Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 01/04/2026, n. 6108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6108 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14900/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14900 del 2025, proposto da
DE RD, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Ghia e Andrea Pivanti, con domicilio eletto presso lo studio Lucio Ghia in OM, via delle Quattro Fontane 10;
contro
OM IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL IA NZ, non costituito in giudizio;
per l’accesso
alla determinazione dirigenziale rep. n. QI/2955/2024 dell’11/11/2024, prot. n. QI/221079/2024 dell’11/11/2024 del Dipartimento Programmazione Urbanistica - U.O. Condono Edilizio - Ufficio Annullamenti Provvedimenti della U.O. Condono Edilizio, che ha annullato la Determina Dirigenziale n. 214 del 9/02/2023 (QI/23624/2023), e a tutta la documentazione prodotta dal dott. EL IA NZ, per l’annullamento della suindicata determinazione n. 214 del 2023, nonché a ogni altro atto e/o documento dal medesimo depositato e a ogni elemento acquisito dal Municipio e/o da OM IT e/o dai suoi Uffici Tecnici relativamente all’adozione della determinazione dirigenziale che ha annullato il provvedimento, con cui il Comune in via di autotutela aveva riesaminato ed annullato il titolo edilizio in sanatoria inerente all'immobile situato a OM, via Agri 2/bis, piano terra;
nonchè per l’annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. rep. CB/2762/2025 del 21/11/2025 e n. prot. CB/152024/2025 del 21/11/2025, comunicata via p.e.c. in data 25/11/2025, a firma del Direttore della Direzione Tecnica del Municipio OM II, dott. Marco Vona, con la quale è stato disposto: “ il diniego all'istanza di accesso agli atti prot. CB/2025/117988 del 30/9/2025 ”, nonché, ove occorra, del silenzio-rigetto formatosi in data 30 ottobre 2025 sulla domanda di accesso presentata dalla ricorrente in data 30 settembre 2025;
e per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad ottenere l’accesso e la copia ai documenti sopra indicati, con ordine all’Amministrazione resistente di consentire l’accesso e l’estrazione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di OM IT;
Vista la memoria depositata il 5 marzo 2026, con la quale la parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa CE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che il Comune resistente, con l’esibita comunicazione prot. n. QI 253582, ha accolto la domanda di accesso agli atti originariamente rigettata con la determinazione dirigenziale n. rep. CB/2762/2025 del 21/11/2025 e n. prot. CB/152024/2025 del 21/11/2025, impugnata con il ricorso all’esame;
- che con memoria versata agli atti del giudizio in data 5/03/2026, la ricorrente ha rappresentato che il difensore dell’Amministrazione comunale ha provveduto a trasmettere direttamente al proprio difensore gli atti oggetto della richiesta ostensiva, per cui ha dichiarato di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso il sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio;
- che, cionondimeno, la ricorrente ha domandato la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale, evidenziando di essere stata costretta a procedere giudizialmente con l’impugnativa del diniego proprio dall’iniziale comportamento (di rigetto della istanza di accesso) del Comune;
- che la nota prot. n. QI 253582 e la successiva concreta consegna degli atti richiesti sono satisfattivi della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, come dichiarato dalla ricorrente e da OM IT (cfr. memoria depositata in data 6/03/2026), le quali hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- che le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c. (alla luce della evidente fondatezza del ricorso), vanno poste a carico del Comune di OM IT e sono liquidate nella misura che, tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa, il Collegio ritiene congruo determinare complessivamente nell’importo di € 750,00 (settecentocinquanta/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Condanna il Comune di OM IT, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella Camera di Consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL CA, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
CE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE RO | EL CA |
IL SEGRETARIO