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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 4701/2021 RG
Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
In composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est.
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 4701/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Castori ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 suo studio sito in Città di Castello, Via Marconi n. 2, come da delega allegata al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Fiorucci ed elettivamente domiciliata Controparte_1
nel suo studio in Città di Castello, Corso Cavour, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Perugia
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 27.09.1970 trascritto nel Parte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Città di Castello Anno 1970 – n. 202 – Parte II Serie A con la Sig.ra dal quale sono nate le figlie , in data 25.01.1972 e in Controparte_1 Per_1 Per_2 data 03.11.1974, entrambe ora maggiorenne, ha esposto che il 23.07.2020 il Tribunale di Perugia con provvedimento n. 4213/2021, ha omologato la separazione dei coniugi dichiarando ciascun coniuge economicamente indipendente ed autosufficiente.
Ha dichiarato di avere una relazione sentimentale stabile con la sig.ra con la quale Parte_2 convive e che attualmente è pensionato e malato ed ha pertanto urgenza di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per poter legalizzare la sua unione con l'attuale compagna. Ha chiesto che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo intervenuta tra le parti dall'epoca della separazione alcuna riconciliazione, dichiarando i coniugi economicamente indipendenti. Si è costituita in giudizio contestando le conclusioni del ricorrente quanto alle Controparte_1 condizioni accessorie. Ha rappresentato che attualmente vive nella casa di proprietà del genero con una pensione minima che, dopo la separazione, è salita da circa 500,00 a circa 600,00 € al mese, quindi del tutto inadeguata a garantirle l'autosufficienza economica. Ha chiesto che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia disposto in suo favore un assegno divorzile di 350,00 euro mensili. All'esito della fase introduttiva il Presidente in via provvisoria ha confermato le condizioni previste in sede di separazione.
Con memoria integrativa la resistente ha formulato, oltre a domanda di assegno divorzile, anche domanda diretta a dichiarazione di nullità dell'atto di vendita stipulato nell'anno 2011 tra il signor Pt_1 ed il genero signor , avente ad oggetto il trasferimento della casa coniugale sita in
[...] Persona_3
Trestina via Francia n. 6 piano primo, sostenendone la natura simulato con obbligo di trasferimento a carico del signor ed in favore della signora di una quota pari al 50% del Parte_1 Controparte_1 diritto di proprietà della casa coniugale o, in via subordinata, la restituzione della metà del valore di detta casa.
Nella fase avanti al GI è stata pronunciata sentenza in punto di status e la causa è proseguita sulle altre questioni accessorie.
Rigettate le richieste di prova orali articolate dalla sola ricorrente in quanto irrilevanti ai fini della decisione o vertenti su circostanze da provarsi in via documentale, la causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va dichiarata, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'asserita natura “ simulata” dell'atto di vendita dell'abitazione già adibita a residenza familiare intercorso tra il sig.
[...] e il genero, e conseguente nullità dell'atto, trattandosi di questione del tutto Pt_1 Persona_3 estranea al contenuto tipico del giudizio divorzile e, peraltro, disciplinata dal rito ordinario di cognizione di competenza monocratica.
3.La decisione sulla domanda relativa all'assegno divorzile non può prescindere dall'esame dell'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza nr. 18287 dell'11.7.2018 ha segnato una rivisitazione, rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali precedenti, della funzione dell'assegno e dei suoi criteri attributivi e determinativi in sede giudiziale. Con tale pronuncia la Corte, con riguardo alla natura dell'assegno divorzile, ha osservato che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di
pagina 2 di 4 realizzazione della vita familiare” ed ha ritenuto di riconoscere all'assegno una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner). Nell'applicazione di tale principio occorre partire dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione ed, in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Per verificare se siano integrati i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile, occorre dunque valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso potrà operare il criterio compensativo – perequativo;
non rilevano, dunque, squilibri economico-patrimoniali che abbiano altra fonte, qual è, tra le altre, la maggiore attitudine dell'uno a produrre reddito.
Applicando tali principi al caso in esame deve considerarsi che la ricorrente nel corso della convivenza matrimoniale, durata per oltre 40 anni ( dal 1970 sino al 2012 quando il coniuge ha abbandonato la casa familiare iniziando una convivenza con la nuova compagna), ha svolto per quasi 15 anni attività stagionale nel settore agricolo e per il resto si è dedicata, secondo quanto dichiarato, alle esigenze domestiche della famiglia. Attualmente è titolare di pensione pari ad euro 735,61 e vive nell'abitazione già adibita a residenza familiare che è stata “ venduta” al genero dal ricorrente, per evitare, secondo quanto dichiarato dallo stesso in sede di udienza presidenziale che fosse aggredito dai creditori. Il ricorrente è stato titolare di una piccola ditta di trasporti che, tuttavia, a far data dall'anno 2000, è stata interessata da rilevanti esposizioni debitorie e non risulta titolare di alcun bene immobile. Ad oggi percepisce reddito pensionistico pari ad euro 880,92 euro mensili ed è tenuto al pagamento di canone di locazione di euro 281,00 mensili per alloggio popolare che gli è stato assegnato. Ha, inoltre, documentato di versare in precarie condizioni di salute.
A fronte di tale situazione manca il presupposto “ primario” per il riconoscimento dell'assegno divorzile posto che non vi è tra le parti una disparità di condizioni reddituali e patrimoniali e che non può certo assumere rilievo, a tale fine, la circostanza che il ricorrente potrebbe godere anche di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 104/1992 che, come noto, ha funzione assistenziale e non rientra nel calcolo del reddito a fini ISEE, essendo destinata al sostegno di bisogni essenziali per chi sia affetto da rilevanti disabilità.
pagina 3 di 4 La domanda di assegno divorzile deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede :
1) Rigetta la domanda di assegno divorzile
2) Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 17.3.2025 – 2.4.2025 Il Presidente est.
Loredana Giglio
pagina 4 di 4
Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
In composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est.
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 4701/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Castori ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 suo studio sito in Città di Castello, Via Marconi n. 2, come da delega allegata al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Fiorucci ed elettivamente domiciliata Controparte_1
nel suo studio in Città di Castello, Corso Cavour, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Perugia
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 27.09.1970 trascritto nel Parte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Città di Castello Anno 1970 – n. 202 – Parte II Serie A con la Sig.ra dal quale sono nate le figlie , in data 25.01.1972 e in Controparte_1 Per_1 Per_2 data 03.11.1974, entrambe ora maggiorenne, ha esposto che il 23.07.2020 il Tribunale di Perugia con provvedimento n. 4213/2021, ha omologato la separazione dei coniugi dichiarando ciascun coniuge economicamente indipendente ed autosufficiente.
Ha dichiarato di avere una relazione sentimentale stabile con la sig.ra con la quale Parte_2 convive e che attualmente è pensionato e malato ed ha pertanto urgenza di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per poter legalizzare la sua unione con l'attuale compagna. Ha chiesto che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo intervenuta tra le parti dall'epoca della separazione alcuna riconciliazione, dichiarando i coniugi economicamente indipendenti. Si è costituita in giudizio contestando le conclusioni del ricorrente quanto alle Controparte_1 condizioni accessorie. Ha rappresentato che attualmente vive nella casa di proprietà del genero con una pensione minima che, dopo la separazione, è salita da circa 500,00 a circa 600,00 € al mese, quindi del tutto inadeguata a garantirle l'autosufficienza economica. Ha chiesto che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia disposto in suo favore un assegno divorzile di 350,00 euro mensili. All'esito della fase introduttiva il Presidente in via provvisoria ha confermato le condizioni previste in sede di separazione.
Con memoria integrativa la resistente ha formulato, oltre a domanda di assegno divorzile, anche domanda diretta a dichiarazione di nullità dell'atto di vendita stipulato nell'anno 2011 tra il signor Pt_1 ed il genero signor , avente ad oggetto il trasferimento della casa coniugale sita in
[...] Persona_3
Trestina via Francia n. 6 piano primo, sostenendone la natura simulato con obbligo di trasferimento a carico del signor ed in favore della signora di una quota pari al 50% del Parte_1 Controparte_1 diritto di proprietà della casa coniugale o, in via subordinata, la restituzione della metà del valore di detta casa.
Nella fase avanti al GI è stata pronunciata sentenza in punto di status e la causa è proseguita sulle altre questioni accessorie.
Rigettate le richieste di prova orali articolate dalla sola ricorrente in quanto irrilevanti ai fini della decisione o vertenti su circostanze da provarsi in via documentale, la causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va dichiarata, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'asserita natura “ simulata” dell'atto di vendita dell'abitazione già adibita a residenza familiare intercorso tra il sig.
[...] e il genero, e conseguente nullità dell'atto, trattandosi di questione del tutto Pt_1 Persona_3 estranea al contenuto tipico del giudizio divorzile e, peraltro, disciplinata dal rito ordinario di cognizione di competenza monocratica.
3.La decisione sulla domanda relativa all'assegno divorzile non può prescindere dall'esame dell'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza nr. 18287 dell'11.7.2018 ha segnato una rivisitazione, rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali precedenti, della funzione dell'assegno e dei suoi criteri attributivi e determinativi in sede giudiziale. Con tale pronuncia la Corte, con riguardo alla natura dell'assegno divorzile, ha osservato che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di
pagina 2 di 4 realizzazione della vita familiare” ed ha ritenuto di riconoscere all'assegno una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner). Nell'applicazione di tale principio occorre partire dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione ed, in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Per verificare se siano integrati i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile, occorre dunque valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso potrà operare il criterio compensativo – perequativo;
non rilevano, dunque, squilibri economico-patrimoniali che abbiano altra fonte, qual è, tra le altre, la maggiore attitudine dell'uno a produrre reddito.
Applicando tali principi al caso in esame deve considerarsi che la ricorrente nel corso della convivenza matrimoniale, durata per oltre 40 anni ( dal 1970 sino al 2012 quando il coniuge ha abbandonato la casa familiare iniziando una convivenza con la nuova compagna), ha svolto per quasi 15 anni attività stagionale nel settore agricolo e per il resto si è dedicata, secondo quanto dichiarato, alle esigenze domestiche della famiglia. Attualmente è titolare di pensione pari ad euro 735,61 e vive nell'abitazione già adibita a residenza familiare che è stata “ venduta” al genero dal ricorrente, per evitare, secondo quanto dichiarato dallo stesso in sede di udienza presidenziale che fosse aggredito dai creditori. Il ricorrente è stato titolare di una piccola ditta di trasporti che, tuttavia, a far data dall'anno 2000, è stata interessata da rilevanti esposizioni debitorie e non risulta titolare di alcun bene immobile. Ad oggi percepisce reddito pensionistico pari ad euro 880,92 euro mensili ed è tenuto al pagamento di canone di locazione di euro 281,00 mensili per alloggio popolare che gli è stato assegnato. Ha, inoltre, documentato di versare in precarie condizioni di salute.
A fronte di tale situazione manca il presupposto “ primario” per il riconoscimento dell'assegno divorzile posto che non vi è tra le parti una disparità di condizioni reddituali e patrimoniali e che non può certo assumere rilievo, a tale fine, la circostanza che il ricorrente potrebbe godere anche di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 104/1992 che, come noto, ha funzione assistenziale e non rientra nel calcolo del reddito a fini ISEE, essendo destinata al sostegno di bisogni essenziali per chi sia affetto da rilevanti disabilità.
pagina 3 di 4 La domanda di assegno divorzile deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede :
1) Rigetta la domanda di assegno divorzile
2) Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 17.3.2025 – 2.4.2025 Il Presidente est.
Loredana Giglio
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