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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8648 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 28479/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Brandi, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Aquila n.144;
- APPELLANTE –
CONTRO
Controparte_1
in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2
- APPELLATE contumaci -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15815/2024 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 3.07.2024
Conclusioni: all'udienza del 24 settembre 2025 la parte costituita ha concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione ad intimazione di pagamento n. 07120219003499478000 spiegata da limitatamente Controparte_1 alla cartella esattoriale n. 07120120089123743000, emessa a suo carico per contravvenzioni al codice della strada elevate dalla anno di Controparte_2 riferimento 2010. La pronuncia, nella contumacia della ha Controparte_2 ritenuto ammissibile la domanda, qualificandola in termini di opposizione all'esecuzione, ed ha giudicato fondata l'eccezione di prescrizione tra la data di notifica della cartella, 11.05.2012, e la data di notifica dell'intimazione opposta, 9.12.2021, stante l'irregolarità della notifica degli atti interruttivi intermedi allegati dal concessionario. Conseguentemente ha annullato la cartella esattoriale impugnata con l'intimazione di pagamento, condannando il solo agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, il giudice di prime cure ha errato nell'escludere la prova della regolare notifica di tre intimazioni di pagamento successive alla notifica della cartella, debitamente fornita sin dal primo grado di giudizio. La parte ha lamentato la carenza di motivazione in ordine all'esame della documentazione attestante la notifica degli atti interruttivi intermedi. Ha sostenuto, altresì, la validità della notifica della cartella in quanto nelle ipotesi di notificazione della cartella mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento consegnata a mani del destinatario o a familiare convivente, come nella specie, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla legge n. 890/1982. Ritenuta, pertanto, la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi, l'eccezione di prescrizione andava respinta. Su tali premesse ha, pertanto, invocato la riforma della pronuncia impugnata anche in punto di spese in accoglimento dei motivi di gravame.
Alla prima udienza del 12.03.2025, su richiesta dell'appellante, è stata ordinata la rinnovazione dell'atto di citazione nel rispetto dei termini liberi a comparire in favore delle parti appellate, fissando per la novella trattazione l'udienza del 24.09.2025.
Nonostante la tempestiva rinnovazione, le parti appellate, e Controparte_1
non si sono costituite. Controparte_2
All'udienza del 24 settembre 2025, stante la natura documentale della lite e la richiesta dell'appellante di riservare la causa in decisione con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti conclusionali, il giudizio è stato riservato a sentenza senza termini.
MOTIVAZIONE
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
- 2 - In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia di e della Controparte_1
Controparte_2
Venendo all'esame del merito dell'impugnazione, va osservato che l'odierno giudizio origina da un'opposizione ad intimazione di pagamento spiegata per omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento specificamente impugnata e del verbale ad essa prodromico;
per dedurne la carenza di motivazione e l'erroneità del calcolo degli interessi;
per eccepire l'intervenuta decadenza dal potere di notifica della cartella ed, infine, l'estinzione del diritto di riscossione per intervenuta prescrizione.
Invero, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è ritenuta pacificamente ammissibile per contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero ancora per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione, nonché – ancora - per impugnare in funzione recuperatoria le sottese cartelle di cui si abbia avuto conoscenza solo attraverso la notifica dell'intimazione.
Nella parte che in questa sede rileva, perché fatta oggetto di gravame, l'opponente nel dedurre l'intervenuta prescrizione ha formulato una doglianza ascrivibile all'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c.
Ebbene, la parte appellante, nel contestare la decisione impugnata, non censura l'accertamento relativo all'avvenuta notifica della cartella, pertanto passato in giudicato, né la qualificazione della domanda, ma la lamenta il vizio della decisone per travisamento dei fatti e del materiale istruttorio o meglio per carenza di motivazione, nonché per violazione di legge in ordine alle norme ed ai principi disciplinanti la notificazione a mezzo posta degli atti interruttivi intermedi allegati con la comparsa di costituzione in primo grado. Deduce, in particolare che il giudice di prime cure avrebbe trascurato del tutto di analizzare e motivare circa la documentazione offerta in deposito a riprova delle avvenute notifiche di ben tre atti di intimazione di pagamento notificati successivamente alla cartella esattoriale impugnata, avendo escluso immotivatamente la sussistenza della notifica di atti interruttivi.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Con l'atto di appello l ha depositato il fascicolo di parte del Parte_2 primo grado in copia informatica attestata conforme all'originale versato agli atti del fascicolo telematico del primo grado da cui è stato estratto.
- 3 - Ne deriva la piena utilizzabilità della documentazione ivi presente, tempestivamente prodotta nel primo grado e ritualmente depositata in appello, che non consta essere mai stata disconosciuta ex art. 2719 c.c.
Venendo all'esame di tale documentazione, emerge la regolarità della notifica della seconda intimazione di pagamento n. 07120169038271564000, di per sé sola sufficiente a determinare l'interruzione della prescrizione e, dunque, l'illegittimità della decisione impugnata.
Invero non possono dirsi provate le notifiche della prima e dell'ultima intimazione di pagamento. La prima risulterebbe asseritamente avvenuta, mediante invio diretto della cartella a mezzo posta, in data 5.11.2015 per compiuta giacenza a seguito di rifiuto alla consegna.
Senonché, agli atti manca del tutto la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa, rinvenendosi solo la copia dell'avviso di ricevimento dell'intimazione attestante il rifiuto. Sul tema è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione ad affermare che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale ( c.d. notifica postale diretta), qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SU n. 10012/2021; da ultimo, nello stesso senso, Cass. sez. 5 Sez. 5, Ordinanza n. 8823 del 2024)” (Cass. civ., ord. n. 22579/2024; vd. anche Cass. civ, ord. n. 28618/2024 e ord. n. 24555/2024). Ne consegue che suddetto atto interruttivo non può dirsi validamente notificato.
Del pari, difetta la prova del perfezionamento della notifica ex artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1972 in ordine all'ultima intimazione di pagamento n. 07120199055388967000, avvenuta il 11.02.2020, in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è privo di elementi essenziali. Segnatamente non si rinvengono indicazioni sulla mancata consegna, né alcun timbro postale di spedizione, né infine alcuna sottoscrizione dell'agente postale.
Risulta invece provata, come innanzi anticipato, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120169038271564000, consegnata a mani proprie del destinatario in data 6.02.2017
- 4 - La notifica risulta eseguita da messo notificatore a mezzo posta nelle forme di cui alla legge n. 890/1982 (vd. relata di notifica allagata e cfr. art 14, co. 1 D.P.R. 600/1973 e art. 26, co. 1 D.P.R. 602/1973).
Essa è stata computa in perfetta osservanza delle forme prescritte dall'art. 7 L. 890/1982 non rivendendosi la necessità di invio di comunicazione di avvenuto deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del combinato (vd. artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c.).
Nella versione vigente ratione temporis (dall'.
1.03.2008 al 3.12.2017), difatti, la disposizione di cui all'art. 7 prevedeva che “l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario anche se dichiarati fallito” (co. 1) e che “l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego” (co. 4 capoverso).
Non può, pertanto, dubitarsi della regolarità e validità della notifica così come avvenuta mediante consegna a mani del destinatario che ne ha sottoscritto l'avviso.
Ne discende che il termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria applicabile anche a seguito della notifica della cartella (ex multis Cass. civ., S.U., sent.
n. 23397/2016), deve ritenersi validamente interrotto dall'avvenuta notifica di tale atto di intimazione perché la stessa è avvenuta in data 6.02.2017, allorché ancora non era spirato il termine breve di prescrizione dalla notifica della cartella, risalente all'11.05.2012.
Analogo discorso va condotto con riferimento al nuovo termine quinquennale di prescrizione, iniziato a decorrere dal 6.02.2017, data di notifica dell'atto interruttivo, in quanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120219003499478000 opposta in primo grado, 9.12.2021, il termine non risultava affatto decorso e ciò a prescindere dalla rilevanza e dall'applicabilità alla fattispecie della sospensione dei termini di riscossione disposta in dipendenza dell'emergenza pandemica da Covid- 19.
Le ragioni che precedono determinano, in definitiva, l'accoglimento del gravame stante l'insussistenza del dedotto fatto estintivo e la mancata riproposizione delle eccezioni non esaminate, tenuto conto della contumacia dell'opponente.
All'appellante, in riforma della sentenza impugnata, va dunque riconosciuto il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (€ 1.101 - € 5.200) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
- 5 - Nulla per le spese nei rapporti con l'ente impositore contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2 iscritta al n. 28479/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_2
2. accoglie l'appello; per l'effetto,
3. in riforma della sentenza n. 15815/2024 del Giudice di pace di Napoli, rigetta l'opposizione;
4. condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 favore dell'appellante per compenso professionale per il primo grado in € 457,00, per il secondo grado in € 852,00; per entrambi i gradi, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
5. nulle per le spese nei rapporti con la non costituita. Controparte_2
Così deciso in Napoli l'1 ottobre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 28479/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Brandi, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Aquila n.144;
- APPELLANTE –
CONTRO
Controparte_1
in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2
- APPELLATE contumaci -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15815/2024 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 3.07.2024
Conclusioni: all'udienza del 24 settembre 2025 la parte costituita ha concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione ad intimazione di pagamento n. 07120219003499478000 spiegata da limitatamente Controparte_1 alla cartella esattoriale n. 07120120089123743000, emessa a suo carico per contravvenzioni al codice della strada elevate dalla anno di Controparte_2 riferimento 2010. La pronuncia, nella contumacia della ha Controparte_2 ritenuto ammissibile la domanda, qualificandola in termini di opposizione all'esecuzione, ed ha giudicato fondata l'eccezione di prescrizione tra la data di notifica della cartella, 11.05.2012, e la data di notifica dell'intimazione opposta, 9.12.2021, stante l'irregolarità della notifica degli atti interruttivi intermedi allegati dal concessionario. Conseguentemente ha annullato la cartella esattoriale impugnata con l'intimazione di pagamento, condannando il solo agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, il giudice di prime cure ha errato nell'escludere la prova della regolare notifica di tre intimazioni di pagamento successive alla notifica della cartella, debitamente fornita sin dal primo grado di giudizio. La parte ha lamentato la carenza di motivazione in ordine all'esame della documentazione attestante la notifica degli atti interruttivi intermedi. Ha sostenuto, altresì, la validità della notifica della cartella in quanto nelle ipotesi di notificazione della cartella mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento consegnata a mani del destinatario o a familiare convivente, come nella specie, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla legge n. 890/1982. Ritenuta, pertanto, la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi, l'eccezione di prescrizione andava respinta. Su tali premesse ha, pertanto, invocato la riforma della pronuncia impugnata anche in punto di spese in accoglimento dei motivi di gravame.
Alla prima udienza del 12.03.2025, su richiesta dell'appellante, è stata ordinata la rinnovazione dell'atto di citazione nel rispetto dei termini liberi a comparire in favore delle parti appellate, fissando per la novella trattazione l'udienza del 24.09.2025.
Nonostante la tempestiva rinnovazione, le parti appellate, e Controparte_1
non si sono costituite. Controparte_2
All'udienza del 24 settembre 2025, stante la natura documentale della lite e la richiesta dell'appellante di riservare la causa in decisione con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti conclusionali, il giudizio è stato riservato a sentenza senza termini.
MOTIVAZIONE
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
- 2 - In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia di e della Controparte_1
Controparte_2
Venendo all'esame del merito dell'impugnazione, va osservato che l'odierno giudizio origina da un'opposizione ad intimazione di pagamento spiegata per omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento specificamente impugnata e del verbale ad essa prodromico;
per dedurne la carenza di motivazione e l'erroneità del calcolo degli interessi;
per eccepire l'intervenuta decadenza dal potere di notifica della cartella ed, infine, l'estinzione del diritto di riscossione per intervenuta prescrizione.
Invero, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è ritenuta pacificamente ammissibile per contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero ancora per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione, nonché – ancora - per impugnare in funzione recuperatoria le sottese cartelle di cui si abbia avuto conoscenza solo attraverso la notifica dell'intimazione.
Nella parte che in questa sede rileva, perché fatta oggetto di gravame, l'opponente nel dedurre l'intervenuta prescrizione ha formulato una doglianza ascrivibile all'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c.
Ebbene, la parte appellante, nel contestare la decisione impugnata, non censura l'accertamento relativo all'avvenuta notifica della cartella, pertanto passato in giudicato, né la qualificazione della domanda, ma la lamenta il vizio della decisone per travisamento dei fatti e del materiale istruttorio o meglio per carenza di motivazione, nonché per violazione di legge in ordine alle norme ed ai principi disciplinanti la notificazione a mezzo posta degli atti interruttivi intermedi allegati con la comparsa di costituzione in primo grado. Deduce, in particolare che il giudice di prime cure avrebbe trascurato del tutto di analizzare e motivare circa la documentazione offerta in deposito a riprova delle avvenute notifiche di ben tre atti di intimazione di pagamento notificati successivamente alla cartella esattoriale impugnata, avendo escluso immotivatamente la sussistenza della notifica di atti interruttivi.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Con l'atto di appello l ha depositato il fascicolo di parte del Parte_2 primo grado in copia informatica attestata conforme all'originale versato agli atti del fascicolo telematico del primo grado da cui è stato estratto.
- 3 - Ne deriva la piena utilizzabilità della documentazione ivi presente, tempestivamente prodotta nel primo grado e ritualmente depositata in appello, che non consta essere mai stata disconosciuta ex art. 2719 c.c.
Venendo all'esame di tale documentazione, emerge la regolarità della notifica della seconda intimazione di pagamento n. 07120169038271564000, di per sé sola sufficiente a determinare l'interruzione della prescrizione e, dunque, l'illegittimità della decisione impugnata.
Invero non possono dirsi provate le notifiche della prima e dell'ultima intimazione di pagamento. La prima risulterebbe asseritamente avvenuta, mediante invio diretto della cartella a mezzo posta, in data 5.11.2015 per compiuta giacenza a seguito di rifiuto alla consegna.
Senonché, agli atti manca del tutto la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa, rinvenendosi solo la copia dell'avviso di ricevimento dell'intimazione attestante il rifiuto. Sul tema è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione ad affermare che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale ( c.d. notifica postale diretta), qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SU n. 10012/2021; da ultimo, nello stesso senso, Cass. sez. 5 Sez. 5, Ordinanza n. 8823 del 2024)” (Cass. civ., ord. n. 22579/2024; vd. anche Cass. civ, ord. n. 28618/2024 e ord. n. 24555/2024). Ne consegue che suddetto atto interruttivo non può dirsi validamente notificato.
Del pari, difetta la prova del perfezionamento della notifica ex artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1972 in ordine all'ultima intimazione di pagamento n. 07120199055388967000, avvenuta il 11.02.2020, in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è privo di elementi essenziali. Segnatamente non si rinvengono indicazioni sulla mancata consegna, né alcun timbro postale di spedizione, né infine alcuna sottoscrizione dell'agente postale.
Risulta invece provata, come innanzi anticipato, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120169038271564000, consegnata a mani proprie del destinatario in data 6.02.2017
- 4 - La notifica risulta eseguita da messo notificatore a mezzo posta nelle forme di cui alla legge n. 890/1982 (vd. relata di notifica allagata e cfr. art 14, co. 1 D.P.R. 600/1973 e art. 26, co. 1 D.P.R. 602/1973).
Essa è stata computa in perfetta osservanza delle forme prescritte dall'art. 7 L. 890/1982 non rivendendosi la necessità di invio di comunicazione di avvenuto deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del combinato (vd. artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c.).
Nella versione vigente ratione temporis (dall'.
1.03.2008 al 3.12.2017), difatti, la disposizione di cui all'art. 7 prevedeva che “l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario anche se dichiarati fallito” (co. 1) e che “l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego” (co. 4 capoverso).
Non può, pertanto, dubitarsi della regolarità e validità della notifica così come avvenuta mediante consegna a mani del destinatario che ne ha sottoscritto l'avviso.
Ne discende che il termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria applicabile anche a seguito della notifica della cartella (ex multis Cass. civ., S.U., sent.
n. 23397/2016), deve ritenersi validamente interrotto dall'avvenuta notifica di tale atto di intimazione perché la stessa è avvenuta in data 6.02.2017, allorché ancora non era spirato il termine breve di prescrizione dalla notifica della cartella, risalente all'11.05.2012.
Analogo discorso va condotto con riferimento al nuovo termine quinquennale di prescrizione, iniziato a decorrere dal 6.02.2017, data di notifica dell'atto interruttivo, in quanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120219003499478000 opposta in primo grado, 9.12.2021, il termine non risultava affatto decorso e ciò a prescindere dalla rilevanza e dall'applicabilità alla fattispecie della sospensione dei termini di riscossione disposta in dipendenza dell'emergenza pandemica da Covid- 19.
Le ragioni che precedono determinano, in definitiva, l'accoglimento del gravame stante l'insussistenza del dedotto fatto estintivo e la mancata riproposizione delle eccezioni non esaminate, tenuto conto della contumacia dell'opponente.
All'appellante, in riforma della sentenza impugnata, va dunque riconosciuto il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (€ 1.101 - € 5.200) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
- 5 - Nulla per le spese nei rapporti con l'ente impositore contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2 iscritta al n. 28479/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_2
2. accoglie l'appello; per l'effetto,
3. in riforma della sentenza n. 15815/2024 del Giudice di pace di Napoli, rigetta l'opposizione;
4. condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 favore dell'appellante per compenso professionale per il primo grado in € 457,00, per il secondo grado in € 852,00; per entrambi i gradi, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
5. nulle per le spese nei rapporti con la non costituita. Controparte_2
Così deciso in Napoli l'1 ottobre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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