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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 121/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 121/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 06.04.2023
DA
(P.I. e C.F. ), con il proc. e dom. avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1
Cannone del Foro di Trieste giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
( ) con il proc. e dom. avv. Marino Ferro del Foro di Controparte_1 P.IVA_2
Udine giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA -
1 OGGETTO: per la riforma della sentenza n. 886 del Tribunale di Udine, dd. 11.10.2022, pubblicata nella medesima data, Giudice Monocratico dott. Annalisa Barzazi, emessa all'esito del procedimento
R.G. n. 60/2021, non notificata;
Causa iscritta a ruolo il 06.04.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 22.01.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'appello di Trieste, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi d'appello esposti in narrativa:
nel merito, in riforma della sentenza impugnata:
1) accertare e dichiarare la nullità per le causali indicate in narrativa (art. 2358 c.c., artt. 1322, 1343,
1344 c.c.) dei seguenti contratti sottoscritti dall'attrice:
a) contratto di adesione all'aumento di capitale dd. 29.7.2013, che autorizzava altresì l'addebito su conto corrente affidato n. 0742316 della somma di € 42.500,00 per l'acquisto delle azioni e di €
Cont 42.500,00 per l'acquisto delle obbligazioni convertibili in azioni della (doc. 3);
b) contratto collegato di accensione di nuovo conto corrente n. 1089311 (doc. 6);
c) contratto collegato di affidamento su conto corrente n. 1089311 per € 90.000,00 (doc. 7);
d) nonché di tutti i diritti di credito e di tutte le operazioni bancarie connessi e/o correlati a tali contratti;
conseguentemente, accertare e dichiarare che sono illegittimi e/o comunque indebiti i due addebiti eseguiti sul conto corrente affidato n. 0742316 per la somma complessiva di € 85.000,00 (2 addebiti di € 42.500,00 ciascuno) in data 2.9.2013 e dei conseguenti maggiori interessi passivi addebitati in relazione a tale operazione dal 2.9.2013 sino alla data della proposizione della domanda giudiziale;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del saldo passivo del conto corrente affidato n.
000571, ex n. 0742316 riportato al 26.6.2017 dalla convenuta, per illegittima e/o indebita CP_3
2 inclusione degli addebiti di complessivi € 85.000,00 (due addebiti di € 42.500,00 ciascuno) avvenuti in data 2.9.2013, nonché l'illegittimità dei maggiori interessi passivi addebitati dal 2.9.2013 alla data di proposizione della domanda giudiziale in conseguenza del citato addebito;
per l'effetto, provvedere al ricalcolo del saldo di conto corrente n. 000571 ed accertare e dichiarare il corretto saldo creditore o debitore alla data della proposizione della domanda giudiziale.
Con rifusione di compensi defensionali e spese di lite del primo e secondo grado di giudizio.
Per parte appellata:
“ Nel merito:
1.Respingersi l'appello interposto da per inammissibilità ed infondatezza Parte_1
dei motivi addotti.
2.In ogni caso dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e, Controparte_1
conseguentemente, respingersi tutte le domande avanzate nei suoi confronti e/o rigettarsi le stesse per loro infondatezza in ragione delle eccezioni formulate in primo grado e riproposte nella comparsa di costituzione e risposta di data 1°ottobre 2023;
3.con il favore delle spese e competenze di lite, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali previsto dall'art. 14 della Tariffa Forense approvata con D.M. 8 aprile 2004 n.
127. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pa evocava in giudizio avanti il Tribunale di Udine, alla Parte_1 Controparte_4
quale erano stati trasferiti i rapporti di conto corrente nn.0742316, con saldo passivo di -€ 110.194,33
e 1089311, con saldo 0,00, intrattenuti dall'attrice con Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.,
contestualmente all'apertura della liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima. L'attrice aveva
3 sostenuto di essersi determinata ad aderire, in data 29.7.2013, all'offerta al pubblico da parte di Banca
Popolare di Vicenza s.c.p.a, nota come , con acquisto di un Controparte_5
controvalore di azioni di € 42.500,00 e di obbligazioni convertibili in azioni di € 42.500,00, importi addebitati sul conto corrente n. 0742316, che godeva di un affidamento, dietro promessa della concessione di altra linea di credito, dell'importo pressoché equivalente di € 90.000,00, a valere su un nuovo conto, n. 1089311, promessa concretizzatasi nel maggio 2014. L'attrice sosteneva la nullità
dei contratti di acquisto dei predetti titoli azionari e obbligazionari, contenenti l'autorizzazione all'addebito dei controvalori sul conto affidato n. 0742316, e della concessione del nuovo affidamento su ulteriore conto corrente per compensare l'esborso per l'acquisto dei titoli, in quanto posti in essere in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2358 c.c.; affermava, inoltre, che Controparte_4
non poteva essere subentrata nei crediti conseguenti a negozi affetti da nullità, chiedendo
[...]
l'accertamento del reale saldo del conto corrente affidato n. 0742316, poi divenuto n. 000571, previa espunzione dei predetti addebiti e di quelli ad essi conseguenti, da ritenersi non dovuti. L'attrice aveva, infine, chiesto che venisse accertata l'illegittima applicazione, da parte della convenuta, del tasso debitore extra fido superiore al 3% a far data dall'01.07.2018 sul conto n. 000571, in quanto non supportata da pattuizione scritta e l'accertamento dell'applicabilità del tasso legale o, in alternativa, del tasso del 3% precedentemente applicato, con conseguente ricalcolo del saldo del conto.
Si costituiva sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_4
l'infondatezza della pretesa attorea di veder cancellato il suo debito, in ragione del divieto di cui all'art. 3 c. 1 lett. c) del D.L. n. 99/2017, nonché dell'art.
3.1.4. del contratto di cessione stipulato con
Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a, che aveva avuto ad oggetto non già l'azienda, ma un insieme aggregato di attività, passività, rapporti giuridici che non riguardavano in alcun modo l'acquisto di azioni. La Banca contestava, poi, l'esistenza di qualsiasi collegamento funzionale tra, da un lato, il negozio di sottoscrizione dei titoli del 2013 ed il finanziamento a tal fine utilizzato, concesso nel
4 2010 e, dall'altro, il nuovo affidamento accordato su altro conto soltanto nel maggio 2014. Infine, la convenuta contestava che l'art.2358 c.c. potesse applicarsi alle cooperative ed evidenziava che Banca
Popolare di Vicenza aveva concordato con l'attrice di applicare al finanziamento il tasso debitore del
3% sino all'1.7.2018 e che, per il periodo successivo, era stato pattuito per iscritto un tasso del
14,40%, anche se in realtà era stato applicato quello inferiore del 9,9%.
Il Giudice di prime cure istruiva la causa mediante l'assunzione di prove testimoniali e rigettava tutte le domande attoree. Nell'effettuare la ricostruzione del quadro normativo e contrattuale cui doveva essere ricondotta la successione di nei rapporti di conto corrente intrattenuti Controparte_4
dalla società attrice con Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., richiamava il D.L. 99/2017 (Disposizioni
urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_6 [...]
) convertito poi in L. n. 121/2017. In particolare, il Giudice richiamava quanto previsto Parte_2
all'art. 3, lett. b) e c), con conseguente esclusione dalla cessione delle passività derivanti dall'attività
di commercializzazione delle azioni e degli strumenti finanziari assimilabili ai fini del cosiddetto bail
in e del contenzioso relativo a fatti e atti anteriori alla cessione ma insorto successivamente alla stessa e ciò al fine di consentire all'acquirente di valutare l'entità delle passività da assumere.
La previsione normativa aveva, altresì, autorizzato il trasferimento anche solo parziale o per quote ed il contratto del 26.07.2017 non aveva dato luogo ad una cessione dell'azienda o di un suo ramo ma solo al trasferimento di singole attività e passività e, pertanto, l'oggetto del contratto era stato indicato come Insieme Aggregato.
Secondo il primo Giudice le citate disposizioni normative e contrattuali, che derogano alle previsioni di cui agli artt. 2558 e 2560 c.c., escludevano che l'attrice potesse azionare nei confronti di
[...]
la pretesa di natura sostanzialmente restitutoria conseguente alla nullità dell'operazione CP_4
di acquisto di azioni ed obbligazioni emesse da Banca Popolare di Vicenza e dell'asseritamente collegata apertura di credito in conto corrente soltanto successiva, per veder rettificato il saldo del conto corrente;
da ciò derivava l'assenza di interesse ad agire per ottenere la declaratoria della nullità
5 delle citate operazioni, come pure per l'accertamento della nullità di un'apertura di credito concessa successivamente alle operazioni di acquisto che non era mai stata utilizzata, né per l'acquisto di azioni ed obbligazioni, né ad altro fine. Infine, il Giudice respingeva anche la domanda relativa all'accertamento dell'illegittima applicazione di un tasso debitore entro fido non pattuito per iscritto,
poiché la convenuta aveva prodotto la relativa pattuizione. CP_3
* * *
Avverso la sentenza proponeva appello ribadendo che il sig. Parte_1 Persona_1
nella sua qualità di legale rappresentante della società, era stato contattato dai funzionari della Banca
Popolare di Vicenza che gli avevano proposto l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili da pagarsi utilizzando un affidamento in essere, a fronte della promessa della concessione di un nuovo ulteriore affidamento d'importo sostanzialmente corrispondente a quello che sarebbe stato l'effettivo investimento in azioni ed obbligazioni. L'appellante rilevava di non avere invocato alcuna pretesa restitutoria o risarcitoria nei confronti della e di avere, invece, richiesto la rettifica del saldo di CP_3
conto corrente in essere, espungendo dal conteggio l'addebito invalidamente autorizzato che si sarebbe riferito al collegato negozio nullo.
Secondo quanto esposto dall'appellante, non sarebbe possibile estendere anche a questa ipotesi la protezione data dall'art. 3, co. I lett. c) del D.L. 99/2017, in quanto si finirebbe per accordare alla
Banca la possibilità di trarre profitto dagli effetti di un negozio nullo;
ciò esulerebbe dalla volontà
legislativa e sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost, privandosi il debitore di ogni diritto di azione e difesa.
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non esaminare le questioni fattuali, pur istruite, ritenute assorbite da quelle di diritto;
a tal proposito, l'appellante deduceva che la concessione di un nuovo affidamento – su diverso conto, appositamente acceso in tempi ravvicinati e per un importo superiore di € 5.000,00 al valore di acquisto dei titoli – sarebbe servito proprio a rendere neutra l'operazione per il cliente che, di fatto, veniva finanziato per l'acquisto dei titoli, a nulla rilevando lo sfasamento
6 temporale, dovuto solo all'attesa dell'approvazione delle condizioni del nuovo affidamento.
Evidenziava, infine, l'appellante che il contratto di affidamento esibito dalla convenuta aveva data certa del dicembre 2014, mentre la segnalazione alla Centrale rischi per il nuovo affidamento concesso era avvenuta già nel maggio 2014 e pertanto o si trattava di postuma regolarizzazione – il che avrebbe potuto avvalorare la tesi dell'irregolarità dell'operazione bancaria sin dalla sua origine –
ovvero la non aveva prodotto il relativo documento. CP_3
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'inammissibilità dell'appello in Controparte_7
quanto parte appellante avrebbe limitato la sua critica solo ad una delle ragioni addotte dal Tribunale
a sostegno della sua statuizione denunciando, cioè, una presunta erronea interpretazione dell'art. 3,
comma 1 lett. c) del D.L. n. 99/2017, senza alcun argomento di contrasto rispetto alla dichiarata carenza di legittimazione passiva in riferimento alla previsione espressa all'art. 3, lett. b). Quest'ultima previsione escludeva la cedibilità al cessionario anche dei "debiti delle Banche nei confronti dei propri
azionisti … derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate
delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite
alle medesime azioni”.
L'appellata deduceva che tale previsione riguardava, inoltre, i crediti restitutori derivanti da un'operazione affetta da nullità sulle azioni e/o obbligazioni della ciò non comportava che CP_3
fossero incedibili i crediti nei confronti degli stessi azionisti od obbligazionisti in quanto titolari di rapporti bancari, poiché si tratterebbe di rapporti che, per quanto possano essere occasionalmente collegati, permangono giuridicamente distinti, cosicché in mancanza di una norma imperativa che ne facesse divieto, la cessione sarebbe stata valida.
L'appellata evidenziava che le domande attoree, a cominciare da quella sull'accertamento della nullità, erano volte a riversare su la responsabilità e le conseguenze negative dei Controparte_4
predetti investimenti in azioni di Banca Popolare di Vicenza che, invece, per legge non potrebbero ricadere sulla stessa.
7 La riproponeva, infine, le eccezioni ritenute assorbite. Osservava che l'applicabilità dell'art. CP_3
2358 c.c. alle Banche popolari sarebbe tutt'altro che scontata così come l'invalidità dell'intera operazione e del finanziamento erogato a seguito della violazione dell'art. 2358 c.c. La nullità del finanziamento sarebbe, poi, da escludere nell'ipotesi in cui manchi solo la delibera assembleare autorizzativa, mentre sia stato rispettato il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili e ciò avverrebbe per due motivi: in primo luogo perché nelle società cooperative l'acquisto di azioni proprie non è riservato all'assemblea ma è rimesso agli amministratori;
in secondo luogo, dalla semplice mancanza della delibera assembleare non può discendere la nullità del negozio sottostante poiché "l'autorizzazione assembleare (di cui all'art. 2358 c.c.) si pone oggi come un limite legale al
potere di rappresentanza degli amministratori".
Infine, anche a voler prescindere dai rilievi in diritto, sarebbero i fatti a confermare l'infondatezza in radice dell'azione anche sotto il profilo dell'eccepita nullità che fa leva sulla presunta violazione del precetto fissato dall'art. 2358 c.c., dal momento che difetterebbe il collegamento negoziale tra il finanziamento e l'acquisto di azioni ed obbligazioni della Banca Popolare di Vicenza.
* * *
L'appello non può trovare accoglimento.
1.Con sentenza n.480/2022 questa Corte ha già esaminato le medesime questioni oggetto di causa,
così motivando: “…il citato D.Lgs. 99/2017 all'art. 3, comma 1°, prevede: “ I commissari
liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami,
nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche
parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla
cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per
quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario.
Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le
8 passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a) , punti i) , ii) , iii) e iv) , del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti
subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate
delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite
alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti
destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti
o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività… .”
Va ricordato altresì che, in data 26/06/2017, è stato stipulato il contratto di cessioni d'azienda “per
Co l'acquisto da parte di di certe attività, passività e rapporti giuridici” di e Banca Parte_2
Popolare di Vicenza come meglio precisati al punto 3, definiti come “Insieme Aggregato”.
L'art.
3.1.4. del predetto contratto prevede che: “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del
presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e non sono né
Co potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di
Cont
i sia di VB. Ai fini del presente Contratto:… (b) per Passività Escluse si intende ogni passività,
obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza
di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale),
rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo
(anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida
Co
o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a
conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di
Co
per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di
legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, la conseguenza dell'attività di /o VB CP_9
svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali
all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non
siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono
9 Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a
Co :…. (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o
comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate
e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate
dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi. (…) Per evitare equivoci, si precisa
che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse,
Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto
di Contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato
e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in generale ai
rapporti giuridici non ceduti…”.
Tale essendo il quadro normativo va ritenuto, come correttamente rilevato dall'appellante, che
debbano essere escluse, indipendentemente dalla previa pendenza della lite al momento della
cessione, tutte le cause relative alla commercializzazione delle azioni e delle obbligazioni delle
banche venete, ivi comprese quelle connesse e, quindi, nel caso di specie, anche il presente
contenzioso in quanto collegato agli strumenti finanziari (azioni) emessi dal come dedotto CP_9
dalla stessa attrice.
Ciò si ricava non solo e non tanto dalla lettera b) del citato art. 3 d.Lgs. 99/17 (dove per debito deve
intendersi la responsabilità restitutoria o risarcitoria della banca derivante dalla vendita dei
Co prodotti finanziari, rispetto a cui non sarebbe comunque tenuta a rispondere non essendo tali
rapporti stati trasferiti e non potendo ipotizzarsi alcuna sua responsabilità, come correttamente
ritenuto dal Tribunale di Udine) ma soprattutto dalla lettera c) dello stesso articolo che esclude che
le controversie e i relativi debiti ed effetti negativi per fatti occorsi prima della cessione.
Non vi è dubbio, infatti, che la dedotta nullità del finanziamento sia inquadrabile come “fatto”
antecedente alla cessione e che prima di essa l'attrice non aveva instaurato alcun contenzioso,
circostanza che avrebbe fatto rientrare la presente causa nel cod. “contenzioso pregresso”.
10 Parimenti è indubbio che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, l'accertamento della
Co nullità del finanziamento dichiarata dal Giudice costituisce una passività per in quanto comporta
la totale inefficacia del contratto di finanziamento, come del resto affermato dallo stesso Giudice di
primo grado (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione).
Né si può ritenere la presente causa non rientri nella lettera c) del predetto D.L. perché residuerebbe
a favore della banca un credito per ripetizione di indebito (come afferma il Tribunale di Udine – cfr.
pag. 15 della sentenza), sia perché nella legge e nel contratto di cessione non si fa alcun accenno a
tale diritto, presupponendo, all'opposto, la validità dei rapporti ceduti (non a caso il Tribunale di
Udine afferma che tale credito “quasi sicuramente non rientra nel perimetro dell'attivo ceduto con
il citato contratto di cessioni di azienda”- cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), sia perché ciò
contrasterebbe con l'anzidetta esclusione delle indicate passività, posto che la banca, pur potendo
in astratto ottenere la restituzione del capitale ex art. 2033 c.c., perderebbe il diritto di esigere gli
interessi e le altre spese previste dal contratto, e quindi una parte del credito acquistato con la
cessione e iscritto in bilancio.
Tale lettura sistematica delle predette disposizioni è invero confermata proprio dalla specificazione
contenuta nel contratto di cessione, le cui disposizioni hanno efficacia verso i terzi (cfr. art. 3, 2°
comma, D.L. 99/2017), secondo cui sono costituiscono passività escluse “ogni, obbligazione, debito,
sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita (……) sia sorta o possa
sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e Passività Escluse” (art. CP_8
3.1.4.b. contratto di cessione) e inoltre “qualsiasi contenzioso e relativi effetti negativi anche se
riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività incluse, diverso dal contezioso pregresso” (cfr. l'art.
3.1.4.b. del contratto di cessione)”. (in tal senso anche C.d.A. Trieste, sent. n. 510/2023 pubblicata il
09/11/2023).
2.Ad analoga conclusione deve giungersi anche nel caso di specie, pur se l'azione proposta è stata qualificata come accertamento del saldo di conto corrente, previa espunzione di addebiti illegittimi
11 per la nullità dell'operazione di acquisto di azioni e obbligazioni e del finanziamento accordato in violazione dell'art.2358 c.c..
Come osservato dall'appellata, infatti, l'espunzione dal conto corrente dell'addebito corrispondente al prezzo di acquisto delle azioni costituirebbe comunque una sopravvenienza passiva, una CP_9
minusvalenza o un'insussistenza di attivo, che si verificherebbe a carico di per effetto del CP_4
trasferimento del contratto di conto corrente, effetto questo come sopra indicato da escludersi.
La domanda di rettifica del saldo del conto corrente è comunque finalizzata, seppure in via indiretta,
a ripristinare la provvista e di conseguenza il credito del correntista, con conseguente effetto restitutorio;
si verte pertanto sempre in materia di Passività Escluse, ovvero “debiti, le responsabilità
(e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di
commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA”.
3.L'appellante ha poi sostenuto la contrarietà di tale interpretazione agli artt.3 e 24 della Costituzione.
Sul punto si osserva che, non essendo la disciplina contenuta nelle disposizioni sopra citate derogatoria di quella generale, l'appellante, al pari di qualsiasi creditore di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale, ha la possibilità di far valere il proprio preteso credito insinuandosi al passivo della LCA.
Come già affermato nella citata sentenza n.480/2022 di questa Corte, “non essendo precluso il diritto
di azione per tali operazioni avverso la liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme
dell'insinuazione al passivo nella procedura fallimentare, a nulla vale replicare, sul piano giuridico,
che in tal modo la tutela non sarebbe effettiva in quanto sarebbe difficile ottenere un risarcimento.
Sul punto va osservato che, in base all'art. 2740 c.c., delle obbligazioni il debitore risponde soltanto
con il proprio patrimonio, e che nel caso di insolvenza i creditori subiscono necessariamente delle
perdite, senza poter contare di regola su altri patrimoni (salvo garanzie prestate da terzi) per il
soddisfacimento dei propri diritti rimasti insoddisfatti.
12 La difficoltà logica, quindi, di concepire un rapporto nullo sulla cui base la cessionaria possa vantare
diritti di credito si supera rilevando che il legislatore ha voluto dettare una disciplina speciale per
permettere di trasferire alla cessionaria dei rapporti non sindacabili giudizialmente, tra parte ceduta
e cessionaria, per fatti precedenti la cessione, e ciò al fine di permettere, da un lato continuità
dell'esercizio dell'impresa bancaria – gravemente compromessa dalla situazione finanziaria della
banca - tutelando il risparmio degli ex correntisti, dall'altro di dare certezza all'acquirente circa i
possibili oneri cui andava incontro con la cessione. Non deve infatti leggersi riduttivamente il dato
normativo in base ad una interpretazione secondo cui la cessionaria manterrebbe tutti i diritti mentre
il cliente ceduto non potrebbe opporre alcuna eccezione, dovendo considerarsi, nel bilanciamento
dei vari interessi, sia le rilevanti finalità di interesse pubblico sopra indicate poste alla base
dell'intervento legislativo (la tutela del risparmio e i diritti dei depositanti) sia le necessarie garanzie
date alla cessionaria in sede di trattativa per l'acquisto, la quale ha ragionevolmente concluso
l'operazione di cessione alle condizioni previamente concordate con le autorità pubbliche e con la
banca in liquidazione.
4.Nel caso di specie viene poi in rilievo la lettera c) dell'art. 3 del d.l. 25 giugno 2017 n. 99, che esclude dal perimetro della cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della
cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”
Non vi è dubbio, infatti, che la dedotta nullità del contratto di finanziamento stipulato con
[...]
costituisca un “fatto o atto” antecedente alla cessione, né che tale Controparte_6
accertamento configuri un effetto negativo per la cessionaria.
Per le svolte considerazioni va ritenuto che non sia munita di legittimazione Controparte_1
sostanziale relativamente alle domande proposte dall'attrice.
Sulla base di tali considerazioni l'azione di accertamento negativo non può, pertanto, trovare accoglimento, restando in tal modo superata tanto la questione relativa alla configurazione, nel caso
13 concreto, della fattispecie prevista dall'art. 2358 cod. civ., quanto quella relativa alla applicabilità di tale disposizione in tema di società cooperative.
Di conseguenza, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi, l'appello va rigettato.
5. L'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata,
liquidate secondo i parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria) delle cause del valore dichiarato di euro 85.000,00, in considerazione della soccombenza;
le questioni di diritto affrontate non possono considerarsi nuove e l'orientamento giurisprudenziale qui seguito si sta consolidando.
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
Il Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi € 9.991,00 per Controparte_1
compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 121/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 06.04.2023
DA
(P.I. e C.F. ), con il proc. e dom. avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1
Cannone del Foro di Trieste giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
( ) con il proc. e dom. avv. Marino Ferro del Foro di Controparte_1 P.IVA_2
Udine giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA -
1 OGGETTO: per la riforma della sentenza n. 886 del Tribunale di Udine, dd. 11.10.2022, pubblicata nella medesima data, Giudice Monocratico dott. Annalisa Barzazi, emessa all'esito del procedimento
R.G. n. 60/2021, non notificata;
Causa iscritta a ruolo il 06.04.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 22.01.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'appello di Trieste, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi d'appello esposti in narrativa:
nel merito, in riforma della sentenza impugnata:
1) accertare e dichiarare la nullità per le causali indicate in narrativa (art. 2358 c.c., artt. 1322, 1343,
1344 c.c.) dei seguenti contratti sottoscritti dall'attrice:
a) contratto di adesione all'aumento di capitale dd. 29.7.2013, che autorizzava altresì l'addebito su conto corrente affidato n. 0742316 della somma di € 42.500,00 per l'acquisto delle azioni e di €
Cont 42.500,00 per l'acquisto delle obbligazioni convertibili in azioni della (doc. 3);
b) contratto collegato di accensione di nuovo conto corrente n. 1089311 (doc. 6);
c) contratto collegato di affidamento su conto corrente n. 1089311 per € 90.000,00 (doc. 7);
d) nonché di tutti i diritti di credito e di tutte le operazioni bancarie connessi e/o correlati a tali contratti;
conseguentemente, accertare e dichiarare che sono illegittimi e/o comunque indebiti i due addebiti eseguiti sul conto corrente affidato n. 0742316 per la somma complessiva di € 85.000,00 (2 addebiti di € 42.500,00 ciascuno) in data 2.9.2013 e dei conseguenti maggiori interessi passivi addebitati in relazione a tale operazione dal 2.9.2013 sino alla data della proposizione della domanda giudiziale;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del saldo passivo del conto corrente affidato n.
000571, ex n. 0742316 riportato al 26.6.2017 dalla convenuta, per illegittima e/o indebita CP_3
2 inclusione degli addebiti di complessivi € 85.000,00 (due addebiti di € 42.500,00 ciascuno) avvenuti in data 2.9.2013, nonché l'illegittimità dei maggiori interessi passivi addebitati dal 2.9.2013 alla data di proposizione della domanda giudiziale in conseguenza del citato addebito;
per l'effetto, provvedere al ricalcolo del saldo di conto corrente n. 000571 ed accertare e dichiarare il corretto saldo creditore o debitore alla data della proposizione della domanda giudiziale.
Con rifusione di compensi defensionali e spese di lite del primo e secondo grado di giudizio.
Per parte appellata:
“ Nel merito:
1.Respingersi l'appello interposto da per inammissibilità ed infondatezza Parte_1
dei motivi addotti.
2.In ogni caso dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e, Controparte_1
conseguentemente, respingersi tutte le domande avanzate nei suoi confronti e/o rigettarsi le stesse per loro infondatezza in ragione delle eccezioni formulate in primo grado e riproposte nella comparsa di costituzione e risposta di data 1°ottobre 2023;
3.con il favore delle spese e competenze di lite, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali previsto dall'art. 14 della Tariffa Forense approvata con D.M. 8 aprile 2004 n.
127. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pa evocava in giudizio avanti il Tribunale di Udine, alla Parte_1 Controparte_4
quale erano stati trasferiti i rapporti di conto corrente nn.0742316, con saldo passivo di -€ 110.194,33
e 1089311, con saldo 0,00, intrattenuti dall'attrice con Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.,
contestualmente all'apertura della liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima. L'attrice aveva
3 sostenuto di essersi determinata ad aderire, in data 29.7.2013, all'offerta al pubblico da parte di Banca
Popolare di Vicenza s.c.p.a, nota come , con acquisto di un Controparte_5
controvalore di azioni di € 42.500,00 e di obbligazioni convertibili in azioni di € 42.500,00, importi addebitati sul conto corrente n. 0742316, che godeva di un affidamento, dietro promessa della concessione di altra linea di credito, dell'importo pressoché equivalente di € 90.000,00, a valere su un nuovo conto, n. 1089311, promessa concretizzatasi nel maggio 2014. L'attrice sosteneva la nullità
dei contratti di acquisto dei predetti titoli azionari e obbligazionari, contenenti l'autorizzazione all'addebito dei controvalori sul conto affidato n. 0742316, e della concessione del nuovo affidamento su ulteriore conto corrente per compensare l'esborso per l'acquisto dei titoli, in quanto posti in essere in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2358 c.c.; affermava, inoltre, che Controparte_4
non poteva essere subentrata nei crediti conseguenti a negozi affetti da nullità, chiedendo
[...]
l'accertamento del reale saldo del conto corrente affidato n. 0742316, poi divenuto n. 000571, previa espunzione dei predetti addebiti e di quelli ad essi conseguenti, da ritenersi non dovuti. L'attrice aveva, infine, chiesto che venisse accertata l'illegittima applicazione, da parte della convenuta, del tasso debitore extra fido superiore al 3% a far data dall'01.07.2018 sul conto n. 000571, in quanto non supportata da pattuizione scritta e l'accertamento dell'applicabilità del tasso legale o, in alternativa, del tasso del 3% precedentemente applicato, con conseguente ricalcolo del saldo del conto.
Si costituiva sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_4
l'infondatezza della pretesa attorea di veder cancellato il suo debito, in ragione del divieto di cui all'art. 3 c. 1 lett. c) del D.L. n. 99/2017, nonché dell'art.
3.1.4. del contratto di cessione stipulato con
Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a, che aveva avuto ad oggetto non già l'azienda, ma un insieme aggregato di attività, passività, rapporti giuridici che non riguardavano in alcun modo l'acquisto di azioni. La Banca contestava, poi, l'esistenza di qualsiasi collegamento funzionale tra, da un lato, il negozio di sottoscrizione dei titoli del 2013 ed il finanziamento a tal fine utilizzato, concesso nel
4 2010 e, dall'altro, il nuovo affidamento accordato su altro conto soltanto nel maggio 2014. Infine, la convenuta contestava che l'art.2358 c.c. potesse applicarsi alle cooperative ed evidenziava che Banca
Popolare di Vicenza aveva concordato con l'attrice di applicare al finanziamento il tasso debitore del
3% sino all'1.7.2018 e che, per il periodo successivo, era stato pattuito per iscritto un tasso del
14,40%, anche se in realtà era stato applicato quello inferiore del 9,9%.
Il Giudice di prime cure istruiva la causa mediante l'assunzione di prove testimoniali e rigettava tutte le domande attoree. Nell'effettuare la ricostruzione del quadro normativo e contrattuale cui doveva essere ricondotta la successione di nei rapporti di conto corrente intrattenuti Controparte_4
dalla società attrice con Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., richiamava il D.L. 99/2017 (Disposizioni
urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_6 [...]
) convertito poi in L. n. 121/2017. In particolare, il Giudice richiamava quanto previsto Parte_2
all'art. 3, lett. b) e c), con conseguente esclusione dalla cessione delle passività derivanti dall'attività
di commercializzazione delle azioni e degli strumenti finanziari assimilabili ai fini del cosiddetto bail
in e del contenzioso relativo a fatti e atti anteriori alla cessione ma insorto successivamente alla stessa e ciò al fine di consentire all'acquirente di valutare l'entità delle passività da assumere.
La previsione normativa aveva, altresì, autorizzato il trasferimento anche solo parziale o per quote ed il contratto del 26.07.2017 non aveva dato luogo ad una cessione dell'azienda o di un suo ramo ma solo al trasferimento di singole attività e passività e, pertanto, l'oggetto del contratto era stato indicato come Insieme Aggregato.
Secondo il primo Giudice le citate disposizioni normative e contrattuali, che derogano alle previsioni di cui agli artt. 2558 e 2560 c.c., escludevano che l'attrice potesse azionare nei confronti di
[...]
la pretesa di natura sostanzialmente restitutoria conseguente alla nullità dell'operazione CP_4
di acquisto di azioni ed obbligazioni emesse da Banca Popolare di Vicenza e dell'asseritamente collegata apertura di credito in conto corrente soltanto successiva, per veder rettificato il saldo del conto corrente;
da ciò derivava l'assenza di interesse ad agire per ottenere la declaratoria della nullità
5 delle citate operazioni, come pure per l'accertamento della nullità di un'apertura di credito concessa successivamente alle operazioni di acquisto che non era mai stata utilizzata, né per l'acquisto di azioni ed obbligazioni, né ad altro fine. Infine, il Giudice respingeva anche la domanda relativa all'accertamento dell'illegittima applicazione di un tasso debitore entro fido non pattuito per iscritto,
poiché la convenuta aveva prodotto la relativa pattuizione. CP_3
* * *
Avverso la sentenza proponeva appello ribadendo che il sig. Parte_1 Persona_1
nella sua qualità di legale rappresentante della società, era stato contattato dai funzionari della Banca
Popolare di Vicenza che gli avevano proposto l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili da pagarsi utilizzando un affidamento in essere, a fronte della promessa della concessione di un nuovo ulteriore affidamento d'importo sostanzialmente corrispondente a quello che sarebbe stato l'effettivo investimento in azioni ed obbligazioni. L'appellante rilevava di non avere invocato alcuna pretesa restitutoria o risarcitoria nei confronti della e di avere, invece, richiesto la rettifica del saldo di CP_3
conto corrente in essere, espungendo dal conteggio l'addebito invalidamente autorizzato che si sarebbe riferito al collegato negozio nullo.
Secondo quanto esposto dall'appellante, non sarebbe possibile estendere anche a questa ipotesi la protezione data dall'art. 3, co. I lett. c) del D.L. 99/2017, in quanto si finirebbe per accordare alla
Banca la possibilità di trarre profitto dagli effetti di un negozio nullo;
ciò esulerebbe dalla volontà
legislativa e sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost, privandosi il debitore di ogni diritto di azione e difesa.
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non esaminare le questioni fattuali, pur istruite, ritenute assorbite da quelle di diritto;
a tal proposito, l'appellante deduceva che la concessione di un nuovo affidamento – su diverso conto, appositamente acceso in tempi ravvicinati e per un importo superiore di € 5.000,00 al valore di acquisto dei titoli – sarebbe servito proprio a rendere neutra l'operazione per il cliente che, di fatto, veniva finanziato per l'acquisto dei titoli, a nulla rilevando lo sfasamento
6 temporale, dovuto solo all'attesa dell'approvazione delle condizioni del nuovo affidamento.
Evidenziava, infine, l'appellante che il contratto di affidamento esibito dalla convenuta aveva data certa del dicembre 2014, mentre la segnalazione alla Centrale rischi per il nuovo affidamento concesso era avvenuta già nel maggio 2014 e pertanto o si trattava di postuma regolarizzazione – il che avrebbe potuto avvalorare la tesi dell'irregolarità dell'operazione bancaria sin dalla sua origine –
ovvero la non aveva prodotto il relativo documento. CP_3
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'inammissibilità dell'appello in Controparte_7
quanto parte appellante avrebbe limitato la sua critica solo ad una delle ragioni addotte dal Tribunale
a sostegno della sua statuizione denunciando, cioè, una presunta erronea interpretazione dell'art. 3,
comma 1 lett. c) del D.L. n. 99/2017, senza alcun argomento di contrasto rispetto alla dichiarata carenza di legittimazione passiva in riferimento alla previsione espressa all'art. 3, lett. b). Quest'ultima previsione escludeva la cedibilità al cessionario anche dei "debiti delle Banche nei confronti dei propri
azionisti … derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate
delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite
alle medesime azioni”.
L'appellata deduceva che tale previsione riguardava, inoltre, i crediti restitutori derivanti da un'operazione affetta da nullità sulle azioni e/o obbligazioni della ciò non comportava che CP_3
fossero incedibili i crediti nei confronti degli stessi azionisti od obbligazionisti in quanto titolari di rapporti bancari, poiché si tratterebbe di rapporti che, per quanto possano essere occasionalmente collegati, permangono giuridicamente distinti, cosicché in mancanza di una norma imperativa che ne facesse divieto, la cessione sarebbe stata valida.
L'appellata evidenziava che le domande attoree, a cominciare da quella sull'accertamento della nullità, erano volte a riversare su la responsabilità e le conseguenze negative dei Controparte_4
predetti investimenti in azioni di Banca Popolare di Vicenza che, invece, per legge non potrebbero ricadere sulla stessa.
7 La riproponeva, infine, le eccezioni ritenute assorbite. Osservava che l'applicabilità dell'art. CP_3
2358 c.c. alle Banche popolari sarebbe tutt'altro che scontata così come l'invalidità dell'intera operazione e del finanziamento erogato a seguito della violazione dell'art. 2358 c.c. La nullità del finanziamento sarebbe, poi, da escludere nell'ipotesi in cui manchi solo la delibera assembleare autorizzativa, mentre sia stato rispettato il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili e ciò avverrebbe per due motivi: in primo luogo perché nelle società cooperative l'acquisto di azioni proprie non è riservato all'assemblea ma è rimesso agli amministratori;
in secondo luogo, dalla semplice mancanza della delibera assembleare non può discendere la nullità del negozio sottostante poiché "l'autorizzazione assembleare (di cui all'art. 2358 c.c.) si pone oggi come un limite legale al
potere di rappresentanza degli amministratori".
Infine, anche a voler prescindere dai rilievi in diritto, sarebbero i fatti a confermare l'infondatezza in radice dell'azione anche sotto il profilo dell'eccepita nullità che fa leva sulla presunta violazione del precetto fissato dall'art. 2358 c.c., dal momento che difetterebbe il collegamento negoziale tra il finanziamento e l'acquisto di azioni ed obbligazioni della Banca Popolare di Vicenza.
* * *
L'appello non può trovare accoglimento.
1.Con sentenza n.480/2022 questa Corte ha già esaminato le medesime questioni oggetto di causa,
così motivando: “…il citato D.Lgs. 99/2017 all'art. 3, comma 1°, prevede: “ I commissari
liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami,
nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche
parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla
cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per
quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario.
Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le
8 passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a) , punti i) , ii) , iii) e iv) , del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti
subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate
delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite
alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti
destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti
o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività… .”
Va ricordato altresì che, in data 26/06/2017, è stato stipulato il contratto di cessioni d'azienda “per
Co l'acquisto da parte di di certe attività, passività e rapporti giuridici” di e Banca Parte_2
Popolare di Vicenza come meglio precisati al punto 3, definiti come “Insieme Aggregato”.
L'art.
3.1.4. del predetto contratto prevede che: “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del
presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e non sono né
Co potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di
Cont
i sia di VB. Ai fini del presente Contratto:… (b) per Passività Escluse si intende ogni passività,
obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza
di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale),
rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo
(anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida
Co
o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a
conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di
Co
per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di
legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, la conseguenza dell'attività di /o VB CP_9
svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali
all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non
siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono
9 Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a
Co :…. (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o
comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate
e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate
dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi. (…) Per evitare equivoci, si precisa
che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse,
Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto
di Contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato
e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in generale ai
rapporti giuridici non ceduti…”.
Tale essendo il quadro normativo va ritenuto, come correttamente rilevato dall'appellante, che
debbano essere escluse, indipendentemente dalla previa pendenza della lite al momento della
cessione, tutte le cause relative alla commercializzazione delle azioni e delle obbligazioni delle
banche venete, ivi comprese quelle connesse e, quindi, nel caso di specie, anche il presente
contenzioso in quanto collegato agli strumenti finanziari (azioni) emessi dal come dedotto CP_9
dalla stessa attrice.
Ciò si ricava non solo e non tanto dalla lettera b) del citato art. 3 d.Lgs. 99/17 (dove per debito deve
intendersi la responsabilità restitutoria o risarcitoria della banca derivante dalla vendita dei
Co prodotti finanziari, rispetto a cui non sarebbe comunque tenuta a rispondere non essendo tali
rapporti stati trasferiti e non potendo ipotizzarsi alcuna sua responsabilità, come correttamente
ritenuto dal Tribunale di Udine) ma soprattutto dalla lettera c) dello stesso articolo che esclude che
le controversie e i relativi debiti ed effetti negativi per fatti occorsi prima della cessione.
Non vi è dubbio, infatti, che la dedotta nullità del finanziamento sia inquadrabile come “fatto”
antecedente alla cessione e che prima di essa l'attrice non aveva instaurato alcun contenzioso,
circostanza che avrebbe fatto rientrare la presente causa nel cod. “contenzioso pregresso”.
10 Parimenti è indubbio che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, l'accertamento della
Co nullità del finanziamento dichiarata dal Giudice costituisce una passività per in quanto comporta
la totale inefficacia del contratto di finanziamento, come del resto affermato dallo stesso Giudice di
primo grado (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione).
Né si può ritenere la presente causa non rientri nella lettera c) del predetto D.L. perché residuerebbe
a favore della banca un credito per ripetizione di indebito (come afferma il Tribunale di Udine – cfr.
pag. 15 della sentenza), sia perché nella legge e nel contratto di cessione non si fa alcun accenno a
tale diritto, presupponendo, all'opposto, la validità dei rapporti ceduti (non a caso il Tribunale di
Udine afferma che tale credito “quasi sicuramente non rientra nel perimetro dell'attivo ceduto con
il citato contratto di cessioni di azienda”- cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), sia perché ciò
contrasterebbe con l'anzidetta esclusione delle indicate passività, posto che la banca, pur potendo
in astratto ottenere la restituzione del capitale ex art. 2033 c.c., perderebbe il diritto di esigere gli
interessi e le altre spese previste dal contratto, e quindi una parte del credito acquistato con la
cessione e iscritto in bilancio.
Tale lettura sistematica delle predette disposizioni è invero confermata proprio dalla specificazione
contenuta nel contratto di cessione, le cui disposizioni hanno efficacia verso i terzi (cfr. art. 3, 2°
comma, D.L. 99/2017), secondo cui sono costituiscono passività escluse “ogni, obbligazione, debito,
sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita (……) sia sorta o possa
sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e Passività Escluse” (art. CP_8
3.1.4.b. contratto di cessione) e inoltre “qualsiasi contenzioso e relativi effetti negativi anche se
riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività incluse, diverso dal contezioso pregresso” (cfr. l'art.
3.1.4.b. del contratto di cessione)”. (in tal senso anche C.d.A. Trieste, sent. n. 510/2023 pubblicata il
09/11/2023).
2.Ad analoga conclusione deve giungersi anche nel caso di specie, pur se l'azione proposta è stata qualificata come accertamento del saldo di conto corrente, previa espunzione di addebiti illegittimi
11 per la nullità dell'operazione di acquisto di azioni e obbligazioni e del finanziamento accordato in violazione dell'art.2358 c.c..
Come osservato dall'appellata, infatti, l'espunzione dal conto corrente dell'addebito corrispondente al prezzo di acquisto delle azioni costituirebbe comunque una sopravvenienza passiva, una CP_9
minusvalenza o un'insussistenza di attivo, che si verificherebbe a carico di per effetto del CP_4
trasferimento del contratto di conto corrente, effetto questo come sopra indicato da escludersi.
La domanda di rettifica del saldo del conto corrente è comunque finalizzata, seppure in via indiretta,
a ripristinare la provvista e di conseguenza il credito del correntista, con conseguente effetto restitutorio;
si verte pertanto sempre in materia di Passività Escluse, ovvero “debiti, le responsabilità
(e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di
commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA”.
3.L'appellante ha poi sostenuto la contrarietà di tale interpretazione agli artt.3 e 24 della Costituzione.
Sul punto si osserva che, non essendo la disciplina contenuta nelle disposizioni sopra citate derogatoria di quella generale, l'appellante, al pari di qualsiasi creditore di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale, ha la possibilità di far valere il proprio preteso credito insinuandosi al passivo della LCA.
Come già affermato nella citata sentenza n.480/2022 di questa Corte, “non essendo precluso il diritto
di azione per tali operazioni avverso la liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme
dell'insinuazione al passivo nella procedura fallimentare, a nulla vale replicare, sul piano giuridico,
che in tal modo la tutela non sarebbe effettiva in quanto sarebbe difficile ottenere un risarcimento.
Sul punto va osservato che, in base all'art. 2740 c.c., delle obbligazioni il debitore risponde soltanto
con il proprio patrimonio, e che nel caso di insolvenza i creditori subiscono necessariamente delle
perdite, senza poter contare di regola su altri patrimoni (salvo garanzie prestate da terzi) per il
soddisfacimento dei propri diritti rimasti insoddisfatti.
12 La difficoltà logica, quindi, di concepire un rapporto nullo sulla cui base la cessionaria possa vantare
diritti di credito si supera rilevando che il legislatore ha voluto dettare una disciplina speciale per
permettere di trasferire alla cessionaria dei rapporti non sindacabili giudizialmente, tra parte ceduta
e cessionaria, per fatti precedenti la cessione, e ciò al fine di permettere, da un lato continuità
dell'esercizio dell'impresa bancaria – gravemente compromessa dalla situazione finanziaria della
banca - tutelando il risparmio degli ex correntisti, dall'altro di dare certezza all'acquirente circa i
possibili oneri cui andava incontro con la cessione. Non deve infatti leggersi riduttivamente il dato
normativo in base ad una interpretazione secondo cui la cessionaria manterrebbe tutti i diritti mentre
il cliente ceduto non potrebbe opporre alcuna eccezione, dovendo considerarsi, nel bilanciamento
dei vari interessi, sia le rilevanti finalità di interesse pubblico sopra indicate poste alla base
dell'intervento legislativo (la tutela del risparmio e i diritti dei depositanti) sia le necessarie garanzie
date alla cessionaria in sede di trattativa per l'acquisto, la quale ha ragionevolmente concluso
l'operazione di cessione alle condizioni previamente concordate con le autorità pubbliche e con la
banca in liquidazione.
4.Nel caso di specie viene poi in rilievo la lettera c) dell'art. 3 del d.l. 25 giugno 2017 n. 99, che esclude dal perimetro della cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della
cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”
Non vi è dubbio, infatti, che la dedotta nullità del contratto di finanziamento stipulato con
[...]
costituisca un “fatto o atto” antecedente alla cessione, né che tale Controparte_6
accertamento configuri un effetto negativo per la cessionaria.
Per le svolte considerazioni va ritenuto che non sia munita di legittimazione Controparte_1
sostanziale relativamente alle domande proposte dall'attrice.
Sulla base di tali considerazioni l'azione di accertamento negativo non può, pertanto, trovare accoglimento, restando in tal modo superata tanto la questione relativa alla configurazione, nel caso
13 concreto, della fattispecie prevista dall'art. 2358 cod. civ., quanto quella relativa alla applicabilità di tale disposizione in tema di società cooperative.
Di conseguenza, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi, l'appello va rigettato.
5. L'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata,
liquidate secondo i parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria) delle cause del valore dichiarato di euro 85.000,00, in considerazione della soccombenza;
le questioni di diritto affrontate non possono considerarsi nuove e l'orientamento giurisprudenziale qui seguito si sta consolidando.
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
Il Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi € 9.991,00 per Controparte_1
compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
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