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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1076/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Antonietta Centomiglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno,
Via VI Settembre 1860,18
- parte attrice - nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Piero Zoppolato, elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Paleocapa, 1
- parte convenuta -
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Controparte_2 P.IVA_3
Vessichelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Degli Alfani, 70
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Controparte_3 C.F._1
Berra, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Magenta, Via IV Giugno n. 41
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Controparte_4 P.IVA_4
Giambelluca
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_5 P.IVA_5
Mauro Fumagalli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Morazzone,
19
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Matteo Cerretti, CP_6 P.IVA_6
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via dei Bossi, 6
pagina 1 di 24 C.F. ), contumace CP_7 P.IVA_7
C.F. ), contumace Controparte_8 P.IVA_8
- parti terze chiamate -
Conclusioni di parte attrice a) Dichiarare che il contratto concluso tra l'esponente e la in data 22 Aprile CP_1
2020 si è risolto “ipso jure”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cod. civ., per grave inadempimento di rispetto agli obblighi assunti con lo stesso, allo spirare del CP_1 termine di 15 giorni decorrente dalla notifica della diffida ad adempiere, intervenuta in data
11 Novembre 2021 e quindi in data 26 Novembre 2021; b) In subordine ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. pronunciare sentenza costitutiva di risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento della CP_1
c) In ogni caso e cioè sia in ipotesi di pronuncia di sentenza dichiarativa dell'effetto risolutorio già prodottosi ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. sia in caso di sentenza costituiva che risolva il contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., condannare a titolo CP_1 di riconoscimento del compenso per le prestazioni già eseguite e delle quali essa si è giovata ed in ragione dell'esigenza di una totale “restitutio in integrum”, al pagamento dell'importo corrispondente al valore venale delle opere realizzate e delle prestazioni eseguite pari ad € 641.265,98 o al pagamento di quella somma maggiore o minore che a tale titolo risulterà dovuta in corso di causa;
d) In ogni caso condannare al risarcimento dei danni da c.d. anomalo CP_1 andamento, come meglio dettagliati in premessa, in misura pari ad € 586.002,40 o a quell'importo maggiore o minore che a tale titolo sarà accertato in corso di causa;
e) In ogni caso condannare al risarcimento dei danni da lucro cessante in CP_1 misura pari ad € 319.684,47 o comunque in misura corrispondente all'importo maggiore o minore che a tale titolo sarà accertato in corso di causa;
f) In ogni caso condannare al pagamento anche eventualmente a titolo CP_1 risarcitorio dei maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di rilievi, prove e sondaggi in misura pari ad € 17.010,00 o comunque in misura corrispondente all'importo maggiore o minore che a tale titolo sarà accertato in corso di causa;
g) Ove occorra, per i motivi di nullità e di illegittimità dedotti al punto ooo) della premessa, disapplicare ai sensi dell'art. 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso Amministrativo ed in ogni caso dichiarare nulla e comunque annullare perché illegittima la Deliberazione n. 160 del 21 Febbraio 2022 con la quale ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti il Direttore
Generale della ha dichiarato di risolvere il contratto per fatto e responsabilità CP_1 dell'esponente, oltre agli atti presupposti e cioè alle relazioni del Direttore dei lavori del 4 Marzo 2021, del 14 Maggio 2021 e del 14 Febbraio 2022, allo stato di contenuto ignoto, e la proposta di risoluzione del R.U.P. del 17 Febbraio 2022, anch'essa di contenuto ignoto;
h) Condannare al pagamento delle spese e dei compensi di lite. CP_1
Si chiede inoltre, in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale richiesta con la memoria ex art. 183 VI Comma n. 2 c.p.c.. Si chiede infine, sempre in via istruttoria, l'integrazione della relazione di consulenza tecnica di ufficio, risultando omessa nella stessa la valorizzazione dell'impianto di climatizzazione, sul presupposto, dichiarato dal CTU, che il valore dello stesso, costituendo una miglioria offerta in sede di gara, non rientrerebbe fra le prestazioni da valorizzare ai fini della esatta determinazione dell'importo da riconoscere all'appaltatore a titolo di “restitutio in integrum” in conseguenza della risoluzione del contratto. Conclusioni di parte convenuta
NEL MERITO:
pagina 2 di 24 A) accertare e dichiarare che le domande proposte da Parte_2 sono inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
per l'effetto, respingere le domande proposte nell'atto introduttivo avversario. B) In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che l'importo delle opere eseguite da Parte_2 al momento della risoluzione contrattuale ammonta a complessivi € 255.596,60 e, per
[...] l'effetto, condannare alla restituzione dell'importo di € Parte_2
63.927,58, oltre interessi e rivalutazione;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di Parte_2 e la legittimità della risoluzione contrattuale disposta in suo danno dall'
[...] [...]
e, per l'effetto, condannare al risarcimento del CP_1 Parte_2 danno in favore della corrispondente alle maggiori spese per l'affidamento CP_1 ad altra impresa dei lavori di completamento dei lavori adeguamento del Presidio
Ospedaliero di Mariano Comense, per € 2.224.683,67 oltre IVA e Inarcassa ove dovuta, per un importo totale lordo pari ad € 2.521.507,50, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione;
C) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento -anche parziale- delle domande di condannare l'Ing. in Parte_2 Controparte_3 Cont proprio e in qualità di mandatario del con Controparte_10 Controparte_2
e Ing. nonché in proprio e in qualità di
[...] Persona_1 Controparte_2 Cont mandataria del con Ing. Ing. e Ing. Controparte_3 Persona_1 [...]
, in solido tra loro o pro quota, al pagamento degli importi che fossero CP_11 riconosciuti, mantenendo indenne e manlevando l' da quanto fosse eventualmente CP_1 condannata a pagare;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, compresa la rifusione di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Conclusioni della terza chiamata Controparte_2
Autorizzata preliminarmente la chiamata in causa del terzo Controparte_5
(con codice fiscale sedente a Bologna (BO) alla Via Stalingrado n.45 come P.IVA_5 anzi esposta,
- piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte in narrativa e per quanto emergerà nel corso del giudizio, preliminarmente accogliere le eccezioni promosse in rito e di conseguenza dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta Controparte_2
-nel merito, in tesi respingere le domande promosse nei confronti della medesima in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dalla o comunque Controparte_1 dalle altre parti del giudizio – individuate le esatte responsabilità ed imputazioni dei fatti lamentati - voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare tenuta la compagnia Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza della garanzia assicurativa
[...] in atti a tenere indenne la società assicurata dalle pretese risarcitorie Controparte_2 formulate nei suoi confronti dalla chiamante – Controparte_1
e/o da eventuali altri soggetti - e per l'effetto condannare la ridetta compagnia assicurativa a corrispondere in favore della le somme che eventualmente la predetta Controparte_2 assicurata fosse condannata a pagare a favore delle altre parti del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese e i diritti, onorari e spese di causa oltre Spese Generali, Iva e Cap come per legge”. Sul piano istruttorio, la società richiama in questa sede a) la memoria Controparte_2 in atti del 5.09.2023 e b) in esito alla Consulenza (anche integrativa) sfogata nel corso del pagina 3 di 24 giudizio (e di quello collegato sub procedimento 1076-1/2022), a quanto osservato dal proprio CTP Ing. con nota del 25.03.2024, depositata dall'Ing. Persona_2 Per_3 contestualmente al deposito della relazione principale del 24.04.2024.
Conclusioni del terzo chiamato Controparte_3
IN VIA PREGIUDIZIALE 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. chiamato CP_3 personalmente per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, dichiararsi le domande formulate nei di lui confronti improcedibili, inammissibili e/o come meglio e dichiararsi quindi l'estromissione dal presente giudizio quale soggetto evocato personalmente e mandandolo indenne da ogni condotta.
IN VIA PRINCIPALE
2) Rigettarsi la domanda di garanzia e manleva formulata dalla nei confronti dell'Ing. CP_1
per tutti i motivi esposti nel presente atto. Controparte_3
3) Respingere tutte le avverse domande da chiunque formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti.
IN VIA SUBORDINATA
4) In denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e previa Cont idonea attività istruttoria, condannarsi l'esponente, nella sua qualità di mandatario del Cont limitatamente, ai danni strettamente connessi all'attività posta in essere dalla stessa previa valutazione del grado di corresponsabilità di tutte le parti del giudizio e, nello specifico, di di e di CP_7 Controparte_4 CP_6
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 5) In denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'Ing. personalmente e gli venisse riconosciuta qualche CP_3 responsabilità personale, limitarsi la condotta all'operato effettivamente da lui svolto con Cont esclusione della condotta posta in essere dagli altri soggetti costitutivi il che, conseguentemente, ne dovranno rispondere personalmente. IN VIA ISTRUTTORIA 6) Si chiede ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) Nel corso della progettazione esecutiva per i lavori di rinforzo strutturale del Presidio Ospedaliero di Mariano Comense approvato con deliberazione n. 215 del 28.02.2018 (docc. 2, 4 e 5 ASST), l' Controparte_1
aveva nominato l'arch. quale responsabile dell'istruttoria
[...] Persona_4 e dell'autorizzazione edilizia dei lavori? 2) L'arch. per nella qualità di Persona_4 CP_1 cui al punto che precede, imponeva al progettista esecutivo, ing. di mantenere CP_3 fermo il quadro economico determinato con il progetto definitivo? 3) Nel corso della progettazione esecutiva di cui al capitolo 1, l' , Controparte_1 per il tramite dell'arch. quale responsabile dell'istruttoria e Persona_4 dell'autorizzazione edilizia dei lavori, impediva qualsiasi aumento o revisione dei costi per l'intervento? 4) Nel corso della progettazione esecutiva di cui al capitolo 1, l'
[...]
, per il tramite dell'arch. quale responsabile Controparte_1 Persona_4 dell'istruttoria e dell'autorizzazione edilizia dei lavori, riferiva all'ing. che il CP_3 finanziamento economico dell'intervento, a totale carico della Regione Lombardia, era intoccabile ed immutabile? Si indica come testimone:
- arch. , presso , con Testimone_1 Controparte_1 sede legale in Como, via Napoleona n. 60, pec residente in Email_1
Como, via Cesare Cantù n. 29, pec Email_2
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati e, in caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il medesimo testimone indicato a prova diretta.
pagina 4 di 24 IN OGNI CASO
7) Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge. Conclusioni della terza chiamata Controparte_4
- in via preliminare, dichiarare la radicale nullità dell'atto di citazione con cui è stata chiamata come terzo in causa la soc. CP_4
- sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...] in quanto priva di qualsiasi ruolo causale nella vicenda ed estrometterla dal CP_4 giudizio;
- nel merito, rigettare in toto le domande proposte da qualsivoglia parte in causa, nonché quelle eventuali di manleva da chiunque formulate, in quanto anzitutto inesistenti, manifestamente inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto o comunque contenerle nel minimo alla luce del precipuo ruolo del collaudatore in corso d'opera;
- in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio.
Conclusioni della terza chiamata Controparte_5
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di in quanto infondata in fatto e in Controparte_2 diritto e, anche per l'effetto, assolversi da ogni pretesa Controparte_5 formulata nei suoi confronti.
In subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti di Controparte_2
respingere la domanda di garanzia e manleva formulata da questa nei confronti di
[...] dovendosi nella fattispecie ritenere la non operatività della Controparte_5 azionata polizza n. 1/2387/122/149765124/3.
In ulteriore subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti di Controparte_2 e nella ulteriore denegata ipotesi in cui venisse ritenuta nella fattispecie l'operatività
[...] della polizza di assicurazione n. 1/2387/122/149765124/3 sottoscritta con
[...]
dichiarare la compagnia terza chiamata tenuta a garantire e manlevare Controparte_5 l'assicurata limitatamente alla percentuale di responsabilità che dovesse essere accertata in capo a questa ad istruttoria esperita, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà che possa derivare dal rapporto con altri soggetti e comunque entro i limiti ed alle condizioni di polizza emergenti dalla documentazione prodotta, con particolare riguardo a esclusioni, scoperti, franchigie e massimali.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, 15% spese generali di studio, oltre IVA e CPA.
Conclusioni della terza chiamata CP_6
1. nel merito, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare come il Progetto Definitivo redatto da B&C non sia più contestabile e, per l'effetto, dichiarare le domande formulate nei confronti dello stesso inammissibili, dichiarandone la carenza di legittimazione passiva;
2. nel merito, in via principale: rigettare le domande avanzate nei confronti del chiamante in causa Ing. in quanto CP_3 infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta dall'Ing. CP_3 nei confronti;
Controparte_12 in ogni caso, rigettare la domanda svolta dall'Ing. nei confronti di CP_3 CP_12
, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
[...]
3. sempre nel merito, in via subordinata:
pagina 5 di 24 nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità dell'esponente limitare la quota di responsabilità agli inadempimenti CP_6 accertati e riconducibili in via esclusiva alla redazione del progetto definitivo;
4. in ogni caso: con vittoria di compensi professionali ex D.M. 147/2022, spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora innanzi Parte_1 anche soltanto ) ha convenuto in giudizio (d'ora innanzi anche Pt_2 CP_1 soltanto ), deducendo che: CP_1
- con delibera di ASST n. 221 del 05.03.2019, all'esito di gara pubblica, erano stati aggiudicati all'associazione temporanea di imprese, di cui era mandataria, i Pt_2
lavori adeguamento del presidio ospedaliero di Mariano Comense;
- in data 22.04.2020 era stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto e, in data
23.06.2020, era stato redato il processo verbale di consegna dei lavori;
- aveva partecipato alla gara pubblica e preso in consegna i lavori sul Pt_2 presupposto dell'esistenza di un “progetto esecutivo”, secondo la definizione che ne dà l'art. 23, c. 8, D.lgs. n. 50/2016;
- tuttavia, sin dall'inizio dei lavori, l'attrice aveva dovuto prendere atto sia dell'inesistenza di un progetto esecutivo rispettoso dei requisiti fissati dall'art. 23, c.
8, D.lgs. n. 50/2016, sia dell'assenza delle autorizzazioni necessarie ad avviare i lavori, in considerazione dei vincoli gravanti sull'immobile, circostanze che avevano impedito all'attrice di procedere all'esecuzione delle opere con continuità;
- in particolare: a) nel corso dei lavori l'appaltatrice aveva constatato che al piano interrato del Corpo B, il tessuto murario aveva caratteristiche e dimensioni differenti rispetto a quelle descritte nel progetto esecutivo, e ciò sarebbe dipeso dall'omesso svolgimento di adeguate indagini strutturali, geologiche, geotecniche e sismiche;
b)
l'edificio G non aveva potuto essere concretamente consegnato all'impresa, non avendo il committente la disponibilità di altro locale all'interno del quale collocare la camera mortuaria;
pertanto, sarebbe stato necessario introdurre una modifica sostanziale al progetto strutturale, che tenesse conto anche delle modifiche normative nel frattempo intervenute;
c) quanto al Corpo B, si sarebbe verificata l'esigenza di una nuova soluzione strutturale, che avesse un minore impatto rispetto alle facciate e, comunque, di acquisire le autorizzazioni dagli organismi preposti, essendo il bene oggetto di vincolo architettonico, artistico e storico;
d) il progetto pagina 6 di 24 strutturale dell'intervento era stato redatto tenendo conto della normativa tecnica del
2008 e non era stato adeguato alla nuova normativa entrata in vigore nel 2018; in ogni caso, il deposito sismico del progetto strutturale sulla piattaforma regionale
MUTA era stato completato dall' soltanto in data 28.05.2021 e, sino a quel CP_1 momento, l'appaltatore non aveva potuto realizzare alcuna opera strutturale per mancanza di titolo idoneo;
- inoltre, l'attrice aveva dovuto eseguire rilievi topografici, prove sulle murature e carotaggi di competenza della stazione appaltante, sostenendo i relativi oneri;
- pertanto, si era resa inadempiente all'obbligo di fornire un progetto esecutivo CP_1
e di garantire l'esecuzione delle opere in maniera continuativa;
- inoltre, non aveva adempiuto all'obbligo di pagare il corrispettivo per stati di CP_1 avanzamento lavori, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti avesse superato quello di € 300.000,00;
- in data 11.11.2021, dunque, l'attrice aveva tramesso alla convenuta una diffida ex art. 1454 c.c., intimandole, entro 15 giorni, di: a) rendere disponibile all'appaltatrice un progetto esecutivo;
b) concordare i prezzi da applicare alle lavorazioni eseguite;
c) depositare sulla piattaforma MUTA i nuovi calcoli strutturali di variante dei corpi
G e B adeguati alla normativa;
d) mettere a disposizione i libretti delle misure, il registro di contabilità ed il giornale di cantiere, nonché consegnare copia del titolo edilizio e di quelli assententi l'intervento; e) emettere il SAL e il certificato di pagamento in relazione ai lavori già eseguiti;
- in assenza di adempimento all'intimazione ricevuta, da parte di la quale si CP_1 era limitata ad invitare l'appaltatore ad aderire alla costituzione di un Collegio
Consultivo Tecnico – tuttavia, non obbligatorio - il contratto doveva ritenersi risolto di diritto allo spirare del termine concesso, per inadempimento della convenuta, come comunicato dal legale dell'attrice a in data 17.12.2021; CP_1
- la predetta nota non era stata riscontrata da la quale, per contro, aveva CP_1 comunicato all'attrice la Deliberazione n. 160 del 21 Febbraio 2022, con la quale il
Direttore Generale aveva deliberato di risolvere il contratto di appalto per cui è causa;
tale delibera non avrebbe carattere provvedimentale, in quanto adottata nell'ambito di rapporti paritetici tra le parti negoziali e, ove fosse ritenuta tale, dovrebbe comunque essere disapplicata, anche in quanto già risolto il contratto ex art. 1454 c.c.;
pagina 7 di 24 - il valore delle opere realizzate dall'attrice alla data del 26.11.2021 sarebbe pari ad €
641.265,98 e tale sarebbe quindi la somma dovuta a a seguito della Pt_2
risoluzione contrattuale, quale restitutio in integrum a seguito del venir meno del titolo negoziale;
- l'attrice, inoltre, avrebbe diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'anomalo andamento dei lavori nel periodo precedente la risoluzione, nonché del danno da lucro cessante, corrispondente all'utile che avrebbe conseguito ove avesse potuto portare a compimento le opere.
Ha quindi chiesto di accertare l'avvenuta risoluzione di diritto, ex art. 1454 c.c., del contratto stipulato tra le parti in data 22.04.2020, per grave inadempimento della convenuta o, in subordine, di pronunciarne la risoluzione, sempre per grave inadempimento della convenuta, con sentenza costitutiva;
in ogni caso, ha chiesto di condannare a titolo CP_1 di restitutio in integrum, al pagamento dell'importo corrispondente al valore venale delle opere realizzate e delle prestazioni eseguite, nonché al risarcimento dei danni subiti. Infine ha chiesto, ove occorresse, la disapplicazione della Deliberazione n. 160 del 21 Febbraio
2022.
Si è costituita in giudizio deducendo che: CP_1
- il progetto esecutivo dei lavori per cui è causa era stato redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti, avente quale mandatario
[...]
ed era stato approvato da con deliberazione n. 215 del 28.02.2018, CP_3 CP_1
a seguito di validazione da parte della società Controparte_13
[...]
- aveva affidato l'incarico di direzione dei lavori a un raggruppamento CP_1
temporaneo di progettisti, con mandataria la società Controparte_2
- in data 29.04.2020 le parti avevano stipulato il contratto per l'affidamento dei lavori, per un importo complessivo di € 3.516.529,27, e l'attrice aveva prestato garanzie fideiussorie emesse da City Isurance S.A., con sede in Romania;
- il termine per l'ultimazione dei lavori, decorrente dalla consegna in data 23.06.2020, sarebbe spirato il 26.06.2022;
- poco dopo la presa in consegna dei lavori, aveva lamentato difficoltà Pt_2 nell'esecuzione del progetto esecutivo e aveva proposto una variante strutturale tesa all'aggiornamento del progetto secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC) 2018, non necessaria e comunque ritenuta non fattibile dalla stazione pagina 8 di 24 appaltante che, tuttavia, aveva concesso all'attrice di presentare, entro trenta giorni, una proposta alternativa e, in mancanza, aveva richiesto di procedere all'esecuzione dei lavori secondo il progetto;
- ritenendo che gli elaborati presentati nei mesi successivi dall'impresa fossero gravemente incompleti e che i lavori potessero essere eseguiti secondo il progetto messo a gara, la direzione lavori e il RUP, ciascuno per quanto di competenza, avevano sollecitato l'attrice ad avviare i lavori e, alla fine di maggio 2021, Pt_2 aveva iniziato l'esecuzione delle opere;
- in data 03.07.2021 si era verificato il cedimento di un pilastro al piano seminterrato del Corpo B, dovuto a modalità di esecuzione diverse rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo;
- la risoluzione contrattuale dichiarata da sarebbe illegittima, non sussistendo Pt_2
alcun inadempimento di nella messa a disposizione del progetto esecutivo, CP_1
positivamente verificato e validato e che, quindi, non avrebbe potuto essere oggetto di riserva, ex art. 205, c. 2, D.lgs. n. 50/2016; analogamente sarebbero state acquisite le necessarie autorizzazione dagli organismi competenti e risulterebbero pretestuose le circostanze addotte dall'attrice per dimostrare la concreta non eseguibilità del progetto;
peraltro, l'appaltatore aveva eseguito il sopralluogo obbligatorio previsto dal disciplinare di gara e preventivamente esaminato gli elaborati progettuali, senza eccepire alcunché sull'eseguibilità del progetto, nemmeno al momento della presa in consegna;
- non sarebbe nemmeno inadempiente all'obbligo di emissione del SAL e del CP_1 relativo certificato di pagamento, posto che il valore minimo della produzione di €
300.000,00 per la redazione del SAL non era mai stato raggiunto dall'impresa; peraltro aveva già goduto di un'anticipazione ex art. 35, c. 18, D.lgs. n. CP_1
50/2016 pari ad € 319.524,18;
- sarebbe infondata la domanda di pagamento delle opere realizzate al valore venale e, comunque, a quanto dovuto dovrebbe essere sottratta la somma già corrisposta da a titolo di anticipazione;
CP_1
- le ulteriori richieste economiche dell'impresa sarebbero inammissibili in quanto non formulate nella contabilità dei lavori e, comunque, infondate, essendo il ritardo nell'esecuzione imputabile alla condotta dell'impresa, e non provate;
pagina 9 di 24 - anche il risarcimento del danno da lucro cessante non sarebbe dovuto, essendo la risoluzione del contratto dipesa da inadempimento della stessa appaltatrice e, comunque, dovrebbe essere applicato, in via analogica, per il calcolo dell'eventuale danno, l'art. 109, c. 2, D.lgs. n. 50/2016;
- nemmeno spetterebbe il rimborso delle spese derivanti dall'esecuzione di prove e sondaggi, in quanto non necessarie ed eseguite in assenza di contraddittorio con la convenuta;
- al contrario, sarebbe la parte gravemente inadempiente il contratto in quanto: Pt_2
a) aveva iniziato le opere solo nel maggio 2021, impiegando tuttavia forza lavoro insufficiente a recuperare il grave ritardo accumulato;
b) avrebbe provocato un crollo mai ripristinato;
c) non aveva mai consegnato il progetto degli impianti di cantiere, il documento relativo alle modalità di accantieramento, l'elenco nominativo degli operai addetti all'esecuzione dell'opera, il cronoprogramma esecutivo di dettaglio, il piano della qualità, il piano ispezione e prove, l'indicazione per la gestione delle non conformità e le procedure per la gestione ambientale del cantiere, e non aveva eseguito i richiesti rilievi dei sotto servizi presenti nelle aree dei lavori e un micropalo di prova;
d) a seguito del fallimento di City Isurance S.A.,
l'impresa non aveva ricostituito le garanzie normativamente previste;
- l' aveva quantificato in € 255.596,60 il valore complessivo dei lavori svolti e, CP_1
pertanto, residuerebbe un credito a favore della convenuta di € 63.927,58, al pagamento del quale dovrebbe essere condannata ex art. 2033 c.c.; Pt_2
- inoltre, dovrebbe essere condannata al risarcimento del danno subito da Pt_2 in conseguenza dell'inadempimento, consistente nelle maggiori spese che la CP_1
convenuta sosterrà per affidare l'esecuzione dell'appalto ad altra impresa;
- nell'ipotesi in cui dovessero essere ritenute fondate le pretese attoree, CP_1
Cont dovrebbe essere garantita e manlevata dai progettisti ( rappresentato dall'Ing. Cont
quale mandatario) e dalla direzione lavori ( rappresentato da Controparte_3
. Controparte_2
Ha quindi chiesto, in via preliminare, il differimento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa di e di nel merito, il rigetto Controparte_3 Controparte_2
delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare il grave inadempimento dell'attrice e la legittimità della risoluzione contrattale dichiarata da e, per l'effetto, CP_1
di condannare al risarcimento dei danni subiti e comunque alla restituzione della Pt_2
pagina 10 di 24 somma di € 63.927,58, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, per il caso di accoglimento delle domande attoree, ha chiesto di condannare e Controparte_3 [...]
in solido o pro quota, al pagamento degli importi che fossero Controparte_2 riconosciuti all'attrice, di quanto questa fosse chiamata a pagare a CP_14 CP_1
Pt_2
La convenuta, con ricorso contenuto nel corpo della comparsa di costituzione, ha inoltre chiesto l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., essendo l'immobile oggetto dell'appalto una struttura pubblica ospedaliera, necessitante di essere urgentemente affidata, per il completamento dei lavori, ad altra impresa.
Ritualmente chiamata in causa, si è costituita in giudizio Controparte_2
deducendo:
- la non accettazione del contraddittorio con e la carenza di legittimazione a Pt_2
rispondere alla domanda promossa nei suoi confronti dalla chiamante, posto che le domande attoree si fondano esclusivamente su asserite carenze progettuali originarie e, quindi, non è dedotto alcun inadempimento alle obbligazioni gravanti sulla direzione lavori;
- che la ricostruzione dei fatti operata da sarebbe corretta e il CP_1 progetto esecutivo fornito all'impresa sarebbe stato concretamente eseguibile;
- che la direzione lavori si sarebbe attenuta ai compiti assegnati dalla normativa vigente e dal proprio contratto di incarico;
- che la terza chiamata aveva stipulato, in relazione ai rischi derivantile dall'esecuzione dell'incarico di direzione lavori per l'appalto per cui è causa, un contratto di assicurazione con la quale dovrebbe Controparte_5
essere chiamata a tenerla indenne da ogni pretesa formulata da CP_1
Ha quindi chiesto, in via preliminare, il differimento della prima udienza onde consentire la citazione di nel merito, il rigetto delle domande svolte nei Controparte_5
propri confronti e, in subordine, di dichiarare tenuta a tenere Controparte_5
indenne dalle pretese risarcitorie avanzate da e quindi di Controparte_2 CP_1
Cont condannarla a corrispondere alla stessa le somme che questa fosse eventualmente condannata a pagare in esecuzione della sentenza.
Si è costituito in giudizio anche il terzo chiamato eccependo e Controparte_3
deducendo:
pagina 11 di 24 - la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo per violazione dell'art. 163, c.
3, n. 4 c.p.c., per non essere ivi indicato alcuno specifico addebito nei confronti del terzo chiamato;
- in ogni caso, l'infondatezza della domanda in garanzia di ASST e, comunque, delle contestazioni attoree, essendo stato il progetto esecutivo validato da CP_7
- che, nel caso in cui dovesse risultare un errore nel progetto esecutivo, CP_3
Cont dovrebbe essere risarcito dai mandanti della degli eventuali danni subiti, mentre lo stesso sarebbe carente di legittimazione passiva rispetto a domande svolte nei suoi confronti personalmente;
- di aver interesse alla chiamata in causa di quale studio che aveva CP_6
provveduto alla elaborazione e progettazione del progetto definitivo, di CP_7
quale società che aveva provveduto alla validazione del progetto esecutivo, e
[...]
di quale collaudatore statico e tecnico amministrativo, di modo Controparte_4
che gli stessi rispondano personalmente, nel caso di accoglimento delle domande attoree.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, il differimento della prima udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa dei terzi, in via principale nel merito, il rigetto delle domande formulate da nei propri confronti e comunque delle domande attoree;
in CP_1
Cont subordine, di essere condannato, nella sua qualità di mandatario del limitatamente ai
Cont danni strettamente connessi all'attività posta in essere dalla stessa previa valutazione del grado di corresponsabilità di tutte le parti del giudizio e, in ulteriore subordine, ove venisse riconosciuta la sua responsabilità personale, di limitare la condanna all'operato effettivamente da lui svolto.
Chiamati in causa da si sono quindi costituiti (separatamente) anche Controparte_3
e chiedendo il rigetto delle domande svolte nei propri CP_6 Controparte_4
confronti, in quanto si era limitata a redigere il progetto definitivo, la bontà CP_6
del quale non era in contestazione, mentre (che ha anche eccepito Controparte_4 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione del terzo per mancanza di indicazione dei fatti costitutivi della domanda) era la società collaudatore, attività in relazione alla quale non era stato mosso alcun addebito. inoltre, ha chiesto il differimento Controparte_4 dell'udienza onde consentire la chiamata in causa della propria assicurazione CP_15
per essere dalla stessa manlevata.
[...]
pagina 12 di 24 Nessuno, invece, si è costituito in giudizio per che, pertanto, è stata dichiarata CP_7
contumace alla prima udienza del 23.01.2023.
Chiamata in causa da si è costituita in giudizio Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto delle domande svolte nei confronti dell'assicurato Controparte_5
e comunque nei propri confronti, anche in considerazione dell'eccepita inoperatività della polizza.
A scioglimento della riserva assunta dal giudice sostituto della sottoscritta alla prima udienza del 23.01.2023, è stata autorizzata la chiamata in causa di Controparte_8
richiesta da ed eseguita in data 24.01.2023, mentre, con decreto del Controparte_4
24.02.2023, è stata rigettata l'istanza di di autorizzare la chiamata in Controparte_4
causa in qualità di terzo di . Controparte_16
Nessuno si è costituito per Controparte_8
All'udienza del 07.06.2023 sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Nel frattempo, in data 01.07.2022, in accoglimento del ricorso ex art. 696 c.p.c. proposto da il giudice, temporaneo sostituto della sottoscritta, ha nominato un ctu al fine del CP_1
compimento degli accertamenti tecnici meglio descritti nel quesito formulato, da ultimo, con ordinanza del 12.10.2022. Il procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa si è concluso con il deposito dell'elaborato peritale in data 14.09.2023.
All'udienza del 07.11.2023, svoltasi in modalità cartolare, è stata disposta un'integrazione della CTU, con formulazione all'ausiliario di un nuovo quesito, e sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti nelle memorie istruttorie. Depositata la relazione integrativa in data 09.05.2024 e la nota a chiarimenti della medesima, richiesta con ordinanza del 04.06.2024, in data 09.06.2024, all'udienza del 25.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ha agito in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta Parte_1 risoluzione di diritto del contratto di appalto pubblico, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sull'immobile adibito a presidio ospedaliero di Mariano Comense, stipulato con in data 22.04.2020, per grave inadempimento di quest'ultima, e per sentirla CP_1
condannare al pagamento, a titolo di restituzioni, di una somma pari al valore venale delle opere eseguite prima della risoluzione, nonché al risarcimento dei danni subiti.
Costituendosi in giudizio, a sua volta, ha chiesto di accertare la legittimità della CP_1
pagina 13 di 24 risoluzione del contratto dalla stessa dichiarata con propria delibera, per grave inadempimento di nonché di condannare quest'ultima alle Parte_1 restituzioni dovute, tenuto conto del minor valore delle opere eseguite dall'appaltatrice rispetto alle anticipazioni ricevute, nonché al risarcimento del danno.
A fronte delle domande delle parti così come sopra riassunte, giova innanzitutto precisare che costituisce principio ormai consolidato quello per cui il giudice, adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, può accogliere l'una e rigettare l'altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale del rapporto (cfr., Cass. n. 2984/0216; Cass. n. 4493/2014).
Pertanto, dovranno essere esaminate entrambe le contrapposte domande di risoluzione del contratto proposte dalle parti, secondo i noti principi in tema di responsabilità contrattuale per cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un.
13533/2001; Cass. 3373/2010).
Premesso che è circostanza pacifica e risultante documentalmente (cfr., doc. n. 5 attrice) che, all'esito di gara pubblica e aggiudicati i lavori alla società attrice, e Pt_2 [...]
stipularono un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori da eseguirsi, sulla CP_1 base del progetto esecutivo, sull'immobile adibito a presidio ospedaliero di Mariano
Comense, parte attrice ha contestato l'inadempimento di all'obbligo di provvedere al CP_1 pagamento dell'appaltatrice in base alle previsioni contrattuali, nonché di fornire quest'ultima un progetto esecutivo redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 23, c. 8,
D.lgs. n. 50/2016 e concretamente eseguibile e, comunque, di aver posto in essere condotte che avrebbero impedito l'avvio o rallentato l'esecuzione dei lavori, così contravvenendo agli obblighi, gravanti sul committente, di esecuzione del contratto secondo buona fede e di cooperazione.
Quanto al primo inadempimento contestato, la doglianza è infondata.
Difatti, l'art. 11 del contratto prevedeva che: “all'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il pagamento del lavoro per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di pagamento;
i certificati verranno emessi ogni qual volta sarà contabilizzato
l'importo minimo di € 300.000 ( trecentomila/00) al netto del ribasso e della ritenuta dello
0,50% di cui all'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. 50/2016”. Risulta documentalmente che pagina 14 di 24 redatto, nel contraddittorio tra le parti, lo stato di consistenza dei lavori in data 16.03.2022, il direttore dei lavori avesse contabilizzato le opere eseguite in € 256.332,00 e, quindi, in misura inferiore a quella da raggiungere per ottenere il pagamento (cfr., docc. nn. 40 e 41
ASST). Inoltre, all'esito dell'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, il CTU ha determinato il valore delle opere eseguite da prima Pt_2
della dedotta intervenuta risoluzione di diritto del contratto, tenuto conto dei prezzi pattuiti in contratto, in € 272.607,42, IVA esclusa (cfr., p. 9 relazione peritale integrativa) e, quindi, comunque, in importo inferiore a quello di cui all'art. 11 del Contratto. Pertanto, alcun obbligo incombeva su di emettere il certificato di pagamento e di corrispondere il CP_1 relativo dovuto all'impresa.
Quanto al progetto esecutivo, ha contestato l'inosservanza del medesimo delle Pt_2 prescrizioni di cui all'art. 23 D.lgs. n. 50/2016 e la sua sostanziale “assenza”, in considerazione delle criticità emerse nel corso dei lavori che dimostrerebbero che lo stesso sarebbe stato redatto senza l'esecuzione delle necessarie preventive indagini e, comunque, che non fosse conforme alla normativa vigente e che gli interventi non fossero stati debitamente autorizzati dagli enti e dagli organismi competenti (cfr., pp.
5-7 della citazione).
La fondatezza delle contestazioni attore deve essere accertata sulla base della documentazione in atti, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa, già sopra menzionata e che si ritiene di condividere, in quanto immune da vizi logici o giuridici.
Innanzitutto, va osservato che ha prodotto il progetto esecutivo relativo all'appalto CP_1
per cui è causa (cfr., doc. n. 3), nonché la Deliberazione n. 1077 del 18.12.2017 (cfr., doc.
n. 4), con la quale, premesso che, in data 10.11.2017, aveva proceduto alla CP_1
convocazione della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 e ss. Legge 241/90 e s.m.i., all'esito della quale tutti soggetti interessati (Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
[...]
, Comune di Mariano Comense e avevano espresso parere CP_17 CP_18
favorevole-assenso sul progetto esecutivo e premesso altresì che il progetto risultava
“eseguibile e cantierabile”, la convenuta ha approvato il predetto progetto esecutivo.
Risulta altresì documentalmente come l'approvazione del progetto esecutivo fosse stata preceduta, in data 20.05.2018, dalla validazione del medesimo, all'esito dell'attività di verifica prescritta dall'art. 26, c. 8bis, D.lgs. 50/2016 (cfr., doc. n. 20 allegato all'elaborato peritale e doc. n. 45 convenuta). Quanto al contenuto del progetto esecutivo, il consulente pagina 15 di 24 tecnico dell'ufficio, esaminata la documentazione componente il progetto, ha ritenuto che la stessa risulta completa da un punto di vista formale e ha reputato che “descriva compiutamente le opere da realizzare”, confermando la bontà dell'attività di verifica condotta dalla stazione appaltante (cfr., p. 16 elaborato peritale).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi provato che il progetto esecutivo fosse stato validato ed approvato in conformità a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 D.lgs.
50/2016.
Quanto, poi, alle doglianze attoree per cui il progetto esecutivo sarebbe risultato, a dispetto della sua regolare approvazione, sostanzialmente assente e che comunque i lavori non avrebbero potuto essere tempestivamente iniziati e continuativamente eseguiti per condotte imputabili ad deve osservarsi – anche alla luce degli esiti dell'accertamento tecnico CP_1
d'ufficio condotto nel corso del giudizio - che:
- per quanto riguarda le indagini geologiche svolte sul Corpo B dell'edificio – ossia, le uniche delle quali l'impresa ha contestato l'inadeguatezza (cfr., p. 5 citazione) – il
CTU ha ritenuto che le stesse apparivano adeguate, nel senso di essere state
“correttamente e compiutamente eseguite sulla base dei dati noti all'estensore”
(cfr., p. 23 elaborato peritale);
- non vi era necessità di adeguare il progetto alle NTC (Norme Tecniche per le
Costruzioni) 2018, trattandosi di progetto esecutivo affidato prima dell'entrata in vigore delle predette norme tecniche, le quali prevedevano che quelle precedenti potessero continuare ad essere applicate per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle stesse, fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, ove la consegna dei lavori fosse avvenuta, come accaduto nel caso di specie, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche (cfr., p. 23-24 elaborato peritale);
- quanto alla mancata consegna all'impresa del corpo G, risulta dal verbale di consegna dei lavori che la porzione dell'immobile, ove era collocata la camera mortuaria, sarebbe stata resa disponibile all'appaltatore nel rispetto del cronoprogramma lavori di progetto (cfr., doc. n. 6 attrice). A fronte di quanto sopra, il CTU ha ritenuto che: “visto il confronto tra l'entità complessive dell'appalto e il momentaneo impedimento all'eseguibilità di una sua parte assolutamente minoritaria, certamente sarebbe stato possibile concordare le lavorazioni in modo che procedessero con continuità” (cfr., p. 34 elaborato peritale). A ciò deve pagina 16 di 24 aggiungersi che parte attrice non ha dimostrato di aver mai consegnato a il CP_1
cronoprogramma esecutivo dei lavori, richiesto nello stesso verbale di consegna e comunque obbligatorio a mente dell'art. 23 del capitolato (cfr., doc. n. 35 e, CP_1
quindi, fermo restando che, come ritenuto dal CTU, la mancata consegna di una parte marginale (rispetto al corpo principale “B”) dell'immobile su cui eseguire i lavori non appariva preclusiva all'avvio dei medesimi, l'appaltatrice, non predisponendo il cronoprogramma esecutivo, non aveva mai comunicato alla stazione appaltante quando le opere su quella parte dell'edificio avrebbero dovuto essere iniziate e, quindi, sarebbe stato indispensabile prendere in consegna il plesso;
- quanto al Corpo B, il CTU ha concluso che “non si ritiene che i documenti progettuali agli atti e acquisiti evidenzino la necessità di una nuova soluzione strutturale progettuale con minore impatto sui portali di rinforzo, né, quindi, dell'acquisizione di titoli autorizzativi in merito” (cfr., p. 24 elaborato peritale);
- quanto alla dedotta assenza delle autorizzazioni e dei titoli edilizi, il CTU ha osservato che: “è presente agli atti l'Autorizzazione della Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che viene allegata alla presente relazione con il n. 23. L'accesso agli atti presso gli uffici comunali ha consentito di riscontrare la sostanziale conformità della documentazione presentata, che, peraltro, è anche presente agli atti di causa” (cfr., p. 18 elaborato), precisando che l'autorizzazione agli atti era stata rilasciata sul progetto definitivo, sostanzialmente congruente con il progetto esecutivo salvo per quanto riguarda la rappresentazione delle facciate longitudinali (ove viene indicato+ un parziale rivestimento in rete metallica con colori RAL “verde pallido 6021” e “verde biancastro 6019”). Deve, pertanto, ritenersi che le autorizzazioni rilasciate fossero sufficienti a procedere con i lavori, salvo eventuali modifiche da compiersi, nella fase finale delle opere, sulle finiture di cui si è detto. Si aggiunga che le autorizzazioni della Soprintendenza e un estratto della SCIA presentata al Comune per procedere all'intervento sono stati prodotti da sub docc. nn. 37 e 38 con la comparsa di risposta e l'attrice non ha CP_1
specificamente allegato quali ulteriori autorizzazioni o titoli abilitativi sarebbero stati necessari per procedere con i lavori, peraltro dalla stessa pacificamente avviati nel mese di maggio 2021;
- quanto al lamentato ritardo nel deposito del progetto strutturale sulla piattaforma regionale MUTA, completato dall' in data 28.05.2021, deve osservarsi che la CP_1
pagina 17 di 24 convenuta ha dedotto come la stessa appaltatrice, poco dopo la consegna dei lavori, avesse proposto una variante strutturale per il miglioramento sismico e l'adeguamento alle NTC 2018 (come visto, non necessaria), tuttavia ritenuta non fattibile dalla committente, che aveva invitato l'appaltatrice a ripresentarla, senza che quest'ultima inoltrasse una proposta a parità di costi sufficientemente documentata. Lo sviluppo dei rapporti tra le parti sino all'inizio dei lavori nel mese di maggio 2021 è stato dettagliatamente descritto dalla convenuta in comparsa di risposta e non specificamente contestato dall'attrice, sicché i fatti dedotti da CP_1
come avvenuti devono ritenersi pacifici. Ne consegue che il ritardo nella redazione del progetto strutturale ad opera di pare giustificato dalla necessità di CP_1
attendere la proposizione delle varianti promesse dall'impresa, varianti che, giova nuovamente evidenziare, non apparivano necessarie, potendo il progetto essere eseguito (v. anche infra) e non richiedendo, come visto, di essere adeguato alla nuova normativa tecnica, nel frattempo entrata in vigore;
- nel corso delle indagini peritali, è emerso che la muratura portante del piano interrato del Corpo B ha uno spessore medio di circa 44 cm e, quindi, minore di circa 14 cm rispetto a quanto riportato nel progetto esecutivo (non riscontrando le tavole grafiche strutturali la presenza della controparete), sicché il ctu ha ritenuto che fosse necessario l'adeguamento dei calcoli strutturali in relazione a tale aspetto
(cfr., p. 25 elaborato peritale). Tuttavia, l'ausiliario ha precisato che “la portata delle “non conformità” del progetto è limitata ad aspetti che non ne impediscono la sostanziale cantierabilità” (cfr., p. 35).
Alla luce di tutto quanto sopra, ritiene pertanto il Tribunale che le doglianze attoree circa l'inadeguatezza del progetto esecutivo paiano infondate, essendo stato il progetto redatto conformemente alle previsioni di cui all'art. 23, D.gls. n. 50/2016, non necessitando di alcun adeguamento alla normativa tecnica sopraggiunta e presentando aspetti di “non conformità” limitati, tali da non impedirne la messa in esecuzione. A tal proposito, deve osservarsi che l'elaborazione di nuovi calcoli strutturali, anche in considerazione del minor spessore delle murature portanti del seminterrato del Corpo B, era stata pretesa dall'impresa appaltatrice per adeguare i predetti calcoli alla normativa tecnica del 2018 (cfr., da ultimo, diffida dell'11.11.2021, doc. n. 33 attrice), adeguamento tuttavia, non necessario e, quindi, legittimamente rifiutato dalla stazione appaltante. Se è pur vero, infatti, che l'appaltatore è tenuto a segnalare al committente eventuali errori o carenze progettuali, nel caso di specie,
pagina 18 di 24 l'appaltatrice non si era limitata a richiedere un adeguamento dei calcoli strutturali limitatamente all'aspetto suindicato, ma si era rifiutata di proseguire tout court nell'esecuzione delle opere, lamentando, infondatamente, l'”assenza” del progetto esecutivo e la sua non conformità alle norme tecniche sopravvenute.
Parimenti, per i motivi sopra illustrati, appaiono infondate le contestazioni di inadempimento agli obblighi di buona fede e collaborazione con l'appaltatore, non avendo posto in essere alcuna condotta tale da rallentare l'inizio o lo svolgimento con CP_1
continuità dei lavori.
Ne consegue che, in assenza di alcun grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni sulla stessa gravanti in forza del contratto d'appalto stipulato inter partes, devono essere rigettate le domande attoree di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c. e di pronuncia costitutiva dell'intervenuta risoluzione, nonché le conseguenti domande di condanna di al risarcimento del danno da CP_1
inadempimento.
Al contrario, la decisione di interrompere i lavori nel mese di novembre 2021, a seguito della, illegittimamente, ritenuta risoluzione del contratto, comporta, di per sé (e, quindi, anche a prescindere dall'allegato inadempimento di ulteriori obbligazioni gravanti sull'attrice), grave inadempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni principali oggetto del contratto di appalto e, pertanto, giustifica la risoluzione del contratto, per inadempimento di deliberata dalla stazione appaltante in data 21.02.2022 (cfr., doc. n. 34 convenuta). Pt_2
Alla risoluzione del contratto e, quindi, al venir meno del titolo negoziale costituente causa delle attribuzioni patrimoniali operate dalle parti, consegue, per le stesse, l'obbligo alle restituzioni. Difatti, è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui la risoluzione del contratto di appalto non si sottrae alla disciplina generale in tema di effetti della risoluzione prevista dall'art. 1458 c.c. (in relazione alla norma generale prevista dall'art. 1453 c.c.), con la conseguenza che l'efficacia della declaratoria di risoluzione del rapporto ha natura retroattiva, da cui deriva la necessità di ripristinare la situazione patrimoniale delle parti antecedente la conclusione del negozio (cfr., Cass. n. 20460/2023).
Ciò chiarito, deve essere altresì condiviso, a parere del Tribunale, l'indirizzo giurisprudenziale per cui, per riportare la situazione patrimoniale dell'appaltatrice, che ha eseguito parzialmente l'opera prima della risoluzione, a quella preesistente al contratto di appalto, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione al valore dell'immobile (che rimane nel patrimonio di quest'ultima) definito in pagina 19 di 24 relazione all'ammontare del corrispettivo sulla base del quale la volontà dell'appaltatrice si
è determinata a concludere il contratto, e che, per la stessa, è idoneo a coprire le spese, i costi di materiali e mano d'opera, affrontati nell'eseguire la costruzione, nonché a soddisfare le aspettative di guadagno e, quindi, sulla base del corrispettivo contrattuale pattuito (cfr.,
Cass. n. 20460/23; Cass. n. 738/2007 e di recente Cass. n. 8765/2024, in tema di appalto pubblico, così in motivazione: “in tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito”; e, per la giurisprudenza di merito, Trib. Roma
06.04.2021; Corte d'Appello Salerno, 16.07.2024, in tema di appalto pubblico). Difatti deve considerarsi, per un verso, che il corrispettivo pattuito, preso a riferimento per determinare il credito restitutorio dell'appaltatrice, è considerato non in quanto tale (e, quindi, come prezzo della prestazione), ma solo come parametro per la valutazione del valore delle opere eseguite al momento della risoluzione del contratto, valore che è quello attribuito dalle stesse parti al momento della conclusione dell'accordo negoziale;
per altro verso, che il riferimento al corrispettivo pattuito appare l'unico parametro sufficientemente obiettivo e idoneo ad evitare indebite locupletazioni dell'appaltatrice in danno della committente. Difatti, ove il credito restitutorio dell'appaltatore dovesse essere parametrato al valore venale dell'opera e questo, per circostanze sopravvenute e contingenti, fosse superiore a quello pattuito per la sua realizzazione, l'appaltatore si troverebbe ad ottenere maggior vantaggio dall'intervenuta risoluzione del contratto che dalla sua esecuzione, eventualità che appare ancora più iniqua ove la risoluzione sia intervenuta (come nel caso di specie) per inadempimento dello stesso appaltatore.
Alla luce di tutto quanto sopra, determinato, all'esito della CTU, il valore delle opere eseguite sulla base dei prezzi contrattuali, l'obbligo restitutorio in capo a va CP_1
determinato in € 272.607,42, oltre IVA al 10% e, quindi, in complessivi € 299.868,16, con esclusione della valorizzazione della pompa di calore-impianto di condizionamento, trattandosi di miglioria offerta dall'appaltatrice in fase di gara e per la quale non era stato pattuito alcun corrispettivo aggiuntivo. L'obbligo restitutorio in capo a va, invece, Pt_2 determinato in € 319.524,18, pari alla somma incontestatamente corrisposta dalla convenuta all'attrice a titolo di anticipazione. Operata la compensazione (impropria) tra le pagina 20 di 24 reciproche poste restitutorie, va concluso che deve essere condannata a pagare a Pt_2
a titolo di restituzioni ex art. 2033 c.c., la somma di € 19.656,02, oltre interessi al CP_1
tasso legale dalla data della domanda, non essendo stata dedotta, né comunque provata, la malafede dell'attrice (cfr., art. 2033 c.c., secondo periodo). Sulla predetta somma non è dovuta la rivalutazione monetaria, configurando l'obbligazione restitutoria, in caso di risoluzione per inadempimento, un debito non di valore, ma di valuta (cfr., Cass. n.
14289/2018).
Devono, invece, essere rigettate le domande riconvenzionali di di condanna CP_1 dell'attrice al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento, corrispondenti alle maggiori spese per l'affidamento ad altra impresa delle opere di completamento dei lavori di adeguamento del presidio ospedaliero di Mariano Comense.
Difatti, è pacifico (non avendo la convenuta mai dedotto la relativa circostanza) che CP_1
a seguito della dichiarata risoluzione del contratto nel 2022, non abbia affidato i lavori ad altra impresa, sicché non può dirsi, allo stato, aver subito alcun danno certo, pari alla - solo eventuale - maggior spesa per l'affidamento ad altra impresa del completamento dei lavori.
Fermo restando, quindi, che, allo stato, nessun danno può essersi prodotto, non essendo nemmeno certo che la convenuta provvederà a far completare tutti i lavori rimasti ineseguiti e con le medesime soluzioni costruttive, va poi, in ogni caso, osservato che la prova del danno allegato dalla convenuta è affidata esclusivamente a una relazione tecnica di parte
(cfr., doc. n. 50), la quale appare, tuttavia, sprovvista di corredo documentale idoneo a costituire parametro di riferimento oggettivo dei dati e dei calcoli in essa contenuti, come, del resto riconosciuto dallo stesso consulente di parte che, genericamente, ricollega il previsto aumento dei costi dell'appalto agli: '”aumenti vertiginosi dei costi dei materiali da costruzione e dell'energia, oltre che dei successivi fenomeni inflattivi”, pur riconoscendo che: “non si dispone di indici parametrici ufficiali per definire in maniera univoca e certa
l'incremento dell'importo delle opere atteso al momento dell'indizione della nuova gara”
(cfr., p. 3, doc. n. 50 convenuta).
Il rigetto delle domande svolte da nei confronti di comporta l'assorbimento Pt_2 CP_1
delle domande in garanzia (cfr., Cass. n. 23123/2019) svolte dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati e e, conseguentemente, anche Controparte_3 Controparte_2
delle domande in garanzia da questi ultimi svolte nei confronti degli ulteriori terzi chiamati
(chiamati da e CP_6 Controparte_4 CP_7 CP_3 [...]
(chiamata da . Controparte_5 Controparte_2
pagina 21 di 24 La soccombenza reciproca tra attrice e convenuta giustifica la parziale compensazione, nella misura del 30%, delle spese di lite, che vanno poste a carico (soccombente Pt_2
sulla domanda di risoluzione e risarcitoria, essendo soccombente sulla sola domanda CP_1
risarcitoria) e che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa in relazione alla domanda riconvenzionale di maggior valore, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi – nella misura, già ridotta per effetto della parziale compensazione, di €
34.535,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Quanto alle spese sostenute dai terzi chiamati costituiti, le stesse vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo nel caso di palese arbitrarietà della chiamata (cfr., Cass. n. 23123/19). Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che non possa ritenersi arbitraria la chiamata in causa, da parte
Cont di di e di , quali mandatari dei ai CP_1 Controparte_3 Controparte_2
quali era stata affidata, rispettivamente, la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori, potendosi astrattamente configurare una responsabilità di entrambi nel caso di accertamento di errori o inidoneità del progetto esecutivo, contestate dall'attrice, per aver il primo redatto il progetto e la seconda (in ipotesi) mancato di verificare che lo stesso fosse concretamente eseguibile o dovesse essere modificato in conseguenza degli errori od omissioni eventualmente accertati. Analogamente, non può considerarsi palesemente arbitraria la chiamata in causa, da parte di di Controparte_2 [...]
essendo documentale la stipula tra le parti di un contratto di Controparte_5
assicurazione per la responsabilità civile professionale, avente ad oggetto la specifica attività di direzione lavori svolta in relazione all'appalto per cui è causa (cfr., doc. n. 1
[...]
e costituendo questione di merito (non sviscerabile nella presente sede, Controparte_2
non essendo stata accertata alcuna forma di responsabilità della direzione lavori) quella dell'operatività della garanzia in relazione agli specifici addebiti eventualmente ritenuti fondati nei confronti dell'assicurata. Pertanto, le spese sostenute dai terzi chiamati suindicati devono essere posti a carico di e vanno determinate secondo i criteri di Pt_2
cui si è detto, tenuto conto del valore della causa in relazione alla domanda in garanzia (pari a quella della domanda risarcitoria svolta dall'attrice), e, quindi, in complessivi €
29.193,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuna parte chiamata, salvo che per , in Controparte_3
pagina 22 di 24 favore del quale le spese vanno liquidate nei limiti della nota spese depositata e, quindi, in complessivi € 14.598,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Al contrario, pare manifestamente infondata la chiamata in garanzia operata da
[...]
di e trattandosi, la prima, del soggetto che CP_3 CP_6 Controparte_4
aveva redatto il progetto definitivo, in relazione al quale né né avevano Pt_2 CP_1
sollevato contestazione alcuna, e la seconda del soggetto collaudatore, l'inadempimento del quale, allo stesso modo, non è stato contestato né da né Pt_2 CP_1
Pertanto, le spese di lite dei predetti terzi chiamati, che si liquidano nella pari misura di €
29.193,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuna parte chiamata, vanno poste a carico di
[...]
CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande svolte da nei confronti di Parte_1
CP_1
2) accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 22.04.2020 tra e per grave inadempimento della Parte_1 CP_1
prima;
3) condanna a pagare a a titolo di Parte_1 CP_1 restituzioni ex art. 2033 c.c., la somma di € 19.656,02, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda;
4) rigetta le domande riconvenzionali risarcitorie svolte da nei confronti CP_1
di Parte_1
5) dichiara assorbite tutte le domande svolte nei confronti di tutti i terzi chiamati;
6) compensa parzialmente, nella misura del 30%, le spese di lite tra Parte_1
e e, per l'effetto, condanna
[...] CP_1 Parte_1
a rifondere a le spese di lite sostenute per il giudizio che si
[...] CP_1 liquidano, nella misura, già ridotta per effetto della parziale compensazione, di €
34.535,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
pagina 23 di 24 7) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_3 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 14.598,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
8) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2
spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di €
29.193,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
9) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_5
le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di €
[...]
29.193,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
10) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Controparte_3 CP_6
presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 29.193,00, per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
11) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Controparte_3 Controparte_4
presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 29.193,00, per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
31 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1076/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Antonietta Centomiglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno,
Via VI Settembre 1860,18
- parte attrice - nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Piero Zoppolato, elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Paleocapa, 1
- parte convenuta -
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Controparte_2 P.IVA_3
Vessichelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Degli Alfani, 70
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Controparte_3 C.F._1
Berra, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Magenta, Via IV Giugno n. 41
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Controparte_4 P.IVA_4
Giambelluca
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_5 P.IVA_5
Mauro Fumagalli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Morazzone,
19
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Matteo Cerretti, CP_6 P.IVA_6
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via dei Bossi, 6
pagina 1 di 24 C.F. ), contumace CP_7 P.IVA_7
C.F. ), contumace Controparte_8 P.IVA_8
- parti terze chiamate -
Conclusioni di parte attrice a) Dichiarare che il contratto concluso tra l'esponente e la in data 22 Aprile CP_1
2020 si è risolto “ipso jure”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cod. civ., per grave inadempimento di rispetto agli obblighi assunti con lo stesso, allo spirare del CP_1 termine di 15 giorni decorrente dalla notifica della diffida ad adempiere, intervenuta in data
11 Novembre 2021 e quindi in data 26 Novembre 2021; b) In subordine ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. pronunciare sentenza costitutiva di risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento della CP_1
c) In ogni caso e cioè sia in ipotesi di pronuncia di sentenza dichiarativa dell'effetto risolutorio già prodottosi ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. sia in caso di sentenza costituiva che risolva il contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., condannare a titolo CP_1 di riconoscimento del compenso per le prestazioni già eseguite e delle quali essa si è giovata ed in ragione dell'esigenza di una totale “restitutio in integrum”, al pagamento dell'importo corrispondente al valore venale delle opere realizzate e delle prestazioni eseguite pari ad € 641.265,98 o al pagamento di quella somma maggiore o minore che a tale titolo risulterà dovuta in corso di causa;
d) In ogni caso condannare al risarcimento dei danni da c.d. anomalo CP_1 andamento, come meglio dettagliati in premessa, in misura pari ad € 586.002,40 o a quell'importo maggiore o minore che a tale titolo sarà accertato in corso di causa;
e) In ogni caso condannare al risarcimento dei danni da lucro cessante in CP_1 misura pari ad € 319.684,47 o comunque in misura corrispondente all'importo maggiore o minore che a tale titolo sarà accertato in corso di causa;
f) In ogni caso condannare al pagamento anche eventualmente a titolo CP_1 risarcitorio dei maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di rilievi, prove e sondaggi in misura pari ad € 17.010,00 o comunque in misura corrispondente all'importo maggiore o minore che a tale titolo sarà accertato in corso di causa;
g) Ove occorra, per i motivi di nullità e di illegittimità dedotti al punto ooo) della premessa, disapplicare ai sensi dell'art. 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso Amministrativo ed in ogni caso dichiarare nulla e comunque annullare perché illegittima la Deliberazione n. 160 del 21 Febbraio 2022 con la quale ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti il Direttore
Generale della ha dichiarato di risolvere il contratto per fatto e responsabilità CP_1 dell'esponente, oltre agli atti presupposti e cioè alle relazioni del Direttore dei lavori del 4 Marzo 2021, del 14 Maggio 2021 e del 14 Febbraio 2022, allo stato di contenuto ignoto, e la proposta di risoluzione del R.U.P. del 17 Febbraio 2022, anch'essa di contenuto ignoto;
h) Condannare al pagamento delle spese e dei compensi di lite. CP_1
Si chiede inoltre, in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale richiesta con la memoria ex art. 183 VI Comma n. 2 c.p.c.. Si chiede infine, sempre in via istruttoria, l'integrazione della relazione di consulenza tecnica di ufficio, risultando omessa nella stessa la valorizzazione dell'impianto di climatizzazione, sul presupposto, dichiarato dal CTU, che il valore dello stesso, costituendo una miglioria offerta in sede di gara, non rientrerebbe fra le prestazioni da valorizzare ai fini della esatta determinazione dell'importo da riconoscere all'appaltatore a titolo di “restitutio in integrum” in conseguenza della risoluzione del contratto. Conclusioni di parte convenuta
NEL MERITO:
pagina 2 di 24 A) accertare e dichiarare che le domande proposte da Parte_2 sono inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
per l'effetto, respingere le domande proposte nell'atto introduttivo avversario. B) In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che l'importo delle opere eseguite da Parte_2 al momento della risoluzione contrattuale ammonta a complessivi € 255.596,60 e, per
[...] l'effetto, condannare alla restituzione dell'importo di € Parte_2
63.927,58, oltre interessi e rivalutazione;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di Parte_2 e la legittimità della risoluzione contrattuale disposta in suo danno dall'
[...] [...]
e, per l'effetto, condannare al risarcimento del CP_1 Parte_2 danno in favore della corrispondente alle maggiori spese per l'affidamento CP_1 ad altra impresa dei lavori di completamento dei lavori adeguamento del Presidio
Ospedaliero di Mariano Comense, per € 2.224.683,67 oltre IVA e Inarcassa ove dovuta, per un importo totale lordo pari ad € 2.521.507,50, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione;
C) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento -anche parziale- delle domande di condannare l'Ing. in Parte_2 Controparte_3 Cont proprio e in qualità di mandatario del con Controparte_10 Controparte_2
e Ing. nonché in proprio e in qualità di
[...] Persona_1 Controparte_2 Cont mandataria del con Ing. Ing. e Ing. Controparte_3 Persona_1 [...]
, in solido tra loro o pro quota, al pagamento degli importi che fossero CP_11 riconosciuti, mantenendo indenne e manlevando l' da quanto fosse eventualmente CP_1 condannata a pagare;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, compresa la rifusione di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Conclusioni della terza chiamata Controparte_2
Autorizzata preliminarmente la chiamata in causa del terzo Controparte_5
(con codice fiscale sedente a Bologna (BO) alla Via Stalingrado n.45 come P.IVA_5 anzi esposta,
- piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte in narrativa e per quanto emergerà nel corso del giudizio, preliminarmente accogliere le eccezioni promosse in rito e di conseguenza dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta Controparte_2
-nel merito, in tesi respingere le domande promosse nei confronti della medesima in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dalla o comunque Controparte_1 dalle altre parti del giudizio – individuate le esatte responsabilità ed imputazioni dei fatti lamentati - voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare tenuta la compagnia Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza della garanzia assicurativa
[...] in atti a tenere indenne la società assicurata dalle pretese risarcitorie Controparte_2 formulate nei suoi confronti dalla chiamante – Controparte_1
e/o da eventuali altri soggetti - e per l'effetto condannare la ridetta compagnia assicurativa a corrispondere in favore della le somme che eventualmente la predetta Controparte_2 assicurata fosse condannata a pagare a favore delle altre parti del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese e i diritti, onorari e spese di causa oltre Spese Generali, Iva e Cap come per legge”. Sul piano istruttorio, la società richiama in questa sede a) la memoria Controparte_2 in atti del 5.09.2023 e b) in esito alla Consulenza (anche integrativa) sfogata nel corso del pagina 3 di 24 giudizio (e di quello collegato sub procedimento 1076-1/2022), a quanto osservato dal proprio CTP Ing. con nota del 25.03.2024, depositata dall'Ing. Persona_2 Per_3 contestualmente al deposito della relazione principale del 24.04.2024.
Conclusioni del terzo chiamato Controparte_3
IN VIA PREGIUDIZIALE 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. chiamato CP_3 personalmente per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, dichiararsi le domande formulate nei di lui confronti improcedibili, inammissibili e/o come meglio e dichiararsi quindi l'estromissione dal presente giudizio quale soggetto evocato personalmente e mandandolo indenne da ogni condotta.
IN VIA PRINCIPALE
2) Rigettarsi la domanda di garanzia e manleva formulata dalla nei confronti dell'Ing. CP_1
per tutti i motivi esposti nel presente atto. Controparte_3
3) Respingere tutte le avverse domande da chiunque formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti.
IN VIA SUBORDINATA
4) In denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e previa Cont idonea attività istruttoria, condannarsi l'esponente, nella sua qualità di mandatario del Cont limitatamente, ai danni strettamente connessi all'attività posta in essere dalla stessa previa valutazione del grado di corresponsabilità di tutte le parti del giudizio e, nello specifico, di di e di CP_7 Controparte_4 CP_6
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 5) In denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'Ing. personalmente e gli venisse riconosciuta qualche CP_3 responsabilità personale, limitarsi la condotta all'operato effettivamente da lui svolto con Cont esclusione della condotta posta in essere dagli altri soggetti costitutivi il che, conseguentemente, ne dovranno rispondere personalmente. IN VIA ISTRUTTORIA 6) Si chiede ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) Nel corso della progettazione esecutiva per i lavori di rinforzo strutturale del Presidio Ospedaliero di Mariano Comense approvato con deliberazione n. 215 del 28.02.2018 (docc. 2, 4 e 5 ASST), l' Controparte_1
aveva nominato l'arch. quale responsabile dell'istruttoria
[...] Persona_4 e dell'autorizzazione edilizia dei lavori? 2) L'arch. per nella qualità di Persona_4 CP_1 cui al punto che precede, imponeva al progettista esecutivo, ing. di mantenere CP_3 fermo il quadro economico determinato con il progetto definitivo? 3) Nel corso della progettazione esecutiva di cui al capitolo 1, l' , Controparte_1 per il tramite dell'arch. quale responsabile dell'istruttoria e Persona_4 dell'autorizzazione edilizia dei lavori, impediva qualsiasi aumento o revisione dei costi per l'intervento? 4) Nel corso della progettazione esecutiva di cui al capitolo 1, l'
[...]
, per il tramite dell'arch. quale responsabile Controparte_1 Persona_4 dell'istruttoria e dell'autorizzazione edilizia dei lavori, riferiva all'ing. che il CP_3 finanziamento economico dell'intervento, a totale carico della Regione Lombardia, era intoccabile ed immutabile? Si indica come testimone:
- arch. , presso , con Testimone_1 Controparte_1 sede legale in Como, via Napoleona n. 60, pec residente in Email_1
Como, via Cesare Cantù n. 29, pec Email_2
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati e, in caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il medesimo testimone indicato a prova diretta.
pagina 4 di 24 IN OGNI CASO
7) Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge. Conclusioni della terza chiamata Controparte_4
- in via preliminare, dichiarare la radicale nullità dell'atto di citazione con cui è stata chiamata come terzo in causa la soc. CP_4
- sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...] in quanto priva di qualsiasi ruolo causale nella vicenda ed estrometterla dal CP_4 giudizio;
- nel merito, rigettare in toto le domande proposte da qualsivoglia parte in causa, nonché quelle eventuali di manleva da chiunque formulate, in quanto anzitutto inesistenti, manifestamente inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto o comunque contenerle nel minimo alla luce del precipuo ruolo del collaudatore in corso d'opera;
- in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio.
Conclusioni della terza chiamata Controparte_5
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di in quanto infondata in fatto e in Controparte_2 diritto e, anche per l'effetto, assolversi da ogni pretesa Controparte_5 formulata nei suoi confronti.
In subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti di Controparte_2
respingere la domanda di garanzia e manleva formulata da questa nei confronti di
[...] dovendosi nella fattispecie ritenere la non operatività della Controparte_5 azionata polizza n. 1/2387/122/149765124/3.
In ulteriore subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti di Controparte_2 e nella ulteriore denegata ipotesi in cui venisse ritenuta nella fattispecie l'operatività
[...] della polizza di assicurazione n. 1/2387/122/149765124/3 sottoscritta con
[...]
dichiarare la compagnia terza chiamata tenuta a garantire e manlevare Controparte_5 l'assicurata limitatamente alla percentuale di responsabilità che dovesse essere accertata in capo a questa ad istruttoria esperita, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà che possa derivare dal rapporto con altri soggetti e comunque entro i limiti ed alle condizioni di polizza emergenti dalla documentazione prodotta, con particolare riguardo a esclusioni, scoperti, franchigie e massimali.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, 15% spese generali di studio, oltre IVA e CPA.
Conclusioni della terza chiamata CP_6
1. nel merito, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare come il Progetto Definitivo redatto da B&C non sia più contestabile e, per l'effetto, dichiarare le domande formulate nei confronti dello stesso inammissibili, dichiarandone la carenza di legittimazione passiva;
2. nel merito, in via principale: rigettare le domande avanzate nei confronti del chiamante in causa Ing. in quanto CP_3 infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta dall'Ing. CP_3 nei confronti;
Controparte_12 in ogni caso, rigettare la domanda svolta dall'Ing. nei confronti di CP_3 CP_12
, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
[...]
3. sempre nel merito, in via subordinata:
pagina 5 di 24 nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità dell'esponente limitare la quota di responsabilità agli inadempimenti CP_6 accertati e riconducibili in via esclusiva alla redazione del progetto definitivo;
4. in ogni caso: con vittoria di compensi professionali ex D.M. 147/2022, spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora innanzi Parte_1 anche soltanto ) ha convenuto in giudizio (d'ora innanzi anche Pt_2 CP_1 soltanto ), deducendo che: CP_1
- con delibera di ASST n. 221 del 05.03.2019, all'esito di gara pubblica, erano stati aggiudicati all'associazione temporanea di imprese, di cui era mandataria, i Pt_2
lavori adeguamento del presidio ospedaliero di Mariano Comense;
- in data 22.04.2020 era stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto e, in data
23.06.2020, era stato redato il processo verbale di consegna dei lavori;
- aveva partecipato alla gara pubblica e preso in consegna i lavori sul Pt_2 presupposto dell'esistenza di un “progetto esecutivo”, secondo la definizione che ne dà l'art. 23, c. 8, D.lgs. n. 50/2016;
- tuttavia, sin dall'inizio dei lavori, l'attrice aveva dovuto prendere atto sia dell'inesistenza di un progetto esecutivo rispettoso dei requisiti fissati dall'art. 23, c.
8, D.lgs. n. 50/2016, sia dell'assenza delle autorizzazioni necessarie ad avviare i lavori, in considerazione dei vincoli gravanti sull'immobile, circostanze che avevano impedito all'attrice di procedere all'esecuzione delle opere con continuità;
- in particolare: a) nel corso dei lavori l'appaltatrice aveva constatato che al piano interrato del Corpo B, il tessuto murario aveva caratteristiche e dimensioni differenti rispetto a quelle descritte nel progetto esecutivo, e ciò sarebbe dipeso dall'omesso svolgimento di adeguate indagini strutturali, geologiche, geotecniche e sismiche;
b)
l'edificio G non aveva potuto essere concretamente consegnato all'impresa, non avendo il committente la disponibilità di altro locale all'interno del quale collocare la camera mortuaria;
pertanto, sarebbe stato necessario introdurre una modifica sostanziale al progetto strutturale, che tenesse conto anche delle modifiche normative nel frattempo intervenute;
c) quanto al Corpo B, si sarebbe verificata l'esigenza di una nuova soluzione strutturale, che avesse un minore impatto rispetto alle facciate e, comunque, di acquisire le autorizzazioni dagli organismi preposti, essendo il bene oggetto di vincolo architettonico, artistico e storico;
d) il progetto pagina 6 di 24 strutturale dell'intervento era stato redatto tenendo conto della normativa tecnica del
2008 e non era stato adeguato alla nuova normativa entrata in vigore nel 2018; in ogni caso, il deposito sismico del progetto strutturale sulla piattaforma regionale
MUTA era stato completato dall' soltanto in data 28.05.2021 e, sino a quel CP_1 momento, l'appaltatore non aveva potuto realizzare alcuna opera strutturale per mancanza di titolo idoneo;
- inoltre, l'attrice aveva dovuto eseguire rilievi topografici, prove sulle murature e carotaggi di competenza della stazione appaltante, sostenendo i relativi oneri;
- pertanto, si era resa inadempiente all'obbligo di fornire un progetto esecutivo CP_1
e di garantire l'esecuzione delle opere in maniera continuativa;
- inoltre, non aveva adempiuto all'obbligo di pagare il corrispettivo per stati di CP_1 avanzamento lavori, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti avesse superato quello di € 300.000,00;
- in data 11.11.2021, dunque, l'attrice aveva tramesso alla convenuta una diffida ex art. 1454 c.c., intimandole, entro 15 giorni, di: a) rendere disponibile all'appaltatrice un progetto esecutivo;
b) concordare i prezzi da applicare alle lavorazioni eseguite;
c) depositare sulla piattaforma MUTA i nuovi calcoli strutturali di variante dei corpi
G e B adeguati alla normativa;
d) mettere a disposizione i libretti delle misure, il registro di contabilità ed il giornale di cantiere, nonché consegnare copia del titolo edilizio e di quelli assententi l'intervento; e) emettere il SAL e il certificato di pagamento in relazione ai lavori già eseguiti;
- in assenza di adempimento all'intimazione ricevuta, da parte di la quale si CP_1 era limitata ad invitare l'appaltatore ad aderire alla costituzione di un Collegio
Consultivo Tecnico – tuttavia, non obbligatorio - il contratto doveva ritenersi risolto di diritto allo spirare del termine concesso, per inadempimento della convenuta, come comunicato dal legale dell'attrice a in data 17.12.2021; CP_1
- la predetta nota non era stata riscontrata da la quale, per contro, aveva CP_1 comunicato all'attrice la Deliberazione n. 160 del 21 Febbraio 2022, con la quale il
Direttore Generale aveva deliberato di risolvere il contratto di appalto per cui è causa;
tale delibera non avrebbe carattere provvedimentale, in quanto adottata nell'ambito di rapporti paritetici tra le parti negoziali e, ove fosse ritenuta tale, dovrebbe comunque essere disapplicata, anche in quanto già risolto il contratto ex art. 1454 c.c.;
pagina 7 di 24 - il valore delle opere realizzate dall'attrice alla data del 26.11.2021 sarebbe pari ad €
641.265,98 e tale sarebbe quindi la somma dovuta a a seguito della Pt_2
risoluzione contrattuale, quale restitutio in integrum a seguito del venir meno del titolo negoziale;
- l'attrice, inoltre, avrebbe diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'anomalo andamento dei lavori nel periodo precedente la risoluzione, nonché del danno da lucro cessante, corrispondente all'utile che avrebbe conseguito ove avesse potuto portare a compimento le opere.
Ha quindi chiesto di accertare l'avvenuta risoluzione di diritto, ex art. 1454 c.c., del contratto stipulato tra le parti in data 22.04.2020, per grave inadempimento della convenuta o, in subordine, di pronunciarne la risoluzione, sempre per grave inadempimento della convenuta, con sentenza costitutiva;
in ogni caso, ha chiesto di condannare a titolo CP_1 di restitutio in integrum, al pagamento dell'importo corrispondente al valore venale delle opere realizzate e delle prestazioni eseguite, nonché al risarcimento dei danni subiti. Infine ha chiesto, ove occorresse, la disapplicazione della Deliberazione n. 160 del 21 Febbraio
2022.
Si è costituita in giudizio deducendo che: CP_1
- il progetto esecutivo dei lavori per cui è causa era stato redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti, avente quale mandatario
[...]
ed era stato approvato da con deliberazione n. 215 del 28.02.2018, CP_3 CP_1
a seguito di validazione da parte della società Controparte_13
[...]
- aveva affidato l'incarico di direzione dei lavori a un raggruppamento CP_1
temporaneo di progettisti, con mandataria la società Controparte_2
- in data 29.04.2020 le parti avevano stipulato il contratto per l'affidamento dei lavori, per un importo complessivo di € 3.516.529,27, e l'attrice aveva prestato garanzie fideiussorie emesse da City Isurance S.A., con sede in Romania;
- il termine per l'ultimazione dei lavori, decorrente dalla consegna in data 23.06.2020, sarebbe spirato il 26.06.2022;
- poco dopo la presa in consegna dei lavori, aveva lamentato difficoltà Pt_2 nell'esecuzione del progetto esecutivo e aveva proposto una variante strutturale tesa all'aggiornamento del progetto secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC) 2018, non necessaria e comunque ritenuta non fattibile dalla stazione pagina 8 di 24 appaltante che, tuttavia, aveva concesso all'attrice di presentare, entro trenta giorni, una proposta alternativa e, in mancanza, aveva richiesto di procedere all'esecuzione dei lavori secondo il progetto;
- ritenendo che gli elaborati presentati nei mesi successivi dall'impresa fossero gravemente incompleti e che i lavori potessero essere eseguiti secondo il progetto messo a gara, la direzione lavori e il RUP, ciascuno per quanto di competenza, avevano sollecitato l'attrice ad avviare i lavori e, alla fine di maggio 2021, Pt_2 aveva iniziato l'esecuzione delle opere;
- in data 03.07.2021 si era verificato il cedimento di un pilastro al piano seminterrato del Corpo B, dovuto a modalità di esecuzione diverse rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo;
- la risoluzione contrattuale dichiarata da sarebbe illegittima, non sussistendo Pt_2
alcun inadempimento di nella messa a disposizione del progetto esecutivo, CP_1
positivamente verificato e validato e che, quindi, non avrebbe potuto essere oggetto di riserva, ex art. 205, c. 2, D.lgs. n. 50/2016; analogamente sarebbero state acquisite le necessarie autorizzazione dagli organismi competenti e risulterebbero pretestuose le circostanze addotte dall'attrice per dimostrare la concreta non eseguibilità del progetto;
peraltro, l'appaltatore aveva eseguito il sopralluogo obbligatorio previsto dal disciplinare di gara e preventivamente esaminato gli elaborati progettuali, senza eccepire alcunché sull'eseguibilità del progetto, nemmeno al momento della presa in consegna;
- non sarebbe nemmeno inadempiente all'obbligo di emissione del SAL e del CP_1 relativo certificato di pagamento, posto che il valore minimo della produzione di €
300.000,00 per la redazione del SAL non era mai stato raggiunto dall'impresa; peraltro aveva già goduto di un'anticipazione ex art. 35, c. 18, D.lgs. n. CP_1
50/2016 pari ad € 319.524,18;
- sarebbe infondata la domanda di pagamento delle opere realizzate al valore venale e, comunque, a quanto dovuto dovrebbe essere sottratta la somma già corrisposta da a titolo di anticipazione;
CP_1
- le ulteriori richieste economiche dell'impresa sarebbero inammissibili in quanto non formulate nella contabilità dei lavori e, comunque, infondate, essendo il ritardo nell'esecuzione imputabile alla condotta dell'impresa, e non provate;
pagina 9 di 24 - anche il risarcimento del danno da lucro cessante non sarebbe dovuto, essendo la risoluzione del contratto dipesa da inadempimento della stessa appaltatrice e, comunque, dovrebbe essere applicato, in via analogica, per il calcolo dell'eventuale danno, l'art. 109, c. 2, D.lgs. n. 50/2016;
- nemmeno spetterebbe il rimborso delle spese derivanti dall'esecuzione di prove e sondaggi, in quanto non necessarie ed eseguite in assenza di contraddittorio con la convenuta;
- al contrario, sarebbe la parte gravemente inadempiente il contratto in quanto: Pt_2
a) aveva iniziato le opere solo nel maggio 2021, impiegando tuttavia forza lavoro insufficiente a recuperare il grave ritardo accumulato;
b) avrebbe provocato un crollo mai ripristinato;
c) non aveva mai consegnato il progetto degli impianti di cantiere, il documento relativo alle modalità di accantieramento, l'elenco nominativo degli operai addetti all'esecuzione dell'opera, il cronoprogramma esecutivo di dettaglio, il piano della qualità, il piano ispezione e prove, l'indicazione per la gestione delle non conformità e le procedure per la gestione ambientale del cantiere, e non aveva eseguito i richiesti rilievi dei sotto servizi presenti nelle aree dei lavori e un micropalo di prova;
d) a seguito del fallimento di City Isurance S.A.,
l'impresa non aveva ricostituito le garanzie normativamente previste;
- l' aveva quantificato in € 255.596,60 il valore complessivo dei lavori svolti e, CP_1
pertanto, residuerebbe un credito a favore della convenuta di € 63.927,58, al pagamento del quale dovrebbe essere condannata ex art. 2033 c.c.; Pt_2
- inoltre, dovrebbe essere condannata al risarcimento del danno subito da Pt_2 in conseguenza dell'inadempimento, consistente nelle maggiori spese che la CP_1
convenuta sosterrà per affidare l'esecuzione dell'appalto ad altra impresa;
- nell'ipotesi in cui dovessero essere ritenute fondate le pretese attoree, CP_1
Cont dovrebbe essere garantita e manlevata dai progettisti ( rappresentato dall'Ing. Cont
quale mandatario) e dalla direzione lavori ( rappresentato da Controparte_3
. Controparte_2
Ha quindi chiesto, in via preliminare, il differimento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa di e di nel merito, il rigetto Controparte_3 Controparte_2
delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare il grave inadempimento dell'attrice e la legittimità della risoluzione contrattale dichiarata da e, per l'effetto, CP_1
di condannare al risarcimento dei danni subiti e comunque alla restituzione della Pt_2
pagina 10 di 24 somma di € 63.927,58, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, per il caso di accoglimento delle domande attoree, ha chiesto di condannare e Controparte_3 [...]
in solido o pro quota, al pagamento degli importi che fossero Controparte_2 riconosciuti all'attrice, di quanto questa fosse chiamata a pagare a CP_14 CP_1
Pt_2
La convenuta, con ricorso contenuto nel corpo della comparsa di costituzione, ha inoltre chiesto l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., essendo l'immobile oggetto dell'appalto una struttura pubblica ospedaliera, necessitante di essere urgentemente affidata, per il completamento dei lavori, ad altra impresa.
Ritualmente chiamata in causa, si è costituita in giudizio Controparte_2
deducendo:
- la non accettazione del contraddittorio con e la carenza di legittimazione a Pt_2
rispondere alla domanda promossa nei suoi confronti dalla chiamante, posto che le domande attoree si fondano esclusivamente su asserite carenze progettuali originarie e, quindi, non è dedotto alcun inadempimento alle obbligazioni gravanti sulla direzione lavori;
- che la ricostruzione dei fatti operata da sarebbe corretta e il CP_1 progetto esecutivo fornito all'impresa sarebbe stato concretamente eseguibile;
- che la direzione lavori si sarebbe attenuta ai compiti assegnati dalla normativa vigente e dal proprio contratto di incarico;
- che la terza chiamata aveva stipulato, in relazione ai rischi derivantile dall'esecuzione dell'incarico di direzione lavori per l'appalto per cui è causa, un contratto di assicurazione con la quale dovrebbe Controparte_5
essere chiamata a tenerla indenne da ogni pretesa formulata da CP_1
Ha quindi chiesto, in via preliminare, il differimento della prima udienza onde consentire la citazione di nel merito, il rigetto delle domande svolte nei Controparte_5
propri confronti e, in subordine, di dichiarare tenuta a tenere Controparte_5
indenne dalle pretese risarcitorie avanzate da e quindi di Controparte_2 CP_1
Cont condannarla a corrispondere alla stessa le somme che questa fosse eventualmente condannata a pagare in esecuzione della sentenza.
Si è costituito in giudizio anche il terzo chiamato eccependo e Controparte_3
deducendo:
pagina 11 di 24 - la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo per violazione dell'art. 163, c.
3, n. 4 c.p.c., per non essere ivi indicato alcuno specifico addebito nei confronti del terzo chiamato;
- in ogni caso, l'infondatezza della domanda in garanzia di ASST e, comunque, delle contestazioni attoree, essendo stato il progetto esecutivo validato da CP_7
- che, nel caso in cui dovesse risultare un errore nel progetto esecutivo, CP_3
Cont dovrebbe essere risarcito dai mandanti della degli eventuali danni subiti, mentre lo stesso sarebbe carente di legittimazione passiva rispetto a domande svolte nei suoi confronti personalmente;
- di aver interesse alla chiamata in causa di quale studio che aveva CP_6
provveduto alla elaborazione e progettazione del progetto definitivo, di CP_7
quale società che aveva provveduto alla validazione del progetto esecutivo, e
[...]
di quale collaudatore statico e tecnico amministrativo, di modo Controparte_4
che gli stessi rispondano personalmente, nel caso di accoglimento delle domande attoree.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, il differimento della prima udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa dei terzi, in via principale nel merito, il rigetto delle domande formulate da nei propri confronti e comunque delle domande attoree;
in CP_1
Cont subordine, di essere condannato, nella sua qualità di mandatario del limitatamente ai
Cont danni strettamente connessi all'attività posta in essere dalla stessa previa valutazione del grado di corresponsabilità di tutte le parti del giudizio e, in ulteriore subordine, ove venisse riconosciuta la sua responsabilità personale, di limitare la condanna all'operato effettivamente da lui svolto.
Chiamati in causa da si sono quindi costituiti (separatamente) anche Controparte_3
e chiedendo il rigetto delle domande svolte nei propri CP_6 Controparte_4
confronti, in quanto si era limitata a redigere il progetto definitivo, la bontà CP_6
del quale non era in contestazione, mentre (che ha anche eccepito Controparte_4 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione del terzo per mancanza di indicazione dei fatti costitutivi della domanda) era la società collaudatore, attività in relazione alla quale non era stato mosso alcun addebito. inoltre, ha chiesto il differimento Controparte_4 dell'udienza onde consentire la chiamata in causa della propria assicurazione CP_15
per essere dalla stessa manlevata.
[...]
pagina 12 di 24 Nessuno, invece, si è costituito in giudizio per che, pertanto, è stata dichiarata CP_7
contumace alla prima udienza del 23.01.2023.
Chiamata in causa da si è costituita in giudizio Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto delle domande svolte nei confronti dell'assicurato Controparte_5
e comunque nei propri confronti, anche in considerazione dell'eccepita inoperatività della polizza.
A scioglimento della riserva assunta dal giudice sostituto della sottoscritta alla prima udienza del 23.01.2023, è stata autorizzata la chiamata in causa di Controparte_8
richiesta da ed eseguita in data 24.01.2023, mentre, con decreto del Controparte_4
24.02.2023, è stata rigettata l'istanza di di autorizzare la chiamata in Controparte_4
causa in qualità di terzo di . Controparte_16
Nessuno si è costituito per Controparte_8
All'udienza del 07.06.2023 sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Nel frattempo, in data 01.07.2022, in accoglimento del ricorso ex art. 696 c.p.c. proposto da il giudice, temporaneo sostituto della sottoscritta, ha nominato un ctu al fine del CP_1
compimento degli accertamenti tecnici meglio descritti nel quesito formulato, da ultimo, con ordinanza del 12.10.2022. Il procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa si è concluso con il deposito dell'elaborato peritale in data 14.09.2023.
All'udienza del 07.11.2023, svoltasi in modalità cartolare, è stata disposta un'integrazione della CTU, con formulazione all'ausiliario di un nuovo quesito, e sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti nelle memorie istruttorie. Depositata la relazione integrativa in data 09.05.2024 e la nota a chiarimenti della medesima, richiesta con ordinanza del 04.06.2024, in data 09.06.2024, all'udienza del 25.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ha agito in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta Parte_1 risoluzione di diritto del contratto di appalto pubblico, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sull'immobile adibito a presidio ospedaliero di Mariano Comense, stipulato con in data 22.04.2020, per grave inadempimento di quest'ultima, e per sentirla CP_1
condannare al pagamento, a titolo di restituzioni, di una somma pari al valore venale delle opere eseguite prima della risoluzione, nonché al risarcimento dei danni subiti.
Costituendosi in giudizio, a sua volta, ha chiesto di accertare la legittimità della CP_1
pagina 13 di 24 risoluzione del contratto dalla stessa dichiarata con propria delibera, per grave inadempimento di nonché di condannare quest'ultima alle Parte_1 restituzioni dovute, tenuto conto del minor valore delle opere eseguite dall'appaltatrice rispetto alle anticipazioni ricevute, nonché al risarcimento del danno.
A fronte delle domande delle parti così come sopra riassunte, giova innanzitutto precisare che costituisce principio ormai consolidato quello per cui il giudice, adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, può accogliere l'una e rigettare l'altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale del rapporto (cfr., Cass. n. 2984/0216; Cass. n. 4493/2014).
Pertanto, dovranno essere esaminate entrambe le contrapposte domande di risoluzione del contratto proposte dalle parti, secondo i noti principi in tema di responsabilità contrattuale per cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un.
13533/2001; Cass. 3373/2010).
Premesso che è circostanza pacifica e risultante documentalmente (cfr., doc. n. 5 attrice) che, all'esito di gara pubblica e aggiudicati i lavori alla società attrice, e Pt_2 [...]
stipularono un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori da eseguirsi, sulla CP_1 base del progetto esecutivo, sull'immobile adibito a presidio ospedaliero di Mariano
Comense, parte attrice ha contestato l'inadempimento di all'obbligo di provvedere al CP_1 pagamento dell'appaltatrice in base alle previsioni contrattuali, nonché di fornire quest'ultima un progetto esecutivo redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 23, c. 8,
D.lgs. n. 50/2016 e concretamente eseguibile e, comunque, di aver posto in essere condotte che avrebbero impedito l'avvio o rallentato l'esecuzione dei lavori, così contravvenendo agli obblighi, gravanti sul committente, di esecuzione del contratto secondo buona fede e di cooperazione.
Quanto al primo inadempimento contestato, la doglianza è infondata.
Difatti, l'art. 11 del contratto prevedeva che: “all'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il pagamento del lavoro per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di pagamento;
i certificati verranno emessi ogni qual volta sarà contabilizzato
l'importo minimo di € 300.000 ( trecentomila/00) al netto del ribasso e della ritenuta dello
0,50% di cui all'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. 50/2016”. Risulta documentalmente che pagina 14 di 24 redatto, nel contraddittorio tra le parti, lo stato di consistenza dei lavori in data 16.03.2022, il direttore dei lavori avesse contabilizzato le opere eseguite in € 256.332,00 e, quindi, in misura inferiore a quella da raggiungere per ottenere il pagamento (cfr., docc. nn. 40 e 41
ASST). Inoltre, all'esito dell'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, il CTU ha determinato il valore delle opere eseguite da prima Pt_2
della dedotta intervenuta risoluzione di diritto del contratto, tenuto conto dei prezzi pattuiti in contratto, in € 272.607,42, IVA esclusa (cfr., p. 9 relazione peritale integrativa) e, quindi, comunque, in importo inferiore a quello di cui all'art. 11 del Contratto. Pertanto, alcun obbligo incombeva su di emettere il certificato di pagamento e di corrispondere il CP_1 relativo dovuto all'impresa.
Quanto al progetto esecutivo, ha contestato l'inosservanza del medesimo delle Pt_2 prescrizioni di cui all'art. 23 D.lgs. n. 50/2016 e la sua sostanziale “assenza”, in considerazione delle criticità emerse nel corso dei lavori che dimostrerebbero che lo stesso sarebbe stato redatto senza l'esecuzione delle necessarie preventive indagini e, comunque, che non fosse conforme alla normativa vigente e che gli interventi non fossero stati debitamente autorizzati dagli enti e dagli organismi competenti (cfr., pp.
5-7 della citazione).
La fondatezza delle contestazioni attore deve essere accertata sulla base della documentazione in atti, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa, già sopra menzionata e che si ritiene di condividere, in quanto immune da vizi logici o giuridici.
Innanzitutto, va osservato che ha prodotto il progetto esecutivo relativo all'appalto CP_1
per cui è causa (cfr., doc. n. 3), nonché la Deliberazione n. 1077 del 18.12.2017 (cfr., doc.
n. 4), con la quale, premesso che, in data 10.11.2017, aveva proceduto alla CP_1
convocazione della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 e ss. Legge 241/90 e s.m.i., all'esito della quale tutti soggetti interessati (Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
[...]
, Comune di Mariano Comense e avevano espresso parere CP_17 CP_18
favorevole-assenso sul progetto esecutivo e premesso altresì che il progetto risultava
“eseguibile e cantierabile”, la convenuta ha approvato il predetto progetto esecutivo.
Risulta altresì documentalmente come l'approvazione del progetto esecutivo fosse stata preceduta, in data 20.05.2018, dalla validazione del medesimo, all'esito dell'attività di verifica prescritta dall'art. 26, c. 8bis, D.lgs. 50/2016 (cfr., doc. n. 20 allegato all'elaborato peritale e doc. n. 45 convenuta). Quanto al contenuto del progetto esecutivo, il consulente pagina 15 di 24 tecnico dell'ufficio, esaminata la documentazione componente il progetto, ha ritenuto che la stessa risulta completa da un punto di vista formale e ha reputato che “descriva compiutamente le opere da realizzare”, confermando la bontà dell'attività di verifica condotta dalla stazione appaltante (cfr., p. 16 elaborato peritale).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi provato che il progetto esecutivo fosse stato validato ed approvato in conformità a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 D.lgs.
50/2016.
Quanto, poi, alle doglianze attoree per cui il progetto esecutivo sarebbe risultato, a dispetto della sua regolare approvazione, sostanzialmente assente e che comunque i lavori non avrebbero potuto essere tempestivamente iniziati e continuativamente eseguiti per condotte imputabili ad deve osservarsi – anche alla luce degli esiti dell'accertamento tecnico CP_1
d'ufficio condotto nel corso del giudizio - che:
- per quanto riguarda le indagini geologiche svolte sul Corpo B dell'edificio – ossia, le uniche delle quali l'impresa ha contestato l'inadeguatezza (cfr., p. 5 citazione) – il
CTU ha ritenuto che le stesse apparivano adeguate, nel senso di essere state
“correttamente e compiutamente eseguite sulla base dei dati noti all'estensore”
(cfr., p. 23 elaborato peritale);
- non vi era necessità di adeguare il progetto alle NTC (Norme Tecniche per le
Costruzioni) 2018, trattandosi di progetto esecutivo affidato prima dell'entrata in vigore delle predette norme tecniche, le quali prevedevano che quelle precedenti potessero continuare ad essere applicate per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle stesse, fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, ove la consegna dei lavori fosse avvenuta, come accaduto nel caso di specie, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche (cfr., p. 23-24 elaborato peritale);
- quanto alla mancata consegna all'impresa del corpo G, risulta dal verbale di consegna dei lavori che la porzione dell'immobile, ove era collocata la camera mortuaria, sarebbe stata resa disponibile all'appaltatore nel rispetto del cronoprogramma lavori di progetto (cfr., doc. n. 6 attrice). A fronte di quanto sopra, il CTU ha ritenuto che: “visto il confronto tra l'entità complessive dell'appalto e il momentaneo impedimento all'eseguibilità di una sua parte assolutamente minoritaria, certamente sarebbe stato possibile concordare le lavorazioni in modo che procedessero con continuità” (cfr., p. 34 elaborato peritale). A ciò deve pagina 16 di 24 aggiungersi che parte attrice non ha dimostrato di aver mai consegnato a il CP_1
cronoprogramma esecutivo dei lavori, richiesto nello stesso verbale di consegna e comunque obbligatorio a mente dell'art. 23 del capitolato (cfr., doc. n. 35 e, CP_1
quindi, fermo restando che, come ritenuto dal CTU, la mancata consegna di una parte marginale (rispetto al corpo principale “B”) dell'immobile su cui eseguire i lavori non appariva preclusiva all'avvio dei medesimi, l'appaltatrice, non predisponendo il cronoprogramma esecutivo, non aveva mai comunicato alla stazione appaltante quando le opere su quella parte dell'edificio avrebbero dovuto essere iniziate e, quindi, sarebbe stato indispensabile prendere in consegna il plesso;
- quanto al Corpo B, il CTU ha concluso che “non si ritiene che i documenti progettuali agli atti e acquisiti evidenzino la necessità di una nuova soluzione strutturale progettuale con minore impatto sui portali di rinforzo, né, quindi, dell'acquisizione di titoli autorizzativi in merito” (cfr., p. 24 elaborato peritale);
- quanto alla dedotta assenza delle autorizzazioni e dei titoli edilizi, il CTU ha osservato che: “è presente agli atti l'Autorizzazione della Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che viene allegata alla presente relazione con il n. 23. L'accesso agli atti presso gli uffici comunali ha consentito di riscontrare la sostanziale conformità della documentazione presentata, che, peraltro, è anche presente agli atti di causa” (cfr., p. 18 elaborato), precisando che l'autorizzazione agli atti era stata rilasciata sul progetto definitivo, sostanzialmente congruente con il progetto esecutivo salvo per quanto riguarda la rappresentazione delle facciate longitudinali (ove viene indicato+ un parziale rivestimento in rete metallica con colori RAL “verde pallido 6021” e “verde biancastro 6019”). Deve, pertanto, ritenersi che le autorizzazioni rilasciate fossero sufficienti a procedere con i lavori, salvo eventuali modifiche da compiersi, nella fase finale delle opere, sulle finiture di cui si è detto. Si aggiunga che le autorizzazioni della Soprintendenza e un estratto della SCIA presentata al Comune per procedere all'intervento sono stati prodotti da sub docc. nn. 37 e 38 con la comparsa di risposta e l'attrice non ha CP_1
specificamente allegato quali ulteriori autorizzazioni o titoli abilitativi sarebbero stati necessari per procedere con i lavori, peraltro dalla stessa pacificamente avviati nel mese di maggio 2021;
- quanto al lamentato ritardo nel deposito del progetto strutturale sulla piattaforma regionale MUTA, completato dall' in data 28.05.2021, deve osservarsi che la CP_1
pagina 17 di 24 convenuta ha dedotto come la stessa appaltatrice, poco dopo la consegna dei lavori, avesse proposto una variante strutturale per il miglioramento sismico e l'adeguamento alle NTC 2018 (come visto, non necessaria), tuttavia ritenuta non fattibile dalla committente, che aveva invitato l'appaltatrice a ripresentarla, senza che quest'ultima inoltrasse una proposta a parità di costi sufficientemente documentata. Lo sviluppo dei rapporti tra le parti sino all'inizio dei lavori nel mese di maggio 2021 è stato dettagliatamente descritto dalla convenuta in comparsa di risposta e non specificamente contestato dall'attrice, sicché i fatti dedotti da CP_1
come avvenuti devono ritenersi pacifici. Ne consegue che il ritardo nella redazione del progetto strutturale ad opera di pare giustificato dalla necessità di CP_1
attendere la proposizione delle varianti promesse dall'impresa, varianti che, giova nuovamente evidenziare, non apparivano necessarie, potendo il progetto essere eseguito (v. anche infra) e non richiedendo, come visto, di essere adeguato alla nuova normativa tecnica, nel frattempo entrata in vigore;
- nel corso delle indagini peritali, è emerso che la muratura portante del piano interrato del Corpo B ha uno spessore medio di circa 44 cm e, quindi, minore di circa 14 cm rispetto a quanto riportato nel progetto esecutivo (non riscontrando le tavole grafiche strutturali la presenza della controparete), sicché il ctu ha ritenuto che fosse necessario l'adeguamento dei calcoli strutturali in relazione a tale aspetto
(cfr., p. 25 elaborato peritale). Tuttavia, l'ausiliario ha precisato che “la portata delle “non conformità” del progetto è limitata ad aspetti che non ne impediscono la sostanziale cantierabilità” (cfr., p. 35).
Alla luce di tutto quanto sopra, ritiene pertanto il Tribunale che le doglianze attoree circa l'inadeguatezza del progetto esecutivo paiano infondate, essendo stato il progetto redatto conformemente alle previsioni di cui all'art. 23, D.gls. n. 50/2016, non necessitando di alcun adeguamento alla normativa tecnica sopraggiunta e presentando aspetti di “non conformità” limitati, tali da non impedirne la messa in esecuzione. A tal proposito, deve osservarsi che l'elaborazione di nuovi calcoli strutturali, anche in considerazione del minor spessore delle murature portanti del seminterrato del Corpo B, era stata pretesa dall'impresa appaltatrice per adeguare i predetti calcoli alla normativa tecnica del 2018 (cfr., da ultimo, diffida dell'11.11.2021, doc. n. 33 attrice), adeguamento tuttavia, non necessario e, quindi, legittimamente rifiutato dalla stazione appaltante. Se è pur vero, infatti, che l'appaltatore è tenuto a segnalare al committente eventuali errori o carenze progettuali, nel caso di specie,
pagina 18 di 24 l'appaltatrice non si era limitata a richiedere un adeguamento dei calcoli strutturali limitatamente all'aspetto suindicato, ma si era rifiutata di proseguire tout court nell'esecuzione delle opere, lamentando, infondatamente, l'”assenza” del progetto esecutivo e la sua non conformità alle norme tecniche sopravvenute.
Parimenti, per i motivi sopra illustrati, appaiono infondate le contestazioni di inadempimento agli obblighi di buona fede e collaborazione con l'appaltatore, non avendo posto in essere alcuna condotta tale da rallentare l'inizio o lo svolgimento con CP_1
continuità dei lavori.
Ne consegue che, in assenza di alcun grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni sulla stessa gravanti in forza del contratto d'appalto stipulato inter partes, devono essere rigettate le domande attoree di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c. e di pronuncia costitutiva dell'intervenuta risoluzione, nonché le conseguenti domande di condanna di al risarcimento del danno da CP_1
inadempimento.
Al contrario, la decisione di interrompere i lavori nel mese di novembre 2021, a seguito della, illegittimamente, ritenuta risoluzione del contratto, comporta, di per sé (e, quindi, anche a prescindere dall'allegato inadempimento di ulteriori obbligazioni gravanti sull'attrice), grave inadempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni principali oggetto del contratto di appalto e, pertanto, giustifica la risoluzione del contratto, per inadempimento di deliberata dalla stazione appaltante in data 21.02.2022 (cfr., doc. n. 34 convenuta). Pt_2
Alla risoluzione del contratto e, quindi, al venir meno del titolo negoziale costituente causa delle attribuzioni patrimoniali operate dalle parti, consegue, per le stesse, l'obbligo alle restituzioni. Difatti, è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui la risoluzione del contratto di appalto non si sottrae alla disciplina generale in tema di effetti della risoluzione prevista dall'art. 1458 c.c. (in relazione alla norma generale prevista dall'art. 1453 c.c.), con la conseguenza che l'efficacia della declaratoria di risoluzione del rapporto ha natura retroattiva, da cui deriva la necessità di ripristinare la situazione patrimoniale delle parti antecedente la conclusione del negozio (cfr., Cass. n. 20460/2023).
Ciò chiarito, deve essere altresì condiviso, a parere del Tribunale, l'indirizzo giurisprudenziale per cui, per riportare la situazione patrimoniale dell'appaltatrice, che ha eseguito parzialmente l'opera prima della risoluzione, a quella preesistente al contratto di appalto, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione al valore dell'immobile (che rimane nel patrimonio di quest'ultima) definito in pagina 19 di 24 relazione all'ammontare del corrispettivo sulla base del quale la volontà dell'appaltatrice si
è determinata a concludere il contratto, e che, per la stessa, è idoneo a coprire le spese, i costi di materiali e mano d'opera, affrontati nell'eseguire la costruzione, nonché a soddisfare le aspettative di guadagno e, quindi, sulla base del corrispettivo contrattuale pattuito (cfr.,
Cass. n. 20460/23; Cass. n. 738/2007 e di recente Cass. n. 8765/2024, in tema di appalto pubblico, così in motivazione: “in tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito”; e, per la giurisprudenza di merito, Trib. Roma
06.04.2021; Corte d'Appello Salerno, 16.07.2024, in tema di appalto pubblico). Difatti deve considerarsi, per un verso, che il corrispettivo pattuito, preso a riferimento per determinare il credito restitutorio dell'appaltatrice, è considerato non in quanto tale (e, quindi, come prezzo della prestazione), ma solo come parametro per la valutazione del valore delle opere eseguite al momento della risoluzione del contratto, valore che è quello attribuito dalle stesse parti al momento della conclusione dell'accordo negoziale;
per altro verso, che il riferimento al corrispettivo pattuito appare l'unico parametro sufficientemente obiettivo e idoneo ad evitare indebite locupletazioni dell'appaltatrice in danno della committente. Difatti, ove il credito restitutorio dell'appaltatore dovesse essere parametrato al valore venale dell'opera e questo, per circostanze sopravvenute e contingenti, fosse superiore a quello pattuito per la sua realizzazione, l'appaltatore si troverebbe ad ottenere maggior vantaggio dall'intervenuta risoluzione del contratto che dalla sua esecuzione, eventualità che appare ancora più iniqua ove la risoluzione sia intervenuta (come nel caso di specie) per inadempimento dello stesso appaltatore.
Alla luce di tutto quanto sopra, determinato, all'esito della CTU, il valore delle opere eseguite sulla base dei prezzi contrattuali, l'obbligo restitutorio in capo a va CP_1
determinato in € 272.607,42, oltre IVA al 10% e, quindi, in complessivi € 299.868,16, con esclusione della valorizzazione della pompa di calore-impianto di condizionamento, trattandosi di miglioria offerta dall'appaltatrice in fase di gara e per la quale non era stato pattuito alcun corrispettivo aggiuntivo. L'obbligo restitutorio in capo a va, invece, Pt_2 determinato in € 319.524,18, pari alla somma incontestatamente corrisposta dalla convenuta all'attrice a titolo di anticipazione. Operata la compensazione (impropria) tra le pagina 20 di 24 reciproche poste restitutorie, va concluso che deve essere condannata a pagare a Pt_2
a titolo di restituzioni ex art. 2033 c.c., la somma di € 19.656,02, oltre interessi al CP_1
tasso legale dalla data della domanda, non essendo stata dedotta, né comunque provata, la malafede dell'attrice (cfr., art. 2033 c.c., secondo periodo). Sulla predetta somma non è dovuta la rivalutazione monetaria, configurando l'obbligazione restitutoria, in caso di risoluzione per inadempimento, un debito non di valore, ma di valuta (cfr., Cass. n.
14289/2018).
Devono, invece, essere rigettate le domande riconvenzionali di di condanna CP_1 dell'attrice al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento, corrispondenti alle maggiori spese per l'affidamento ad altra impresa delle opere di completamento dei lavori di adeguamento del presidio ospedaliero di Mariano Comense.
Difatti, è pacifico (non avendo la convenuta mai dedotto la relativa circostanza) che CP_1
a seguito della dichiarata risoluzione del contratto nel 2022, non abbia affidato i lavori ad altra impresa, sicché non può dirsi, allo stato, aver subito alcun danno certo, pari alla - solo eventuale - maggior spesa per l'affidamento ad altra impresa del completamento dei lavori.
Fermo restando, quindi, che, allo stato, nessun danno può essersi prodotto, non essendo nemmeno certo che la convenuta provvederà a far completare tutti i lavori rimasti ineseguiti e con le medesime soluzioni costruttive, va poi, in ogni caso, osservato che la prova del danno allegato dalla convenuta è affidata esclusivamente a una relazione tecnica di parte
(cfr., doc. n. 50), la quale appare, tuttavia, sprovvista di corredo documentale idoneo a costituire parametro di riferimento oggettivo dei dati e dei calcoli in essa contenuti, come, del resto riconosciuto dallo stesso consulente di parte che, genericamente, ricollega il previsto aumento dei costi dell'appalto agli: '”aumenti vertiginosi dei costi dei materiali da costruzione e dell'energia, oltre che dei successivi fenomeni inflattivi”, pur riconoscendo che: “non si dispone di indici parametrici ufficiali per definire in maniera univoca e certa
l'incremento dell'importo delle opere atteso al momento dell'indizione della nuova gara”
(cfr., p. 3, doc. n. 50 convenuta).
Il rigetto delle domande svolte da nei confronti di comporta l'assorbimento Pt_2 CP_1
delle domande in garanzia (cfr., Cass. n. 23123/2019) svolte dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati e e, conseguentemente, anche Controparte_3 Controparte_2
delle domande in garanzia da questi ultimi svolte nei confronti degli ulteriori terzi chiamati
(chiamati da e CP_6 Controparte_4 CP_7 CP_3 [...]
(chiamata da . Controparte_5 Controparte_2
pagina 21 di 24 La soccombenza reciproca tra attrice e convenuta giustifica la parziale compensazione, nella misura del 30%, delle spese di lite, che vanno poste a carico (soccombente Pt_2
sulla domanda di risoluzione e risarcitoria, essendo soccombente sulla sola domanda CP_1
risarcitoria) e che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa in relazione alla domanda riconvenzionale di maggior valore, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi – nella misura, già ridotta per effetto della parziale compensazione, di €
34.535,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Quanto alle spese sostenute dai terzi chiamati costituiti, le stesse vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo nel caso di palese arbitrarietà della chiamata (cfr., Cass. n. 23123/19). Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che non possa ritenersi arbitraria la chiamata in causa, da parte
Cont di di e di , quali mandatari dei ai CP_1 Controparte_3 Controparte_2
quali era stata affidata, rispettivamente, la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori, potendosi astrattamente configurare una responsabilità di entrambi nel caso di accertamento di errori o inidoneità del progetto esecutivo, contestate dall'attrice, per aver il primo redatto il progetto e la seconda (in ipotesi) mancato di verificare che lo stesso fosse concretamente eseguibile o dovesse essere modificato in conseguenza degli errori od omissioni eventualmente accertati. Analogamente, non può considerarsi palesemente arbitraria la chiamata in causa, da parte di di Controparte_2 [...]
essendo documentale la stipula tra le parti di un contratto di Controparte_5
assicurazione per la responsabilità civile professionale, avente ad oggetto la specifica attività di direzione lavori svolta in relazione all'appalto per cui è causa (cfr., doc. n. 1
[...]
e costituendo questione di merito (non sviscerabile nella presente sede, Controparte_2
non essendo stata accertata alcuna forma di responsabilità della direzione lavori) quella dell'operatività della garanzia in relazione agli specifici addebiti eventualmente ritenuti fondati nei confronti dell'assicurata. Pertanto, le spese sostenute dai terzi chiamati suindicati devono essere posti a carico di e vanno determinate secondo i criteri di Pt_2
cui si è detto, tenuto conto del valore della causa in relazione alla domanda in garanzia (pari a quella della domanda risarcitoria svolta dall'attrice), e, quindi, in complessivi €
29.193,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuna parte chiamata, salvo che per , in Controparte_3
pagina 22 di 24 favore del quale le spese vanno liquidate nei limiti della nota spese depositata e, quindi, in complessivi € 14.598,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Al contrario, pare manifestamente infondata la chiamata in garanzia operata da
[...]
di e trattandosi, la prima, del soggetto che CP_3 CP_6 Controparte_4
aveva redatto il progetto definitivo, in relazione al quale né né avevano Pt_2 CP_1
sollevato contestazione alcuna, e la seconda del soggetto collaudatore, l'inadempimento del quale, allo stesso modo, non è stato contestato né da né Pt_2 CP_1
Pertanto, le spese di lite dei predetti terzi chiamati, che si liquidano nella pari misura di €
29.193,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuna parte chiamata, vanno poste a carico di
[...]
CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande svolte da nei confronti di Parte_1
CP_1
2) accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 22.04.2020 tra e per grave inadempimento della Parte_1 CP_1
prima;
3) condanna a pagare a a titolo di Parte_1 CP_1 restituzioni ex art. 2033 c.c., la somma di € 19.656,02, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda;
4) rigetta le domande riconvenzionali risarcitorie svolte da nei confronti CP_1
di Parte_1
5) dichiara assorbite tutte le domande svolte nei confronti di tutti i terzi chiamati;
6) compensa parzialmente, nella misura del 30%, le spese di lite tra Parte_1
e e, per l'effetto, condanna
[...] CP_1 Parte_1
a rifondere a le spese di lite sostenute per il giudizio che si
[...] CP_1 liquidano, nella misura, già ridotta per effetto della parziale compensazione, di €
34.535,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
pagina 23 di 24 7) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_3 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 14.598,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
8) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2
spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di €
29.193,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
9) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_5
le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di €
[...]
29.193,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
10) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Controparte_3 CP_6
presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 29.193,00, per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
11) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Controparte_3 Controparte_4
presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 29.193,00, per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
31 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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