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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33854/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE LEOGRANDE, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA XX SETTEMBRE, 97 70010 TURI presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO BRENO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo nr. 13150/2023 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di 149.807,52 euro, oltre interessi di mora e spese su ricorso della società quale corrispettivo Controparte_1 in relazione ad un contratto di somministrazione di energia elettrica con quest'ultima stipulato. Ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, contestando l'efficacia probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio per difetto dei presupposti ex art. 634
c.p.c., nel merito ha affidato l'opposizione alle seguenti ragioni: a) difetto di prova del credito ingiunto, in particolare essa non avrebbe sottoscritto alcun contratto di somministrazione di energia elettrica;
b) nè avrebbe concordato alcuna tariffa con la controparte;
c) i consumi sarebbero palesemente errati e superiori ai consumi riferibili al periodo di fatturazione;
d) vi sarebbero delle anomalie sui pod oggetto di fatturazione. Ha disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. i documenti prodotti in copia dalla controparte e ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. e ha anche disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto, così come alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il mandato per l'addebito con Contr rid bancario;
ha eccepito la mancata applicazione della rateizzazione del credito vantato da - ferma l'eccezione preliminare- ha chiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale, rilevando l'infondatezza dell'eccezione proposta in via preliminare, anche alla luce della sussistenza della clausola convenzionale sul foro esclusivo, nel merito ha ribadito la fondatezza della domanda anche in considerazione dell'irrilevanza dei disconoscimenti effettuati dalla controparte, tenuto peraltro conto della contraddittorietà dell'allegazione avversaria volta da un lato a smentire l'efficacia probatoria delle fatture e del contratto in atti, dall'altro ad asserire la sussistenza di presunti errori di calcolo nelle fatture medesime e della genericità del disconoscimento e della sussistenza sui documenti disconosciuti di timbro riferibile alla stessa società opponente e di relativa sigla evidenziando che chi avesse falsificato la sottoscrizione dei documenti (tra i quali anche il rid per l'addebito diretto) avrebbe del pari dovuto anche sottrarre il timbro della società opponente;
in ogni caso, ove necessario, ha formulato istanza di verificazione delle firme disconosciute;
ha evidenziato la correttezza dei consumi rilevati, peraltro del tutto in linea con quelli dichiarati dalla stessa società opponente in sede di sottoscrizione del contratto (cfr. doc. 65) evidenziando come in ogni caso la controparte - che non avrebbe mai contestato i consumi rilevati - non avrebbe mai del pari comunicato i consumi effettivi ove difformi rispetto a quelli fatturati;
sulla presunta mancata rateizzazione in violazione della normativa Arera n. 200/99 ha evidenziato che tale normativa si riferisce solo alla persona fisica e pertanto non sarebbe applicabile al caso concreto;
ha ancora rilevato al regolare avvenuta somministrazione di energia secondo le fatture portate dal decreto opposto per il corrispettivo dovuto per la pacifica fruizione di energia elettrica, evidenziando come anche la domanda risarcitoria dell'opponente sarebbe del tutto pretestuosa palesandosi evidentemente inconsistente anche nell'importo richiesto di 3.000 euro per non meglio chiariti danni subiti. Ha chiesto pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto spese vinte.
L'opposizione è infondata e va respinta. pagina 2 di 5 Quanto all'eccezione preliminare sull'incompetenza territoriale del Giudice adito essa è palesemente infondata oltre che irritualmente proposta.
Come è noto, l'indicazione del Giudice che si ritiene competente va preceduta dall'allegazione delle ragioni che rendono incompetente quello scelto invece dall'attore.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il soggetto che eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito ha l'onere di contestare tutti i “criteri di collegamento” previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. astrattamente idonei a radicare la competenza presso il Giudice scelto dall'attore, pena l'inammissibilità ed inefficacia dell'eccezione formulata e conseguente radicamento della competenza presso quel Giudice (cfr. Cass. 10532/97 e, conf., Cass. S.U. n. 248/99 e n. 14236/99; si vedano anche Cass. n. 8224/99, n. 9192/03, n. 6893/01, n. 313/01, n. 15101/00, n.
2301/00, n. 1976/00, n. 7377/1997, n. 465/1990 e n. 9435/1991, n. 4781/82). In particolare l'eccipiente, per evitare che – come precisa Cass. 4781/82 – si radichi definitivamente la competenza del Giudice adito deve contestare analiticamente il ricorrere di tutti e ciascuno dei criteri che porterebbero alla competenza di quest'ultimo: una contestazione che deve essere “specifica ed espressa” (Cass. 6571/81), con “motivazione articolata ed esaustiva” (ex pluribus, v. Cass.1018/83).
Così conferita ammissibilità all'eccezione, l'eccipiente deve poi dimostrarne la fondatezza provando “i fatti posti a fondamento” (Cass. 5482/81) di ciascuna delle sue allegazioni contestative.
Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione, la suddetta esigenza di completezza imponeva alla parte convenuta di sviluppare la propria contestazione sia rispetto ai luoghi previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. sia rispetto a ciascuno dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.
Invece l'eccezione - sollevata nei termini in cui è stata sollevata - fa evidentemente riferimento esclusivamente al secondo criterio contenuto negli artt. 19 e 20 c.p.c., mentre non fa alcun riferimento in relazione all'art. 18 c.p.c., pertanto l'eccezione è tamquam non esset e deve ritenersi radicata la competenza del Tribunale di Milano.
In ogni caso -ove anche non vi fosse la clausola convenzionale indicante il Foro di Milano,
l'eccezione è infondata in relazione al Forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., laddove è previsto che sia anche competente il Giudice del luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita, ovvero nel caso di specie trattandosi di obbligazione pecuniaria il luogo in cui ha sede la società opposta, creditrice dell'obbligazione di pagamento.
Giungendo al merito l'opposizione è infondata.
Il caso di specie deve risolversi facendo esclusivo ricorso alle fattispecie che regolano gli oneri probatori delle parti nel presente giudizio.
Deve innanzitutto premettersi che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc, onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di
pagina 3 di 5
un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003
n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, infatti la norma sancisce espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Con doc. 65 l'opposta ha prodotto il contratto di somministrazione di energia elettrica inter partes che, al contrario di quanto genericamente contestato dall'opponente, fa espresso riferimento anche al corrispettivo e alle singole voci del medesimo, così come convenuto tra le parti. Peraltro l'all.
A del contratto indica esattamente non solo tutti i pod in uso alla società opponente ma persino il piano di consumo mensile provvisionale riferito dalla medesima opponente, come allegato dall'opposta e non contestato dall'opponente. E' vero che l'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto e persino le sottoscrizioni apposte alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il mandato per l'addebito con rid bancario, nei termini di cui si è detto nella narrativa delle allegazioni delle parti, tuttavia tali disconoscimenti sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Invero non solo è opportuno ricordare che il contratto de quo non richiede alcun onere formale per la validità ed efficacia né ad substantiam né tanto meno ad probationem, ma ciò che invece rileva in concreto è che il contratto risulta sottoscritto con timbro riferibile alla società opponente (oltre che con sigla sul medesimo). Ora il disconoscimento di una scrittura privata da parte di una persona giuridica, perchè sia validamente effettuato e idoneo ad onerare la controparte di richiederne la verificazione, avrebbe richiesto, a rigore, la dichiarazione di diversità della firma risultante dal documento, rispetto alle sottoscrizioni dei soggetti avente potere rappresentativo dell'ente, specificamente identificati o identificabili, al tempo della redazione della scrittura medesima;
al contrario il disconoscimento, genericamente effettuato, come nel caso di specie, equivale ad una generica dichiarazione di estraneità ai fatti e non è pertanto idoneo a onerare la controparte della verificazione della firma.
In ogni caso, vista la presenza del timbro della società somministrata sul modulo contrattuale e la mancata contestazione dell'avvenuta fruizione di energia e gas da parte dell'opponente e persino la mancata contestazione in giudizio dell'avvenuto precedente pagamento di somme inerenti al medesimo pagina 4 di 5 titolo, può farsi ricorso al principio dell'apparentia iuris che tutela l'affidamento incolpevole della somministrante, cedente il credito all'opposta, che, in tesi, avesse contrattato con il rappresentante apparente: non v'è dubbio infatti che la somministrante abbia in buona fede riposto il proprio affidamento nei poteri rappresentativi del sottoscrittore del contratto il quale, a sua volta, ha posto in essere una condotta tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento della sussistenza del potere rappresentativo, condotta tollerata dalla società opponente, che ha interamente beneficiato delle prestazioni eseguite dalla somministrante. Del resto, è bene ribadirlo, l'opponente non ha contestato né il titolo fondante la pretesa creditoria dell'opposta, né ha contestato in alcun modo di avere ottenuto la somministrazione di gas e di energia nei pod alla medesima in uso, corrispondenti a quelli indicati nelle fatture richieste in pagamento, ha invece contestato – del tutto genericamente- la mancata sottoscrizione del contratto e comunque l'apocrifia delle sottoscrizioni.
Pertanto le eccezioni relative alla presunta apocrifia delle sottoscrizioni riferibili all'opponente, così come quelle relative alla presunta erroneità dei calcoli sottesi alle fatture, in difetto di specificazione o di allegazione alcuna, o di presunte anomalie sui pod oggetto di fatturazione, del pari in difetto di allegazione alcuna appaiono generiche inconferenti oltre che infondate e come tali da respingersi.
Inconferente infondata e persino incoerente con i temi posti in discussione dall'opponente è
l'eccezione sul mancato rispetto della normativa di settore in tema di rateizzazione del debito, che, come riferito nell'interesse dell'opposta non si applica al caso di specie ma solo alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività di impresa e tale non è certamente la società opponente.
Da tutto quanto sopra esposto deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo.
Spese di giudizio secondo soccombenza, relativamente alle fasi effettivamente svolte, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta integralmente l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'opposta, in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore, le spese di lite che liquida in
9.500 euro per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 20 marzo 2025 Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33854/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE LEOGRANDE, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA XX SETTEMBRE, 97 70010 TURI presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO BRENO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo nr. 13150/2023 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di 149.807,52 euro, oltre interessi di mora e spese su ricorso della società quale corrispettivo Controparte_1 in relazione ad un contratto di somministrazione di energia elettrica con quest'ultima stipulato. Ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, contestando l'efficacia probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio per difetto dei presupposti ex art. 634
c.p.c., nel merito ha affidato l'opposizione alle seguenti ragioni: a) difetto di prova del credito ingiunto, in particolare essa non avrebbe sottoscritto alcun contratto di somministrazione di energia elettrica;
b) nè avrebbe concordato alcuna tariffa con la controparte;
c) i consumi sarebbero palesemente errati e superiori ai consumi riferibili al periodo di fatturazione;
d) vi sarebbero delle anomalie sui pod oggetto di fatturazione. Ha disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. i documenti prodotti in copia dalla controparte e ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. e ha anche disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto, così come alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il mandato per l'addebito con Contr rid bancario;
ha eccepito la mancata applicazione della rateizzazione del credito vantato da - ferma l'eccezione preliminare- ha chiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale, rilevando l'infondatezza dell'eccezione proposta in via preliminare, anche alla luce della sussistenza della clausola convenzionale sul foro esclusivo, nel merito ha ribadito la fondatezza della domanda anche in considerazione dell'irrilevanza dei disconoscimenti effettuati dalla controparte, tenuto peraltro conto della contraddittorietà dell'allegazione avversaria volta da un lato a smentire l'efficacia probatoria delle fatture e del contratto in atti, dall'altro ad asserire la sussistenza di presunti errori di calcolo nelle fatture medesime e della genericità del disconoscimento e della sussistenza sui documenti disconosciuti di timbro riferibile alla stessa società opponente e di relativa sigla evidenziando che chi avesse falsificato la sottoscrizione dei documenti (tra i quali anche il rid per l'addebito diretto) avrebbe del pari dovuto anche sottrarre il timbro della società opponente;
in ogni caso, ove necessario, ha formulato istanza di verificazione delle firme disconosciute;
ha evidenziato la correttezza dei consumi rilevati, peraltro del tutto in linea con quelli dichiarati dalla stessa società opponente in sede di sottoscrizione del contratto (cfr. doc. 65) evidenziando come in ogni caso la controparte - che non avrebbe mai contestato i consumi rilevati - non avrebbe mai del pari comunicato i consumi effettivi ove difformi rispetto a quelli fatturati;
sulla presunta mancata rateizzazione in violazione della normativa Arera n. 200/99 ha evidenziato che tale normativa si riferisce solo alla persona fisica e pertanto non sarebbe applicabile al caso concreto;
ha ancora rilevato al regolare avvenuta somministrazione di energia secondo le fatture portate dal decreto opposto per il corrispettivo dovuto per la pacifica fruizione di energia elettrica, evidenziando come anche la domanda risarcitoria dell'opponente sarebbe del tutto pretestuosa palesandosi evidentemente inconsistente anche nell'importo richiesto di 3.000 euro per non meglio chiariti danni subiti. Ha chiesto pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto spese vinte.
L'opposizione è infondata e va respinta. pagina 2 di 5 Quanto all'eccezione preliminare sull'incompetenza territoriale del Giudice adito essa è palesemente infondata oltre che irritualmente proposta.
Come è noto, l'indicazione del Giudice che si ritiene competente va preceduta dall'allegazione delle ragioni che rendono incompetente quello scelto invece dall'attore.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il soggetto che eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito ha l'onere di contestare tutti i “criteri di collegamento” previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. astrattamente idonei a radicare la competenza presso il Giudice scelto dall'attore, pena l'inammissibilità ed inefficacia dell'eccezione formulata e conseguente radicamento della competenza presso quel Giudice (cfr. Cass. 10532/97 e, conf., Cass. S.U. n. 248/99 e n. 14236/99; si vedano anche Cass. n. 8224/99, n. 9192/03, n. 6893/01, n. 313/01, n. 15101/00, n.
2301/00, n. 1976/00, n. 7377/1997, n. 465/1990 e n. 9435/1991, n. 4781/82). In particolare l'eccipiente, per evitare che – come precisa Cass. 4781/82 – si radichi definitivamente la competenza del Giudice adito deve contestare analiticamente il ricorrere di tutti e ciascuno dei criteri che porterebbero alla competenza di quest'ultimo: una contestazione che deve essere “specifica ed espressa” (Cass. 6571/81), con “motivazione articolata ed esaustiva” (ex pluribus, v. Cass.1018/83).
Così conferita ammissibilità all'eccezione, l'eccipiente deve poi dimostrarne la fondatezza provando “i fatti posti a fondamento” (Cass. 5482/81) di ciascuna delle sue allegazioni contestative.
Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione, la suddetta esigenza di completezza imponeva alla parte convenuta di sviluppare la propria contestazione sia rispetto ai luoghi previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. sia rispetto a ciascuno dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.
Invece l'eccezione - sollevata nei termini in cui è stata sollevata - fa evidentemente riferimento esclusivamente al secondo criterio contenuto negli artt. 19 e 20 c.p.c., mentre non fa alcun riferimento in relazione all'art. 18 c.p.c., pertanto l'eccezione è tamquam non esset e deve ritenersi radicata la competenza del Tribunale di Milano.
In ogni caso -ove anche non vi fosse la clausola convenzionale indicante il Foro di Milano,
l'eccezione è infondata in relazione al Forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., laddove è previsto che sia anche competente il Giudice del luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita, ovvero nel caso di specie trattandosi di obbligazione pecuniaria il luogo in cui ha sede la società opposta, creditrice dell'obbligazione di pagamento.
Giungendo al merito l'opposizione è infondata.
Il caso di specie deve risolversi facendo esclusivo ricorso alle fattispecie che regolano gli oneri probatori delle parti nel presente giudizio.
Deve innanzitutto premettersi che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc, onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di
pagina 3 di 5
un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003
n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, infatti la norma sancisce espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Con doc. 65 l'opposta ha prodotto il contratto di somministrazione di energia elettrica inter partes che, al contrario di quanto genericamente contestato dall'opponente, fa espresso riferimento anche al corrispettivo e alle singole voci del medesimo, così come convenuto tra le parti. Peraltro l'all.
A del contratto indica esattamente non solo tutti i pod in uso alla società opponente ma persino il piano di consumo mensile provvisionale riferito dalla medesima opponente, come allegato dall'opposta e non contestato dall'opponente. E' vero che l'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto e persino le sottoscrizioni apposte alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il mandato per l'addebito con rid bancario, nei termini di cui si è detto nella narrativa delle allegazioni delle parti, tuttavia tali disconoscimenti sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Invero non solo è opportuno ricordare che il contratto de quo non richiede alcun onere formale per la validità ed efficacia né ad substantiam né tanto meno ad probationem, ma ciò che invece rileva in concreto è che il contratto risulta sottoscritto con timbro riferibile alla società opponente (oltre che con sigla sul medesimo). Ora il disconoscimento di una scrittura privata da parte di una persona giuridica, perchè sia validamente effettuato e idoneo ad onerare la controparte di richiederne la verificazione, avrebbe richiesto, a rigore, la dichiarazione di diversità della firma risultante dal documento, rispetto alle sottoscrizioni dei soggetti avente potere rappresentativo dell'ente, specificamente identificati o identificabili, al tempo della redazione della scrittura medesima;
al contrario il disconoscimento, genericamente effettuato, come nel caso di specie, equivale ad una generica dichiarazione di estraneità ai fatti e non è pertanto idoneo a onerare la controparte della verificazione della firma.
In ogni caso, vista la presenza del timbro della società somministrata sul modulo contrattuale e la mancata contestazione dell'avvenuta fruizione di energia e gas da parte dell'opponente e persino la mancata contestazione in giudizio dell'avvenuto precedente pagamento di somme inerenti al medesimo pagina 4 di 5 titolo, può farsi ricorso al principio dell'apparentia iuris che tutela l'affidamento incolpevole della somministrante, cedente il credito all'opposta, che, in tesi, avesse contrattato con il rappresentante apparente: non v'è dubbio infatti che la somministrante abbia in buona fede riposto il proprio affidamento nei poteri rappresentativi del sottoscrittore del contratto il quale, a sua volta, ha posto in essere una condotta tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento della sussistenza del potere rappresentativo, condotta tollerata dalla società opponente, che ha interamente beneficiato delle prestazioni eseguite dalla somministrante. Del resto, è bene ribadirlo, l'opponente non ha contestato né il titolo fondante la pretesa creditoria dell'opposta, né ha contestato in alcun modo di avere ottenuto la somministrazione di gas e di energia nei pod alla medesima in uso, corrispondenti a quelli indicati nelle fatture richieste in pagamento, ha invece contestato – del tutto genericamente- la mancata sottoscrizione del contratto e comunque l'apocrifia delle sottoscrizioni.
Pertanto le eccezioni relative alla presunta apocrifia delle sottoscrizioni riferibili all'opponente, così come quelle relative alla presunta erroneità dei calcoli sottesi alle fatture, in difetto di specificazione o di allegazione alcuna, o di presunte anomalie sui pod oggetto di fatturazione, del pari in difetto di allegazione alcuna appaiono generiche inconferenti oltre che infondate e come tali da respingersi.
Inconferente infondata e persino incoerente con i temi posti in discussione dall'opponente è
l'eccezione sul mancato rispetto della normativa di settore in tema di rateizzazione del debito, che, come riferito nell'interesse dell'opposta non si applica al caso di specie ma solo alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività di impresa e tale non è certamente la società opponente.
Da tutto quanto sopra esposto deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo.
Spese di giudizio secondo soccombenza, relativamente alle fasi effettivamente svolte, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta integralmente l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'opposta, in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore, le spese di lite che liquida in
9.500 euro per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 20 marzo 2025 Il Giudice
dott. Caterina Centola
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