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta affinchè il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3.1. il difensore ha presentato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato La legittima acquisizione dei cd audio e delle trascrizioni delle conversazioni registrate dallo stesso CU e acquisite al dibattimento ex art. 234 cod.proc.pen è stata già vagliata dalla TE di appello nei ristretti limiti precisati da questa TE di legittimità (cfr., sul punto, Sez. U. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), atteso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle• conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr. sez. 2 n. 50701 del 4710/2016, D'AN e altri, Rv. Z68389). (-kF FErt._.9t4 r Vanno qui richiamati i principiA411 -à -gitrrisprudenza di questa TE CI v i secondo la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003 j Torcasio Rv. 225466 - 0); la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.Sez. 2 n. 40148 del 06/07/2022 Rv. 283977 - 01 Il percorso giurisprudenziale in materia consente di affermare (a) che lo statuto delle intercettazioni non è applicabile alla registrazione di conversazioni quando uno degli interlocutori è consapevole,dato che in tal caso non viene in predicato la violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni, ma solo la violazione del diritto alla riservatezza che rispetto al primo gode di una tutela attenuata;
(b) che la registrazione da parte di interlocutore consapevole ha natura di "documento", se formata in ambito extraprocedimentale, come nel caso di specie / essendo statA acquisita nei giorni immediatamente 3 successivi al furto dalla persona offesa e dal suo compagno RI che interpellarono il LO che abitava nella stessa palazzina e che la sera dei fatti aveva notato "un gran via vai di gente" ( fol 19 sentenza di primo grado). 2.11 secondo motivo è fondato. Va premesso il principio che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo ( cfr. ex plurimis Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024 Cc. (dep. 06/02/2025 ) Rv. 287429 - 01 ) La registrazione in questione si risolve nella incisione su supporto di dati che sono stati riferiti sia dall'interlocutore consapevole, nel caso di specie il RI, che dagli altri interlocutori escussi in dibattimento. Sul punto il Giudice di primo grado a fol 2 e la TE distrettuale a fol 2 hano rilevato che dall'ascolto dei CD acquisiti risulta la piena conformità delle trascrizioni rispetto alle conversazioni registrate;
che all'udienza del 19.05.2022 vi è stato l'espresso riconoscimento delle voci dei presenti da parte della persona offesa e che dal tenore delle conversazioni registrate risultava che LO, su domanda del RI,"sei sicuro che fu IS ER a futtermi lo motore della mia ragazza" ha affermato " lo futtiu idddu però... ce l'ha un altro ..IM LO", il quale all'esito della perquisizione è stato trovato in !D'ossesso del faro e della pedana del motociclo oggetto di furto / che aveva montato su un velocipede di sua proprietà. Il Giudice di primo grado dà conto però che il teste LO sentito a sommarie informazioni testimoniali "ha negato perentoriamente di aver riferito al RI che l'autore era IS ER e precisato che era stato il RI a fargli il nome del IS", ha dichiarato, inoltre, che tra i vari amici che erano venuti a casa sua il 13.10.2027 vi era anche il IS ER. La TE distrettuale a fol 1 e 2, così come il giudice di primo grado, laddove afferma gto che le affermazioni del teste LO sono dichiarazioni inequivoche ( fol 4 sentenza di primo grado) circa la responsabilità dell'imputato, compirke) un salto logico nella motivazione, considerato che, a fronte di dichiarazioni perlomeno contraddittorie del teste LO i non argonnentatto it maniera logica e coerente al quadro probatorio gli elementi in base ai quali, oltre ogni ragionevole dubbio, è avvenuta la identificazione quale 0.21rautore del furto del IS ER, il cui nome, dal tenore 4 delle conversazioni registrate, sembra essere stato fatto proprio dal RI, compagno della persona offesa. 3. La sentenza deve perciò essere annullata con rinvio in punto di responsabilità per nuovo giudizio ad altra Sezione della TE di appello di Palermo, dovendosi ritenere assorbito il motivo attinente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis. cod.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della TE di Appello di Palermo. Così deciso il 18.11.2025 J
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40198 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 18/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la TE di Appello di Palermo ha confermato la condanna di IS ER, pronunciata dal Tribunale di Sciacca con sentenza él Ci-1-i 4tii7- del 23.06.2023 per il reato di cui all'art. 624 e 625 n. 7 cod. pen., fatto commesso in Menfi il 14.10.2017. La imputazione attiene all'essersi impossessato di uno scuoter elettrico posteggiato all'interno della scala condominiale / sottraendolo a Verestiue Ionela RI, proprietaria, con l'aggravante di aver commesso il fatto su beni esposti per consuetudine alla pubblica fede. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di fiducia, Avv. ER Lanzarone, deducendo due motivi di ricorso: - con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza di norme processuali sanzionate a pena di nullità e inutilizzabilità, con riferimento all'acquisizione da parte del giudice di primo grado in dibattimento di tre cd audio riproducenti conversazioni avvenute il 13 aprile 2018 v alle ore 17,00, presso l'abitazione di VA LO, alle ore 18,00 presso l'abitazione di LO IM e alle ore 19,00 presso l'abitazione di NI IS;
documenti audio che sono stati utilizzati nella ricostruzione dei fatti e di cui la TE di appello ha dato atto della piena conformità alle trascrizioni in L t E (4/ i:L n ,,i/k f ,é) attiyaltaidentltà—degli interlocutori,a seguito delle dichiarazioni rese all'udienza A fzr del 19.05.2022 dalla persona offesa. Lamenta che la TE di Appello non pA dato conto delle contraddizioni evidenti contenute nelle dichiarazioni rese dal teste LO VA e in ogni caso del fatto che i CD contenenti i file audio sono stati estrapolati presumibilmente da un telefono cellulare senza che vi siano state copie forensi che avrebbero consentito la integrità delle conversazioni. -Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà con riferimento alla valutazione del compendio probatorio ed in particolare delle dichiarazioni rese dal testimone LO VA che il 13.04.2018 avrebbe dapprima negato tutto f poi riferito che autore del furto era stato ER IS poi ilta cambiato nuovamente versione, affermando che autore Q/4 del furto era LO IM. Lamenta inoltre che non stato tenuto conto della circostanza che IS era sprovvisto di patente di guida e già in possesso di un velocipede marca Ztech e comunque che solo per LO IM la TE distrettuale ha ritenuto i fatti non punibili ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2 3. Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta affinchè il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3.1. il difensore ha presentato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato La legittima acquisizione dei cd audio e delle trascrizioni delle conversazioni registrate dallo stesso CU e acquisite al dibattimento ex art. 234 cod.proc.pen è stata già vagliata dalla TE di appello nei ristretti limiti precisati da questa TE di legittimità (cfr., sul punto, Sez. U. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), atteso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle• conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr. sez. 2 n. 50701 del 4710/2016, D'AN e altri, Rv. Z68389). (-kF FErt._.9t4 r Vanno qui richiamati i principiA411 -à -gitrrisprudenza di questa TE CI v i secondo la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003 j Torcasio Rv. 225466 - 0); la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.Sez. 2 n. 40148 del 06/07/2022 Rv. 283977 - 01 Il percorso giurisprudenziale in materia consente di affermare (a) che lo statuto delle intercettazioni non è applicabile alla registrazione di conversazioni quando uno degli interlocutori è consapevole,dato che in tal caso non viene in predicato la violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni, ma solo la violazione del diritto alla riservatezza che rispetto al primo gode di una tutela attenuata;
(b) che la registrazione da parte di interlocutore consapevole ha natura di "documento", se formata in ambito extraprocedimentale, come nel caso di specie / essendo statA acquisita nei giorni immediatamente 3 successivi al furto dalla persona offesa e dal suo compagno RI che interpellarono il LO che abitava nella stessa palazzina e che la sera dei fatti aveva notato "un gran via vai di gente" ( fol 19 sentenza di primo grado). 2.11 secondo motivo è fondato. Va premesso il principio che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo ( cfr. ex plurimis Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024 Cc. (dep. 06/02/2025 ) Rv. 287429 - 01 ) La registrazione in questione si risolve nella incisione su supporto di dati che sono stati riferiti sia dall'interlocutore consapevole, nel caso di specie il RI, che dagli altri interlocutori escussi in dibattimento. Sul punto il Giudice di primo grado a fol 2 e la TE distrettuale a fol 2 hano rilevato che dall'ascolto dei CD acquisiti risulta la piena conformità delle trascrizioni rispetto alle conversazioni registrate;
che all'udienza del 19.05.2022 vi è stato l'espresso riconoscimento delle voci dei presenti da parte della persona offesa e che dal tenore delle conversazioni registrate risultava che LO, su domanda del RI,"sei sicuro che fu IS ER a futtermi lo motore della mia ragazza" ha affermato " lo futtiu idddu però... ce l'ha un altro ..IM LO", il quale all'esito della perquisizione è stato trovato in !D'ossesso del faro e della pedana del motociclo oggetto di furto / che aveva montato su un velocipede di sua proprietà. Il Giudice di primo grado dà conto però che il teste LO sentito a sommarie informazioni testimoniali "ha negato perentoriamente di aver riferito al RI che l'autore era IS ER e precisato che era stato il RI a fargli il nome del IS", ha dichiarato, inoltre, che tra i vari amici che erano venuti a casa sua il 13.10.2027 vi era anche il IS ER. La TE distrettuale a fol 1 e 2, così come il giudice di primo grado, laddove afferma gto che le affermazioni del teste LO sono dichiarazioni inequivoche ( fol 4 sentenza di primo grado) circa la responsabilità dell'imputato, compirke) un salto logico nella motivazione, considerato che, a fronte di dichiarazioni perlomeno contraddittorie del teste LO i non argonnentatto it maniera logica e coerente al quadro probatorio gli elementi in base ai quali, oltre ogni ragionevole dubbio, è avvenuta la identificazione quale 0.21rautore del furto del IS ER, il cui nome, dal tenore 4 delle conversazioni registrate, sembra essere stato fatto proprio dal RI, compagno della persona offesa. 3. La sentenza deve perciò essere annullata con rinvio in punto di responsabilità per nuovo giudizio ad altra Sezione della TE di appello di Palermo, dovendosi ritenere assorbito il motivo attinente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis. cod.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della TE di Appello di Palermo. Così deciso il 18.11.2025 J