Ordinanza cautelare 18 settembre 2024
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01947/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2024, proposto da
DG HOUSE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.;
contro
COMUNE DI CUSAGO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Hoepli, n. 3;
nei confronti
GAME PARADISE SLOT & VLT 2.0 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bertacco e Federico Finazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via San Clemente, n. 1;
per l'annullamento
dell’atto prot. n. 6489 del 28 maggio 2024 con cui il Comune di Cusago ha accolto l’istanza di permesso di costruire presentata dalla società controinteressata per la realizzazione di opere interne necessarie all’avvio di una Sala Giochi, Sala scommesse, Sala SLOT, in via Leonardo da Vinci, n. 1/B;
ove occorra, del nulla-osta preventivo prot. n. 1400 del 31 gennaio 2024 all’apertura della sala slot.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cusago e di Game Paradise Slot & Vlt 2.0 s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. FA CE ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è una società che svolge attività nel settore del gioco lecito.
Con il ricorso in esame, viene impugnato l’atto in data 28 maggio 2024 con cui il Comune di Cusago ha accolto l’istanza di permesso di costruire presentata da Game Paradise Slot & VLT 2.0 s.r.l. per la realizzazione di opere interne ad un locale da adibire a sala giochi ubicato nel territorio di tale Comune.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Cusago e la società Game Paradise Slot & VLT 2.0 s.r.l.
La Sezione, con ordinanza n. 1077 del 17 settembre 2024, ha respinto l’istanza cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
Con il primo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 5, primo comma, della legge regionale n. 8 del 2013 e della DGR n. 1274 del 2014, posto che, a dire della ricorrente, in violazione di tali disposizioni, la sala giochi che la controinteressata vorrebbe realizzare verrebbe situata a distanza inferire a 500 rispetto a due luoghi sensibili (un centro sportivo e una residenza per anziani).
Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, in quanto il Comune, invece di svolgere una istruttoria adeguata che gli avrebbe permesso di accertare il mancato rispetto delle distanze indicate nel precedente motivo, si sarebbe limitato ad aderire acriticamente alle indicazioni contenute nell’istanza della controinteressata.
Ritiene il Collegio che queste censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.
La DGR n. 1274 del 2014, adottata in attuazione della previsione contenuta nell'art. 5 comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013, vieta la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili definiti nell’Allegato A, articolo 2, n. 2) della stessa DGR.
Il provvedimento indica poi le modalità con le quali devono essere determinate le distanze specificando che queste vanno calcolate <<…autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale>>.
Come anticipato, parte ricorrente sostiene che, nel caso concreto, queste disposizioni sarebbero state violate in quanto, in prossimità dei locali di cui si discute vi sarebbero un centro sportivo e una residenza per anziani.
Il Collegio deve però osservare che, per quanto concerne la residenza per anziani, dalla documentazione depositata in giudizio emerge che l’attività di ricovero è stata avviata con SCIA del 2 giugno 2024 (cfr. doc. 12 del Comune di Cusago), successiva all’emanazione del provvedimento impugnato. Ne consegue che, in applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità di tale ultimo provvedimento non può essere valutata in relazione allo svolgimento della suddetta attività costituente, rispetto ad esso, fatto sopravvenuto.
Si precisa in proposito che a contrario non può darsi rilievo alle SCIA edilizie del 15 novembre 2023, del 10 maggio 2024 e del 21 maggio 2024 nonché alla Segnalazione Certificata per Agibilità del 22 maggio 2024, atti che riguardano l’attività edilizia che ha interessato l’immobile destinato ad ospitare la suddetta residenza per anziani. Invero a rendere incompatibile l’apertura di nuove sale giochi non è la mera esecuzione delle opere edilizie prodromiche ma il concreto esercizio, presso gli immobili interessati da tali opere, di attività considerate sensibili. Ne consegue che l’unico atto rilevante ai fini che qui interessano è la SCIA del 2 giugno 2024 che, come detto, ha assentito lo svolgimento dell’attività di ricovero per anziani.
Venendo ora alla problematica riguardante la distanza dal centro sportivo, non è contestato che, essendo l’ingresso principale di tale struttura maggiormente distante, in applicazione delle disposizioni contente nella DGR n. 1274 del 2014, occorre nel concreto far riferimento al baricentro.
Parte ricorrente, per dimostrare l’errore in cui sarebbe incorso il Comune, ha depositato in giudizio due perizie dalle quali emerge che il baricentro della struttura sportiva sarebbe collocato a distanza inferiore di 500 metri rispetto al locale della controinteressata.
Il Collegio deve però osservare che, come messo in evidenza nella perizia depositata in giudizio dalla stessa controinteressata, i tecnici di parte ricorrente hanno a loro volta commesso errori posto che: a) in una perizia, il baricentro è stato calcolato prendendo a riferimento (non tutta l’area del centro sortivo ma) esclusivamente l’area del campo di rugby in esso collocato; b) in altra perizia, il baricentro è stato calcolato prendendo in considerazione anche un’area che, in base alle tavole di PGT, non fa parte del centro sportivo (area verde avente funzione di filtro e separazione).
Si deve pertanto ritenere, in tale quando, che la ricorrente non abbia affatto dimostrato la sussistenza dell’errore di misurazione delle distanze in cui sarebbe incorso il Comune né, conseguentemente, la sussistenza del vizio di carenza di istruttoria.
Va dunque ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, in favore del Comune di Cusago e in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, in favore della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
FA CE ZI, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA CE ZI | AB TA |
IL SEGRETARIO