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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 289/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 289/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Nizzari (C.F.: ) - pec: -appellante- C.F._2 Email_1
CONTRO
C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Maria Concetta D'Agostino (C.F.: ) - pec: C.F._3 Email_2
-appellato-
OGGETTO: Lesioni personali - appello alla Sentenza n. 859/2018 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata il 19/09/2018, nel procedimento n 1771/2015 R.G.A.C., non notificata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo in data 18/12/2015 ha adito il Parte_1
Tribunale di Palmi al fine di ottenere la condanna del al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale per le lesioni riportate a seguito del sinistro avvenuto il 17/01/2015, nonché al risarcimento del danno emergente derivante dal sinistro medesimo. Ha dedotto , in particolare, che alla predetta data, alle ore
09.45 circa, mentre percorreva il tratto di marciapiede che costeggia la via Repaci (retrostante il distributore di carburante , con direzione di marcia mare – monte, era scivolata a causa della presenza sul selciato CP_2 di alcuni semi di palma caduti da una pianta posta più a monte.
1 Nell'immediatezza del sinistro erano intervenuti gli agenti del Corpo di Polizia Locale di i quali CP_1 avevano redatto apposita relazione. L'infortunata si era quindi recata presso il Pronto Soccorso dell'A.O.
“Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, ove veniva refertata la “frattura del malleolo peroneale sin;
contusione escoriata ginocchio sin”.
CP_ Ritenendo che la causa del sinistro fosse da addebitarsi all' territoriale per violazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., ha chiesto la condanna dello stesso al risarcimento dei danni fisici quantificati in €. 14.720,00, ai quali aggiungere €. 480,00 quale danno emergente nonché €. 100,00 per spese mediche, per un totale complessivo di €. 15.400,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT, interessi dalla data dell'evento sino a quella di effettivo soddisfo, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 19/04/2016, si costituiva il Controparte_1 il quale contestava nel merito la fondatezza della domanda, adducendo, in primo luogo la assenza di prova del necessario nesso eziologico tra l'evento occorso e la presenza di semi di palma sul marciapiede, invocando l' ipotesi di “caso fortuito”. In secondo luogo, escludeva la responsabilità del per danni Controparte_1 cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., per il comportamento incauto e poco diligente della Pt_1 da intendersi quale fattore esclusivo determinante per la verificazione dell'evento. Ed ancora, invocava l'esclusione di ogni responsabilità dell'Ente anche sotto il profilo della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) sul presupposto che parte attrice avrebbe potuto evitare l'evento occorso con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Deduceva, inoltre, in via subordinata, un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente gradazione della responsabilità tra le parti. Concludeva per il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e segnatamente prova per testi di e di _1
, escussi all'udienza del 10/05/2017. Testimone_2
Successivamente veniva espletata CTU medico-legale depositata il 27/04/2018 e la causa veniva decisa con sentenza n. 859/2018 del 19/09/2018, con la quale il Tribunale di Palmi rigettava la domanda e condannava la stessa alla rifusione delle spese di lite in favore del liquidate in €. 4.835,00, oltre accessori, Controparte_1 ponendo definitivamente a carico della medesima anche le spese di CTU.
Il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda con conseguente rigetto della stessa, reputando che la rovinosa caduta subita dall'attrice nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in domanda fosse da imputarsi alla sua esclusiva imprudenza e/o , quindi, ad una sua condotta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Assunto, questo, che il Tribunale riteneva confermato dall'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio, all'esito della quale concludeva espressamente che “Dai prefati riscontri è conclusivamente emerso un inequivoco, netto comportamento colposo dell'attrice quale unica causa nella produzione dell'evento dannoso di cui si è dichiarata vittima, ossia un comportamento disattento, o comunque incauto o negligente, in ogni caso idoneo a rompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento stesso: il che è sufficiente sia ad integrare la prova liberatoria del “caso fortuito” richiesta dall'art. 2051 c.c., sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.”. Conseguentemente condannava la Pt_1 alla rifusione delle spese di lite in favore del liquidate in €. 4.835,00, oltre accessori, ponendo Controparte_1 definitivamente a carico della medesima anche le spese di CTU.
Con atto di citazione in appello notificato il 18/03/2019 ed iscritto a ruolo in data 27/03/2019 parte appellante, impugnava la sentenza n. 859/2018 del Tribunale di Palmi chiedendo la Parte_1 modifica delle parti riportate alle pagine nn. 5 e 7 della stessa e deducendo con un unico motivo di appello la
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.” compiuta dal Tribunale di primo grado , e contestava la decisione impugnata , rappresentando di non comprendere le ragioni per le quali poteva ritenersi negligente il
2 comportamento di un pedone, per definizione utente debole della strada, che transitava sulla pubblica via utilizzando l'apposito marciapiede nel pieno rispetto delle regole imposte dall'ordinaria diligenza. Aggiungeva che, sulla scorta di un principio sancito dalla Suprema Corte, “la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire
i danni derivanti dalla cosa”.
Aggiungeva che il si era limitato ad eccepire, senza fornire alcuna prova, che la Controparte_1 Pt_1 aveva percorso il tratto carraio con fare distratto e senza guardare a terra, evidenziando, tuttavia, l'erroneità di siffatte argomentazioni. Per contro, affermava che l'attività istruttoria del giudizio di primo grado aveva fatto emergere la piena responsabilità del nella causazione del sinistro, per aver omesso di Controparte_1 effettuare la manutenzione del marciapiede, il quale si presentava “disconnesso” dalla radice della pianta ivi collocata e scivoloso a causa dalla presenza di alcuni semi di palma assolutamente non segnalati, né visibili, né parimenti evitabili per i pedoni.
Con comparsa di risposta in appello depositata il 23/05/2019 si costituiva il il quale, in Controparte_1 via preliminare,eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante si era limitata ad indicare le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni della sentenza impugnata, ed anche l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348bis c.p.c. per mancanza del requisito del fumus boni iuris. Nel merito assumeva l'infondatezza dell'appello deducendo che la responsabilità del era esclusa in quanto la condotta poco diligente della aveva Controparte_1 Pt_1 determinato autonomamente il verificarsi del sinistro, escludendo il nesso causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia ed integrando una tipica ipotesi di caso fortuito che liberava il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Parimenti escludeva la responsabilità in capo al anche sotto il profilo Controparte_1 della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. a cagione della visibilità ed evitabilità della situazione di pericolo. Solo in via gradata chiedeva di dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il prevalente concorso causale colposo dell'appellante alla produzione dell'evento. In ultimo, contestava le somme risarcitorie richieste dall'appellante, la cui iperbolica valutazione era priva di fondamento, e concludeva per il rigetto dell'appello.
Dopo la prima comparizione delle parti alla pubblica udienza del 26/09/2019, e dopo alcuni differimenti d'ufficio, la Corte all'udienza del 28/11/2024 sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il Collegio assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti hanno profittato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente:
1. l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata in sede di costituzione con il primo motivo, è infondata.
Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre
2017, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134,
3 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Nel caso in esame l'eccezione è infondata, perché l'appellante ha contestato criticamente le ragioni della decisione del primo Giudice specificando espressamente quali fossero le parti della sentenza da censurare e delle modifiche richieste rispetto alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado.
2. parimenti infondata è l'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità per asserita manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dal appellato con il secondo CP_1 motivo;
questa è da ritenersi superata dalla stessa attività processuale svolta nel corso del giudizio di appello.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere interamente respinto .
Deve premettersi che il Giudice di prime cure ha, correttamente, ricondotto la vicenda in esame nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha natura oggettiva e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Il presupposto di siffatta responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, fatte salve le ipotesi nelle quali i medesimi dipendano dal caso fortuito, idoneo a liberare il custode da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso.
La prova del nesso causale grava necessariamente sul danneggiato ed essa non va considerata quale mera dimostrazione del sinistro, ma come prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia. Perché possa configurarsi in concreto tale responsabilità è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato.
La condotta del danneggiato può configurare il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode dalla responsabilità, come affermato dalla Suprema Corte in numerose sentenze , nelle quali ha riconosciuto che
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dal mero accertamento dell'esistenza del rapporto causale fra cosa in custodia e danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale o in fatto di un terzo o dello stesso danneggiato” (così ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/10/2024, n. 26478).
Nel caso dell'utente della strada – pedone – che sia caduto in corrispondenza di una sconnessione o buca
, o comunque una anomalia della strada, la ricorrenza del caso fortuito non consegue automaticamente dal mero accertamento di una condotta genericamente colposa o disattenta della vittima (che può configurare il concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.) (così Cass Sez. 3 Ordinanza n. 37059 del
19/12/2022).
Tuttavia il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità giungere ad escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.)., posto che “…il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi,
4 conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato)“ – così Cass Sez. 3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014
In altra ipotesi , applicando il principio ora richiamato, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso., ritenendo per tale verso ricorrere l'ipotesi del caso fortuito. (Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018)
E ciò non richiedendosi neppure che la condotta colposa sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile: cfr la recente Cass Sez. 3 , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ascritto interamente al pedone la caduta sul marciapiede sul presupposto che le anomalie dello stesso fossero agevolmente visibili ed evitabili.
Nella motivazione di tale pronuncia si legge che “…Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espresso il giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto della danneggiata nel pieno rispetto dei principii giuridici che ne costituiscono il fondamento. Essa, infatti, con valutazione debitamente motivata e quindi insindacabile, ha accertato che le lievi sconnessioni del marciapiede sulle quali l'attrice aveva affermato di essere inciampata, erano pienamente visibili ed evitabili, sicché la sig. , passando in pieno giorno, ove Parte_2 avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerle e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, data l'ampiezza del sedime.
La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate,pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e,dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art.2051cod. civ, né comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali.
Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni di fatto della Corte territoriale e alla correttezza dei loro presupposti di diritto,il motivo in esame non può che essere rigettato…”
Applicando al (sovrapponibile) caso in esame gli enunciati principi, deve concludersi per l'infondatezza dell'appello, dovendosi ravvisare nella condotta dell'infortunata una ingiustificata e consapevole esposizione ed un pericolo ampiamente percepibile dovuta ad una condizione del luogo indicato come “marciapiede” che non consentiva di percorrerlo in sicurezza;
senza che peraltro sia stato neppure allegata la necessità di passare proprio da quel punto.
Il fatto è avvenuto in pieno giorno, poco prima le ore 10 del mattino, allorquando la stava Pt_1 percorrendo un tratto di “marciapiede” che costeggia la via Repaci (retrostante il distributore di carburante
, con direzione di marcia mare – monte, allegando di essere scivolata a causa della presenza sul CP_2 selciato di alcuni semi di palma, e della condizione di dissesto del marciapiede.
La condizione di evidente dissesto e presenza dei frutti sparsi è stata confermata dai testimoni, che hanno ricordato come il marciapiede si presentava “… .disconnesso ed inclinato a causa di alcune radici che avevano rigonfiato il marciapiede verso l'esterno” (così il teste ). Marciapiede che l'altra testimone escussa , ES
, ha indicato a sua volta come “… malmesso, con il cemento spaccato ed era pieno di Testimone_2 datteri o semini dell'albero di palma che si trova proprio in quel punto…” , precisando che “il marciapiede non era solo frantumato ma anche rialzato” (tali dichiarazioni sono state riportate nell'impugnata sentenza)
5 Dunque, dall'analisi delle deposizioni rese emerge che sebbene la condizione del marciapiede non fosse segnalata, essa fosse comunque ben visibile anche sul presupposto che l'incidente si è verificato di mattina e, dunque, con la luce naturale.
La condizione dei luoghi trova riscontro nella ricostruzione del sinistro operata dagli agenti del Corpo di
Polizia Locale di intervenuti nell'immediatezza del sinistro, e nella documentazione fotografica raccolta CP_1 ed allegata alla relazione del Vigili Urbani.
Nelle due fotografie quasi identiche prodotte in primo grado dall'attrice non è percepibile esattamente il contesto e sono solo parzialmente rappresentati i luoghi di causa, ripresi a distanza ravvicinata : non si vede il marciapiede ma un tratto di asfalto lateralmente rotto e sollevato, una certa quantità di frutti di palma , della quale si intravede solo la base del tronco.
Tali foto sono però interpretabili alla luce delle più ampie riprese fotografiche dei luoghi realizzate dai
VVUU., che mostrano una parte della sede stradale “rialzata” nei press della palma, in condizioni di tale deformazione, ben visibile a distanza, e tale da non potersi ritenere un “marciapiede” , né un luogo che aveva conservato la propria funzione di servizio al transito pedonale.
La sconnessione della pavimentazione, rotta dalle radici dell'albero e rialzata, inclinata, cosparsa di materiali evidentemente scivolosi (i prodotti della palma) la rendevano un luogo di evidente pericolosità , da evitare di percorrere per il quanto mai prevedibile e concreto rischio di scivolare.
Rischio al quale la si è esposta , percorrendo proprio quel tratto di strada, che con ogni evidenza Pt_1 avrebbe dovuto aggirare e scansare, per la condizione della strada che non era necessario conoscere prima (la
si è giustificata dicendo di abitare dall'altra pare della città), perché la condizione di luminosità Pt_1 dell'orario ne consentiva la diretta percezione. Inoltre non è stato mai dedotto dalla infortunata che fosse per le necessario passare proprio da quella zona per raggiungere la sua destinazione, né che per altri versi il passaggio fosse obbligato , proprio da quel punto.
Stante la provata prevedibilità, intesa come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo e, quindi, di evitare l'occorso, si deve confermare la decisione che ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode in relazione al sinistro. L'avere scelto di transitare da un luogo palesemente privo delle minime caratteristiche idonee alla percorrenza in sicurezza dei pedoni, accolla interamente all'utente le conseguenze dannose della scelta, ed esclude la responsabilità dell'ente territoriale, comportando il rigetto dell'appello .
L'esito del processo comporta la condanna alle spese dell'appellante soccombente in favor del CP_1
che si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022, nei minimi per l'assenza di complessità
[...] della causa, utilizzando quale parametro il valore del quantum richiesto (15.400 euro, quindi compresi tra €
5.201 ed € 26.000), in totale € 2.906,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo:€ 567,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00), da incrementarsi del rimborso spese generali forfetarie, , I.V.A. e C.P.A. come per legge,
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del d. Legisl 115/2002 attesta di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 859/2018 pubblicata il 19/09/2018, Parte_1 procedimento n 1771/2015 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello
2. Condanna l'appellante alle spese del presente grado, che liquida in favore del ai sensi Controparte_1 del DM 55/2014 e DM oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
3.Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del d. Legisl 115/2002 attesta di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione .
Reggio Calabria, così deciso il 29 aprile 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
7
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 289/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Nizzari (C.F.: ) - pec: -appellante- C.F._2 Email_1
CONTRO
C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Maria Concetta D'Agostino (C.F.: ) - pec: C.F._3 Email_2
-appellato-
OGGETTO: Lesioni personali - appello alla Sentenza n. 859/2018 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata il 19/09/2018, nel procedimento n 1771/2015 R.G.A.C., non notificata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo in data 18/12/2015 ha adito il Parte_1
Tribunale di Palmi al fine di ottenere la condanna del al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale per le lesioni riportate a seguito del sinistro avvenuto il 17/01/2015, nonché al risarcimento del danno emergente derivante dal sinistro medesimo. Ha dedotto , in particolare, che alla predetta data, alle ore
09.45 circa, mentre percorreva il tratto di marciapiede che costeggia la via Repaci (retrostante il distributore di carburante , con direzione di marcia mare – monte, era scivolata a causa della presenza sul selciato CP_2 di alcuni semi di palma caduti da una pianta posta più a monte.
1 Nell'immediatezza del sinistro erano intervenuti gli agenti del Corpo di Polizia Locale di i quali CP_1 avevano redatto apposita relazione. L'infortunata si era quindi recata presso il Pronto Soccorso dell'A.O.
“Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, ove veniva refertata la “frattura del malleolo peroneale sin;
contusione escoriata ginocchio sin”.
CP_ Ritenendo che la causa del sinistro fosse da addebitarsi all' territoriale per violazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., ha chiesto la condanna dello stesso al risarcimento dei danni fisici quantificati in €. 14.720,00, ai quali aggiungere €. 480,00 quale danno emergente nonché €. 100,00 per spese mediche, per un totale complessivo di €. 15.400,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT, interessi dalla data dell'evento sino a quella di effettivo soddisfo, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 19/04/2016, si costituiva il Controparte_1 il quale contestava nel merito la fondatezza della domanda, adducendo, in primo luogo la assenza di prova del necessario nesso eziologico tra l'evento occorso e la presenza di semi di palma sul marciapiede, invocando l' ipotesi di “caso fortuito”. In secondo luogo, escludeva la responsabilità del per danni Controparte_1 cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., per il comportamento incauto e poco diligente della Pt_1 da intendersi quale fattore esclusivo determinante per la verificazione dell'evento. Ed ancora, invocava l'esclusione di ogni responsabilità dell'Ente anche sotto il profilo della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) sul presupposto che parte attrice avrebbe potuto evitare l'evento occorso con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Deduceva, inoltre, in via subordinata, un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente gradazione della responsabilità tra le parti. Concludeva per il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e segnatamente prova per testi di e di _1
, escussi all'udienza del 10/05/2017. Testimone_2
Successivamente veniva espletata CTU medico-legale depositata il 27/04/2018 e la causa veniva decisa con sentenza n. 859/2018 del 19/09/2018, con la quale il Tribunale di Palmi rigettava la domanda e condannava la stessa alla rifusione delle spese di lite in favore del liquidate in €. 4.835,00, oltre accessori, Controparte_1 ponendo definitivamente a carico della medesima anche le spese di CTU.
Il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda con conseguente rigetto della stessa, reputando che la rovinosa caduta subita dall'attrice nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in domanda fosse da imputarsi alla sua esclusiva imprudenza e/o , quindi, ad una sua condotta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Assunto, questo, che il Tribunale riteneva confermato dall'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio, all'esito della quale concludeva espressamente che “Dai prefati riscontri è conclusivamente emerso un inequivoco, netto comportamento colposo dell'attrice quale unica causa nella produzione dell'evento dannoso di cui si è dichiarata vittima, ossia un comportamento disattento, o comunque incauto o negligente, in ogni caso idoneo a rompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento stesso: il che è sufficiente sia ad integrare la prova liberatoria del “caso fortuito” richiesta dall'art. 2051 c.c., sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.”. Conseguentemente condannava la Pt_1 alla rifusione delle spese di lite in favore del liquidate in €. 4.835,00, oltre accessori, ponendo Controparte_1 definitivamente a carico della medesima anche le spese di CTU.
Con atto di citazione in appello notificato il 18/03/2019 ed iscritto a ruolo in data 27/03/2019 parte appellante, impugnava la sentenza n. 859/2018 del Tribunale di Palmi chiedendo la Parte_1 modifica delle parti riportate alle pagine nn. 5 e 7 della stessa e deducendo con un unico motivo di appello la
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.” compiuta dal Tribunale di primo grado , e contestava la decisione impugnata , rappresentando di non comprendere le ragioni per le quali poteva ritenersi negligente il
2 comportamento di un pedone, per definizione utente debole della strada, che transitava sulla pubblica via utilizzando l'apposito marciapiede nel pieno rispetto delle regole imposte dall'ordinaria diligenza. Aggiungeva che, sulla scorta di un principio sancito dalla Suprema Corte, “la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire
i danni derivanti dalla cosa”.
Aggiungeva che il si era limitato ad eccepire, senza fornire alcuna prova, che la Controparte_1 Pt_1 aveva percorso il tratto carraio con fare distratto e senza guardare a terra, evidenziando, tuttavia, l'erroneità di siffatte argomentazioni. Per contro, affermava che l'attività istruttoria del giudizio di primo grado aveva fatto emergere la piena responsabilità del nella causazione del sinistro, per aver omesso di Controparte_1 effettuare la manutenzione del marciapiede, il quale si presentava “disconnesso” dalla radice della pianta ivi collocata e scivoloso a causa dalla presenza di alcuni semi di palma assolutamente non segnalati, né visibili, né parimenti evitabili per i pedoni.
Con comparsa di risposta in appello depositata il 23/05/2019 si costituiva il il quale, in Controparte_1 via preliminare,eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante si era limitata ad indicare le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni della sentenza impugnata, ed anche l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348bis c.p.c. per mancanza del requisito del fumus boni iuris. Nel merito assumeva l'infondatezza dell'appello deducendo che la responsabilità del era esclusa in quanto la condotta poco diligente della aveva Controparte_1 Pt_1 determinato autonomamente il verificarsi del sinistro, escludendo il nesso causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia ed integrando una tipica ipotesi di caso fortuito che liberava il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Parimenti escludeva la responsabilità in capo al anche sotto il profilo Controparte_1 della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. a cagione della visibilità ed evitabilità della situazione di pericolo. Solo in via gradata chiedeva di dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il prevalente concorso causale colposo dell'appellante alla produzione dell'evento. In ultimo, contestava le somme risarcitorie richieste dall'appellante, la cui iperbolica valutazione era priva di fondamento, e concludeva per il rigetto dell'appello.
Dopo la prima comparizione delle parti alla pubblica udienza del 26/09/2019, e dopo alcuni differimenti d'ufficio, la Corte all'udienza del 28/11/2024 sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il Collegio assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti hanno profittato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente:
1. l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata in sede di costituzione con il primo motivo, è infondata.
Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre
2017, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134,
3 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Nel caso in esame l'eccezione è infondata, perché l'appellante ha contestato criticamente le ragioni della decisione del primo Giudice specificando espressamente quali fossero le parti della sentenza da censurare e delle modifiche richieste rispetto alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado.
2. parimenti infondata è l'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità per asserita manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dal appellato con il secondo CP_1 motivo;
questa è da ritenersi superata dalla stessa attività processuale svolta nel corso del giudizio di appello.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere interamente respinto .
Deve premettersi che il Giudice di prime cure ha, correttamente, ricondotto la vicenda in esame nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha natura oggettiva e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Il presupposto di siffatta responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, fatte salve le ipotesi nelle quali i medesimi dipendano dal caso fortuito, idoneo a liberare il custode da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso.
La prova del nesso causale grava necessariamente sul danneggiato ed essa non va considerata quale mera dimostrazione del sinistro, ma come prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia. Perché possa configurarsi in concreto tale responsabilità è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato.
La condotta del danneggiato può configurare il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode dalla responsabilità, come affermato dalla Suprema Corte in numerose sentenze , nelle quali ha riconosciuto che
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dal mero accertamento dell'esistenza del rapporto causale fra cosa in custodia e danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale o in fatto di un terzo o dello stesso danneggiato” (così ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/10/2024, n. 26478).
Nel caso dell'utente della strada – pedone – che sia caduto in corrispondenza di una sconnessione o buca
, o comunque una anomalia della strada, la ricorrenza del caso fortuito non consegue automaticamente dal mero accertamento di una condotta genericamente colposa o disattenta della vittima (che può configurare il concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.) (così Cass Sez. 3 Ordinanza n. 37059 del
19/12/2022).
Tuttavia il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità giungere ad escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.)., posto che “…il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi,
4 conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato)“ – così Cass Sez. 3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014
In altra ipotesi , applicando il principio ora richiamato, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso., ritenendo per tale verso ricorrere l'ipotesi del caso fortuito. (Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018)
E ciò non richiedendosi neppure che la condotta colposa sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile: cfr la recente Cass Sez. 3 , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ascritto interamente al pedone la caduta sul marciapiede sul presupposto che le anomalie dello stesso fossero agevolmente visibili ed evitabili.
Nella motivazione di tale pronuncia si legge che “…Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espresso il giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto della danneggiata nel pieno rispetto dei principii giuridici che ne costituiscono il fondamento. Essa, infatti, con valutazione debitamente motivata e quindi insindacabile, ha accertato che le lievi sconnessioni del marciapiede sulle quali l'attrice aveva affermato di essere inciampata, erano pienamente visibili ed evitabili, sicché la sig. , passando in pieno giorno, ove Parte_2 avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerle e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, data l'ampiezza del sedime.
La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate,pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e,dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art.2051cod. civ, né comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali.
Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni di fatto della Corte territoriale e alla correttezza dei loro presupposti di diritto,il motivo in esame non può che essere rigettato…”
Applicando al (sovrapponibile) caso in esame gli enunciati principi, deve concludersi per l'infondatezza dell'appello, dovendosi ravvisare nella condotta dell'infortunata una ingiustificata e consapevole esposizione ed un pericolo ampiamente percepibile dovuta ad una condizione del luogo indicato come “marciapiede” che non consentiva di percorrerlo in sicurezza;
senza che peraltro sia stato neppure allegata la necessità di passare proprio da quel punto.
Il fatto è avvenuto in pieno giorno, poco prima le ore 10 del mattino, allorquando la stava Pt_1 percorrendo un tratto di “marciapiede” che costeggia la via Repaci (retrostante il distributore di carburante
, con direzione di marcia mare – monte, allegando di essere scivolata a causa della presenza sul CP_2 selciato di alcuni semi di palma, e della condizione di dissesto del marciapiede.
La condizione di evidente dissesto e presenza dei frutti sparsi è stata confermata dai testimoni, che hanno ricordato come il marciapiede si presentava “… .disconnesso ed inclinato a causa di alcune radici che avevano rigonfiato il marciapiede verso l'esterno” (così il teste ). Marciapiede che l'altra testimone escussa , ES
, ha indicato a sua volta come “… malmesso, con il cemento spaccato ed era pieno di Testimone_2 datteri o semini dell'albero di palma che si trova proprio in quel punto…” , precisando che “il marciapiede non era solo frantumato ma anche rialzato” (tali dichiarazioni sono state riportate nell'impugnata sentenza)
5 Dunque, dall'analisi delle deposizioni rese emerge che sebbene la condizione del marciapiede non fosse segnalata, essa fosse comunque ben visibile anche sul presupposto che l'incidente si è verificato di mattina e, dunque, con la luce naturale.
La condizione dei luoghi trova riscontro nella ricostruzione del sinistro operata dagli agenti del Corpo di
Polizia Locale di intervenuti nell'immediatezza del sinistro, e nella documentazione fotografica raccolta CP_1 ed allegata alla relazione del Vigili Urbani.
Nelle due fotografie quasi identiche prodotte in primo grado dall'attrice non è percepibile esattamente il contesto e sono solo parzialmente rappresentati i luoghi di causa, ripresi a distanza ravvicinata : non si vede il marciapiede ma un tratto di asfalto lateralmente rotto e sollevato, una certa quantità di frutti di palma , della quale si intravede solo la base del tronco.
Tali foto sono però interpretabili alla luce delle più ampie riprese fotografiche dei luoghi realizzate dai
VVUU., che mostrano una parte della sede stradale “rialzata” nei press della palma, in condizioni di tale deformazione, ben visibile a distanza, e tale da non potersi ritenere un “marciapiede” , né un luogo che aveva conservato la propria funzione di servizio al transito pedonale.
La sconnessione della pavimentazione, rotta dalle radici dell'albero e rialzata, inclinata, cosparsa di materiali evidentemente scivolosi (i prodotti della palma) la rendevano un luogo di evidente pericolosità , da evitare di percorrere per il quanto mai prevedibile e concreto rischio di scivolare.
Rischio al quale la si è esposta , percorrendo proprio quel tratto di strada, che con ogni evidenza Pt_1 avrebbe dovuto aggirare e scansare, per la condizione della strada che non era necessario conoscere prima (la
si è giustificata dicendo di abitare dall'altra pare della città), perché la condizione di luminosità Pt_1 dell'orario ne consentiva la diretta percezione. Inoltre non è stato mai dedotto dalla infortunata che fosse per le necessario passare proprio da quella zona per raggiungere la sua destinazione, né che per altri versi il passaggio fosse obbligato , proprio da quel punto.
Stante la provata prevedibilità, intesa come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo e, quindi, di evitare l'occorso, si deve confermare la decisione che ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode in relazione al sinistro. L'avere scelto di transitare da un luogo palesemente privo delle minime caratteristiche idonee alla percorrenza in sicurezza dei pedoni, accolla interamente all'utente le conseguenze dannose della scelta, ed esclude la responsabilità dell'ente territoriale, comportando il rigetto dell'appello .
L'esito del processo comporta la condanna alle spese dell'appellante soccombente in favor del CP_1
che si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022, nei minimi per l'assenza di complessità
[...] della causa, utilizzando quale parametro il valore del quantum richiesto (15.400 euro, quindi compresi tra €
5.201 ed € 26.000), in totale € 2.906,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo:€ 567,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00), da incrementarsi del rimborso spese generali forfetarie, , I.V.A. e C.P.A. come per legge,
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del d. Legisl 115/2002 attesta di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 859/2018 pubblicata il 19/09/2018, Parte_1 procedimento n 1771/2015 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello
2. Condanna l'appellante alle spese del presente grado, che liquida in favore del ai sensi Controparte_1 del DM 55/2014 e DM oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
3.Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del d. Legisl 115/2002 attesta di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione .
Reggio Calabria, così deciso il 29 aprile 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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