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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/07/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1757/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantni Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1757/2025 promossa da:
( ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
15/02/1991, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANFRANCO CECI
RICORRENTE e
) nato a [...] il 29/11/1981, rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. MARCO BETTINI
RESISTENTE con l'intervento di
Controparte_2
OGGETTO: Regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza de
Per il P.M.: “accoglimento della domanda”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2025, la ricorrente, , Parte_1
premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio ormai cessata con il resistente, dalla quale sono nati i due figli minori (il 07/06/2017) e (il 17/11/2020), chiedeva Persona_1 Persona_2 pagina 1 di 8 al Tribunale di regolamentare i rapporti relativi alla prole, disponendo in particolare l'affido esclusivo dei due minori a sé in ragione del comportamento tenuto dal padre.
Il sig. , costituendosi in giudizio, si opponeva alle richieste della ricorrente, in particolare CP_1
in ordine al regime di affido dei minori e in punto economico.
All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 26/06/2025, le parti, dopo ampia discussione e su proposta del Giudice relatore, raggiungevano un accordo per la definizione della controversia sorta.
Le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate dai due genitori sono rispondenti all'interesse dei due minori e a norme imperative, potendo pertanto essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo. In particolare, in punto di affido dei minori, i due genitori, in ragione della condizione di fragilità in cui versa attualmente il resistente e vista anche la permanente conflittualità tra i due genitori, nonché tenuto conto dell'impegno di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità proficuamente avviato dalle parti presso il centro Anisé, hanno convenuto che la limitazione della responsabilità genitoriale paterna, nei termini meglio specificati in dispositivo, sia maggiormente rispondente all'interesse dei due figli e alle esigenze di tutela dei minori. All'esito del predetto percorso le parti si riservano di valutare l'opportunità di modificare congiuntamente il regime di affido ora stabilito.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo tenuto conto della tenerissima età della minore e dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, così provvede:
1. DISPONE l'affido esclusivo dei minori alla madre, alla quale riconosce il potere di adottare autonomamente le decisioni relative alla prole in ordine all'educazione ,all'istruzione e alle attività extrascolastiche (sottoscrizione di moduli quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali iscrizione grest, catechismo, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai minori e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con il medico pediatra di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche del minore ovvero pagina 2 di 8 cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico.
I due genitori dovranno invece assumere congiuntamente ogni altra decisione di straordinaria amministrazione inerente alla prole (quali scelta dell'istituto scolastico e iscrizione ai futuri cicli di studi, vaccinazioni non obbligatorie interventi e cure mediche di rilevante entità presso strutture private), per il cambio di residenza e il rilascio di documento valido per l'espatrio.
Resta fermo il dovere della madre affidataria di informare il padre in ordine alle scelte assunte nell'interesse dei minori per consentire al genitore non affidatario di esercitare il dovere di controllo/vigilanza.
2. DISPONE il collocamento dei minori presso la madre e che il padre potrà tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
a) a week end alternati dalle ore 10.00 del sabato con riaccompagnamento tra le 20.00 e le 20.30 della domenica;
b) ogni mercoledì dalle 16.00 alle 20.00, curandone il prelievo ed il riaccompagnamento.
Con prevalenza sul calendario ordinario:
- un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive
(giugno, luglio ed agosto) da concordare per iscritto tra le parti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni la settimana di Natale o di Capodanno, dal 24.12 al 30.12 (comprendente il Natale) o dal 31.12 al 06.01 (comprendente il Capodanno e l'Epifania);
- tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche di Pasqua, (Ven/Sab/Dom (Pasqua) o Lun
(Pasquetta)/Mar/Mer);
I compleanni dei figli (fino al decimo anno di età) verranno festeggiati dai genitori insieme in un unico contesto, scelto di comune accordo dai genitori (in ambienti neutrali, che non siano le residenze dei genitori).
Durante il periodo di frequentazione genitori – figli ciascun genitore si impegna a rispettare gli impegni personali e scolastici degli stessi, ed a non ostacolare i contatti telefonici con i minori che potranno avvenire anche in videochiamata dalle ore 19.00 alle ore 20.30.
I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed il numero di telefono della località di vacanza prescelta prima della partenza ed a non ostacolare i contatti telefonici con i minori che potranno avvenire anche, in tale circostanza, in videochiamata dalle ore 19.00 alle ore 20.30 di ogni giorno.
pagina 3 di 8 I genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli impegni personali e gli obblighi scolastici dei minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
In ogni caso le parti si impegnano a valutare la conformità rispetto all'interesse dei minori del calendario così stabilito alla luce dell'andamento del percorso di supporto presso il centro Anisé col dott. o con un collaboratore e previa valutazione delle condizioni psico-fisiche del Per_3
resistente;
3. DISPONE l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente con impegno del resistente ad asportare dalla suddetta abitazione, entro e non oltre il 30 luglio 2025, i beni di sua proprietà e precisamente il motoveicolo scooter booster, il barbecue, il quadro raffigurante Per_4
nonché quanto presente in garage sempre di sua proprietà (2 banchetti da lavoro, un armadietto e scatoloni contenenti oggettivista varia);
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versamento a favore della sig.ra CP_1 [...]
, per il mantenimento dei figli minori e Parte_1 Persona_5
, un assegno per entrambi i minori pari ad E. 1.000,00 mensili Persona_6
(Euro 500,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 del mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato e detta somma sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale;
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
pagina 4 di 8 Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter),
pagina 5 di 8 centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. PRENDE ATTO dell'impegno del padre a rimborsare gli arretrati delle spese straordinarie sostenute dalla sola madre previa adeguata documentazione;
7. PRENDE ATTO che l'assegno unico e universali per i figli sarà percepito dalla madre pagina 6 di 8 affidataria e collocataria;
8. PRENDE ATTO dell'impegno della signora a favorire, entro il 30/10/2025, la Pt_1 rimessione della querela sporta dal sig. e dall'attuale compagno della signora nei Pt_1
riguardi del resistente;
9. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantni Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1757/2025 promossa da:
( ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
15/02/1991, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANFRANCO CECI
RICORRENTE e
) nato a [...] il 29/11/1981, rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. MARCO BETTINI
RESISTENTE con l'intervento di
Controparte_2
OGGETTO: Regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza de
Per il P.M.: “accoglimento della domanda”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2025, la ricorrente, , Parte_1
premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio ormai cessata con il resistente, dalla quale sono nati i due figli minori (il 07/06/2017) e (il 17/11/2020), chiedeva Persona_1 Persona_2 pagina 1 di 8 al Tribunale di regolamentare i rapporti relativi alla prole, disponendo in particolare l'affido esclusivo dei due minori a sé in ragione del comportamento tenuto dal padre.
Il sig. , costituendosi in giudizio, si opponeva alle richieste della ricorrente, in particolare CP_1
in ordine al regime di affido dei minori e in punto economico.
All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 26/06/2025, le parti, dopo ampia discussione e su proposta del Giudice relatore, raggiungevano un accordo per la definizione della controversia sorta.
Le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate dai due genitori sono rispondenti all'interesse dei due minori e a norme imperative, potendo pertanto essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo. In particolare, in punto di affido dei minori, i due genitori, in ragione della condizione di fragilità in cui versa attualmente il resistente e vista anche la permanente conflittualità tra i due genitori, nonché tenuto conto dell'impegno di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità proficuamente avviato dalle parti presso il centro Anisé, hanno convenuto che la limitazione della responsabilità genitoriale paterna, nei termini meglio specificati in dispositivo, sia maggiormente rispondente all'interesse dei due figli e alle esigenze di tutela dei minori. All'esito del predetto percorso le parti si riservano di valutare l'opportunità di modificare congiuntamente il regime di affido ora stabilito.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo tenuto conto della tenerissima età della minore e dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, così provvede:
1. DISPONE l'affido esclusivo dei minori alla madre, alla quale riconosce il potere di adottare autonomamente le decisioni relative alla prole in ordine all'educazione ,all'istruzione e alle attività extrascolastiche (sottoscrizione di moduli quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali iscrizione grest, catechismo, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai minori e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con il medico pediatra di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche del minore ovvero pagina 2 di 8 cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico.
I due genitori dovranno invece assumere congiuntamente ogni altra decisione di straordinaria amministrazione inerente alla prole (quali scelta dell'istituto scolastico e iscrizione ai futuri cicli di studi, vaccinazioni non obbligatorie interventi e cure mediche di rilevante entità presso strutture private), per il cambio di residenza e il rilascio di documento valido per l'espatrio.
Resta fermo il dovere della madre affidataria di informare il padre in ordine alle scelte assunte nell'interesse dei minori per consentire al genitore non affidatario di esercitare il dovere di controllo/vigilanza.
2. DISPONE il collocamento dei minori presso la madre e che il padre potrà tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
a) a week end alternati dalle ore 10.00 del sabato con riaccompagnamento tra le 20.00 e le 20.30 della domenica;
b) ogni mercoledì dalle 16.00 alle 20.00, curandone il prelievo ed il riaccompagnamento.
Con prevalenza sul calendario ordinario:
- un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive
(giugno, luglio ed agosto) da concordare per iscritto tra le parti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni la settimana di Natale o di Capodanno, dal 24.12 al 30.12 (comprendente il Natale) o dal 31.12 al 06.01 (comprendente il Capodanno e l'Epifania);
- tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche di Pasqua, (Ven/Sab/Dom (Pasqua) o Lun
(Pasquetta)/Mar/Mer);
I compleanni dei figli (fino al decimo anno di età) verranno festeggiati dai genitori insieme in un unico contesto, scelto di comune accordo dai genitori (in ambienti neutrali, che non siano le residenze dei genitori).
Durante il periodo di frequentazione genitori – figli ciascun genitore si impegna a rispettare gli impegni personali e scolastici degli stessi, ed a non ostacolare i contatti telefonici con i minori che potranno avvenire anche in videochiamata dalle ore 19.00 alle ore 20.30.
I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed il numero di telefono della località di vacanza prescelta prima della partenza ed a non ostacolare i contatti telefonici con i minori che potranno avvenire anche, in tale circostanza, in videochiamata dalle ore 19.00 alle ore 20.30 di ogni giorno.
pagina 3 di 8 I genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli impegni personali e gli obblighi scolastici dei minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
In ogni caso le parti si impegnano a valutare la conformità rispetto all'interesse dei minori del calendario così stabilito alla luce dell'andamento del percorso di supporto presso il centro Anisé col dott. o con un collaboratore e previa valutazione delle condizioni psico-fisiche del Per_3
resistente;
3. DISPONE l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente con impegno del resistente ad asportare dalla suddetta abitazione, entro e non oltre il 30 luglio 2025, i beni di sua proprietà e precisamente il motoveicolo scooter booster, il barbecue, il quadro raffigurante Per_4
nonché quanto presente in garage sempre di sua proprietà (2 banchetti da lavoro, un armadietto e scatoloni contenenti oggettivista varia);
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versamento a favore della sig.ra CP_1 [...]
, per il mantenimento dei figli minori e Parte_1 Persona_5
, un assegno per entrambi i minori pari ad E. 1.000,00 mensili Persona_6
(Euro 500,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 del mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato e detta somma sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale;
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
pagina 4 di 8 Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter),
pagina 5 di 8 centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. PRENDE ATTO dell'impegno del padre a rimborsare gli arretrati delle spese straordinarie sostenute dalla sola madre previa adeguata documentazione;
7. PRENDE ATTO che l'assegno unico e universali per i figli sarà percepito dalla madre pagina 6 di 8 affidataria e collocataria;
8. PRENDE ATTO dell'impegno della signora a favorire, entro il 30/10/2025, la Pt_1 rimessione della querela sporta dal sig. e dall'attuale compagno della signora nei Pt_1
riguardi del resistente;
9. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8