TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/08/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1985/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale
Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1985/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
POLA LINDA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. ZECCA Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 295/2024 del 08/05/2024, pubblicata in data 03/06/2024, resa pagina 1 di 6 nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n.
1438/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a mantenere una serena e proficua e reale comunicazione nell'interesse della figlia, con primario interesse la serenità della bambina.
2) è affetta da “Epilessia focale con coinvolgimento della coscienza con Per_1 ritardo psicomotori” ed è stata dichiarata invalida al 100% e necessita di particolari attenzioni. La bambina rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, e collocata presso la madre. Il padre, previo accordo con la madre, potrà vedere quando vorrà e tenerla con sé ogni fine settimana (il sabato o la Per_1 domenica). I genitori si impegnano gradualmente a rendere possibile che la bambina dorma da papà, e trascorra con lui periodi più lunghi, in base alle condizioni della piccola.
3) I genitori si impegnano a scambiarsi informazioni sanitarie e scolastiche sulla bambina, affinché entrambi l'aiutino a raggiungere sempre nuovi traguardi e miglioramenti.
4) Il signor continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Finale Parte_1
Emilia, via di Sotto 23/1. La proprietà dell'immobile è al 50% tra i coniugi. Il mutuo, pur essendo cointestato, continuerà ad essere pagato come da sempre pagina 2 di 6 avviene dal signor . Lo stesso pagherà altresì le spese condominiali che Parte_1 ammontano a circa 800 euro annui e le bollette di casa.
5) La signora ha fissato la propria residenza e quella della figlia, Controparte_1 in Finale Emilia Via Bellezzanti n. 1, presso la casa dei suoi genitori;
6) La responsabilità genitoriale sulla figlia è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle necessità della figlia stessa;
i genitori prenderanno in autonomia le decisioni ordinarie, relative alle piccole necessità quotidiane quando avranno la bambina con sé.
7) I genitori si impegnano a seguire insieme il percorso medico e neuropsichiatrico della figlia, e a mettere in atto ciascuno, quando avrà con sé la piccola, le strategie mediche e comportamentali, adeguate, consigliate dal personale sanitario che la segue;
si impegnano altresì a supportarsi in tale percorso e a condividere ogni informazione a riguardo.
8) Le parti concordano che verranno trascorse le principali festività in modo alternato (feste religiose, ponti scolastici ecc. ecc.) consentendo alla piccola di poter così frequentare anche nonni, zii e cugini di entrambi i genitori. Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori si comunicheranno le eventuali ferie (sia personali che da trascorrere con la figlia) il prima possibile, al fine di poter organizzare vacanze e/o spostamenti.
9) Ogni genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi di vacanza in cui si recherà portando con sé la figlia.
10) Il genitore collocatario si impegna a garantire la frequenza degli impegni extrascolastici scelti durante l'anno scolastico per la figlia (sportivi, ludici, religiosi, artistici, ecc.ecc.).
11) Il signor verserà alla moglie la somma di euro 350,00 mensili come Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , entro il 28 del mese o su conto Per_1 corrente Iban [...] oppure con somma contante con sottoscrizione di relativa ricevuta. il suddetto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT dei prezzi pagina 3 di 6 al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal mese di determinazione e dell'assegno stesso da parte del tribunale adito.
12) Le spese ordinarie verranno sostenute in modo diretto da ogni genitore senza necessità di preventivo accordo. In generale si ritengono spese ordinarie quelle soggette a ripetitività e sottratte al carattere della eccezionalità e le spese di natura voluttuaria.
13) Tutte le spese di straordinaria importanza che si renderanno necessarie per la figlia verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione della mesa scolastica il cui costo verrà sostenuto al 100% dal sig.
. I coniugi, per la determinazione delle spese straordinarie, salvo Parte_1 quanto previsto per la mensa scolastica, fanno esplicito riferimento al
“PROTOCOLLO SULLE SPESE STRAORDINARIE NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA
FAMILIARE” intervenuto in data 25.9.2019 tra il Tribunale di Modena, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Modena Gruppo “Famiglia e
Persone”, ed a quelle modifiche che dovessero successivamente intervenire, anche per le modalità di assenso o diniego del consenso alla spesa. Tale protocollo si considera qui interamente trascritto.
14) La signora riceverà per intero l'assegno unico, che già viene Parte_2 accreditato sul suo conto corrente, attualmente pari a circa Euro 190,00.
15) La figlia è intestataria del libretto bancario presso la BANCA INTESA Per_1
San Paolo S.P.A., sul quale viene accreditata l'indennità di accompagnamento.
Tale conto, sino ad ora gestito dalla mamma, verrà gestito all'unisono dai genitori con firma congiunta, cosicché ogni decisione sull'utilizzo del denaro in esso contenuto dovrà essere presa all'unisono dai genitori;
al momento gli stessi hanno stabilito di utilizzare una piccola somma (circa 90 euro al mese) per pagare il corso di Propedeutica Musicale a cui la piccola partecipa o eventualmente una nuova attività che verrà decisa all'unisono dai genitori per la figlia.
16) Le detrazioni per la figlia spetteranno completamente al padre, finché Per_1 solo lui lavorerà, qualora la madre iniziasse un'attività lavorativa, spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
pagina 4 di 6 17) I coniugi dispongono rispettivamente di due autovetture che verranno mantenute ognuna in capo al proprietario e le cui spese saranno sostenute dallo stesso.
18) I coniugi, dandosi reciprocamente atto di essere entrambi in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita con mezzi adeguati, rinunciano a pretendere l'uno dall'altro somme e/o assegni periodici a titolo di mantenimento personale.
19) I coniugi, a semplice richiesta, si obbligano sin da ora a prestarsi al compimento di qualsiasi formalità eventualmente necessaria per il rilascio ciascuno a favore dell'altro, ed a favore dei figli minori, del passaporto o della carta d'identità valevole per l'espatrio, autorizzando e concordando anche l'eventuale espatrio per gite scolastiche, con parenti prossimi o con genitori di amici.
20) I genitori si impegnano concretamente affinché la figlia mantenga un rapporto continuativo con i nonni sia materni che con la nonna paterna, e con i parenti e amici tutti, senza che l'evento separativo possa in alcun modo interrompere i rapporti affettivi tra la figlia e tali irrinunciabili figure per il suo sereno sviluppo.
21) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra i coniugi”.
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 17/12/2014; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 5 di 6 Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CENTO (FE) il 11/05/2013 fra nato a [...]_1
(FG) il 19/03/1983 e nata a [...] il [...] Controparte_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CENTO (FE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2013 Atto n. 7 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale
Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1985/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
POLA LINDA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. ZECCA Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 295/2024 del 08/05/2024, pubblicata in data 03/06/2024, resa pagina 1 di 6 nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n.
1438/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a mantenere una serena e proficua e reale comunicazione nell'interesse della figlia, con primario interesse la serenità della bambina.
2) è affetta da “Epilessia focale con coinvolgimento della coscienza con Per_1 ritardo psicomotori” ed è stata dichiarata invalida al 100% e necessita di particolari attenzioni. La bambina rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, e collocata presso la madre. Il padre, previo accordo con la madre, potrà vedere quando vorrà e tenerla con sé ogni fine settimana (il sabato o la Per_1 domenica). I genitori si impegnano gradualmente a rendere possibile che la bambina dorma da papà, e trascorra con lui periodi più lunghi, in base alle condizioni della piccola.
3) I genitori si impegnano a scambiarsi informazioni sanitarie e scolastiche sulla bambina, affinché entrambi l'aiutino a raggiungere sempre nuovi traguardi e miglioramenti.
4) Il signor continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Finale Parte_1
Emilia, via di Sotto 23/1. La proprietà dell'immobile è al 50% tra i coniugi. Il mutuo, pur essendo cointestato, continuerà ad essere pagato come da sempre pagina 2 di 6 avviene dal signor . Lo stesso pagherà altresì le spese condominiali che Parte_1 ammontano a circa 800 euro annui e le bollette di casa.
5) La signora ha fissato la propria residenza e quella della figlia, Controparte_1 in Finale Emilia Via Bellezzanti n. 1, presso la casa dei suoi genitori;
6) La responsabilità genitoriale sulla figlia è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle necessità della figlia stessa;
i genitori prenderanno in autonomia le decisioni ordinarie, relative alle piccole necessità quotidiane quando avranno la bambina con sé.
7) I genitori si impegnano a seguire insieme il percorso medico e neuropsichiatrico della figlia, e a mettere in atto ciascuno, quando avrà con sé la piccola, le strategie mediche e comportamentali, adeguate, consigliate dal personale sanitario che la segue;
si impegnano altresì a supportarsi in tale percorso e a condividere ogni informazione a riguardo.
8) Le parti concordano che verranno trascorse le principali festività in modo alternato (feste religiose, ponti scolastici ecc. ecc.) consentendo alla piccola di poter così frequentare anche nonni, zii e cugini di entrambi i genitori. Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori si comunicheranno le eventuali ferie (sia personali che da trascorrere con la figlia) il prima possibile, al fine di poter organizzare vacanze e/o spostamenti.
9) Ogni genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi di vacanza in cui si recherà portando con sé la figlia.
10) Il genitore collocatario si impegna a garantire la frequenza degli impegni extrascolastici scelti durante l'anno scolastico per la figlia (sportivi, ludici, religiosi, artistici, ecc.ecc.).
11) Il signor verserà alla moglie la somma di euro 350,00 mensili come Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , entro il 28 del mese o su conto Per_1 corrente Iban [...] oppure con somma contante con sottoscrizione di relativa ricevuta. il suddetto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT dei prezzi pagina 3 di 6 al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal mese di determinazione e dell'assegno stesso da parte del tribunale adito.
12) Le spese ordinarie verranno sostenute in modo diretto da ogni genitore senza necessità di preventivo accordo. In generale si ritengono spese ordinarie quelle soggette a ripetitività e sottratte al carattere della eccezionalità e le spese di natura voluttuaria.
13) Tutte le spese di straordinaria importanza che si renderanno necessarie per la figlia verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione della mesa scolastica il cui costo verrà sostenuto al 100% dal sig.
. I coniugi, per la determinazione delle spese straordinarie, salvo Parte_1 quanto previsto per la mensa scolastica, fanno esplicito riferimento al
“PROTOCOLLO SULLE SPESE STRAORDINARIE NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA
FAMILIARE” intervenuto in data 25.9.2019 tra il Tribunale di Modena, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Modena Gruppo “Famiglia e
Persone”, ed a quelle modifiche che dovessero successivamente intervenire, anche per le modalità di assenso o diniego del consenso alla spesa. Tale protocollo si considera qui interamente trascritto.
14) La signora riceverà per intero l'assegno unico, che già viene Parte_2 accreditato sul suo conto corrente, attualmente pari a circa Euro 190,00.
15) La figlia è intestataria del libretto bancario presso la BANCA INTESA Per_1
San Paolo S.P.A., sul quale viene accreditata l'indennità di accompagnamento.
Tale conto, sino ad ora gestito dalla mamma, verrà gestito all'unisono dai genitori con firma congiunta, cosicché ogni decisione sull'utilizzo del denaro in esso contenuto dovrà essere presa all'unisono dai genitori;
al momento gli stessi hanno stabilito di utilizzare una piccola somma (circa 90 euro al mese) per pagare il corso di Propedeutica Musicale a cui la piccola partecipa o eventualmente una nuova attività che verrà decisa all'unisono dai genitori per la figlia.
16) Le detrazioni per la figlia spetteranno completamente al padre, finché Per_1 solo lui lavorerà, qualora la madre iniziasse un'attività lavorativa, spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
pagina 4 di 6 17) I coniugi dispongono rispettivamente di due autovetture che verranno mantenute ognuna in capo al proprietario e le cui spese saranno sostenute dallo stesso.
18) I coniugi, dandosi reciprocamente atto di essere entrambi in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita con mezzi adeguati, rinunciano a pretendere l'uno dall'altro somme e/o assegni periodici a titolo di mantenimento personale.
19) I coniugi, a semplice richiesta, si obbligano sin da ora a prestarsi al compimento di qualsiasi formalità eventualmente necessaria per il rilascio ciascuno a favore dell'altro, ed a favore dei figli minori, del passaporto o della carta d'identità valevole per l'espatrio, autorizzando e concordando anche l'eventuale espatrio per gite scolastiche, con parenti prossimi o con genitori di amici.
20) I genitori si impegnano concretamente affinché la figlia mantenga un rapporto continuativo con i nonni sia materni che con la nonna paterna, e con i parenti e amici tutti, senza che l'evento separativo possa in alcun modo interrompere i rapporti affettivi tra la figlia e tali irrinunciabili figure per il suo sereno sviluppo.
21) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra i coniugi”.
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 17/12/2014; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 5 di 6 Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CENTO (FE) il 11/05/2013 fra nato a [...]_1
(FG) il 19/03/1983 e nata a [...] il [...] Controparte_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CENTO (FE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2013 Atto n. 7 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6