Articolo 25 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
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1 agosto 1974
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31 dicembre 2000
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27 febbraio 2002
Art. 25. Ricorsi

Contro i provvedimenti dei comitati provinciali e' ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Il ricorso ha effetto sospensivo. (17) ((19))
Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale.
I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonche' alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4.

--------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) che il comma 2 del presente articolo e' abrogato "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 2 del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 .
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , nel modificare l' art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
- Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
Entrata in vigore il 27 febbraio 2002