CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da UC RA - Presidente - Sent. n. 67/2026 FA OR - Relatore - CC – 15/01/2026 NZ NT UC R.G.N. 33956/2025 IU IE DR MA ND ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HA LÌ, nato in [...] il [...] avverso l’ordinanza del 13/08/2025 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere FA OR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Vincenzina Leone del foro di Reggio Calabria, che insiste per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2921 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 15/01/2026 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di LÌ HA avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 26 giugno 2025 per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 2), e per i delitti scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 5) e 9) della contestazione provvisoria. 2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, e 309, comma 9, cod. proc. pen. in quanto la motivazione con cui il Tribunale ha rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione da parte del g.i.p. – che, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, si sarebbe limitato a recepire integralmente e acriticamente il contenuto della richiesta avanzata dal p.m. – è del tutto generica e stereotipata, senza fornire una puntuale risposta alle doglianze difensive, con riferimento alle dichiarazioni rese dall’HA, il quale ha chiarito il motivo della sua presenza durante la trasferta catanese e la sua mancanza di volontà di far parte di qualsiasi associazione;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo contestato al capo 2), posto che la partecipazione del ricorrente si fonda unicamente su due episodi isolati ed occasionali, avvenuti nel dicembre 2021, inidonei a dimostrare un inserimento stabile nel sodalizio criminale, e considerando che l’HA ha chiarito la sua conoscenza con il RA, e cioè in quanto padre di proprio compagno di scuola;
2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 273 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto l’adesione del ricorrente al sodalizio criminoso sulla base di due soli isolati episodi di presento traffico di stupefacenti, concentrati in un ristretto arco temporale, privi di elementi attestante l’esistenza di un vincolo stabile;
2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento ai capi 5) e 9), stante l’assenza 3 di riscontri oggettivi a corroborare il dato dichiarativo e considerando la plausibile giustificazione fornita dall’indagato in ordine alla sua conoscenza del RA e alla sua presenza di occasione della trasferta a Catania;
sul punto, la motivazione sarebbe del tutto stereotipata e non si sarebbe confrontata con le allegazioni difensive;
2.5. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che la motivazione è meramente apodittica, senza una puntuale disamina della posizione del ricorrente;
2.6. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale evidenziato alcune concreto elemento da cui desumere il pericolo di reiterazione del reato, né ha spiegato l’inidoneità di misure meno gravose a fronteggiare le eventuali esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo è inammissibile per genericità. 2.1. Si rammenta che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita – in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse – il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01). 2.2. Una situazione del genere è ravvisabile nel caso in esame, non avendo il ricorrente indicato - né in sede di riesame, né con il ricorso per cassazione - i passi dell’ordinanza genetica che, in maniera pedissequa, ricalcherebbero la richiesta di misura cautelare. La mancanza di specificità del motivo è pertanto causa di inammissibilità del motivo stesso. 3. Il quarto motivo, la cui trattazione logicamente precede quella del secondo e del terzo, posto che l’adesione del ricorrente al sodalizio è stata 4 desunta dalla commissione dei reati fine, è inammissibile perché generico e perché articolato in fatto. Richiamati i ben noti limiti, valevoli anche nella materia cautelare, del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che il Tribunale ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai fatti di cui ai capi 5) e 9) con una motivazione immune da vizi logici (p. 14 ss.), facendo ampio richiamo all’ordinanza genetica, che ha diffusamente analizzato la vicende qui al vaglio, anche considerando che la difesa, come emerge dalla ricapitolazione dei motivi (cfr. p. 9 dell’ordinanza), non oggetto di contestazione, aveva concentrato le censure sulla mancanza della gravità indiziaria relativamente al delitto associativo, desunta, come si dirà a breve, proprio dalla commissione dei delitti scopo in esame. 4. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono fondati, con assorbimento dei restanti motivi. 5. In premessa, è opportuno ricapitolare, sia pure in via di sintesi, i principi elaborati da questa Corte a proposito della partecipazione al delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 5.1. Si rammenta che la nozione di "partecipazione" a una data associazione criminosa, qualunque essa sia, ha una valenza dinamico-funzionalistica, che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo. Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (per tutti, cfr. Sez. U, n. 33748 del 12 luglio 2005; Sez. U, n. 22327 del 30 ottobre 2002; Sez. U, n. 30 del 27 settembre 1995; Sez. U., n. 16 del 5 ottobre 1994). 5.2. Sul piano descrittivo, la condotta di partecipazione è a "forma libera", essendo integrabile da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, 5 purché causale rispetto all'evento tipico, in grado di apportare un contributo, ancorché minimo ma non insignificante, alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo (Sez. 1, n. 2111 del 27/01/1986, Scala, Rv. 172146; Sez. 1, n. 8064 del 24/06/1992, Alfano, Rv. 191309). La condotta di partecipazione rilevante ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 può atteggiarsi, nella pratica, nel modo più diverso: il dato qualificante e decisivo, come per tutte le fattispecie associative, consiste nel contributo alla vita ed all'operatività del sodalizio, anche soltanto per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677) o addirittura già ab origine prestabilita, dovendo l'indeterminatezza riguardare soltanto la serie dei delitti che s'intendono commettere e non la durata del pactum sceleris (Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099). 5.3. Ai fini probatori, la prova dell’adesione al sodalizio può essere desunta dal concorso nei "reati-fine": costituendo, questi ultimi, altrettanti momenti attuativi dello scopo sociale, la reiterata partecipazione agli stessi, in concorso con altri partecipi, assume una valenza indiziaria qualificata, e dunque una capacità dimostrativa della partecipazione del singolo al reato associativo, suscettibile di essere superata solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Syndial, Rv. 246441). La partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può, dunque, essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701-06; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). 5.4. In altri termini, l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a uno o più reati fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Sez. 5, n. 6 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Boschetti, Rv. 262662; Sez. 1, n. 6308 del 20/01/2010, Ahmed e altri, Rv. 246115; Sez. 3, n. 43822 del 16/10/2008, Romeo e altri, Rv. 241628; Sez. 5, n. 2838 del 09/12/2002, dep. 2003, Platania, Rv. 224916). 6. Nel caso di specie, il Tribunale cautelare non ha fatto buon governo dei principi appena evocati, avendo desunto l’appartenenza del ricorrente al sodalizio sulla base della commissione di due reati fine, commessi a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro – rispettivamente il 1° e il 7 dicembre 2021 -, senza tuttavia spiegare in che modo il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo del vincolo associativo, anche considerando che, all’infuori dei reati in esame, non risultano collegamenti dell’HA con alcuni degli associati. 7. Ne segue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo 2) dell’incolpazione provvisoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria. Si osserva, infine, che l’accoglimento del motivo concernente l’adesione del ricorrente al sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ridonda sulla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che, ove non fosse ravvisabile il delitto associativo e, di conseguenza, non trovasse applicazione la duplice presunzione ex art. 275, comma 3. cod. proc. pen., il Tribunale dovrà evidentemente rivalutare, anche alla luce del tempo trascorso dalla realizzazione dei fatti oggetto di contestazione provvisoria, l’intero quadro cautelare.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al capo 2) dell’incolpazione provvisoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 15/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente FA OR UC RA 7
udita la relazione svolta dal consigliere FA OR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Vincenzina Leone del foro di Reggio Calabria, che insiste per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2921 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 15/01/2026 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di LÌ HA avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 26 giugno 2025 per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 2), e per i delitti scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 5) e 9) della contestazione provvisoria. 2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, e 309, comma 9, cod. proc. pen. in quanto la motivazione con cui il Tribunale ha rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione da parte del g.i.p. – che, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, si sarebbe limitato a recepire integralmente e acriticamente il contenuto della richiesta avanzata dal p.m. – è del tutto generica e stereotipata, senza fornire una puntuale risposta alle doglianze difensive, con riferimento alle dichiarazioni rese dall’HA, il quale ha chiarito il motivo della sua presenza durante la trasferta catanese e la sua mancanza di volontà di far parte di qualsiasi associazione;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo contestato al capo 2), posto che la partecipazione del ricorrente si fonda unicamente su due episodi isolati ed occasionali, avvenuti nel dicembre 2021, inidonei a dimostrare un inserimento stabile nel sodalizio criminale, e considerando che l’HA ha chiarito la sua conoscenza con il RA, e cioè in quanto padre di proprio compagno di scuola;
2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 273 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto l’adesione del ricorrente al sodalizio criminoso sulla base di due soli isolati episodi di presento traffico di stupefacenti, concentrati in un ristretto arco temporale, privi di elementi attestante l’esistenza di un vincolo stabile;
2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento ai capi 5) e 9), stante l’assenza 3 di riscontri oggettivi a corroborare il dato dichiarativo e considerando la plausibile giustificazione fornita dall’indagato in ordine alla sua conoscenza del RA e alla sua presenza di occasione della trasferta a Catania;
sul punto, la motivazione sarebbe del tutto stereotipata e non si sarebbe confrontata con le allegazioni difensive;
2.5. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che la motivazione è meramente apodittica, senza una puntuale disamina della posizione del ricorrente;
2.6. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale evidenziato alcune concreto elemento da cui desumere il pericolo di reiterazione del reato, né ha spiegato l’inidoneità di misure meno gravose a fronteggiare le eventuali esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo è inammissibile per genericità. 2.1. Si rammenta che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita – in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse – il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01). 2.2. Una situazione del genere è ravvisabile nel caso in esame, non avendo il ricorrente indicato - né in sede di riesame, né con il ricorso per cassazione - i passi dell’ordinanza genetica che, in maniera pedissequa, ricalcherebbero la richiesta di misura cautelare. La mancanza di specificità del motivo è pertanto causa di inammissibilità del motivo stesso. 3. Il quarto motivo, la cui trattazione logicamente precede quella del secondo e del terzo, posto che l’adesione del ricorrente al sodalizio è stata 4 desunta dalla commissione dei reati fine, è inammissibile perché generico e perché articolato in fatto. Richiamati i ben noti limiti, valevoli anche nella materia cautelare, del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che il Tribunale ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai fatti di cui ai capi 5) e 9) con una motivazione immune da vizi logici (p. 14 ss.), facendo ampio richiamo all’ordinanza genetica, che ha diffusamente analizzato la vicende qui al vaglio, anche considerando che la difesa, come emerge dalla ricapitolazione dei motivi (cfr. p. 9 dell’ordinanza), non oggetto di contestazione, aveva concentrato le censure sulla mancanza della gravità indiziaria relativamente al delitto associativo, desunta, come si dirà a breve, proprio dalla commissione dei delitti scopo in esame. 4. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono fondati, con assorbimento dei restanti motivi. 5. In premessa, è opportuno ricapitolare, sia pure in via di sintesi, i principi elaborati da questa Corte a proposito della partecipazione al delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 5.1. Si rammenta che la nozione di "partecipazione" a una data associazione criminosa, qualunque essa sia, ha una valenza dinamico-funzionalistica, che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo. Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (per tutti, cfr. Sez. U, n. 33748 del 12 luglio 2005; Sez. U, n. 22327 del 30 ottobre 2002; Sez. U, n. 30 del 27 settembre 1995; Sez. U., n. 16 del 5 ottobre 1994). 5.2. Sul piano descrittivo, la condotta di partecipazione è a "forma libera", essendo integrabile da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, 5 purché causale rispetto all'evento tipico, in grado di apportare un contributo, ancorché minimo ma non insignificante, alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo (Sez. 1, n. 2111 del 27/01/1986, Scala, Rv. 172146; Sez. 1, n. 8064 del 24/06/1992, Alfano, Rv. 191309). La condotta di partecipazione rilevante ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 può atteggiarsi, nella pratica, nel modo più diverso: il dato qualificante e decisivo, come per tutte le fattispecie associative, consiste nel contributo alla vita ed all'operatività del sodalizio, anche soltanto per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677) o addirittura già ab origine prestabilita, dovendo l'indeterminatezza riguardare soltanto la serie dei delitti che s'intendono commettere e non la durata del pactum sceleris (Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099). 5.3. Ai fini probatori, la prova dell’adesione al sodalizio può essere desunta dal concorso nei "reati-fine": costituendo, questi ultimi, altrettanti momenti attuativi dello scopo sociale, la reiterata partecipazione agli stessi, in concorso con altri partecipi, assume una valenza indiziaria qualificata, e dunque una capacità dimostrativa della partecipazione del singolo al reato associativo, suscettibile di essere superata solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Syndial, Rv. 246441). La partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può, dunque, essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701-06; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). 5.4. In altri termini, l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a uno o più reati fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Sez. 5, n. 6 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Boschetti, Rv. 262662; Sez. 1, n. 6308 del 20/01/2010, Ahmed e altri, Rv. 246115; Sez. 3, n. 43822 del 16/10/2008, Romeo e altri, Rv. 241628; Sez. 5, n. 2838 del 09/12/2002, dep. 2003, Platania, Rv. 224916). 6. Nel caso di specie, il Tribunale cautelare non ha fatto buon governo dei principi appena evocati, avendo desunto l’appartenenza del ricorrente al sodalizio sulla base della commissione di due reati fine, commessi a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro – rispettivamente il 1° e il 7 dicembre 2021 -, senza tuttavia spiegare in che modo il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo del vincolo associativo, anche considerando che, all’infuori dei reati in esame, non risultano collegamenti dell’HA con alcuni degli associati. 7. Ne segue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo 2) dell’incolpazione provvisoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria. Si osserva, infine, che l’accoglimento del motivo concernente l’adesione del ricorrente al sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ridonda sulla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che, ove non fosse ravvisabile il delitto associativo e, di conseguenza, non trovasse applicazione la duplice presunzione ex art. 275, comma 3. cod. proc. pen., il Tribunale dovrà evidentemente rivalutare, anche alla luce del tempo trascorso dalla realizzazione dei fatti oggetto di contestazione provvisoria, l’intero quadro cautelare.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al capo 2) dell’incolpazione provvisoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 15/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente FA OR UC RA 7