Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 225/2023 R.G.,
tra rappresentato e difeso dall'avv. Maria Irene Rotella Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Saverio Molica e Giacomo Farrelli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 25.02.2025.
Con ricorso depositato il giorno 08.02.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del con la qualifica di Controparte_1
Istruttore Tecnico presso il settore “Pianificazione del Territorio, Edilizia privata e Sue”, al quale era stata attribuita la responsabilità di procedimenti complessi, agiva in giudizio al fine di sentir condannare l'amministrazione resistente al pagamento, in suo favore, dell'indennità per specifica responsabilità prevista dal contratto collettivo di riferimento e al risarcimento del danno per il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
A sostegno della domanda, deduceva che con determina dirigenziale n. 2864 del 18.11.2020 gli veniva liquidata l'indennità di responsabilità per l'anno 2019 (€ 400,00), quale dipendente di categoria “C”, responsabile di diverse tipologie di procedimenti complessi (istruttoria piano colore, installazione impianti pubblicitari); che per l'anno 2020, invece, la determina dirigenziale n. 81 del 13.01.2022 relativa alle indennità di responsabilità, non contemplava alcun compenso in suo favore per gli incarichi ricoperti fino al mese di giugno 2021,
1
che veniva collocato in quiescenza dall'01.06.2021; che il 23.12.2021 chiedeva il pagamento dell'indennità per ferie non godute, riscontrata negativamente dall'amministrazione resistente sul presupposto del divieto di cui all'art. 8, comma 5, D.L.
95/2012.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni “…3) Accertare e dichiarare che il sig. Pt_1
inquadrato nella categoria “C” del CCNL di categoria, era stato nominato, con atto formale del
[...] dirigente del settore edilizia privata e SUE, Responsabile di procedimenti complessi (istruttoria piano colore e installazione impianti pubblicitari); 4) Accertare e dichiarare che lo stesso, giusto quanto previsto dal CCDI aveva diritto, nell'anno 2020, all'indennità per specifiche e particolari responsabilità previste dall'art. 21 del contratto integrativo (€ 400,00 annue) non riconosciuta dalla determina 81/2022; 5) Condannare, quindi, il al pagamento, in favore del lavoratore della suddetta indennità per l'anno 2020 (€ Controparte_1
400,00) 6) Accertare e dichiarare, inoltre, che il sig. aveva maturato, negli anni 2019, Parte_1
2020 e 2021 ben 47 giorni di ferie e che lo stesso le ha ripetutamente chieste al datore di lavoro che le ha negate per esigenze di servizio;
7) Accertare e dichiarare che il diritto alle ferie negate dal datore di lavoro è un diritto costituzionalmente garantito e che il diritto è monetizzabile ogni qualvolta il datore di lavoro ne impedisca il godimento;
8) Condannare, quindi, il al risarcimento del danno Controparte_1 quantificato nell'indennità sostitutiva per ferie non godute per esclusiva responsabilità del datore di lavoro,
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , argomentando Controparte_1 per il rigetto della domanda.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non trova accoglimento la domanda con la quale parte ricorrente chiede la condanna del al pagamento dell'“indennità per specifiche responsabilità” ai sensi del CCNL Controparte_1
Funzioni Locali del 21.05.2018.
L'art. 70 quinquies CCNL cit. testualmente prevede: “1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.
2. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui
2 lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, per compensare: a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed
Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori”.
L'art. 21 del Contratto Collettivo Integrativo stipulato il 10.06.2019 tra il CP_1
e le parti sindacali, rubricato “Indennità per specifiche e particolari responsabilità (Art. 70-
[...] quinques CCNL 21/05/2018)”, stabilisce che “…2. L'indennità per particolari posizioni di responsabilità riconosce l'impegno e la specifica professionalità del personale della categoria B, C, D, non incaricato di Posizione Organizzativa, che svolge le funzioni di cui al comma 4. 3. La specifica responsabilità, deve essere preventivamente attribuita con atto formale del Dirigente del Settore, ed i benefici economici, previa attestazione formale dello stesso Dirigente, decorrono proporzionalmente dalla data di formalizzazione dell'incarico, il cui provvedimento deve essere trasmesso contestualmente al Dirigente del Settore Personale.
4. La specifica responsabilità non è cumulabile con l'indennità di particolare responsabilità ed è determinata come di seguito specificato:
Descrizione funzioni Compensi annui
Personale non incaricato di P.O., con Euro 750,00 particolare responsabilità di una struttura organizzativa (ufficio), formalmente attribuita con atto del Dirigente di Settore
Personale con responsabilità di diverse Euro 400,00 tipologie di procedimenti complessi, formalmente attribuita dal
Dirigente di Settore Personale cui sia affidato, con atto formale del Euro 250,00 Dirigente del Settore Gestione del Territorio, il coordinamento di squadre di operatori di categoria pari o inferiore
3 Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti depositata dal ricorrente non vi è prova che la specifica responsabilità della quale si chiede il pagamento, sia stata formalmente attribuita al ricorrente, per l'anno 2020, dal Dirigente del Settore, sicché, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 21, CCNI cit., la domanda va rigettata.
Trova accoglimento, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente chiede il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione delle ferie non godute.
Sul punto, occorre premettere che il d.lgs. 66/2003, all'art. 10, prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione [comma 1]. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro [comma 2]. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di registrazione [comma 3]”.
L'art. 28 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-
2018 prevede che: “1. 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937…9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative…14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo…18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10…”. 4 Con riferimento ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, l'art. 5, comma 8,
d.l. 95/2012 (conv. con modificazioni in l. 135/2012) stabilisce che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ora, il menzionato divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute come introdotto dall'art. 5, comma 8, appena citato, per i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni richiamate (sicuramente applicabile alla presente fattispecie ratione temporis) non può essere reputato sussistente allorquando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a sé non imputabile.
Sul punto è difatti assolutamente rilevante richiamare l'autorevole ricostruzione operata dal
Giudice delle leggi (nella pronuncia n. 95/2016) secondo cui: “3.1. - Quanto al dato letterale, non
è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. 4. - 5 Questa Corte, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non sopprime la "tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole" (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto). Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l'amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n.
2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012;
Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell'11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno
2014, n. 77). La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n.
13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). 5. - Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre
2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato "contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore" (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a "una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute" (ex plurimis,
Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande
Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, . La garanzia di un effettivo Per_1 godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n.
297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione,
6 sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri).
Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
6. - Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione", si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea” (Corte Cost., sentenza n. 95/2016).
Il legislatore, dunque, tramite la statuizione di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 (conv. con modificazioni in l. 135/2012) correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
Come ricostruito da recente giurisprudenza di merito (Tribunale Bari sez. lav., 04/10/2022,
n.2538), la Corte di legittimità ha osservato che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr. 15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 21780/2022).
Applicando le coordinate ermeneutiche appena esposte al caso di specie, dagli atti di causa emerge che con determinazione dirigenziale del Comune di n. 821 del 29.03.2021, CP_1
7 veniva disposto il collocamento a riposo del ricorrente a far data dall'01.06.2021 per limiti di età.
Manca, tuttavia, la prova che la Regione Calabria abbia altresì informato il ricorrente tempestivamente (ossia, con un congruo preavviso) che sarebbe stato collocato in quiescenza e che, quindi, sarebbe stato necessario concertare una apposita programmazione delle ferie maturate e accumulate.
L'ente datoriale – in violazione dei principi puntualizzati dalla Suprema Corte e all'interpretazione del diritto dell'Unione – non ha, pertanto, preavvisato il ricorrente del fatto che, se egli non avesse fruito delle ferie, queste ultime sarebbero andate perse.
A ciò si aggiunga che il , a fronte delle espresse richieste del ricorrente, Controparte_1 ha ripetutamente negato al sig. il diritto al godimento delle ferie maturate relative Pt_1 agli anni 2019 e 2020 per asserite esigenze di servizio (cfr. all. 2 del ricorso), sicché
l'impossibilità di programmazione delle ferie residue è certamente imputabile all'amministrazione.
In virtù di tutto quanto innanzi, deve essere accertato il fatto non imputabile al dipendente in ragione del quale la mancata fruizione delle ferie è avvenuta, sicché parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma equivalente a n. 45 giorni di ferie non godute dal 2019 al 2021, cui si aggiungono n. 2 giorni di riposo per festività non godute - come dedotto e documentato dal e genericamente contestato dalla Pt_1 controparte - a titolo di risarcimento del danno per il mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva, da liquidarsi in separata sede.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando il CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi, con distrazione.
[...]
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a corrispondere, in Controparte_1 favore del ricorrente, la somma equivalente a n. 45 giorni di ferie non godute dal 2019 al
2021 nonché a n. 2 giorni di riposo per festività non godute, a titolo di risarcimento del danno per il mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva, da liquidarsi in separata sede;
8 - rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna il al pagamento Controparte_1 dei restanti due terzi, liquidate in € 1.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 26.02.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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