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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 261/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv. Michela Artisci e Cinzia Marcello, Parte_1 coma da mandato in atti
-ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'Avv. lilia Bonicioli in forza di procura notarile CP_1 generale alle liti in atti
-convenuto CONCLUSIONI
Come in atti Motivi della decisione
Con ricorso depositato in Cancelleria, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare il suo diritto alla fruizione della cd. NA e conseguentemente la condanna dell al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge. CP_1
L ritualmente costituitosi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda, chiedendone nel merito il rigetto.
La causa, all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta e della discussione con trattazione scritta, viene oggi in decisione.
Preliminamente va affermata la ammissibilità-proponibilità del ricorso.
E' infatti agli atti la domanda amministrativa di indennità NA (rimpatriati) presentata dal ricorrente in data 15/2/2025 regolarmente protocollata dall . CP_1
Nel merito il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
E' pacifico -o provato per tabulas- in causa:
-che il ricorrente ha sottoscritto in data 17/11/2022 un contratto di lavoro marittimo Seafarer's employment contract” con MSC Malta Seafarers Company Limited, società di navigazione maltese (stato dell'UE), per una durata di 6 mesi svolgendo attività di
“excutive sous chef” (doc. 1 ric.);
-che è stato sbarcato al porto di Bridgetown il 07/02/2023;
-che in data 15/02/2023 ha presentato domanda di prestazione di disoccupazione di disoccupazione per rimpatriati (doc.2 ric.);
-che l con nota datata 07/06/2023 ha comunicato la reiezione della domanda, CP_1 motivando e precisando, tuttavia, nelle note, che la domanda “sarà riacquisita ed istruita come domanda NA” (cfr. doc. 3 ric. e doc. 3 ); CP_1
-che in data 22/06/2023 l inviava provvedimento di accoglimento della domanda CP_1 di indennità NA, con decorrenza 15/02/2023 (doc. 4 ric.).
-che nonostante il provvedimento di accoglimento la prestazione non è stata erogata;
-che l respingeva il ricorso amministrativo presentato per la mancata erogazione CP_1 con la seguente motivazione: “Mancando il mod U1 nonostante le richieste fatte all'interessato la domanda non può essere accolta. Nel momento in cui produrrà il modelloU1 si procederà con laliquidazione della prestazione spettante.” (doc. 5 ric. e doc. 4 ). CP_1
Anche nel presente giudizio l , nella memoria difensiva, ha sostenuto analogo CP_1 assunto, richiamando inoltre l'art.65, paragrafo 5, lett.b) del Regolamento CEE
883/2004 ai cui sensi: “un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 a carico dello Stato competente e non di quello di residenza e l'erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all'ultima legislazione alla quale era soggetto”; rilevando che è necessario verificare la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti dalla legislazione italiana, prendendo in considerazione i periodi di assicurazione maturati nello Stato in cui la persona è stata assicurata da ultimo e, se necessario, anche ricorrendo alla totalizzazione dei periodi fatti valere in altri Stati membri e che necessario verificare la situazione del lavoratore, per capire se ha beneficiato di prestazioni a carico dello Stato del datore di lavoro e per quale periodo, secondo l'art.64 del Regolamento CE n.883/2004. Ha ribadito che, a tale scopo, la persona interessata deve presentare il documento portatile U1 rilasciato dall'Istituzione o dalle Istituzioni di detti Stati;
che il ricorrente non ha mai presentato il modello U1, come sarebbe stato suo onere, nonostante le richieste dell resistente;
che l ha anche provveduto a CP_2 CP_1 richiedere autonomamente il predetto modello all'autorità estera, ossia al Social Security Divisione Maltese, tramite il RINA;
che nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri, quindi dei lavoratori marittimi, l'attestazione suddetta è fondamentale, in quanto in essa sono riportate informazioni relative all'eventuale diritto all'esportabilità dell'indennità di disoccupazione (articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004) maturata a carico dello Stato di ultima assicurazioni;
che infatti, come precisato nella circolare n. 85 del 2010 (parte II paragrafo 3 lettera b), i lavoratori diversi dai frontalieri hanno diritto, in primo luogo, alle prestazioni spettanti a carico dello Stato di ultima assicurazione (articolo 65 paragrafo 5 lettera b); che pertanto, dal numero delle giornate indennizzabili secondo la legislazione italiana e pagabili dallo Stato di residenza, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, dovrà essere detratto il numero delle giornate indennizzate dallo Stato estero ed esportate ai sensi del citato articolo 64; - che in assenza di tali dati non è possibile procedere alla liquidazione della prestazione, ostandovi quanto disposto dai citati Regolamenti CE.
La tesi dell non è condivisibile. CP_1
Se è vero che il modello U1 certifica i periodi di contribuzione e di attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente o autonomo in un altro paese dell'UE e che essi vengono presi in considerazione dall ai fini del diritto all'indennità di CP_1 disoccupazione, nel caso di specie, come evidenziato dalla Difesa attorea e come emerge dalla documentazione di causa (cfr. estratto contributivo e dichiarazione della
MSC acquista all'udienza del 30/10/2024) e come confermato in giudizio dallo stesso funzionario dell , la sailing sociaty ha versato direttamente tutti i contributi CP_2 all'istituto previdenziale italiano. Sulla base della documentazione allegata al ricorso e acquista in corso di causa, risulta che il ricorrente possiede tutti i requisiti di legge per usufruire della NA (ossia lo stato di disoccupazione involontaria, il requisito contributivo, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e quello relativo ad almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione - nello specifico 27 settimane-, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione).
Rilevato che devono considerarsi utili, per quel che rileva in questa sede, i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari, ai sensi del Reg. CE n. 883/2004 e del Reg. CE n. 987/2009, che, come, riconosciuto dall in memoria difensiva, hanno la CP_1 superato la precedente regolamentazione normativa richiamata dal funzionario dell in sede di sua escussione, il ricorrente, marittimo italiano, residente in Italia, CP_1 in stato di disoccupazione (arruolato dalla Compagnia marittima MSC, appartenente ad uno stato membro della CE, imbarcato su nave battente bandiera maltese il
17/11/2022 è stato fatto sbarcare il 7/2/2023), ha diritto a percepire il trattamento
NA, come correttamente comunicatogli dall con la nota del 22/6/2023, rimasta CP_1 inattuata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando,
accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennità NA e pertanto condanna l al pagamento della NA nella misura di legge, con CP_1 decorrenza 15/2/2023, oltre agli accessori di legge.
Condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi CP_1 euro 1.800,00, oltre spese generali IVA e CPA.
Genova, 21/3/2025
Il Giudice
Margherita Bossi
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 261/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv. Michela Artisci e Cinzia Marcello, Parte_1 coma da mandato in atti
-ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'Avv. lilia Bonicioli in forza di procura notarile CP_1 generale alle liti in atti
-convenuto CONCLUSIONI
Come in atti Motivi della decisione
Con ricorso depositato in Cancelleria, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare il suo diritto alla fruizione della cd. NA e conseguentemente la condanna dell al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge. CP_1
L ritualmente costituitosi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda, chiedendone nel merito il rigetto.
La causa, all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta e della discussione con trattazione scritta, viene oggi in decisione.
Preliminamente va affermata la ammissibilità-proponibilità del ricorso.
E' infatti agli atti la domanda amministrativa di indennità NA (rimpatriati) presentata dal ricorrente in data 15/2/2025 regolarmente protocollata dall . CP_1
Nel merito il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
E' pacifico -o provato per tabulas- in causa:
-che il ricorrente ha sottoscritto in data 17/11/2022 un contratto di lavoro marittimo Seafarer's employment contract” con MSC Malta Seafarers Company Limited, società di navigazione maltese (stato dell'UE), per una durata di 6 mesi svolgendo attività di
“excutive sous chef” (doc. 1 ric.);
-che è stato sbarcato al porto di Bridgetown il 07/02/2023;
-che in data 15/02/2023 ha presentato domanda di prestazione di disoccupazione di disoccupazione per rimpatriati (doc.2 ric.);
-che l con nota datata 07/06/2023 ha comunicato la reiezione della domanda, CP_1 motivando e precisando, tuttavia, nelle note, che la domanda “sarà riacquisita ed istruita come domanda NA” (cfr. doc. 3 ric. e doc. 3 ); CP_1
-che in data 22/06/2023 l inviava provvedimento di accoglimento della domanda CP_1 di indennità NA, con decorrenza 15/02/2023 (doc. 4 ric.).
-che nonostante il provvedimento di accoglimento la prestazione non è stata erogata;
-che l respingeva il ricorso amministrativo presentato per la mancata erogazione CP_1 con la seguente motivazione: “Mancando il mod U1 nonostante le richieste fatte all'interessato la domanda non può essere accolta. Nel momento in cui produrrà il modelloU1 si procederà con laliquidazione della prestazione spettante.” (doc. 5 ric. e doc. 4 ). CP_1
Anche nel presente giudizio l , nella memoria difensiva, ha sostenuto analogo CP_1 assunto, richiamando inoltre l'art.65, paragrafo 5, lett.b) del Regolamento CEE
883/2004 ai cui sensi: “un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 a carico dello Stato competente e non di quello di residenza e l'erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all'ultima legislazione alla quale era soggetto”; rilevando che è necessario verificare la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti dalla legislazione italiana, prendendo in considerazione i periodi di assicurazione maturati nello Stato in cui la persona è stata assicurata da ultimo e, se necessario, anche ricorrendo alla totalizzazione dei periodi fatti valere in altri Stati membri e che necessario verificare la situazione del lavoratore, per capire se ha beneficiato di prestazioni a carico dello Stato del datore di lavoro e per quale periodo, secondo l'art.64 del Regolamento CE n.883/2004. Ha ribadito che, a tale scopo, la persona interessata deve presentare il documento portatile U1 rilasciato dall'Istituzione o dalle Istituzioni di detti Stati;
che il ricorrente non ha mai presentato il modello U1, come sarebbe stato suo onere, nonostante le richieste dell resistente;
che l ha anche provveduto a CP_2 CP_1 richiedere autonomamente il predetto modello all'autorità estera, ossia al Social Security Divisione Maltese, tramite il RINA;
che nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri, quindi dei lavoratori marittimi, l'attestazione suddetta è fondamentale, in quanto in essa sono riportate informazioni relative all'eventuale diritto all'esportabilità dell'indennità di disoccupazione (articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004) maturata a carico dello Stato di ultima assicurazioni;
che infatti, come precisato nella circolare n. 85 del 2010 (parte II paragrafo 3 lettera b), i lavoratori diversi dai frontalieri hanno diritto, in primo luogo, alle prestazioni spettanti a carico dello Stato di ultima assicurazione (articolo 65 paragrafo 5 lettera b); che pertanto, dal numero delle giornate indennizzabili secondo la legislazione italiana e pagabili dallo Stato di residenza, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, dovrà essere detratto il numero delle giornate indennizzate dallo Stato estero ed esportate ai sensi del citato articolo 64; - che in assenza di tali dati non è possibile procedere alla liquidazione della prestazione, ostandovi quanto disposto dai citati Regolamenti CE.
La tesi dell non è condivisibile. CP_1
Se è vero che il modello U1 certifica i periodi di contribuzione e di attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente o autonomo in un altro paese dell'UE e che essi vengono presi in considerazione dall ai fini del diritto all'indennità di CP_1 disoccupazione, nel caso di specie, come evidenziato dalla Difesa attorea e come emerge dalla documentazione di causa (cfr. estratto contributivo e dichiarazione della
MSC acquista all'udienza del 30/10/2024) e come confermato in giudizio dallo stesso funzionario dell , la sailing sociaty ha versato direttamente tutti i contributi CP_2 all'istituto previdenziale italiano. Sulla base della documentazione allegata al ricorso e acquista in corso di causa, risulta che il ricorrente possiede tutti i requisiti di legge per usufruire della NA (ossia lo stato di disoccupazione involontaria, il requisito contributivo, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e quello relativo ad almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione - nello specifico 27 settimane-, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione).
Rilevato che devono considerarsi utili, per quel che rileva in questa sede, i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari, ai sensi del Reg. CE n. 883/2004 e del Reg. CE n. 987/2009, che, come, riconosciuto dall in memoria difensiva, hanno la CP_1 superato la precedente regolamentazione normativa richiamata dal funzionario dell in sede di sua escussione, il ricorrente, marittimo italiano, residente in Italia, CP_1 in stato di disoccupazione (arruolato dalla Compagnia marittima MSC, appartenente ad uno stato membro della CE, imbarcato su nave battente bandiera maltese il
17/11/2022 è stato fatto sbarcare il 7/2/2023), ha diritto a percepire il trattamento
NA, come correttamente comunicatogli dall con la nota del 22/6/2023, rimasta CP_1 inattuata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando,
accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennità NA e pertanto condanna l al pagamento della NA nella misura di legge, con CP_1 decorrenza 15/2/2023, oltre agli accessori di legge.
Condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi CP_1 euro 1.800,00, oltre spese generali IVA e CPA.
Genova, 21/3/2025
Il Giudice
Margherita Bossi