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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/08/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Valentina Lisi Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 603/2024 promossa da:
C.F. ), nato il [...] a [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Ferruccio Parri n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Meini e dall'Avv. Vicky
Santandrea del Foro di Siena ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Jacopo Meini sito in Siena in Strada Statale 73 Ponente n.24-26, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...], IN (Cuba) il Controparte_1 C.F._2
19.12.1992 e residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero (fatto avviso il 03.04.2024)
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
Ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi sig. e sig.ra Pt_1 CP_1
2) addebitare la responsabilità della separazione alla convenuta e, pertanto, escludere qualsiasi contributo economico in capo al ricorrente;
1 3) confermare/assegnare la casa coniugale di esclusiva proprietà del sig. sita in Parte_1
Siena, in Via Ferruccio Parri n.10 interno 1 al ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
FASE DIVORZIO:
Decorsi i termini di legge, il sig. chiede altresì Pt_1
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio e cessazione effetti civili, alle seguenti:
CONDIZIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) pronunciare lo scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio tra
i sigg.ri e celebrato in data 27.4.2021 nel comune di L'Avana (CUBA) e registrato Pt_1 CP_1 negli atti di matrimonio del comune di Siena con estrattoo Anno 2021 Atto 6 Parte 2 e Serie C ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) addebitare la responsabilità del divorzio alla convenuta e pertanto escludere ogni assegno divorzile in suo favore ed in favore del figlio;
3) confermare/assegnare la casa coniugale di esclusiva proprietà del sig. sita in Parte_1
Siena, in Via Ferruccio Parri n.10 interno 1 al ricorrente;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Si chiede che con la fissazione dell'udienza per la successiva fase di divorzio vengano assegna@
i termini per le ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo, depositato in data 26.03.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 27.04.2021 nel comune di L'Avana (CUBA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Siena dell'Anno 2021 al n. 6 Parte 2, Serie C, con ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale Controparte_1 fra i coniugi e, decorsi i termini di legge, anche lo scioglimento del matrimonio.
Ha formulato, altresì, domanda di addebito della separazione e del divorzio alla resistente con esclusione di qualsiasi contributo economico a carico del ricorrente, nonché ha chiesto di assegnare la casa coniugale sita in Siena, Via Ferruccio Parri n.10 interno 1, al ricorrente, quale proprietario esclusivo della stessa.
Il ricorrente ha dedotto che la vita matrimoniale si è svolta prevalentemente in Italia, nel Comune di Siena, ove è stata stabilita la residenza familiare nell'immobile di proprietà del medesimo e la resistente si è trasferita insieme al figlio nato da una precedente relazione il Persona_1
11.01.2019 a IN (CUBA).
2 A fondamento delle domande avanzate, è stato esposto che è subentrata una crisi coniugale e nell'estate del 2023 la coniuge ha lasciato la casa coniugale insieme al figlio, abbandonando il marito, interrompendo i rapporti dello stesso con il piccolo ed informandolo soltanto Per_1 mediante messaggistica WhatsApp di non voler più ritornare in Italia.
Il ha inoltre allegato che sono stati vani i tentativi del ricorrente di risolvere la crisi familiare Pt_1
e di consentire il rientro a casa della nonché di aver appreso che la moglie si era iscritta a CP_1 siti di incontri per conoscere persone nuove e che la stessa, alla ricerca di una casa, non avrebbe più fatto ritorno presso l'abitazione familiare, così violando, secondo la prospettazione del ricorrente, i doveri coniugali sanciti dall'art. 143 c.c.
La resistente, pur a fronte di rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La domanda di separazione con addebito, in assenza di richieste di prova orale, è stata istruita in via documentale e, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione parziale, senza concessione di termini per memorie conclusive in data 28/06/2025.
2. Va preliminarmente affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dall'odierno ricorrente, sulla base del Regolamento (CE) n. 2201/2003, applicabile anche nei confronti di cittadini extracomunitari (la resistente ha nazionalità cubana), come - invero - precisato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 29 novembre 2007 causa C-
68/07: “il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”).
Ebbene, rileva il Collegio che con riferimento alla domanda di separazione giudiziale all'esame deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento
(CE) n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza delle parti, individuando, in particolare, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi” ovvero “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. È indubbio, infatti, che entrambi i coniugi, alla data di proposizione della domanda giudiziale, avessero effettivamente fissato, in modo stabile, il centro principale e permanente dei propri interessi e relazioni in Italia (cfr. Cass. civ., S.U., ord. 17.2.2010 n. 3680), ove risiedono da lungo tempo nel Comune di Siena (SI), ove entrambi sono tuttora residenti.
Per quel che concerne la disciplina sostanziale applicabile al caso di specie, osserva il Collegio come la norma di riferimento, in mancanza di scelta delle parti, vada individuata nell'art. 8 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1259/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel
3 settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, con valenza universale, nel senso che la legge designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (cfr. art. 4).
Dal criterio residuale ivi indicato si ricava l'applicabilità alla fattispecie che ci occupa della legge italiana, quale legge dello stato della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria.
3. Nel merito, il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.
Osserva, in primo luogo, il Tribunale che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nella specie, il contegno processuale delle parti e, in particolare, la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione e il protrarsi da lungo tempo della separazione di fatto, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Del resto, difettano rilievi ostativi da parte del Pubblico Ministero all'accoglimento della domanda in punto di status.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Ritiene, invece, il Tribunale che la richiesta tesa ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, quale proprietario esclusivo dell'immobile sito in Siena Via Ferruccio Parri n.10 interno
1, sia inammissibile, non essendo nati figli dall'unione coniugale.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ha anche recentemente ribadito che “l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155-quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c.; dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico. Ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale"” (v. Cass. civ. sez. I, 17/05/2025, n.13138).
4 Viceversa, alcuna statuizione può essere assunta in assenza di prole, non assumendo rilievo il fatto che la resistente abbia un figlio minorenne, nato da precedente relazione, il quale ha da tempo lasciato insieme alla madre l'immobile di proprietà del ricorrente.
4. Deve infine procedersi al vaglio della richiesta di addebito della separazione alla resistente avanzata dal ricorrente e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In proposito, deve rammentarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. (Cass. civ. n. 16691 /2020 e Cass. civ. n. 3923/18).
Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto e se ed in quale misura la violazione di uno (o più) specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nella specie, parte ricorrente si è limitato a formulare deduzioni del tutto generiche, anche con riguardo alla scansione temporale degli eventi, non ha formulato istanze di ammissione di prove testimoniali, ed ha prodotto al fine di comprovare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito la documentazione allegata al ricorso (v. all. da 3 a 6 allegati al ricorso) e, in particolare, uno scambio di messaggi fra i coniugi in data 23.07.2023, un presunto profilo riconducibile alla resistente sul sito ”, privo di elementi che consentano di identificare la Email_1 persona titolare del profilo e la data di attivazione dello stesso, e una comunicazione del
03/10/2023 per la visita di un immobile in Città del Messico da parte della resistente.
5 Peraltro, dalle stesse deduzioni del ricorrente si desume che la crisi coniugale era già in essere quando la resistente ha interrotto la convivenza nel mese di luglio 2023 e si è determinata a cercare, successivamente, un nuovo alloggio, né risultano neppure compiutamente allegati la violazione da parte della resistente degli obblighi di coabitazione e di fedeltà e il nesso causale fra tali condotte e il fallimento del rapporto matrimoniale, apparendo invece sulla base degli elementi in atti che la cessazione della convivenza sia consequenziale al deterioramento dei rapporti fra i coniugi.
La domanda di addebito va pertanto respinta.
5. L'accoglimento della domanda di separazione solo in punto di status giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
6. Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, trattandosi di domanda non procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente e parzialmente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in data 27.04.2021 nel comune di L'Avana (CUBA), CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- dichiara inammissibile la richiesta di assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
- rigetta la domanda di addebito della separazione alla resistente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
Si dispone infine che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Siena, così deciso su relazione della dott.ssa Lisi nella camera di consiglio del 25/08/2025.
La Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Lisi dott. Paolo Bernardini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Valentina Lisi Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 603/2024 promossa da:
C.F. ), nato il [...] a [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Ferruccio Parri n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Meini e dall'Avv. Vicky
Santandrea del Foro di Siena ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Jacopo Meini sito in Siena in Strada Statale 73 Ponente n.24-26, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...], IN (Cuba) il Controparte_1 C.F._2
19.12.1992 e residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero (fatto avviso il 03.04.2024)
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
Ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi sig. e sig.ra Pt_1 CP_1
2) addebitare la responsabilità della separazione alla convenuta e, pertanto, escludere qualsiasi contributo economico in capo al ricorrente;
1 3) confermare/assegnare la casa coniugale di esclusiva proprietà del sig. sita in Parte_1
Siena, in Via Ferruccio Parri n.10 interno 1 al ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
FASE DIVORZIO:
Decorsi i termini di legge, il sig. chiede altresì Pt_1
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio e cessazione effetti civili, alle seguenti:
CONDIZIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) pronunciare lo scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio tra
i sigg.ri e celebrato in data 27.4.2021 nel comune di L'Avana (CUBA) e registrato Pt_1 CP_1 negli atti di matrimonio del comune di Siena con estrattoo Anno 2021 Atto 6 Parte 2 e Serie C ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) addebitare la responsabilità del divorzio alla convenuta e pertanto escludere ogni assegno divorzile in suo favore ed in favore del figlio;
3) confermare/assegnare la casa coniugale di esclusiva proprietà del sig. sita in Parte_1
Siena, in Via Ferruccio Parri n.10 interno 1 al ricorrente;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Si chiede che con la fissazione dell'udienza per la successiva fase di divorzio vengano assegna@
i termini per le ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo, depositato in data 26.03.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 27.04.2021 nel comune di L'Avana (CUBA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Siena dell'Anno 2021 al n. 6 Parte 2, Serie C, con ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale Controparte_1 fra i coniugi e, decorsi i termini di legge, anche lo scioglimento del matrimonio.
Ha formulato, altresì, domanda di addebito della separazione e del divorzio alla resistente con esclusione di qualsiasi contributo economico a carico del ricorrente, nonché ha chiesto di assegnare la casa coniugale sita in Siena, Via Ferruccio Parri n.10 interno 1, al ricorrente, quale proprietario esclusivo della stessa.
Il ricorrente ha dedotto che la vita matrimoniale si è svolta prevalentemente in Italia, nel Comune di Siena, ove è stata stabilita la residenza familiare nell'immobile di proprietà del medesimo e la resistente si è trasferita insieme al figlio nato da una precedente relazione il Persona_1
11.01.2019 a IN (CUBA).
2 A fondamento delle domande avanzate, è stato esposto che è subentrata una crisi coniugale e nell'estate del 2023 la coniuge ha lasciato la casa coniugale insieme al figlio, abbandonando il marito, interrompendo i rapporti dello stesso con il piccolo ed informandolo soltanto Per_1 mediante messaggistica WhatsApp di non voler più ritornare in Italia.
Il ha inoltre allegato che sono stati vani i tentativi del ricorrente di risolvere la crisi familiare Pt_1
e di consentire il rientro a casa della nonché di aver appreso che la moglie si era iscritta a CP_1 siti di incontri per conoscere persone nuove e che la stessa, alla ricerca di una casa, non avrebbe più fatto ritorno presso l'abitazione familiare, così violando, secondo la prospettazione del ricorrente, i doveri coniugali sanciti dall'art. 143 c.c.
La resistente, pur a fronte di rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La domanda di separazione con addebito, in assenza di richieste di prova orale, è stata istruita in via documentale e, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione parziale, senza concessione di termini per memorie conclusive in data 28/06/2025.
2. Va preliminarmente affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dall'odierno ricorrente, sulla base del Regolamento (CE) n. 2201/2003, applicabile anche nei confronti di cittadini extracomunitari (la resistente ha nazionalità cubana), come - invero - precisato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 29 novembre 2007 causa C-
68/07: “il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”).
Ebbene, rileva il Collegio che con riferimento alla domanda di separazione giudiziale all'esame deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento
(CE) n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza delle parti, individuando, in particolare, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi” ovvero “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. È indubbio, infatti, che entrambi i coniugi, alla data di proposizione della domanda giudiziale, avessero effettivamente fissato, in modo stabile, il centro principale e permanente dei propri interessi e relazioni in Italia (cfr. Cass. civ., S.U., ord. 17.2.2010 n. 3680), ove risiedono da lungo tempo nel Comune di Siena (SI), ove entrambi sono tuttora residenti.
Per quel che concerne la disciplina sostanziale applicabile al caso di specie, osserva il Collegio come la norma di riferimento, in mancanza di scelta delle parti, vada individuata nell'art. 8 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1259/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel
3 settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, con valenza universale, nel senso che la legge designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (cfr. art. 4).
Dal criterio residuale ivi indicato si ricava l'applicabilità alla fattispecie che ci occupa della legge italiana, quale legge dello stato della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria.
3. Nel merito, il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.
Osserva, in primo luogo, il Tribunale che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nella specie, il contegno processuale delle parti e, in particolare, la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione e il protrarsi da lungo tempo della separazione di fatto, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Del resto, difettano rilievi ostativi da parte del Pubblico Ministero all'accoglimento della domanda in punto di status.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Ritiene, invece, il Tribunale che la richiesta tesa ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, quale proprietario esclusivo dell'immobile sito in Siena Via Ferruccio Parri n.10 interno
1, sia inammissibile, non essendo nati figli dall'unione coniugale.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ha anche recentemente ribadito che “l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155-quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c.; dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico. Ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale"” (v. Cass. civ. sez. I, 17/05/2025, n.13138).
4 Viceversa, alcuna statuizione può essere assunta in assenza di prole, non assumendo rilievo il fatto che la resistente abbia un figlio minorenne, nato da precedente relazione, il quale ha da tempo lasciato insieme alla madre l'immobile di proprietà del ricorrente.
4. Deve infine procedersi al vaglio della richiesta di addebito della separazione alla resistente avanzata dal ricorrente e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In proposito, deve rammentarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. (Cass. civ. n. 16691 /2020 e Cass. civ. n. 3923/18).
Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto e se ed in quale misura la violazione di uno (o più) specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nella specie, parte ricorrente si è limitato a formulare deduzioni del tutto generiche, anche con riguardo alla scansione temporale degli eventi, non ha formulato istanze di ammissione di prove testimoniali, ed ha prodotto al fine di comprovare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito la documentazione allegata al ricorso (v. all. da 3 a 6 allegati al ricorso) e, in particolare, uno scambio di messaggi fra i coniugi in data 23.07.2023, un presunto profilo riconducibile alla resistente sul sito ”, privo di elementi che consentano di identificare la Email_1 persona titolare del profilo e la data di attivazione dello stesso, e una comunicazione del
03/10/2023 per la visita di un immobile in Città del Messico da parte della resistente.
5 Peraltro, dalle stesse deduzioni del ricorrente si desume che la crisi coniugale era già in essere quando la resistente ha interrotto la convivenza nel mese di luglio 2023 e si è determinata a cercare, successivamente, un nuovo alloggio, né risultano neppure compiutamente allegati la violazione da parte della resistente degli obblighi di coabitazione e di fedeltà e il nesso causale fra tali condotte e il fallimento del rapporto matrimoniale, apparendo invece sulla base degli elementi in atti che la cessazione della convivenza sia consequenziale al deterioramento dei rapporti fra i coniugi.
La domanda di addebito va pertanto respinta.
5. L'accoglimento della domanda di separazione solo in punto di status giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
6. Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, trattandosi di domanda non procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente e parzialmente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in data 27.04.2021 nel comune di L'Avana (CUBA), CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- dichiara inammissibile la richiesta di assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
- rigetta la domanda di addebito della separazione alla resistente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
Si dispone infine che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Siena, così deciso su relazione della dott.ssa Lisi nella camera di consiglio del 25/08/2025.
La Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Lisi dott. Paolo Bernardini
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