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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2309/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON GIUSEPPE, Presidente
ND FF, TO
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19275/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0365449 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2300/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 10.24
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento catastale n. 2025NA0365449 emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale Territorio di Napoli e notificato alla ricorrente in data 14.08.2025 relativo alla variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano, presentata in data 26/07/2024, n. 271903.001/2024, per le seguenti unità immobiliari:
1) Comune di CAIVANO Foglio 29, Particella 425, Subalterno 1 Ubicazione: Indirizzo_1 n. CM p.
S1-T-1
2) Comune di CAIVANO Foglio 29, Particella 425, Subalterno 2 Ubicazione: Indirizzo_1 n. CM p.
S1-T-1
3) Comune di CAIVANO Foglio 29, Particella 425, Subalterno 3 Ubicazione: Indirizzo_1 n. CM p.
S1-T-1
4) Comune di CAIVANO Foglio 29, Particella 425, Subalterno 4 Ubicazione: Indirizzo_1 n. CM p.
S1-T-
Premesso che con l'avviso di accertamento catastale indicato l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale
Territorio di Napoli ha rideterminato la rendita catastale e il classamento attribuito alle unità immobiliare citate la ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per:
- errata applicazione del criterio di comparazione;
- infondatezza dell'accertamento.
Si costituisce l'Agenzia del Territorio ribadendo la legittimità del proprio operato e specificando che “la variazione di consistenza (…) è stata effettuata nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli da 42 a 46 del DPR 1142/49 e dai paragrafi 11, 12, 13 (categorie A), dal paragrafo 14 (categorie B), dal paragrafo 15
(categorie C) della Istruzione II. Partendo da una certezza, ovvero che i vani di ogni singola planimetria non sono e non possono essere assolutamente ridotti ad un numero di “3”, la consistenza accertata è stata calcolata tenendo conto della destinazione non abitativa dei locali del primo piano, in cui la fuorviante scrittura “sottotetto” ha portato l'ufficio a considerare i vani in esso contenuti come accessori, ma da una analisi più attenta risulta che al piano primo (indicato come sottotetto) le altezze interne indicano degli ambienti decisamente abitabili, pertanto da considerare come vani principali ed accessori diretti”.
Riporta poi ed allega uno stralcio della planimetria dell'immobile in esame (sono quattro immobili praticamente uguali) con l'indicazione dei vani, delle superfici degli ambienti e l'indicazione del vano minimo e massimo per la categoria e la classe accertati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta fondato e quindi va accolto.
La materia, come noto, è disciplinata dal d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142 “Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano” ed in base all'art. 13 del suddetto decreto
“L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà' di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nell'accertamento dello stato delle unità' immobiliari”. Ora, con riferimento alla valutazione di merito si rileva che l'individuazione della categoria si compie in base alla destinazione propria della unità immobiliare risultante oltre che dalla destinazione di uso urbanistica anche dal suo uso attuale (senza tener conto di destinazioni anormali, occasionali o di breve durata) e dalle sue caratteristiche costruttive;
l'assegnazione della classe deve invece avere riguardo alle caratteristiche della unità immobiliare, e precisamente tanto di quelle estrinseche (quali l'ubicazione, sia in relazione al genere della località sia in relazione alla posizione ed al collegamento della località stessa con il centro degli affari, dei mercati, degli uffici e delle infrastrutture;
la salubrità della zona;
l'esistenza e l'efficienza dei servizi pubblici di acqua, luce, gas, trasporti collettivi, manutenzione e pulizia stradale) quanto di quelle intrinseche (quali la esposizione prevalente;
il grado di finimento e lo stato di conservazione manutenzione;
le caratteristiche igieniche ed estetiche;
le dimensioni dei vani;
la consistenza in rapporto alla maggiore o minore rispondenza allo scopo cui le singole unità immobiliari sono destinate;
l'esistenza ed il costo dei servizi comuni).
Nel caso in esame, la indicazione della nuova rendita catastale e il classamento attribuito pur basandosi come evidenziato dal Territorio sulla reale destinazione non appare supportata dalle operazioni e dalle valutazioni sopra riportate. Nella specie, non risulta alcun tipo di istruttoria effettuato ma solo un calcolo in base alla normativa come dallo stesso Territorio indicato. Il classamento rinnovato non trova rispondenza negli identificativi catastali di unità immobiliari omogenee censite nella medesima zona, né nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche della unità immobiliare, pur considerando, se del caso, le unità come abitative.
Si rinviene quindi un difetto di istruttoria compiuta dall'Amministrazione finanziaria, non avendo altresì parametrato la classe e rendita ad alcuna unità immobiliari collocate nella medesima zona e classate con la medesima categoria e classe.
Le spese possono essere compensate visto l'accoglimento per difetto di istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, accoglie il ricorso, compensa le spese
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON GIUSEPPE, Presidente
ND FF, TO
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19275/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0365449 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2300/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 10.24
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento catastale n. 2025NA0365449 emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale Territorio di Napoli e notificato alla ricorrente in data 14.08.2025 relativo alla variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano, presentata in data 26/07/2024, n. 271903.001/2024, per le seguenti unità immobiliari:
1) Comune di CAIVANO Foglio 29, Particella 425, Subalterno 1 Ubicazione: Indirizzo_1 n. CM p.
S1-T-1
2) Comune di CAIVANO Foglio 29, Particella 425, Subalterno 2 Ubicazione: Indirizzo_1 n. CM p.
S1-T-1
3) Comune di CAIVANO Foglio 29, Particella 425, Subalterno 3 Ubicazione: Indirizzo_1 n. CM p.
S1-T-1
4) Comune di CAIVANO Foglio 29, Particella 425, Subalterno 4 Ubicazione: Indirizzo_1 n. CM p.
S1-T-
Premesso che con l'avviso di accertamento catastale indicato l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale
Territorio di Napoli ha rideterminato la rendita catastale e il classamento attribuito alle unità immobiliare citate la ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per:
- errata applicazione del criterio di comparazione;
- infondatezza dell'accertamento.
Si costituisce l'Agenzia del Territorio ribadendo la legittimità del proprio operato e specificando che “la variazione di consistenza (…) è stata effettuata nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli da 42 a 46 del DPR 1142/49 e dai paragrafi 11, 12, 13 (categorie A), dal paragrafo 14 (categorie B), dal paragrafo 15
(categorie C) della Istruzione II. Partendo da una certezza, ovvero che i vani di ogni singola planimetria non sono e non possono essere assolutamente ridotti ad un numero di “3”, la consistenza accertata è stata calcolata tenendo conto della destinazione non abitativa dei locali del primo piano, in cui la fuorviante scrittura “sottotetto” ha portato l'ufficio a considerare i vani in esso contenuti come accessori, ma da una analisi più attenta risulta che al piano primo (indicato come sottotetto) le altezze interne indicano degli ambienti decisamente abitabili, pertanto da considerare come vani principali ed accessori diretti”.
Riporta poi ed allega uno stralcio della planimetria dell'immobile in esame (sono quattro immobili praticamente uguali) con l'indicazione dei vani, delle superfici degli ambienti e l'indicazione del vano minimo e massimo per la categoria e la classe accertati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta fondato e quindi va accolto.
La materia, come noto, è disciplinata dal d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142 “Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano” ed in base all'art. 13 del suddetto decreto
“L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà' di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nell'accertamento dello stato delle unità' immobiliari”. Ora, con riferimento alla valutazione di merito si rileva che l'individuazione della categoria si compie in base alla destinazione propria della unità immobiliare risultante oltre che dalla destinazione di uso urbanistica anche dal suo uso attuale (senza tener conto di destinazioni anormali, occasionali o di breve durata) e dalle sue caratteristiche costruttive;
l'assegnazione della classe deve invece avere riguardo alle caratteristiche della unità immobiliare, e precisamente tanto di quelle estrinseche (quali l'ubicazione, sia in relazione al genere della località sia in relazione alla posizione ed al collegamento della località stessa con il centro degli affari, dei mercati, degli uffici e delle infrastrutture;
la salubrità della zona;
l'esistenza e l'efficienza dei servizi pubblici di acqua, luce, gas, trasporti collettivi, manutenzione e pulizia stradale) quanto di quelle intrinseche (quali la esposizione prevalente;
il grado di finimento e lo stato di conservazione manutenzione;
le caratteristiche igieniche ed estetiche;
le dimensioni dei vani;
la consistenza in rapporto alla maggiore o minore rispondenza allo scopo cui le singole unità immobiliari sono destinate;
l'esistenza ed il costo dei servizi comuni).
Nel caso in esame, la indicazione della nuova rendita catastale e il classamento attribuito pur basandosi come evidenziato dal Territorio sulla reale destinazione non appare supportata dalle operazioni e dalle valutazioni sopra riportate. Nella specie, non risulta alcun tipo di istruttoria effettuato ma solo un calcolo in base alla normativa come dallo stesso Territorio indicato. Il classamento rinnovato non trova rispondenza negli identificativi catastali di unità immobiliari omogenee censite nella medesima zona, né nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche della unità immobiliare, pur considerando, se del caso, le unità come abitative.
Si rinviene quindi un difetto di istruttoria compiuta dall'Amministrazione finanziaria, non avendo altresì parametrato la classe e rendita ad alcuna unità immobiliari collocate nella medesima zona e classate con la medesima categoria e classe.
Le spese possono essere compensate visto l'accoglimento per difetto di istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, accoglie il ricorso, compensa le spese