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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/09/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 6 9 4 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
I G I U D I C E Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
EMANUELA SCUTO e FRANCESCO SALVO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 12/06/2025 i coniugi Parte_3
e esposero che in data
[...] Parte_4
12/02/2023 avevano contratto matrimonio in Tunisi
(Tunisia) dal quale non erano nati figli.
Precisarono che con sentenza n. 116/2024 del 13/9/2024 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione.
Chiesero la pronuncia di scioglimento del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 11 settembre 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza in sede di separazione.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati da circa un anno.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti in conformità ai principi di diritto.
perde il cognome del marito che Parte_4
con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_3
e con ricorso
[...] Parte_4
depositato in data 12/06/2025, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_3 Parte_4
Tunisi il 12/02/2023, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo al n. 15, parte
II, serie C, anno 2023, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il Parte_4
cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente Ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 15/09/2025 I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
I G I U D I C E Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
EMANUELA SCUTO e FRANCESCO SALVO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 12/06/2025 i coniugi Parte_3
e esposero che in data
[...] Parte_4
12/02/2023 avevano contratto matrimonio in Tunisi
(Tunisia) dal quale non erano nati figli.
Precisarono che con sentenza n. 116/2024 del 13/9/2024 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione.
Chiesero la pronuncia di scioglimento del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 11 settembre 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza in sede di separazione.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati da circa un anno.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti in conformità ai principi di diritto.
perde il cognome del marito che Parte_4
con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_3
e con ricorso
[...] Parte_4
depositato in data 12/06/2025, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_3 Parte_4
Tunisi il 12/02/2023, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo al n. 15, parte
II, serie C, anno 2023, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il Parte_4
cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente Ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 15/09/2025 I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa