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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 29 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2507 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023,
TRA
, con l'Avv. Filippo Parte_1
Mangiapane
Appellante
E
, con l'Avv. Michelina Mola Controparte_1
Appellata
NONCHE'
CP_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Cassino n. 609/2023 pubblicata in data 11.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia l'On. le Corte di Appello, previa fissazione di udienza di trattazione, in riforma della parziale della sentenza impugnata e rigettando la domanda promossa dal ricorrente con il ricorso introduttivo del primo grado così giudicare: -
1 preliminarmente disporre l'estromissione della dal presente giudizio attesa la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva della società rilevabile d'ufficio. - In via principale: confermare integralmente l'iscrizione a ruolo, l'avviso di addebito opposto ed il verbale ispettivo da cui origina e per l'effetto dichiarare parte ricorrente tenuta a versare il credito sorto a favore dell' . - In via subordinata: confermare l'iscrizione a ruolo, l'avviso di Pt_1
addebito ed il verbale ispettivo opposto relativamente alla parte di minor credito accertata in corso di causa oltre oneri accessori per legge sino al saldo. Con vittoria di spese del doppio grado. - In via ulteriormente subordinata: riformare la sentenza limitatamente alla regolazione delle spese di lite disponendone la compensazione in ragione della soccombenza reciproca ovvero la riduzione ai minimi ed al 50 % di quanto liquidato. - In caso di accoglimento del gravame – anche limitatamente alle spese di lite – condannare la società appallata a rifondere l'Istituto di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado.”; per l'appellata: “In Via principale 1) Rigettare l'appello proposto dall' in quanto Pt_1
assolutamente infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 609/2023 del Tribunale di Cassino – sezione lavoro –; in via subordinata 2) nel solo caso di accoglimento dell'appello principale, in riforma della sentenza impugnata , Voglia annullare integralmente l'avviso di addebito N. 368 2019
00313952 55 000 notificato in data 31/12/2019 ed il sottostante verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016004645/T01 del 30/05/2018 per: • omessa motivazione del verbale nel iter logico-giuridico che riporta solo formule generiche e stereotipate • omessa motivazione del verbale nella parte dei conteggi per essere questi incomprensibile, essendo un aggregato di più contestazioni e senza indicazione dei parametri di riferimento
(percepito e percepibile) • Omessa indicazione delle fonti di prova 2) in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La aveva proposto al Tribunale di Cassino opposizione avverso Controparte_1
l'avviso di addebito N. 368 2019 00313952 55 000 notificato in data 31/12/2019 ed il sottostante verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016004645/T01 del 30/05/2018, esponendo che gli accertamenti si erano protratti per 24 mesi e si erano conclusi con la contestazione all'opponente e alla committente H3G Spa di inadempienze per complessivi €
2 911.186,25 di contribuzione da versare, di cui € 573.909,48 per somma capitale di contributi ed € 337.276,77 a titolo di somme aggiuntive e tanto in relazione ad una serie di irregolarità riscontrate.
Aveva sviluppato le seguenti censure:
- nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, in quanto eseguita via PEC come semplice PDF mentre l'autenticità e la provenienza avrebbero potuto essere garantite solo dall'invio di un file .p7m;
- nullità della notificazione in quanto avvenuta tramite l'account t, non registrato presso l'IPA; Email_1
- nullità degli atti in quanto non è indicata la causale delle richieste, essendo il verbale e l'avviso che lo richiama nulli per indeterminatezza e carenza di motivazione, i conteggi allegati incomprensibili e privi dei parametri utilizzati, nonché unici per tutte le ipotesi contestate (differenze di livello, trasferte, recupero di sgravi, assenze ecc.);
- nel merito, quanto alle contestazioni poste a base delle richieste di pagamento, infondatezza delle censure degli ispettori, in quanto:
a. a torto alcuni lavoratori sono stati riqualificati, in base all'attività svolta, in un livello più alto, benché tale livello richiedesse un'esperienza che detti lavoratori, documentalmente, non avevano;
b. a torto la riqualificazione è stata applicata a tutti i lavoratori pur avendone sentiti solo alcuni;
c. solo genericamente l' ha motivato che le prestazioni “per le modalità di Pt_1
svolgimento e per le caratteristiche evidenziate” imponevano un reinquadramento, senza nemmeno fare riferimento alle dichiarazioni raccolte, che peraltro deponevano nel senso opposto;
d. sono state considerate assenze ingiustificate quelle che dovevano ritenersi permessi non retribuiti ex art. 32 CCNL, tenuto conto che l' non ha richiesto alla società di Pt_1
produrre le relative richieste e in assenza di costituzione in mora del datore da parte dei lavoratori interessati a percepire l'intera retribuzione;
e. quanto ai rimborsi per trasferte, non vi è prova della fittizietà di queste ultime, non essendo obbligatoria la produzione di giustificativi, peraltro mai richiesti dall' durante Pt_1
l'ispezione;
3 f. quanto alle lavoratrici e , a torto l' accerta un Parte_2 Persona_1 Pt_1
periodo non regolarizzato sulla scorta delle loro dichiarazioni, rese a grande distanza di tempo dai fatti;
g. quanto alla decadenza dagli sgravi, non è chiaro se sia stata applicata per tutti i lavoratori o solo per quelli rispetto ai quali sia stata accertata una violazione (e per il relativo periodo), tenuto conto che l'opponente aveva sempre avuto il DURC positivo e si parla genericamente di un recupero dei benefici per violazione di “altri obblighi di legge”;
- infondatezza della fattispecie di evasione;
- erroneità dei conteggi;
- insussistenza delle violazioni formali come la mancata consegna di copia del contratto di lavoro al momento della sottoscrizione e la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Sulla base dunque di tali argomenti, la aveva rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni: “in via preliminare: disporre l'urgente sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. N.368 2019 00313952 55 000 notificato in data 31/12/2019 a mezzo pec dall' – sede di Cassino anche con decreto inaudita altera parte;
sempre in via Pt_1 preliminare 2) dichiarare la l' inesistenza ( e/o nullità) della notifica dell'avviso di addebito impugnato N.368 2019 00313952 55 000 notificato in data 31/12/2019 a mezzo pec dall' – sede di Cassino poiché è stato notificato un mero file in “.pdf” piuttosto che un Pt_1 atto avente la forma dell'estensione “.p7m” privo di qualsivoglia firma digitale e di conseguenza annullare l'avviso di addebito;
3) dichiarare la nullità della notifica dell'avviso di addebito poiché detta notifica è stata effettuata utilizzando l'indirizzo pec non presente negli elenchi pubblici IPA e di conseguenza annullare l'avviso di addebito N. 368 2019
00313952 55 000 notificato in data 31/12/2019 ; 4) annullare integralmente l'avviso di addebito N. 368 2019 00313952 55 000 notificato in data 31/12/2019 ed il sottostante verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016004645/T01 del 30/05/2018 per: - omessa motivazione del verbale nel iter logico-giuridico che riporta solo formule generiche e stereotipate - omessa motivazione del verbale nella parte dei conteggi per essere questi incomprensibile, essendo un aggregato di più contestazioni e senza indicazione dei parametri di riferimento (percepito e percepibile) - Omessa indicazione delle fonti di prova Nel merito:
In via principale annullare totalmente il verbale ispettivo n. 2016004645/T01 del 30/05/2018
e di conseguenza l'avviso di addebito N. 368 2019 00313952 55 000 notificato in data
31/12/2019 per i motivi di seguito specificati: - la parte relativa al disconoscimento del livello per genericità, abnormità della conclusione a tappeto su tutti i lavoratori, omessa
4 motivazione e omessa indicazione delle fonti di prova;
- la parte delle sanzioni per evasione per il disconoscimento di livello, in quanto in tale caso non è ravvisabile la fattispecie dell'evasione; - la parte del recupero degli sgravi in quanto privo di concreta motivazione oppure collegato al disconoscimento del livello;
- per la parte delle sanzioni per evasione sulle somme recuperate, in quanto in tale caso non è ravvisabile la fattispecie dell'evasione; - per la parte delle assenze ingiustificate in quando non assoggettabili a contribuzione in mancanza di messa in mora e comunque in quanto si tratta di permessi concordati e non retribuiti (ammissibili anche ai sensi dell'art. 32 del CCNL); - la parte del verbale di lavoro nero in quanto dipendente da un mero ricordo errato alla luce di un modus operandi in contraddizione con le asserite dichiarazioni (peraltro non riportate); - la parte delle sanzioni da evasione sulle trasferte e rimborsi nonché delle sanzioni per evasione a questa contestazione riferibili;
- Accertare e dichiarate che l' ha erroneamente applicato Pt_1
l'aliquota contributiva in via subordinata annullare parzialmente il verbale ispettivo n.
2016004645/T01 del 30/05/2018 e di conseguenza l'avviso di addebito N. 368 2019
00313952 55 000 notificato in data 31/12/2019 per i motivi di seguito specificati che risulteranno fondati: - la parte relativa al disconoscimento del livello per genericità, abnormità della conclusione a tappeto su tutti i lavoratori, omessa motivazione e omessa indicazione delle fonti di prova;
- la parte delle sanzioni per evasione per il disconoscimento di livello, in quanto in tale caso non è ravvisabile la fattispecie dell'evasione; - la parte del recupero degli sgravi in quanto privo di concreta motivazione oppure collegato al disconoscimento del livello;
- per la parte delle sanzioni per evasione sulle somme recuperate, in quanto in tale caso non è ravvisabile la fattispecie dell'evasione; - per la parte delle assenze ingiustificate in quando non assoggettabili a contribuzione in mancanza di messa in mora e comunque in quanto si tratta di permessi concordati e non retribuiti
(ammissibili anche ai sensi dell'art. 32 del CCNL); - la parte del verbale di lavoro nero in quanto dipendente da un mero ricordo errato alla luce di un modus operandi in contraddizione con le asserite dichiarazioni (peraltro non riportate); - la parte delle sanzioni da evasione sulle trasferte e rimborsi nonché delle sanzioni per evasione a questa contestazione riferibili;
- Accertare e dichiarate che l' ha erroneamente applicato Pt_1
l'aliquota contributiva In ogni caso: - Con vittoria di spese e compenso professionale , con distrazione a favore dell'avv.to antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Si era costituito l' , anche quale mandataria della , che aveva resistito al Pt_1 CP_2
ricorso argomentando:
5 - sull'infondatezza delle censure formali alla notifica, anche alla luce dell'art. 156 c.p.c.;
- sulla conformità dell'avviso di addebito alla previsione normativa di cui al comma 2 dell'art. 30 del D.l. n. 78/2010, in particolare in quanto la motivazione è individuabile anche per relationem tramite richiamo ad atti e procedimenti cui l'opponente ha partecipato;
- sulla sussistenza, nel verbale opposto, di dettagliata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto nonché delle fonti di prova poste a base degli addebiti;
- sull'interlocuzione avvenuta con la società nelle more dell'accertamento anche in merito all'iter logico seguito per i calcoli, per cui:
o il recupero delle assenze ingiustificate deriva dalle registrazioni del LUL e dalla carenza di giustificativi ovvero di procedimenti disciplinari sulle assenze;
o il recupero delle somme erogate a titolo di trasferta deriva dalle registrazioni del LUL e dalle dichiarazioni dei lavoratori che le hanno disconosciute, nonché dall'assenza di documentazione a supporto della loro effettività;
o il recupero della maggiore contribuzione per erronea attribuzione dei livelli retributivi si basa sulla comparazione fra le registrazioni del LUL e le singole posizioni dei dipendenti rispetto ai quali l'attività lavorativa descritta nelle dichiarazioni raccolte non corrispondeva alle mansioni svolte secondo quanto disciplinato dal CCNL di settore;
- sul merito, tenuto conto della nota giurisprudenza sul valore probatorio dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni raccolte, in cui i lavoratori hanno:
o descritto le prestazioni in modo incompatibile con il livello formalmente riconosciuto: dal momento che gli addetti al call center avrebbero dovuto essere inquadrati nel livello 3 e non 2 e i team leader e i formatori nel livello 4
e non 3;
o disconosciuto le assenze risultanti dal LUL, prive di documentazione;
o disconosciuto le trasferte risultanti dalle buste paga per i soli lavoratori dichiaranti, sempre in assenza di documentazione;
o quanto alle lavoratrici e , dichiarato le stesse di avere lavorato Pt_2 Per_1
con continuità nonostante il LUL evidenziasse una interruzione;
- sulla decadenza dagli sgravi, dovendosi ricordare che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all'esito dell'invito a
6 regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti;
e che “le violazioni rilevate in sede ispettiva rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) e comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte;
- sull'evasione, in merito alla legittimità dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000, in presenza di mancato versamento contributivo e di occultamento delle reali caratteristiche dei rapporti di lavoro oggetto di verifica.
Sospesa l'esecutività dell'avviso di addebito per gravi motivi ed escussi alcuni testi, il
Tribunale di Cassino ha interamente accolto l'opposizione.
Dopo aver dichiarato infondate sia l'eccezione di nullità della notificazione via PEC di file
PDF, sia quella di carenza di motivazione degli atti impugnati, ha osservato che l' , Pt_1
onerato della dimostrazione degli elementi a sostegno della pretesa contributiva, non aveva né allegato né dimostrato i medesimi. Ed infatti, rileva il Tribunale, l' : Pt_1
- non aveva prodotto interamente le dichiarazioni raccolte dai lavoratori, né il LUL, né gli altri elementi pretesamente assunti a comparazione;
- specificato alcunché sulle posizioni dei singoli lavoratori, sempre accorpati in categorie senza specificazione dei periodi;
- rispetto ai livelli retributivi non corrispondenti alle mansioni svolte, aveva meramente rinviato alle dichiarazioni dei lavoratori senza indicare in verbale chi fossero quelli da riqualificare, per quali periodi, su quali basi;
tenuto conto che nemmeno i testimoni hanno chiarito chi fossero gli operatori di call center, chi i team leader, chi i formatori;
e che le due lavoratrici escusse (testi e ) avevano Tes_1 Tes_2
confermato che vi erano diverse professionalità e che le mansioni erano tendenzialmente semplici;
che la aveva dichiarato che team leader e formatori Tes_2
non potevano essere inquadrati al medesimo livello, come fatto in sede ispettiva;
ed ancora, ribadito che l' non aveva prodotto il LUL;
Pt_1
- rispetto ai “giorni e ore di assenza ingiustificata risultanti dal LUL”, l'assenza del medesimo precludeva di chiarire quali fossero e giorni e le ore oggetto di accertamento;
7 - quanto alle trasferte asseritamente non svolte, non aveva reso la relativa dimostrazione,
dal momento che le due testi avevano detto in giudizio di averle invece svolte e lo stesso verbale riconosce che alcune trasferte furono effettive;
ed inoltre, già sul piano allegativo, dall'allegato B non risultano i mesi e i giorni delle trasferte, ma solo
“maggior imponibile accertato”;
- quanto alla sospensione dell'attività delle lavoratrici e , l' si era Pt_2 Per_1 Pt_1
limitato a rinviare alle loro dichiarazioni agli ispettori, rese a grande distanza di tempo dall'assunzione; ad avviso del Tribunale, sarebbe poi inverosimile avere accertato solo questi due brevi periodi non regolarizzati in una azienda con oltre 200 lavoratori in organico.
Di conseguenza, il Tribunale ha accertato altresì l'illegittimità della intervenuta decadenza dai benefici contributivi, ancora una volta anche in ragione della genericità, sul punto, delle difese dell' , che non aveva chiarito quali fossero e per quali periodi le posizioni Pt_1
lavorative interessate dalla decadenza.
L' ha appellato la sentenza. Resiste la che ha articolato altresì Pt_1 Controparte_1
appello incidentale subordinato.
All'udienza fissata, la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, trascritte in epigrafe, e la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La , cui era originariamente diretta, insieme all' , l'opposizione (e che in CP_2 Pt_1 primo grado si era costituita, cfr. memoria difensiva dell' ), non è stata destinataria di Pt_1 alcuna notifica nel presente grado;
l' ha preliminarmente richiesto di estrometterla dal Pt_1
giudizio in quanto carente di legittimazione passiva.
In questa sede non può provvedersi ad alcuna declaratoria di estromissione né di carenza di legittimazione, dal momento che, in primo grado, la si era costituita unitamente CP_2 all' senza che i due enti deducessero alcunché in punto di legittimazione passiva, così Pt_1 implicitamente acconsentendo ad essere entrambi destinatari dell'opposizione; né l' può Pt_1
in questo grado vantare alcun autonomo interesse a gravare la sentenza sul punto.
Certamente deve darsi atto che nei confronti della non è intervenuta alcuna CP_2
pronuncia, che in questo grado nessuna delle parti ha svolto domande, che la sua posizione è
8 certamente scindibile da quella dell' ai sensi e per gli effetti dell'art. 332 c.p.c., per cui Pt_1
la mancata notifica non è ostativa all'esame del gravame.
2.
Con un primo motivo di appello l' censura la sentenza del Tribunale di Cassino per Pt_1
motivazione apparente, dal momento che, si deduce, la società opponente non aveva specificamente contestato alcuna parte delle circostanze che poi il Tribunale ha ritenute generiche o indimostrate, così sollevando l' da ogni onere probatorio. Pt_1
In particolare, ad avviso dell'appellante, l'originaria opponente non avrebbe contestato:
- i caratteri delle attività svolte dai lavoratori riqualificati dagli ispettori;
- la presenza di assenze;
- la presenza in busta paga di rimborsi per trasferte;
- la falsità delle dichiarazioni delle lavoratrici e . Pt_2 Per_1
Il motivo è infondato.
Come esposto nella parte in fatto riepilogando il ricorso introduttivo, la società opponente non si era limitata a sollevare censure formali agli atti oggetto di opposizione, bensì aveva allegato che essi fossero carenti di specificazione sia sui fatti posti a base della pretesa contributiva e sia sulle fonti di prova raccolte;
ed ancora, aveva espressamente contestato in fatto ed in diritto, punto per punto, la sussistenza di ciascuna delle violazioni contributive riscontrate.
Ciò in quanto le deduzioni dell'opposizione prendono le mosse da contestazioni in diritto ed in fatto specifiche ed idonee a porre nel nulla l'accertamento, ed in particolare:
- la tesi della differenziazione fra i livelli su base diversa da quella tenuta presente dagli ispettori è idonea a travolgere le operate riqualificazioni (tenuto conto che si tratta di un vero e proprio disconoscimento dei contratti di lavoro, dunque con necessità di particolare rigore accertativo);
- l'allegazione che siano stati sentiti solo una minoranza dei lavoratori pure priva di supporto motivazionale, prima ancora che probatorio, l'accertamento, e peraltro si tratta di una circostanza dimostrata dalla produzione delle liste dei lavoratori sentiti e non sentiti, tutti oggetto di pretesa contributiva in quanto tutti inclusi nell'allegato B al verbale ispettivo;
- l'allegazione che le assenze avrebbero dovuto qualificarsi come permessi non retribuiti
(e che pertanto non fosse nemmeno dovuta la contribuzione) è specifica ed idonea, se dimostrata, a paralizzare la pretesa dell' sul punto, Pt_1
9 - analogamente è a dirsi quanto ai rimborsi per le trasferte;
- l'allegazione che il periodo non regolarizzato delle dipendenti e non Pt_2 Per_1
sussistesse è stata specifica e accompagnata da richiesta di esame testimoniale sul punto.
La contestazione specifica delle circostanze poste dall' a base della decadenza dagli Pt_1
sgravi, infine, è del tutto conseguente alle allegazioni e richieste di prova di cui ai punti precedenti. In nessun caso può dirsi, pertanto, che potesse operare nella specie il c.d. principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.). La sentenza gravata, pertanto, si sottrae alla censura di mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e di motivazione apparente, poiché questa ha esaurientemente preso in esame l'intera res controversa.
3.
Con un secondo motivo di appello si deduce “violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 cod. civ, 24 e 111 della Cost., nonché dell'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, degli artt.
183 e 420 c.p.c. per omessa o errata valutazione da parte del Giudice di primo grado della produzione documentale e dell'istruzione probatoria”: in sintesi, il Tribunale avrebbe mal valutato le emergenze documentali che avrebbero ampiamente dimostrato la fondatezza dell'accertamento: in particolare l' contesta che, come si legge nella sentenza, l'Ente Pt_1
abbia esteso le proprie conclusioni anche a lavoratori non interrogati e lamenta che, nella motivazione della sentenza, siano state ingiustamente obliterate le dichiarazioni del terzo teste escusso, l'ispettore che ha chiarito e confermato una serie di circostanze Tes_3 dell'accertamento, in merito all'assenza dei giustificativi delle assenze e delle trasferte ed in merito alla perspicuità dei calcoli eseguiti dagli ispettori in merito al recupero dei benefici contributivi.
Con un terzo motivo, l' lamenta che la decisione si sia in larga parte basata sull'assenza Pt_1 del LUL, che ben avrebbe potuto e dovuto essere acquisito d'ufficio; e che dunque il
Tribunale abbia violato l'art. 421 c.p.c. ed il connesso principio di ricerca della verità processuale anche superando le carenze probatorie, tenuto conto del fatto che l' aveva Pt_1
richiesto di proseguire con la prova testimoniale, mentre il giudice aveva ritenuto, dopo tre testimoni, la causa sufficientemente istruita.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente: entrambi mirano ad una rivalutazione del materiale probatorio emerso e, il terzo motivo, invita questa Corte a fare uso dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c..
10 Le censure proposte nei due motivi non colgono nel segno.
In nessuna parte dell'appello l' si confronta con i seguenti passaggi della motivazione Pt_1
della pronuncia impugnata che, di per sé soli, unitamente al riscontro della fondatezza delle censure dell'opponente, giustificano la conclusione cui è giunto il Tribunale.
Ci si riferisce alle argomentazioni che seguono: “l'opposizione avverso l'accertamento contenuto nel verbale unico notificato nel marzo del 2018 è fondata in relazione a tutte le ipotesi contestate, in via principale ed assorbente sotto il profilo della mancata prova dell'effettiva sussistenza dei fatti posti alla base della maggiore pretesa contributiva avanzata dall' anche con l'avviso di addebito oggetto della presente opposizione. Va infatti Pt_1 chiarito che nel caso di specie la pretesa contributiva da parte dell' è basata sulle Pt_1 risultanze del verbale ispettivo n. 2016004645/DDL del 01.06.2018, con cui l' ha Pt_1
contestato alla società diverse circostanze e violazioni idonee a giustificate una pretesa contributiva maggiore da parte dell'istituto stesso. Con l'opposizione proposta la società ricorrente ha evidenziato l'insussistenza della pretesa e dei fatti posti alla base della stessa, sottolineando l'indeterminatezza del verbale di accertamento e l'impossibilità di riscontrare in modo specifico le somme addebitate per le singole violazioni contestate e il procedimento utilizzato per determinare la maggiore contribuzione pretesa. Sul punto e in generale deve chiarirsi che secondo costante giurisprudenza (cfr. Cass. 18.05.2010, n. 12108, Cass. n.
22862 del 10/11/2010) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, ed in applicazione di tale principio ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla Pt_1
base di un verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. Dunque, nel presente giudizio promosso dalla società in opposizione all'avviso di addebito e al verbale per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe comunque sull' l'onere Pt_1
di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fonda sul rapporto Pt_1
ispettivo. A tal fine va poi precisato che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (così Cass.
6.9.2012 n. 14965). Ciò posto
11 in relazione all'onere della prova gravante sull'istituto previdenziale”; e ancora: “deve tuttavia rilevarsi che nel giudizio in esame la parte opposta ha prodotto esclusivamente alcune dichiarazioni dei lavoratori, mentre non sono stati versati in atti i LUL o eventuali altri elementi documentali su cui operare la detta comparazione, sulla cui base le violazioni sono state contestate, impedendo dunque alcun riscontro”; ed ancora, “In altri termini, risulta assolutamente carente di prova la contestazione operata in via generale e cumulativa per tutti i lavoratori, senza alcuna specificazione, in relazione alle mansioni svolte, anche e soprattutto in relazione alla mancata produzione in giudizio dei LUL, per cui non risulta neanche evidente e possibile un riscontro”: motivazione poi utilizzata, nella sostanza, per dichiarare sfornite di specificità e di prova anche le pretese contributive a titolo di riqualificazione delle assenze e delle trasferte, nonché per i periodi non regolarizzati.
Ora, non avendo gravato, in alcun punto dell'appello, i passaggi della sentenza che affermano che, su ogni circostanza posta a base della pretesa contributiva, l'onere della prova fosse solo ed esclusivamente dell' quale attore sostanziale, è in questa specifica prospettiva (ormai Pt_1
oggetto di definitiva statuizione) che devono esaminarsi gli elementi allegativi e probatori emersi nel processo.
A tale stregua, la Corte concorda con la valutazione del Tribunale, poiché la prova dei presupposti della pretesa non è stata fornita dall' e, prima ancora, sono corretti i rilievi Pt_1
di genericità, carenza di motivazione, carenza di perspicuità nel quantum debeatur mossi dalla sentenza e, prima ancora, dalla società opponente.
È infatti emerso in primo luogo che al verbale non sono stati allegati documenti e in particolare non è stato allegato il LUL, in assenza del quale non sono comprensibili i parametri che hanno condotto alla liquidazione del dovuto, non evincibili dall'allegato B che
è un mero elenco mese per mese dei lavoratori in forza all'azienda, con indicazione del livello, della eventuale riqualificazione d'ufficio, dei giorni o ore lavorate, della differenza sull'imponibile, dell'aliquota, del totale addebitato alla società, per quel mese e per quel lavoratore. L'aliquota, in particolare (che come si dirà il teste ha riferito essere anche il Tes_3
modo per accertare se, in quel mese e per quel lavoratore, sono stati recuperati sgravi contributivi) è apoditticamente indicata;
ma anche il dato “Diff. Imponibile accertato” è indicato in modo del tutto apodittico e da riscontrare sulle buste paga e quindi, in particolare, sul LUL.
Ora, essendo onerato della prova dei presupposti della pretesa (come non contestato nemmeno in questo grado), sarebbe stato logico aspettarsi che l' producesse, ad Pt_1
12 integrazione del verbale ispettivo, il ridetto LUL;
ed invece tale documentazione, che è nel possesso di entrambe le parti qui costituite, non è stato prodotto. Ed il dato ridonda, proprio per mancanza di confronto con quei passaggi argomentativi, esclusivamente in danno dell' . Pt_1
Né può farsi uso in appello, in relazione ad una documentazione nel pacifico possesso di entrambe le parti, dei poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., che, come noto, non possono costituire una modalità per aggirare decadenze nelle quali la parte sia incorsa per propria negligenza.
La S.C. con l'ordinanza n. 23605 del 27/10/2020, nella quale ha esplicitamente affermato che l'esercizio di tale potere non può < tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti>>.
Non potendo colmarsi con l'esame del LUL, deve concordarsi con il Tribunale nel senso che la pretesa sia sostanzialmente immotivata e che le allegazioni di cui alla memoria difensiva di primo grado fossero generiche ed insufficienti.
Inoltre, e ad abundantiam, le prove emerse non hanno supportato l'imposizione né nell'an né nel quantum debeatur. Ed invero:
- È stata effettivamente sentita una minoranza dei lavoratori dipendenti, come da lista depositata dall'opponente e non contestata dall' ; Pt_1
- L'allegazione dell'opponente, supportata dalle declaratorie del CCNL pacificamente da applicare, secondo la quale l'attribuzione del livello ai ai propri dipendenti dipendeva dall'essere o meno senior e non dal tipo di attività svolta non è stata contrastata dall' che nulla ha specificato al riguardo (ad esempio sulla diversa complessità Pt_1 dell'attività, o del software utilizzato); la società ha inoltre dimostrato che alcuni dei lavoratori riqualificati dall' erano appunto privi di esperienza e per alcuni di loro Pt_1
è persino intervenuta conferma da parte delle due testimoni dipendenti;
13 - Le due testimoni hanno altresì operato degli ulteriori “distinguo” fra i livelli dei team leader e dei formatori e le differenti caratteristiche delle rispettive mansioni: livelli tutti considerati pari livello, invece, in sede ispettiva;
- In sede di opposizione sono stati depositati alcuni documenti a sostegno dell'effettività della natura di “permessi non retribuiti” di quelle che l' aveva ritenuto “assenze Pt_1 ingiustificate” in violazione del minimo contributivo;
- Il periodo non regolarizzato delle lavoratrici e ed oggetto delle loro Pt_2 Per_1
dichiarazioni agli ispettori, è stato smentito dalle due testimoni escusse le quali concordemente hanno riferito che le due lavoratrici avevano interrotto l'attività per un certo intervallo di tempo. È appena il caso di puntualizzare che < accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso>> (Cass., n. 11751/2004). E che quindi la relativa efficacia probatoria delle dichiarazioni delle due interessate devono recedere a fronte delle deposizioni testimoniali rese nella pienezza del contraddittorio dalle due loro colleghe.
Quanto alla deposizione dell'ispettore giova riportarla nella sua interezza: “Ho Tes_3
lavorato all'ispezione presso la insieme ad una collega che con me ha Controparte_1 firmato il verbale;
ho operato un primo accesso presso l'azienda nella sede di Pignataro, ove abbiamo sentito solo alcuni lavoratori, e poi abbiamo convocato tutti i dipendenti che hanno lavorato per la nell'arco temporale da giugno 2013 a dicembre 2017, sentendoli CP_1
presso la sede di Cassino. L'istruttoria è stata piuttosto lunga e i colloqui sono durati Pt_1
molti mesi. Abbiamo posto domande specifiche ai singoli lavoratori, e a gennaio del 2017 ricordo che nel corso dell'accertamento abbiamo anche sentito nello specifico la dott.ssa una volta comprese quelle che potevano essere le criticità. In merito alla Per_2
formulazione delle contestazioni, specifico che le contestazioni sono state mosse più avanti nell'istruttoria in quanto abbiamo sentito prima i lavoratori c.d. outbound, per cui non sono emerse criticità, e solo successivamente abbiamo sentito quelli c.d. inbound, per i quali sono stati avanzati dei rilievi;
posso dire che tutti i lavoratori hanno confermato determinate
14 circostanze, poi contestate, con dichiarazioni molto coerenti: in particolare che dopo due settimane di formazione venivano consegnate delle cuffie e un token e si svolgeva il lavoro di inbound, cioè di assistenza ai già clienti. Nel corso dei colloqui ai lavoratori abbiamo chiesto qualifica, orario di lavoro e se venivano svolte trasferte. Tutti i lavoratori tranne i team leader hanno riferito di non aver mai fatto trasferte. L'azienda non ha fornito alcuna documentazione a supporto dell'effettivo svolgimento delle trasferte, neanche a seguito dell'invito formulato da noi nel gennaio del 2017; inoltre posso dire che i lavoratori sentiti da febbraio 2017 in poi mi hanno riferito che un responsabile dell'azienda, li Persona_3
aveva convocati per fargli firmare un foglio in cui dichiaravano di aver svolto delle trasferte, solo nel febbraio 2017. I lavoratori hanno riferito di aver firmato senza davvero comprenderne il contenuto e comunque hanno confermato di non aver mai svolto trasferte.
Dalle dichiarazioni acquisite, per i lavoratori inbound, è emersa una distinzione tra le attività di alcuni team leader, che avevano un ruolo di coordinamento, e gli altri dipendenti, che si occupavano direttamente della gestione delle telefonate e dell'assistenza ai clienti;
abbiamo dunque applicato in primo luogo il CCNL siglato dalle associazioni più rappresentative, e successivamente individuato due distinti livelli per i due profili, come sopra descritti. Preciso poi che i lavoratori hanno sempre dichiarato, in modo concorde, di aver sempre rispettato l'orario di lavoro per come contrattualmente previsto e i turni fissati;
abbiamo invece in sede ispettiva riscontrato l'annotazione di diverse assenze ingiustificate nel LUL;
la rappresentante dell' sentita sul punto, ha sostenuto che tali assenze non erano Pt_3
sanzionate in quanto il rapporto con i dipendenti era di tipo amichevole;
noi abbiamo dunque ritenuto che tali giorni non fossero imputabili ad assenze ingiustificate. Ricordo poi che sul
LUL, in primo luogo, era espressamente riportata la dicitura “assenza ingiustificata”, mentre successivamente venivano soltanto indicate meno ore lavorate per il singolo mese, senza esplicitarne la causale;
credo che questo sia iniziato a succedere comunque nel corso dell'accertamento ispettivo ma non ricordo il momento esatto. Abbiamo poi richiesto il recupero dei benefici contributivi, che si perdono nel caso in cui non sia rispettato il contratto, che abbiamo operato soltanto per i dipendenti per cui il contratto non è stato effettivamente applicato;
preciso che nel verbale ispettivo è riportata l'indicazione della revoca del beneficio, che non è avvenuta per tutti i lavoratori presenti nello stesso anche se per molti di essi;
l'effettiva revoca si comprende valutando l'importo della contribuzione applicata: se corrispondente all'aliquota o superiore, e in quest'ultimo caso include anche il recupero.”.
15 Il teste:
1) è in primo luogo inattendibile laddove dichiara di avere sentito “tutti” i lavoratori oggetto di accertamento, mentre quest'ultimo si basa su presunzioni per la maggior parte di essi, come si è detto;
2) è smentito dalle altre due testimoni escusse in punto di effettività delle trasferte;
3) è ancora inattendibile quando riferisce che l'azienda non ha fornito documentazione a supporto della loro effettività, dato che, per tabulas, tale documentazione è stata in parte fornita e infatti, ciò risulta dal verbale ispettivo, l' , sul punto, ha Pt_1
ridimensionato le iniziali pretese;
4) si è limitato a dire che è emersa una differenza fra gli addetti al call center e i team leader, differenza pacifica essendo già inquadrati in livelli diversi, e che “dunque” è stato applicato il CCNL e “successivamente individuato due distinti livelli per i due profili”, il che nulla spiega e nulla prova quanto alla legittimità dell'operata riqualificazione verso l'alto di entrambi i profili, che è l'effettiva res controversa.
Il teste ha poi fornito un apporto conoscitivo utile a colmare le lacune motivazionali del verbale ispettivo ed allegative dell' , nel riferire che, quanto agli sgravi, per ciascun Pt_1 lavoratore “l'effettiva revoca si comprende valutando l'importo della contribuzione applicata: se corrispondente all'aliquota o superiore, e in quest'ultimo caso include anche il recupero.”. Ma per il resto la sua deposizione, per le ragioni dette, non è idonea a rimediare in sede processuale alle descritte carenze della difesa dell' . Pt_1
Nel chiedere la prosecuzione della prova testimoniale nel presente grado, poi, l'appellante non si avvede che all'udienza innanzi al Tribunale del 26.10.2022, alla richiesta della ricorrente di proseguire la prova per testi la difesa dell' si era opposta chiedendo rinvio Pt_1
per discussione, con la conseguenza di non potersi oggi dolere della valutazione del
Tribunale che la causa fosse già sufficientemente istruita.
4.
Con un ultimo motivo di appello, l' ha censurato la sentenza per non avere compensato Pt_1
in tutto o in parte le spese di lite, in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nonostante la reciproca soccombenza;
o comunque per avere applicato i valori medi anziché i minimi, che sarebbero anche da ridurre del 50 % “tanto più che lo stesso Giudice ha ritenuto la “limitata complessità della controversia e dell'attività difensiva complessivamente espletata, in considerazione della materia previdenziale e del valore della controversia”.”.
Il motivo è infondato.
16 Le censure, fra quelle poste dall'opponente, respinte dal Tribunale, come subito si dirà a proposito dell'appello incidentale subordinato, sono assorbite dal pieno accoglimento del merito dell'opposizione, per cui l' risulta, all'esito del primo grado, totalmente Pt_1
soccombente: e la liquidazione delle spese riflette tale condizione (cfr. Cass. n. 23035/2023).
La soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali ricorre invece nei casi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri: ipotesi che qui non ricorrono.
Sull'ammontare liquidato, poi, le tabelle forensi, per le cause di valore fra 520.000,00 euro e
1.000,000,00 di euro con svolgimento della fase istruttoria, prevede compensi che vanno da un minimo di €.12.297,00 ad un medio €.24.592,00 (per tacere del massimo), per cui la liquidazione in € 20.000,00 appare corretta e congrua in relazione alla complessità non minimale della lite.
La sentenza gravata, complessivamente, merita piena conferma.
5.
Con appello incidentale subordinato, la parte opposta ha richiesto: “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale , si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il primo Giudice, con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito e del sottostante verbale ispettivo dichiara infondata l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito e nulla statuisce in merito alla chiesta nullità del verbale unico di accertamento e notificazione”.
L'appello incidentale è interamente assorbito dalle precedenti statuizioni.
6.
Le spese di lite del grado meritano compensazione in relazione alla peculiarità della fattispecie, sostanzialmente segnata dalla mancata produzione di documentazione nel possesso di entrambe le parti e che, nel primo grado, anche l'opponente avrebbe potuto considerarsi, in astratto, onerata di produrre.
Deve, però, darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale del Pt_1
Lavoro di Cassino n. 609/2023 pubblicata in data 11.9.2023, nei confronti della Controparte_1
e della così provvede:
[...] CP_2
- respinge l'appello;
- compensa le spese di lite del grado;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, lì 29.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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