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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2024, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 78/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Andrea Giommi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in (61122) Pesaro (PU), Via Benucci n. 45
OPPONENTE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Francesca R.Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno, 25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
OPPOSTO
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni delle parti all'udienza del 09\04\2024 :
Per la parte ricorrente : dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese .
Per la parte resistente : dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25\01\2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'Avviso di Addebito n. 437 2023 00010127 83 000 dell'importo di €. 2.245,25 a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti relativi al periodo 01/2022-12/2022.
Si perveniva così all'udienza del giorno 09\04\2024 nella quale si prendeva atto che l' , in corso di procedimento ed in sede di autotutela, aveva operato lo CP_1 sgravio dell'Avviso di Addebito ed aveva effettuato la cancellazione della impresa dalla Gestione Commercianti abbandonando il credito rivendicato nell'AVA ed accogliendo le ragioni di controparte
Alla luce della documentazione prodotta , la concorde richiesta delle parti può trovare sicuro accoglimento .
Stante la leale condotta processuale dell' sussistono fondate ragioni per CP_1 compensare integralmente le spese di lite tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 25\01\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' : CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese di lite integralmente compensate fra le parti .
Così deciso a Rimini alla pubblica udienza del 09\04\2024 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'