TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.700215/2013
Verbale di udienza del 28.03.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop, dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 28.03.2025 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.O.P. dott. Raffaelina Chioccarelli nel procedimento r.g.n. 700215/2013 avente ad oggetto: usucapione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Caserta alla Parte_1 C.F._1
Via Ferrarecce, 89, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Vagliviello e Letizia Liccardi che lo rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione ,
ATTORE
E C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
, C.F. , nata a [...] il [...], nella Parte_2 C.F._4
qualità di eredi C.F. nata a [...] il Persona_1 C.F._5
12.02.1948 ed ivi deceduta il 04.03.2015, elettivamente domiciliati in Maddaloni alla Via
G. Marconi n.62 P.zzo Corco presso lo studio degli avv.ti Vincenzo D'Errico e Saveria
Rosaria Ferraro che li rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione,
CONVENUTA
E
, C.F. , nata a [...] Controparte_3 C.F._6
il 20.10.1957, elettivamente domiciliata in S.Maria C.V. alla Via Melorio, 35 presso lo studio dell' avv. Francesco Giojelli, che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione,
CONVENUTA
E
C.F. , nata a [...] il [...], CP_4 C.F._7
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_5 C.F._8
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_6 C.F._9
, C.F. , nata a [...] il [...] e CP_7 C.F._10
, C.F. , nata a [...] il [...], quali Controparte_8 C.F._11
eredi di , rapp.ti e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Nadia Persona_2
Morelli e Eleonora Reale, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, tutti elettivamente domiciliata in S.Maria C.V. alla Via Mazzocchi, 45 presso lo studio dell' avv.
Bruno Amirante
CONVENUTI
e
C.F. CP_9 C.F._12
CONVENUTO – CONTUMACE e
, C.F. CP_10 C.F._13
CONVENUTO – CONTUMACE
e
, C.F. CP_11 C.F._14
CONVENUTO – CONTUMACE
e
, C.F. Controparte_12 C.F._15
CONVENUTO – CONTUMACE
E
, Controparte_13
CONVENUTO – CONTUMACE
C O N C LU S IO N I:
co m e d a v erb ale d el 1 0 .1 2 .2 02 4.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i sigg. , , CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , e
[...] Controparte_3 Persona_1 Controparte_13 Per_2
chiedendo, previo accertamento del possesso pacifico, continuo ed ininterrotto per
[...] oltre venti anni, una pronuncia in suo favore, dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'appezzamento di terreno sito in Maddaloni alla Via Appia Località “Masseria catena o
Galazia” riportato in catasto alla partita 7469 foglio 7, particelle 3-94-95-96-100, partita
5840 foglio 7 , particella 101, partita 14176 foglio 7 particella 42 confinante con Strada
Appia, particella 2 e 3.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 24.04.2013 a mezzo degli avv. Persona_1
Vincenzo D'Errico e Saveria Rosaria Ferraro, , chiedendo il rigetto della domanda attorea. Si costituivano altresì in giudizio con comparsa del 12.12.2013 a mezzo dagli avv.ti Nadia
Morelli e Eleonora Reale, i sigg. C.F. CP_4 Controparte_5
, nata a [...] il [...], , C.F. C.F._8 Controparte_6
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._9 CP_7
, nata a [...] il [...] e , C.F. C.F._10 Controparte_8
, nata a [...] il [...], quali eredi di i C.F._11 Persona_2
quali eccepivano preliminarmente l'improcedibilità della domanda non essendo stata esperita la procedura di mediazione nel merito chiedevano rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Che all'udienza del 12.04.2016 il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso della sig.ra e successivamente riassunto, nei confronti degli eredi della predetta, i sigg. Persona_1
, e , i quali si Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
costituivano in giudizio con comparsa del 30.05.18 a mezzo degli avv. Vincenzo D'Errico e
Saveria Rosaria Ferraro, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Che all'udienza del 01.03.2017 il giudizio veniva nuovamente interrotto a seguito del decesso del convenuto e successivamente riassunto. Controparte_13
Non si costituivano in giudizio i convenuti , CP_9 Controparte_12 CP_11
, rimasti contumaci per l'intero giudizio. CP_10
Si costituiva altresì con atto di intervento volontario ex art. 105 cpc, la Controparte_14
la quale dichiaratasi proprietaria dei terreni ubicati in Maddaloni (CE) alla Via Appia, riportati in Catasto Terreni del Comune di Maddaloni al foglio 7 delle particelle 96, e particella 100, in forza del decreto di trasferimento immobili del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere del 2 marzo 2022, a firma del Giudice dell'Esecuzione, Dott. Emiliano
Vassallo, a seguito di vendita all'asta originata dalla procedura rubricata al n. 323/2016 del
Registro Generale Esecuzioni Immobiliari del Tribunale Civile di S. Maria Capua Vetere, promossa dal pignorante “ contro l'esecutato/debitore sig. Parte_3 CP_11
previa trascrizione del decreto di sequestro conservativo del 20 giugno 2011, in
[...]
data 1.07.2011 ai nn. 24489/16818, annotato di sentenza di condanna esecutiva del
20.06.2016, con nota del 19.07.2016, ai nn. 23960/2953. Eccepiva conseguenzialmente la omessa trascrizione della domanda attorea poiché il decreto di sequestro conservativo, quale misura cautelare reale, trascritta dal Comune di Caserta anteriormente all'instaurazione del giudizio di usucapione del signor e, in ogni caso, tutti gli atti successivamente Parte_1 trascritti a tutela della garanzia patrimoniale dei beni di proprietà del signor CP_11
determinavano il diritto del sequestrante, prima, e della SI , oggi, ad CP_15
intervenire nella procedura quale litisconsorte necessario e a domandare la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, di tutti gli atti compiuti nel procedimento di usucapione fino alla sentenza e che pertanto le sentenze di accoglimento, che sono pur esse soggette a trascrizione, non sono opponibili ai terzi che, medio tempore, abbiano acquistato diritti sul bene controverso, se non era stata anteriormente trascritta la domanda introduttiva del giudizio che ha condotto alla sentenza medesima. Concludeva quindi per il rigetto della domanda di usucapione del signor relativamente ai terreni di sua proprietà, Parte_1 avendo la stessa legittimamente acquistato l'immobile oggetto di causa in virtù del decreto di trasferimento del 2.03.2022, regolarmente trascritto nel Pubblici Registri Immobiliari ed in ogni caso per il rigetto della domanda attorea per carenza dei presupposti di legge.
Espletata l'istruttoria, nel corso della quale venivano assunti gli interrogatori formali deferiti a e nonchè la prova orale con i testi di parte attrice CP_9 Parte_1 Parte_4
e , la causa, rassegnate le conclusioni all'udienza del 10.12.2024, veniva rinviata Testimone_1
ex art. 281 sexties cpc al 28.03.2025 previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali e note scritte, in sostituzione della discussione orale, per l'udienza disposta ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18/06/09 n. 69, indicando la succinta esposizione dello svolgimento dei fatti processuali, consistente in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione.
In primo luogo, occorre ribadire che la presente controversia viene decisa facendo applicazione del cd. principio della ragion più liquida che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cfr. Cass. civile, sezione III, Ordinanza, 6 settembre 2022 n.
26214.). Inoltre, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Alla luce di quanto innanzi, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato da questo giudicante.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata sollevata da parte convenuta.
Al riguardo deve rilevarsi che parte attrice non ha proceduto né alla proposizione della procedura di mediazione né tanto meno alla trascrizione della domanda introduttiva.
Al riguardo deve rilevarsi che il procedimento di mediazione di cui al D.L.vo n. 28/2010 è obbligatorio ai fini della prospettazione in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario della domanda di acquisto della proprietà dei beni immobili in forza di usucapione ai sensi degli artt. 1158, 1159,
1159 bis, 1160, 1161 e 1162 cod. civ. e che la domanda di mediazione ai sensi della calendata disciplina decretizia è condizione di procedibilità della domanda stessa di usucapione.
Parimenti l'omessa trascrizione della domanda ha determinato l'assenza dal giudizio dei creditori pretermessi, in virtù della trascrizione del sequestro conservativo del 20 giugno 2011, ai nn. 24489/16818, annotato di sentenza di condanna esecutiva del 20.06.2016, ex art. 2693
c.c., ovvero il né i suoi successivi aventi causa che non hanno potuto far Parte_3
valere le proprie ragioni nel procedimento oggetto di giudizio, non avendo nemmeno potuto avere alcuna possibilità che la circostanza emergesse durante la procedura esecutiva avviata in danno di e, quindi, che la SI , proprietaria per acquisto fatto a CP_11 CP_15 seguito della vendita all'asta, delle particelle n. 96 e 100 facenti parte delle porzioni di terreno di cui si chiede l'acquisto per usucapione, ne potesse venire a conoscenza.
L'accoglimento di tali eccezioni sollevate dai convenuti determina il rigetto della domanda attorea per improcedibilità.
Nel merito è in ogni caso opportuno il richiamo alla disciplina codicistica relativa all'acquisto per usucapione. In virtù dell'art. 1158 del cod. civ. perché si verifichi l'usucapione: “deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
non occorre l'elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede;
deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione;
deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
non sono suscettibili di usucapione i diritti personali, e, quindi, non possono acquistarsi per usucapione i diritti inerenti alla qualità di socio di una cooperativa;
occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Il possesso, affinché si possa pervenire all'acquisto del diritto per usucapione, deve essere continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico. Non è richiesto, dunque, il requisito della buona fede come elemento soggettivo, perché il possessore può anche essere in mala fede, fermo restando che deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione. L'acquisto a titolo originario per usucapione determina tuttavia la compressione di un diritto costituzionalmente garantito, ovvero la proprietà, disponendo a tal specifico riguardo la
Costituzione, all'art. 42 co. 2, che "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".
Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che "Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione" (Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692). Tuttavia, recentemente, la Cassazione ma anche la giurisprudenza di merito, sono arrivate a ritenere che una testimonianza, per quanto possa essere precisa, mai potrà essere presa in considerazione dal giudice, nel caso in cui ci siano rapporti di amicizia o inimicizia con una delle parti, e questo perché dalla prescrizione acquisitiva scaturisce la compressione di uno dei diritti costituzionali, la proprietà. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che nella valutazione delle testimonianze assunte in giudizio che si rivelino antitetiche sono da prendersi con la massima cautela, se non addirittura da escludere dalla valutazione, le prove di natura orale (Tribunale di Milano, sez. IV, 23/02/2009, n. 2433).Si ritiene dunque, principalmente, che la prova debba essere resa da un soggetto estraneo per essere ritenuta apprezzabile, essendo ormai pacifico che "Il possesso pacifico ed ininterrotto per più di venti anni di un'immobile comporta per usucapione l'acquisto della proprietà a titolo originario. È necessaria la sussistenza dell'animus domini in capo al richiedente e che sia fornita adeguata prova testimoniale del suddetto possesso da parte di terzi estranei"
(Tribunale Salerno sez. II 14 giugno 2010 n. 1380). Posto che pertanto si rivela necessaria una testimonianza resa da un soggetto estraneo al rapporto, è necessario anche valutare con accortezza il contenuto della dichiarazione testimoniale. Infatti, sempre i giudici di merito, ritengono che "non basterà che l'attore sostenga, dinanzi al giudice, di possedere il bene da tempo immemorabile" (Tribunale di Cassino, sentenza 823/2011). Di conseguenza, è lecito ritenere che non solo la prova debba essere offerta da soggetti estranei al rapporto, ma è anche necessario che la testimonianza sia sufficientemente completa e che indichi con certezza il termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, non essendo minimamente idoneo l'impiego di espressioni quali "da tempo immemorabile" et similia.
Nel caso che ci occupa le dichiarazioni rese dai testi escussi si palesano poco attendibili in quanto rese da parente( ) e generiche ( ). Parte_4 Testimone_1
L'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, comporta l'assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato da questo giudicante.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. mm. e ii. secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile) individuato in base al valore della domanda, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte Parte_1
convenuta costituita che liquida, complessivamente, in € 2.540,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario (15%), Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Santa Maria C.V. 28.03.2025
Il G.o.p.
Avv. Raffaelina Chioccarelli
Terza sezione civile
R.G.700215/2013
Verbale di udienza del 28.03.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop, dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 28.03.2025 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.O.P. dott. Raffaelina Chioccarelli nel procedimento r.g.n. 700215/2013 avente ad oggetto: usucapione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Caserta alla Parte_1 C.F._1
Via Ferrarecce, 89, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Vagliviello e Letizia Liccardi che lo rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione ,
ATTORE
E C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
, C.F. , nata a [...] il [...], nella Parte_2 C.F._4
qualità di eredi C.F. nata a [...] il Persona_1 C.F._5
12.02.1948 ed ivi deceduta il 04.03.2015, elettivamente domiciliati in Maddaloni alla Via
G. Marconi n.62 P.zzo Corco presso lo studio degli avv.ti Vincenzo D'Errico e Saveria
Rosaria Ferraro che li rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione,
CONVENUTA
E
, C.F. , nata a [...] Controparte_3 C.F._6
il 20.10.1957, elettivamente domiciliata in S.Maria C.V. alla Via Melorio, 35 presso lo studio dell' avv. Francesco Giojelli, che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione,
CONVENUTA
E
C.F. , nata a [...] il [...], CP_4 C.F._7
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_5 C.F._8
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_6 C.F._9
, C.F. , nata a [...] il [...] e CP_7 C.F._10
, C.F. , nata a [...] il [...], quali Controparte_8 C.F._11
eredi di , rapp.ti e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Nadia Persona_2
Morelli e Eleonora Reale, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, tutti elettivamente domiciliata in S.Maria C.V. alla Via Mazzocchi, 45 presso lo studio dell' avv.
Bruno Amirante
CONVENUTI
e
C.F. CP_9 C.F._12
CONVENUTO – CONTUMACE e
, C.F. CP_10 C.F._13
CONVENUTO – CONTUMACE
e
, C.F. CP_11 C.F._14
CONVENUTO – CONTUMACE
e
, C.F. Controparte_12 C.F._15
CONVENUTO – CONTUMACE
E
, Controparte_13
CONVENUTO – CONTUMACE
C O N C LU S IO N I:
co m e d a v erb ale d el 1 0 .1 2 .2 02 4.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i sigg. , , CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , e
[...] Controparte_3 Persona_1 Controparte_13 Per_2
chiedendo, previo accertamento del possesso pacifico, continuo ed ininterrotto per
[...] oltre venti anni, una pronuncia in suo favore, dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'appezzamento di terreno sito in Maddaloni alla Via Appia Località “Masseria catena o
Galazia” riportato in catasto alla partita 7469 foglio 7, particelle 3-94-95-96-100, partita
5840 foglio 7 , particella 101, partita 14176 foglio 7 particella 42 confinante con Strada
Appia, particella 2 e 3.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 24.04.2013 a mezzo degli avv. Persona_1
Vincenzo D'Errico e Saveria Rosaria Ferraro, , chiedendo il rigetto della domanda attorea. Si costituivano altresì in giudizio con comparsa del 12.12.2013 a mezzo dagli avv.ti Nadia
Morelli e Eleonora Reale, i sigg. C.F. CP_4 Controparte_5
, nata a [...] il [...], , C.F. C.F._8 Controparte_6
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._9 CP_7
, nata a [...] il [...] e , C.F. C.F._10 Controparte_8
, nata a [...] il [...], quali eredi di i C.F._11 Persona_2
quali eccepivano preliminarmente l'improcedibilità della domanda non essendo stata esperita la procedura di mediazione nel merito chiedevano rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Che all'udienza del 12.04.2016 il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso della sig.ra e successivamente riassunto, nei confronti degli eredi della predetta, i sigg. Persona_1
, e , i quali si Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
costituivano in giudizio con comparsa del 30.05.18 a mezzo degli avv. Vincenzo D'Errico e
Saveria Rosaria Ferraro, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Che all'udienza del 01.03.2017 il giudizio veniva nuovamente interrotto a seguito del decesso del convenuto e successivamente riassunto. Controparte_13
Non si costituivano in giudizio i convenuti , CP_9 Controparte_12 CP_11
, rimasti contumaci per l'intero giudizio. CP_10
Si costituiva altresì con atto di intervento volontario ex art. 105 cpc, la Controparte_14
la quale dichiaratasi proprietaria dei terreni ubicati in Maddaloni (CE) alla Via Appia, riportati in Catasto Terreni del Comune di Maddaloni al foglio 7 delle particelle 96, e particella 100, in forza del decreto di trasferimento immobili del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere del 2 marzo 2022, a firma del Giudice dell'Esecuzione, Dott. Emiliano
Vassallo, a seguito di vendita all'asta originata dalla procedura rubricata al n. 323/2016 del
Registro Generale Esecuzioni Immobiliari del Tribunale Civile di S. Maria Capua Vetere, promossa dal pignorante “ contro l'esecutato/debitore sig. Parte_3 CP_11
previa trascrizione del decreto di sequestro conservativo del 20 giugno 2011, in
[...]
data 1.07.2011 ai nn. 24489/16818, annotato di sentenza di condanna esecutiva del
20.06.2016, con nota del 19.07.2016, ai nn. 23960/2953. Eccepiva conseguenzialmente la omessa trascrizione della domanda attorea poiché il decreto di sequestro conservativo, quale misura cautelare reale, trascritta dal Comune di Caserta anteriormente all'instaurazione del giudizio di usucapione del signor e, in ogni caso, tutti gli atti successivamente Parte_1 trascritti a tutela della garanzia patrimoniale dei beni di proprietà del signor CP_11
determinavano il diritto del sequestrante, prima, e della SI , oggi, ad CP_15
intervenire nella procedura quale litisconsorte necessario e a domandare la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, di tutti gli atti compiuti nel procedimento di usucapione fino alla sentenza e che pertanto le sentenze di accoglimento, che sono pur esse soggette a trascrizione, non sono opponibili ai terzi che, medio tempore, abbiano acquistato diritti sul bene controverso, se non era stata anteriormente trascritta la domanda introduttiva del giudizio che ha condotto alla sentenza medesima. Concludeva quindi per il rigetto della domanda di usucapione del signor relativamente ai terreni di sua proprietà, Parte_1 avendo la stessa legittimamente acquistato l'immobile oggetto di causa in virtù del decreto di trasferimento del 2.03.2022, regolarmente trascritto nel Pubblici Registri Immobiliari ed in ogni caso per il rigetto della domanda attorea per carenza dei presupposti di legge.
Espletata l'istruttoria, nel corso della quale venivano assunti gli interrogatori formali deferiti a e nonchè la prova orale con i testi di parte attrice CP_9 Parte_1 Parte_4
e , la causa, rassegnate le conclusioni all'udienza del 10.12.2024, veniva rinviata Testimone_1
ex art. 281 sexties cpc al 28.03.2025 previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali e note scritte, in sostituzione della discussione orale, per l'udienza disposta ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18/06/09 n. 69, indicando la succinta esposizione dello svolgimento dei fatti processuali, consistente in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione.
In primo luogo, occorre ribadire che la presente controversia viene decisa facendo applicazione del cd. principio della ragion più liquida che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cfr. Cass. civile, sezione III, Ordinanza, 6 settembre 2022 n.
26214.). Inoltre, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Alla luce di quanto innanzi, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato da questo giudicante.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata sollevata da parte convenuta.
Al riguardo deve rilevarsi che parte attrice non ha proceduto né alla proposizione della procedura di mediazione né tanto meno alla trascrizione della domanda introduttiva.
Al riguardo deve rilevarsi che il procedimento di mediazione di cui al D.L.vo n. 28/2010 è obbligatorio ai fini della prospettazione in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario della domanda di acquisto della proprietà dei beni immobili in forza di usucapione ai sensi degli artt. 1158, 1159,
1159 bis, 1160, 1161 e 1162 cod. civ. e che la domanda di mediazione ai sensi della calendata disciplina decretizia è condizione di procedibilità della domanda stessa di usucapione.
Parimenti l'omessa trascrizione della domanda ha determinato l'assenza dal giudizio dei creditori pretermessi, in virtù della trascrizione del sequestro conservativo del 20 giugno 2011, ai nn. 24489/16818, annotato di sentenza di condanna esecutiva del 20.06.2016, ex art. 2693
c.c., ovvero il né i suoi successivi aventi causa che non hanno potuto far Parte_3
valere le proprie ragioni nel procedimento oggetto di giudizio, non avendo nemmeno potuto avere alcuna possibilità che la circostanza emergesse durante la procedura esecutiva avviata in danno di e, quindi, che la SI , proprietaria per acquisto fatto a CP_11 CP_15 seguito della vendita all'asta, delle particelle n. 96 e 100 facenti parte delle porzioni di terreno di cui si chiede l'acquisto per usucapione, ne potesse venire a conoscenza.
L'accoglimento di tali eccezioni sollevate dai convenuti determina il rigetto della domanda attorea per improcedibilità.
Nel merito è in ogni caso opportuno il richiamo alla disciplina codicistica relativa all'acquisto per usucapione. In virtù dell'art. 1158 del cod. civ. perché si verifichi l'usucapione: “deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
non occorre l'elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede;
deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione;
deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
non sono suscettibili di usucapione i diritti personali, e, quindi, non possono acquistarsi per usucapione i diritti inerenti alla qualità di socio di una cooperativa;
occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Il possesso, affinché si possa pervenire all'acquisto del diritto per usucapione, deve essere continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico. Non è richiesto, dunque, il requisito della buona fede come elemento soggettivo, perché il possessore può anche essere in mala fede, fermo restando che deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione. L'acquisto a titolo originario per usucapione determina tuttavia la compressione di un diritto costituzionalmente garantito, ovvero la proprietà, disponendo a tal specifico riguardo la
Costituzione, all'art. 42 co. 2, che "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".
Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che "Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione" (Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692). Tuttavia, recentemente, la Cassazione ma anche la giurisprudenza di merito, sono arrivate a ritenere che una testimonianza, per quanto possa essere precisa, mai potrà essere presa in considerazione dal giudice, nel caso in cui ci siano rapporti di amicizia o inimicizia con una delle parti, e questo perché dalla prescrizione acquisitiva scaturisce la compressione di uno dei diritti costituzionali, la proprietà. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che nella valutazione delle testimonianze assunte in giudizio che si rivelino antitetiche sono da prendersi con la massima cautela, se non addirittura da escludere dalla valutazione, le prove di natura orale (Tribunale di Milano, sez. IV, 23/02/2009, n. 2433).Si ritiene dunque, principalmente, che la prova debba essere resa da un soggetto estraneo per essere ritenuta apprezzabile, essendo ormai pacifico che "Il possesso pacifico ed ininterrotto per più di venti anni di un'immobile comporta per usucapione l'acquisto della proprietà a titolo originario. È necessaria la sussistenza dell'animus domini in capo al richiedente e che sia fornita adeguata prova testimoniale del suddetto possesso da parte di terzi estranei"
(Tribunale Salerno sez. II 14 giugno 2010 n. 1380). Posto che pertanto si rivela necessaria una testimonianza resa da un soggetto estraneo al rapporto, è necessario anche valutare con accortezza il contenuto della dichiarazione testimoniale. Infatti, sempre i giudici di merito, ritengono che "non basterà che l'attore sostenga, dinanzi al giudice, di possedere il bene da tempo immemorabile" (Tribunale di Cassino, sentenza 823/2011). Di conseguenza, è lecito ritenere che non solo la prova debba essere offerta da soggetti estranei al rapporto, ma è anche necessario che la testimonianza sia sufficientemente completa e che indichi con certezza il termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, non essendo minimamente idoneo l'impiego di espressioni quali "da tempo immemorabile" et similia.
Nel caso che ci occupa le dichiarazioni rese dai testi escussi si palesano poco attendibili in quanto rese da parente( ) e generiche ( ). Parte_4 Testimone_1
L'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, comporta l'assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato da questo giudicante.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. mm. e ii. secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile) individuato in base al valore della domanda, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte Parte_1
convenuta costituita che liquida, complessivamente, in € 2.540,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario (15%), Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Santa Maria C.V. 28.03.2025
Il G.o.p.
Avv. Raffaelina Chioccarelli