Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1611/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1611/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLINI FABRIZIO
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. FOSCHINI LAURA e dell'avv. Controparte_1
BARIONI ANNA
CONVENUTO
con la chiamata in causa di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFRINI Controparte_2 C.F._2
MICHELE on il patrocinio dell'avv.. Alvaro Marabini Controparte_3 on il patrocinio dell'avv. Francesco Ferroni Controparte_4
ALLIANZ SPA
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 8-5-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate in Controparte_1
pagina 1 di 5
legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Ferrara, via Arianuova n. 38 – P.I. e C.F.
, conseguentemente condannare gli odierni resistenti in solido e/o ciascuno per il proprio P.IVA_1
titolo al risarcimento di tutti i danni fisici e non, riportati dalla sig.ra Parte_1 per complessivi € 163.558,63 come dianzi quantificati o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 09/03/2009 fino al dì del soddisfo, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della procedura ex art. 696 bis cpc.”.
Si è costituita la chiamando in causa le proprie assicurazioni e chiedendo la Controparte_1
rinnovazione della ctu svolta in sede di ATP: “Nel merito IN VIA PRINCPALE RIGETTARE la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed indiritto IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente con riconoscimento di responsabilità anche in capo alla struttura, CONDANNARE le terze chiamate in causa “
[...]
(c.f. / p.iva ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3
Marocchesa, 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore, PEC:
, “ (c.f. - P.IVA Email_1 Controparte_3 P.IVA_4
GRUPPO IVA n. ), con sede legale in Milano (MI), Corso Como, 17, in CP_5 P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, PEC: ed “Allianz Email_2
S.p.a.” (già “ ) (c.f. – - Rappresentante del Gruppo IVA Controparte_6 P.IVA_6
Allianz con P. IVA n. con sede legale in Milano (MI), Piazza Tre Torri, 3, in persona P.IVA_7
del legale rappresentante pro-tempore, PEC: ognuna in proporzione al Email_3 proprio grado di responsabilità e secondo l'operatività della polizza assicurativa, a tenere indenne la delle somme che sarà eventualmente condannata a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente ivi comprese quelle sostenute per l'accertamento tecnico preventivo espletato nonché ai sensi dell'art.1917 comma 3 c.c. In ogni caso Con vittoria di spese e di compensi di lite, oltre alle spese generali, all'I.V.A. ed alla C.P.A., se dovute e nelle misure stabilite dalla legge.”. si è costituita chiedendo: “1) In via principale, respinga la domanda di parte Controparte_3
ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto. 2) In via subordinata, salvo gravame, a) dichiari tenuta la in solido con il dott. al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
subiti dalla signora , nei limiti di quanto effettivamente dovuto e Parte_1
provato; b) dichiari tenuta a prestare la garanzia assicurativa in favore della Controparte_3
pagina 2 di 5 nei limiti della propria quota di coassicurazione del 30% e detratta la Controparte_1
franchigia fissa di euro 10.000,00; c) previo accertamento delle quote di responsabilità attribuibili alle parti ritenute responsabili, dichiari tenuto e condanni il dott. a rimborsare ad Controparte_7 [...]
in forza di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. nel diritto di regresso della Controparte_3 [...]
le somme che dovessero essere pagate in misura eccedente la quota di responsabilità Controparte_1
che si ritenesse addebitabile alla predetta Casa e nei limiti della accertanda quota di CP_1
responsabilità del dott. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi del presente Controparte_2
giudizio e del procedimento di consulenza tecnica preventiva n. 1357/2015 R.G. Tribunale di
Ferrara.”.
Il dott. si è costituito associandosi alla richiesta di rinnovazione della CTU e Controparte_2 chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa Controparte_4
[...]
si è costituita chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via Controparte_4
preliminare: - accertare e chiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, per le ragioni esposte in narrativa. In via principale: - respingere la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del dott. e, per l'effetto, rigettare le Controparte_2
domande da chiunque proposte nei confronti di per le ragioni esposte in Controparte_4
narrativa. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte nei confronti del dott. e della domanda di garanzia contrattuale svolta nei CP_2 confronti di contenere l'obbligo di manleva gravante sulla Compagnia entro il Controparte_4 limite di massimale di € 1.500.000,00 previsto dalla polizza n. 00009432001374; in ogni caso, contenere l'obbligo di manleva gravante sulla Compagnia nei limiti e alle condizioni esposte al paragrafo 6) della presente comparsa di risposta. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese.”.
Ammesse le prove orali dedotte da parte ricorrente, è stata disposta in corso di causa la rinnovazione della CTU, attesa la mancata considerazione di una parte della documentazione medica in atti, ad opera del consulente tecnico incaricato in sede di ATP e in assenza di adeguata motivazione in ordine alle conclusioni dal medesimo assunte.
***
Ciò premesso, la ricorrente chiede la condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico di “crossectomia SF + stripping SI + varicetomia” eseguito presso la il giorno 09/03/2009. Controparte_1
Richiamando le conclusioni della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c espletata prima del giudizio dal dott. deduce che, per l'errata esecuzione del predetto intervento Parte_2
pagina 3 di 5 chirurgico all'arto inferiore destro, si sarebbe concretizzata una lesione iatrogena del nervo safeno di destra, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
All'esito della rinnovata ctu è emersa, invero, l'assenza di prova in ordine al nesso causale tra l'asserito danno biologico lamentato da parte attrice e le condotte/omissioni del personale sanitario.
Il nominato collegio peritale, dopo un approfondito esame di tutta documentazione medica prodotta e visitata la perizianda, con una motivazione chiara e priva di vizi logici ha così concluso: “..la sintomatologia accusata dalla SInora in occasione delle valutazioni precedenti Parte_1
l'intervento di safenectomia non era in correlazione con la patologia varicosa. L'intervento eseguito di stripping corto è gravato da una minore incidenza di possibili lesioni del nervo safenico rispetto allo stripping lungo: 7% vs. 39%. La sintomatologia accusata dalla periziata era già presente nel preoperatorio e si è ripresentata nel post con inoltre la comparsa di alterazioni della sensibilità di coscia - peraltro lamentate nell'anno successivo all'intervento - ed algie lungo l'asse dello stripping.
Al riguardo ricordiamo che il nervo safeno è a contatto con la vena da subito sotto il ginocchio al malleolo interno e pertanto poco compatibile con la sintomatologia di coscia. La sintomatologia in riferimento a quanto riportato è anche di tipo motorio e non è compatibile con lesioni del nervo safenico che è un nervo sensitivo. Sulla scorta delle esposte argomentazioni tecniche è possibile affermare che il danno lamentato dalla SInora non è in rapporto causale con l'atto Parte_1
terapeutico – safenectomia destra - posto in essere nella di Ferrara nella cui Controparte_1 esecuzione non sono ravvisabili errori e/o inosservanza di doverose regole di condotta.”.
Inoltre, in riposta alle osservazioni svolte dal ctp di parte attrice ha precisato: “1. La valutazione del prof si basa su valutazione strumentale (eco doppler) e clinica/semeiologica la indicazione ad Per_1
intervento è corretta ma di fatto la sintomatologia lamentata non era correlata alle varici .
2. Non vi sono dati clinici e strumentali a disposizione dal 2007 al 2009 3. L'intervento è stato eseguito utilizzando la metodica chirurgica di stripping corto che riduce il più possibile eventuali lesioni del nervo safenico che, come detto, nel tratto di coscia decorre nella loggia vascolare a ridosso del femore e pertanto molto distante dal decorso safenico ed aderisce alla safena all'altezza del ginocchio . 4.
L'EMG eseguito 3 mesi dopo l'intervento era risultato negativo.
5. Nel lungo iter della vicenda clinica risulta evidente che la causa della sintomatologia lamentata non è stata mai identificata tant'è che anche la sezione del nervo safenico in sede inguinale non ha sortito effetto.
6. La condizione clinica manifestata dalla SI.ra non è comunque acsrivibile causalmente all'atto terapeutico – Parte_1
safenectomia destra - posto in essere nella di Ferrara nella cui esecuzione non Controparte_1 sono ravvisabili errori e/o inosservanza di doverose regole di condotta.”.
Il corretto operato della casa di cura e del personale sanitario nell'ambito dell'intervento chirurgico in pagina 4 di 5 esame oltre all'assenza di elementi di prova in ordine a un danno eziologicamente riconducibile alle condotte dei convenuti esclude il diritto al risarcimento del danno.
Tenuto conto dell'esito cui è pervenuto l'ATP, le spese relative a detta fase possono essere compensate tra le parti;
di contro, le spese di lite del presente giudizio di merito devono porsi a carico della parte soccombente, al pari del compenso liquidato al ctu in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande di parte attrice;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute e terze chiamate costituite, che liquida, per ciascuno, in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
spese di atp integralmente compensate tra le parti;
- pone in via definitiva a carico di parte attrice il compenso liquidato al ctu nel presente giudizio di merito.
Ferrara, 3 giugno 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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