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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/06/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1442/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1442/2025
promossa da:
- (C. .) ed (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Cacaci e domiciliati presso il suo studio sito a Pedaso, Via Giovanni XXIII n. 5;
E
- (C. .) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Parte_3 CodiceFiscale_3
Vitali e Simona Bellagamba e domiciliata presso il loro studio sito a San Benedetto del Tronto, Via
Nazareno Strampelli n. 18;
- ricorrenti-
E con l'intervento del PM in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 08.04.2025 ex art. 473bis 29
c.p.c. la figlia domandavano la modifica Parte_1 Parte_3 Parte_2 della sentenza n. 109/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Fermo il 07.02.2023, pubblicata il 13.02.2023 (RG. 1581/2022) chiedendo la modifica delle modalità di versamento del contributo al mantenimento del padre alla figlia da Parte_1 Parte_2 corrispondersi direttamente a quest'ultima.
Gli istanti a fondamento della propria domanda, in sintesi e per quanto di interesse, deducevano che:
- con sentenza 109.2023 pubblicata il 13.02.2023 il Tribunale di Fermo pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_3 stabilendo tra le altre cose, un contributo al mantenimento a carico del padre in favore della figlia
– maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - pari a € 400,00, oltre al 50% delle Pt_2 spese straordinarie;
pagina 1 di 2 - la figlia , in data 30 ottobre 2023 è diventata madre e ha costituito un proprio nucleo Pt_2 familiare con il proprio compagno trasferendo la propria residenza a Martinsicuro, alla Via G.
Marconi n. 21;
- non sussistono più i presupposti del versamento del contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia nelle mani di n quanto la figli non coabita più con Parte_3 Pt_2 la madre nella casa materna.
Pertanto, le parti, a parziale modifica della sentenza n. 109/2023 pubblicata il 13/02/2023 e passata in giudicato il 2/10/2023, domandavano al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”1. Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando la somma di € 400,00 Parte_1 Pt_2 mensili direttamente nelle mani di quest'ultima, che ne fa espressa richiesta”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
***
Ritenuto che le suddette conclusioni non sino contrarie a norme imperative va disposta la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 109/2023 emessa dal
Tribunale di Fermo il 07.02.2023 e pubblicata il 13.02.2023 in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte che si intendono qui integralmente trascritte.
Quanto alle spese di lite, le parti hanno concluso “Il sig. provvederà al saldo del compenso Parte_1 professionale del legale incaricato dalla sig.ra pertanto le stesse si pongono Persona_1 integralmente a carico di Parte_1
PQM
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DISPONE la modifica della sentenza n. 109/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Fermo in data 07.02.2023 e pubblicata il 13.02.2023 in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte che si intendono qui integralmente trascritte;
- PONE le spese di lite a carico di Parte_1
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Giorgia Cecchini Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1442/2025
promossa da:
- (C. .) ed (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Cacaci e domiciliati presso il suo studio sito a Pedaso, Via Giovanni XXIII n. 5;
E
- (C. .) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Parte_3 CodiceFiscale_3
Vitali e Simona Bellagamba e domiciliata presso il loro studio sito a San Benedetto del Tronto, Via
Nazareno Strampelli n. 18;
- ricorrenti-
E con l'intervento del PM in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 08.04.2025 ex art. 473bis 29
c.p.c. la figlia domandavano la modifica Parte_1 Parte_3 Parte_2 della sentenza n. 109/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Fermo il 07.02.2023, pubblicata il 13.02.2023 (RG. 1581/2022) chiedendo la modifica delle modalità di versamento del contributo al mantenimento del padre alla figlia da Parte_1 Parte_2 corrispondersi direttamente a quest'ultima.
Gli istanti a fondamento della propria domanda, in sintesi e per quanto di interesse, deducevano che:
- con sentenza 109.2023 pubblicata il 13.02.2023 il Tribunale di Fermo pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_3 stabilendo tra le altre cose, un contributo al mantenimento a carico del padre in favore della figlia
– maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - pari a € 400,00, oltre al 50% delle Pt_2 spese straordinarie;
pagina 1 di 2 - la figlia , in data 30 ottobre 2023 è diventata madre e ha costituito un proprio nucleo Pt_2 familiare con il proprio compagno trasferendo la propria residenza a Martinsicuro, alla Via G.
Marconi n. 21;
- non sussistono più i presupposti del versamento del contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia nelle mani di n quanto la figli non coabita più con Parte_3 Pt_2 la madre nella casa materna.
Pertanto, le parti, a parziale modifica della sentenza n. 109/2023 pubblicata il 13/02/2023 e passata in giudicato il 2/10/2023, domandavano al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”1. Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando la somma di € 400,00 Parte_1 Pt_2 mensili direttamente nelle mani di quest'ultima, che ne fa espressa richiesta”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
***
Ritenuto che le suddette conclusioni non sino contrarie a norme imperative va disposta la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 109/2023 emessa dal
Tribunale di Fermo il 07.02.2023 e pubblicata il 13.02.2023 in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte che si intendono qui integralmente trascritte.
Quanto alle spese di lite, le parti hanno concluso “Il sig. provvederà al saldo del compenso Parte_1 professionale del legale incaricato dalla sig.ra pertanto le stesse si pongono Persona_1 integralmente a carico di Parte_1
PQM
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DISPONE la modifica della sentenza n. 109/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Fermo in data 07.02.2023 e pubblicata il 13.02.2023 in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte che si intendono qui integralmente trascritte;
- PONE le spese di lite a carico di Parte_1
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Giorgia Cecchini Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
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