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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/10/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2746/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2746/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 13 giugno 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Laura Casari
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 5 ottobre 1996, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 166, Anno 1996, e
1 Per_ che dalla loro unione sono nate a Trento le figlie (il 27 agosto 1998) ed Per_1
(il 3 aprile 2001), entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_
è studentessa universitaria ed è stata assunta part-time a tempo Per_1 determinato;
entrambe hanno la residenza anagrafica nella casa familiare.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è un bancario mentre la sig.ra è Pt_2 Pt_1 dipendente di Pt_3
I coniugi, inoltre, hanno dedotto che la casa familiare è sita in via Ferrandi n. 5 a
Trento ed è di proprietà del sig. il quale da qualche tempo si è trasferito in Pt_2 un appartamento sottostante l'abitazione coniugale, di cui è titolare della nuda proprietà con usufrutto in favore dei suoi genitori.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La IG si trasferirà entro e non oltre il 1 settembre 2025 in un altro Pt_1 immobile sito a Trento in via Medici, per il quale ha stipulato un contratto di locazione dietro il pagamento di Euro 700,00 al mese. Le ragazze si trasferiranno con la madre anche se potranno sempre accedere alla casa familiare di cui continueranno a mantenere il possesso.
3) Il padre è obbligato a versare un assegno di mantenimento per la figlia , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, nella somma di Euro
350,00 al mese da versarsi direttamente a sul conto corrente bancario Per_1 intestato alla stessa entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat. Per_ 4) Il padre è obbligato a versare un assegno di mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, nella somma di Euro Per_ 200,00 al mese da versarsi direttamente ad sul conto corrente bancario intestato alla stessa entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat.
2 5) Il padre è obbligato a versare un assegno di mantenimento per la figlia Per_1 alla IG , coniuge convivente con la figlia, nella somma di Euro 150,00 al Pt_1 mese entro il 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della IG
[...]
, somma rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat. Pt_1
Per_ 6) Le spese straordinarie delle figlie ed sono al 50% tra i coniugi Per_1 secondo il protocollo redatto dal Tribunale di Milano che viene ivi allegato e che verrà seguito in tutte le sue indicazioni ( individuazione, modalità e pagamento ). I coniugi continueranno a versare Euro 150,00 ciascuno al mese per l'alloggio universitario di a Ferrara. Per_1
7) Il signor è altresì obbligato a versare Euro 350,00 al mese alla moglie Pt_2
quale contributo per il pagamento della casa che la stessa ha preso Parte_1 in locazione, somma da versare entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario della IG . Pt_1
8) Il signor rimarrà nell'uso della casa familiare ma lascerà alla moglie, Pt_2 ma anche alle figlie, la possibilità di lasciare e depositare i propri beni personali in detto immobile con l'intesa, comunque, che le figlie possano recarsi in qualsiasi momento nell'abitazione coniugale.
9) Le spese legali della presente procedura saranno divise alla metà tra i coniugi”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2746/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 13 giugno 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Laura Casari
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 5 ottobre 1996, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 166, Anno 1996, e
1 Per_ che dalla loro unione sono nate a Trento le figlie (il 27 agosto 1998) ed Per_1
(il 3 aprile 2001), entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_
è studentessa universitaria ed è stata assunta part-time a tempo Per_1 determinato;
entrambe hanno la residenza anagrafica nella casa familiare.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è un bancario mentre la sig.ra è Pt_2 Pt_1 dipendente di Pt_3
I coniugi, inoltre, hanno dedotto che la casa familiare è sita in via Ferrandi n. 5 a
Trento ed è di proprietà del sig. il quale da qualche tempo si è trasferito in Pt_2 un appartamento sottostante l'abitazione coniugale, di cui è titolare della nuda proprietà con usufrutto in favore dei suoi genitori.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La IG si trasferirà entro e non oltre il 1 settembre 2025 in un altro Pt_1 immobile sito a Trento in via Medici, per il quale ha stipulato un contratto di locazione dietro il pagamento di Euro 700,00 al mese. Le ragazze si trasferiranno con la madre anche se potranno sempre accedere alla casa familiare di cui continueranno a mantenere il possesso.
3) Il padre è obbligato a versare un assegno di mantenimento per la figlia , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, nella somma di Euro
350,00 al mese da versarsi direttamente a sul conto corrente bancario Per_1 intestato alla stessa entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat. Per_ 4) Il padre è obbligato a versare un assegno di mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, nella somma di Euro Per_ 200,00 al mese da versarsi direttamente ad sul conto corrente bancario intestato alla stessa entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat.
2 5) Il padre è obbligato a versare un assegno di mantenimento per la figlia Per_1 alla IG , coniuge convivente con la figlia, nella somma di Euro 150,00 al Pt_1 mese entro il 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della IG
[...]
, somma rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat. Pt_1
Per_ 6) Le spese straordinarie delle figlie ed sono al 50% tra i coniugi Per_1 secondo il protocollo redatto dal Tribunale di Milano che viene ivi allegato e che verrà seguito in tutte le sue indicazioni ( individuazione, modalità e pagamento ). I coniugi continueranno a versare Euro 150,00 ciascuno al mese per l'alloggio universitario di a Ferrara. Per_1
7) Il signor è altresì obbligato a versare Euro 350,00 al mese alla moglie Pt_2
quale contributo per il pagamento della casa che la stessa ha preso Parte_1 in locazione, somma da versare entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario della IG . Pt_1
8) Il signor rimarrà nell'uso della casa familiare ma lascerà alla moglie, Pt_2 ma anche alle figlie, la possibilità di lasciare e depositare i propri beni personali in detto immobile con l'intesa, comunque, che le figlie possano recarsi in qualsiasi momento nell'abitazione coniugale.
9) Le spese legali della presente procedura saranno divise alla metà tra i coniugi”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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