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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
-Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, G.O.P., Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5338 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Carpentieri, giusta mandato Parte_1
in atti
ATTRICE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Aldo CP_1
Chetry, giusta mandato in atti
CONVENUTA-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Vito Rizzi, in virtù di mandato in atti
TERZA CHIAMATA-
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 05 Maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con la domanda introduttiva del presente giudizio conveniva in causa la Parte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non CP_1
patrimoniali, che riteneva di avere subito in conseguenza del sinistro occorso in Taranto, il giorno 12.09.22, alle ore 19.15 circa. Deduceva l'attrice che, nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi descritte, mentre si accingeva ad entrare nel locale commerciale denominato
“Cremeria Vienna”, ubicato in Lama (TA), alla Contrada Tre Fontane 22/A, a causa del malfunzionamento della porta automatica d'ingresso, composta da un grande vetro trasparente,
non visibile, né segnalato né prevedibile, avrebbe urtato contro la stessa. A causa dell'impatto riportava lesioni personali, per le quali veniva trasportata presso il P.S. di Martina Franca, e per il cui ristoro azionava il presente giudizio.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la la quale, in virtù della Polizza CP_1
n° 05115012000687 stipulata con la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. a garanzia della responsabilità civile verso terzi, chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa di al fine di essere manlevata e tenuta indenne nella ipotesi di Controparte_2
accoglimento delle richieste attoree;
nel merito, contestava sia l'an che il quantum della domanda proposta dalla Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa di si costituiva in giudizio la suddetta Controparte_2
compagnia assicurativa, la quale contestava la domanda attrice, di cui domandava il rigetto, e in caso di accoglimento delle richieste attoree, chiedeva di dichiarare la Compagnia tenuta a manlevare la solo entro i precisi limiti della polizza. CP_1
La causa, istruita attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Società
convenuta veniva rinviata al 05.05.2025, per la discussione orale, ai sensi dell'art. CP_1
281 sexies cpc.
Nel caso sottoposto all'esame la disciplina applicabile è quella delineata dal'art.2051 c.c..
2 Occorre premettere che, notoriamente, in tema di danni derivanti da insidia, trova applicazione l'art. 2051 c.c., il quale stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito”. L'art. 2051 c.c. sanziona chi omette di vigilare e manutenere manufatti di sua proprietà e su cui grava l'obbligo della “custodia”, facendo sorgere una responsabilità di tipo oggettivo, con una inversione dell'onere della prova. E' onere del danneggiato fornire la prova certa e rigorosa dell'evento (la dinamica) e della derivazione del danno dalla cosa in custodia e del nesso eziologico, secondo la specifica narrazione dei fatti così come da esso in citazione dedotti (art. 2697 co. 1 c.c.); il presunto responsabile, deve solo fornire la prova liberatoria dimostrando l'assenza di colpa e che il danno si è verificato per caso fortuito, per un fatto estrinseco, non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza, o che si è verificato con il concorso dello stesso danneggiato o per fatto attribuibile ad un terzo. Lo
ha confermato la stessa Suprema Corte, con costante orientamento, affermando che “La
responsabilità per i danni da cose in custodia ha carattere oggettivo”. Pertanto, qualora venga accertato il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, non hanno efficacia esimente né la condotta del custode né l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cd. carattere oggettivo della responsabilità). Ciò in quanto la finalità della norma dell'art. 2051 c.c. è quella di ritenere responsabile colui che si trova “nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa”.
L'evento lesivo può essere, quindi, “scriminato” solo se conseguenza di caso fortuito, ovvero di una dimostrata alterazione repentina della “res”, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, ovvero ancora per concorso dello stesso danneggiato
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n. n. 295 del 13.01.2015; analogamente anche Cass., 15.10.2019,
n. 25925; Cass., 29.9.2017, n. 22801; Cfr. Cass., 23.1.2014, n. 1355; Cass. Civ. 18-05-2012
n.7937; Cass.Civ.13-07-2011 n. 15389, e, in precedenza Cass., 11 gennaio 2008, n. 390, Id., 17
luglio 2009, n. 16719).
3 Tuttavia, per uniforme orientamento, costantemente condiviso ed affermato da questo
Tribunale, deve precisarsi che laddove si è in presenza di una forma di responsabilità oggettiva,
come quella descritta dall'art.2051 c.c., il presunto danneggiato non può limitarsi a sostenere la responsabilità del custode, per assolvere al suo onere probatorio - limitandosi cioè solo ad affermare di aver subito danno nell'utilizzo dalla “res” o a causa di una anomalia di essa, ma deve fornire la prova certa e rigorosa dell'evento così come dedotto nel suo atto, della concreta presenza della insidia e della derivazione del danno come conseguenza immediata e diretta di essa e, al contempo, della assenza di una sua personale responsabilità. In tale ottica è quindi compito del giudice di esaminare e valutare per ciascun singolo caso le specifiche circostanze,
i fatti prospettati e le prove offerte, fornite ed acquisite, al fine di accertare il verificarsi dell'evento per come esattamente descritto dall'attore, la esistenza e concreta pericolosità della dedotta “anomalia della res”, del nesso causale e la inesistenza di elementi estrinseci e condotte tali da escluderlo o da determinare una condotta concorsuale o addirittura esclusiva dello stesso danneggiato nella verificazione dell'evento e del danno che ne sia derivato (ex art. 1227 c.c.).
Ciò chiarito, la domanda attorea non può ritenersi adeguatamente provata.
Dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dalla videoripresa depositata dalla
, che riprende il momento del sinistro, si nota che la sig.ra Controparte_2 Parte_1
in compagnia di una persona, si approssimava al locale e nel mentre si avvicinava alla porta scorrevole automatizzata, senza attendere l'apertura completa della stessa, andava ad urtare contro volgendo lo sguardo verso il piano di calpestio.
L'atteggiamento incauto e poco attento tenuto dalla la quale, non si è avveduta della Parte_1
presenza della porta scorrevole, la quale al momento del suo approssimarsi era già in fase di apertura, esclude qualsiasi nesso causale tra il danno lamentato e la presunta responsabilità della proprietaria della cosa custodita ed assunta come dannosa.
4 Inoltre, come si evince, sempre dalla medesima registrazione, sulla porta scorrevole d'ingresso vi era un adesivo che segnalava la presenza della predetta porta, la cui visibilità era tra l'altro anche evincibile dalla intelaiatura scura della stessa che conteneva la vetrata.
Il comportamento avuto dall'attrice comporta, quindi, che la stessa è stata responsabile, per sua negligenza, dell'urto e del danno che ne è conseguito, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in base al quale ciascuno deve adottare ogni cautela necessaria nei propri comportamenti al fine di evitare l'insorgere ed il verificarsi di danni (principio di autoresponsabilità). Tale principio impone infatti ad ogni utente di prestare la necessaria ed ordinaria diligenza, accortezza e prudenza richieste nella specifica situazione nell'utilizzo di un bene e di adoperarsi per evitare ogni e qualsiasi situazione di potenziale pericolo che abbia visto o che abbia comunque potuto e dovuto vedere con la medesima diligenza: sicchè, ove non adotti tale doveroso comportamento, in violazione del citato principio di autoresponsabilità, si assume il rischio dei danni che possano derivargli dall'erroneo e non corretto utilizzo della “res”.
In tali casi, infatti, l'evento può ritenersi verificato per cause estranee alla “res”, che appare solo occasione e non effettiva causa dell'evento, imputabile in concreto a fatto e colpa dell'attrice,
la quale avrebbe dovuto adottare una maggiore attenzione, che le avrebbe consentito di avvedersi della porta scorrevole, che al momento del suo approssimarsi era già in fase di apertura, evitando così di urtare contro la vetrata e provocarsi da sé stessa la lesione subita.
E' pacifico, infatti, che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato
(che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo)
quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro"
della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Va a tal riguardo sottolineato e ribadito che, quanto più la situazione di possibile
5 e potenziale pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. (Cass. Civ. n.34886/2021) Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile”. (ex plurimis: Cass. ord. n. 8777/2019, Cass. Civ. Sez. III, n. 2477/2018;
Cass. n. 9640/2018).
Pertanto, sulla base di simili considerazioni, non vi è possibilità di attribuire alcuna responsabilità alla società convenuta potendosi per contro attribuire l'evento a fatto e colpa dell'attrice, ovvero a fatto accidentale e al caso fortuito.
La domanda attorea appare quindi non meritevole di accoglimento e va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tra parte attrice e parte convenuta, mentre vengono compensate tra quest'ultima e la compagnia assicurativa terza chiamata evocata legittimamente in giudizio a titolo di manleva in caso di soccombenza, in virtù della polizza stipulata tra esse parti, che garantiva la società convenuta dai danni arrecati a terzi.
P.Q.M.
6 Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e , quale terza chiamata in causa, così provvede: CP_1 Controparte_2
1) Non accoglie la domanda attrice;
2) Condanna parte attrice, a rifondere in favore della società convenuta, le spese del presente giudizio, che liquida in complessive € 3.500,00, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie, IVA e CNAP come per legge, il tutto da distrarre in prededuzione in favore dell'Avv. Aldo Chetry, difensore della convenuta, dichiaratosi antistatario;
3) Compensa le spese del giudizio tra parte convenuta e la compagnia assicurativa terza chiamata.
Così deciso in Taranto, 05-05-2025
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Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte
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