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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5690 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6521/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 09.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6521/2025
TRA
C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Odierna Parte_1 C.F._1
e Alfonso Leperino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Arturo Testa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17.03.2025, il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nel profilo professionale di “COLL. PROF. SANIT. , CAT/FASCIA D e di CP_2 prestare servizio presso il Distretto 52 U.O.;
- di aver reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo, e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di aver percepito fino al 31 dicembre 2022 la
“indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità
2016–2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino all'attualità, ed indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione: “IND. 700 ” nella Per_1 misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e con -ART.106- co2-, nella misura giornaliera di € 2,07 dall'1 gennaio 2023 in poi;
- che tuttavia, la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui godeva delle ferie era pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS);
- che pertanto, come da buste paga depositate agli atti, in detta retribuzione per il periodo feriale non veniva computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera di turno.
In diritto richiamava la nozione europea di retribuzione e la natura dell'indennità finalizzata a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni assistenziali con turni di lavoro così come derivante dalla lettura dell'art 86 del CCNL richiamato.
Tanto premesso il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi
3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt.
49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 1agosto 2017 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL
2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma
2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B) Condannare genericamente la in Controparte_1 persona del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 agosto 2017 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente eccependo la prescrizione del credito vantato e l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda. Contestava, altresì, il quantum della pretesa e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, nonché dalla sottoscritta (cfr. sentenza n. 3458/2023 del 23/05/2023), cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale (cfr. fra le altre sentenza n. 765/23 dott.ssa sentenza n. 5054/2021 G. Ruoppolo, sent. n. 3032/2025 dott.ssa Per_2
sent. n. 4593/2025 dott.ssa , sent. n. 3535/2025 dott.ssa sent. n. Per_3 Per_4 Per_5
2362/2025 dott.ssa ). Per_6
Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità turno.
A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. n.
13425/2019; Cass. n. 22401/2020), ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nella specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie (“[…] malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall' è infondata atteso che parte ricorrente Controparte_1 ha depositato apposito atto interruttivo del 19.07.2022, avendo il ricorrente richiesto un periodo che parte dal 01.08.2017. (cfr. doc n. 13 del fascicolo di parte ricorrente). In ordine al quantum prive di pregio appaiono, le contestazioni mosse dalla difesa della resistente, tenuto conto, in primo luogo, che la nozione eurounitaria di ferie retribuite non fa riferimento alla retribuzione ordinaria effettivamente percepita ma alle diverse componenti della stessa, sicché, una volta ritenuto che la indennità in esame rientri in detta nozione, appare congruo inserire nella nozione di retribuzione ordinaria l'importo spettante (ed erogato) su base unitaria e giornaliera, pari ad € 4,49 dal 01.08.2017 al 31.12.2022, e ad € 2,07 per il periodo dal 01.01.2023 fino al 17.03.2025.
In ogni caso, in ordine alle contestazioni sollevate dall'azienda sanitaria circa i criteri di calcolo di quanto richiesto da parte ricorrente, le stesse sono inconferenti atteso che la domanda proposta è di solo accertamento del diritto.
Alla luce delle svolte considerazioni ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale nelle sentenze allegate da parte ricorrente, il ricorso va accolto con condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente per l'importo di € 4,49 dal 01.08.2017 al
31.12.2022, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dal 01.01.2023 fino al 17.03.2025.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 4,49 dal 01.08.2017 al 31.12.2022 e dell'importo di € 2,07 per il periodo dal
01.01.2023 fino al 17.03.2025;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 321,00, oltre CU, IVA, Controparte_3
CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 09.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 09.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6521/2025
TRA
C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Odierna Parte_1 C.F._1
e Alfonso Leperino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Arturo Testa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17.03.2025, il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nel profilo professionale di “COLL. PROF. SANIT. , CAT/FASCIA D e di CP_2 prestare servizio presso il Distretto 52 U.O.;
- di aver reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo, e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di aver percepito fino al 31 dicembre 2022 la
“indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità
2016–2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino all'attualità, ed indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione: “IND. 700 ” nella Per_1 misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e con -ART.106- co2-, nella misura giornaliera di € 2,07 dall'1 gennaio 2023 in poi;
- che tuttavia, la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui godeva delle ferie era pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS);
- che pertanto, come da buste paga depositate agli atti, in detta retribuzione per il periodo feriale non veniva computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera di turno.
In diritto richiamava la nozione europea di retribuzione e la natura dell'indennità finalizzata a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni assistenziali con turni di lavoro così come derivante dalla lettura dell'art 86 del CCNL richiamato.
Tanto premesso il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi
3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt.
49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 1agosto 2017 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL
2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma
2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B) Condannare genericamente la in Controparte_1 persona del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 agosto 2017 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente eccependo la prescrizione del credito vantato e l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda. Contestava, altresì, il quantum della pretesa e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, nonché dalla sottoscritta (cfr. sentenza n. 3458/2023 del 23/05/2023), cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale (cfr. fra le altre sentenza n. 765/23 dott.ssa sentenza n. 5054/2021 G. Ruoppolo, sent. n. 3032/2025 dott.ssa Per_2
sent. n. 4593/2025 dott.ssa , sent. n. 3535/2025 dott.ssa sent. n. Per_3 Per_4 Per_5
2362/2025 dott.ssa ). Per_6
Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità turno.
A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. n.
13425/2019; Cass. n. 22401/2020), ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nella specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie (“[…] malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall' è infondata atteso che parte ricorrente Controparte_1 ha depositato apposito atto interruttivo del 19.07.2022, avendo il ricorrente richiesto un periodo che parte dal 01.08.2017. (cfr. doc n. 13 del fascicolo di parte ricorrente). In ordine al quantum prive di pregio appaiono, le contestazioni mosse dalla difesa della resistente, tenuto conto, in primo luogo, che la nozione eurounitaria di ferie retribuite non fa riferimento alla retribuzione ordinaria effettivamente percepita ma alle diverse componenti della stessa, sicché, una volta ritenuto che la indennità in esame rientri in detta nozione, appare congruo inserire nella nozione di retribuzione ordinaria l'importo spettante (ed erogato) su base unitaria e giornaliera, pari ad € 4,49 dal 01.08.2017 al 31.12.2022, e ad € 2,07 per il periodo dal 01.01.2023 fino al 17.03.2025.
In ogni caso, in ordine alle contestazioni sollevate dall'azienda sanitaria circa i criteri di calcolo di quanto richiesto da parte ricorrente, le stesse sono inconferenti atteso che la domanda proposta è di solo accertamento del diritto.
Alla luce delle svolte considerazioni ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale nelle sentenze allegate da parte ricorrente, il ricorso va accolto con condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente per l'importo di € 4,49 dal 01.08.2017 al
31.12.2022, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dal 01.01.2023 fino al 17.03.2025.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 4,49 dal 01.08.2017 al 31.12.2022 e dell'importo di € 2,07 per il periodo dal
01.01.2023 fino al 17.03.2025;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 321,00, oltre CU, IVA, Controparte_3
CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 09.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia