Decreto presidenziale 3 gennaio 2026
Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 30/01/2026, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01833/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2026, proposto da Stambouli Khaoula, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Lertora e Giorgio Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a Tunisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche di remand,
del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia – Cancelleria Consolare – Ufficio Visti in Tunisi dell’11 novembre 2025, notificato il 14 novembre successivo, prat. 28015, con cui è stata respinta la domanda di visto di ingresso per motivi di studio presentata in data 27 ottobre 2025 e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d'Italia a Tunisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Monica LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a. stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia – Cancelleria Consolare – Ufficio Visti in Tunisi con cui è stata rigettata la sua richiesta di visto di ingresso in Italia per motivi di studio;
- si sono costituiti in giudizio il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d'Italia a Tunisi;
- con decreto presidenziale n. 6 del 3 gennaio 2026 sono stati disposti incombenti istruttori;
- in seguito alla notifica del suddetto decreto, l’Ambasciata ha rilasciato alla ricorrente il richiesto visto di ingresso per motivi di studio, come documentato in atti dalla difesa erariale;
- alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, all’esito della discussione, preso atto del rilascio del visto di ingresso, come documentato in atti, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata assunta in decisione;
Rilevato che sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi degli artt. 34, co. 5, c.p.a. e dell’art. 60 c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto per studio in favore della ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
Ravvisate, quindi, nella specie le condizioni perché sia dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese legali possano essere compensate attesa la peculiarità della questione e l’assenza di diversa richiesta da parte della parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR TO, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LO | TR TO |
IL SEGRETARIO