Art. 1.
Sono autorizzate, anche ai fini dell' articolo 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 , le opere necessarie per l'ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al progetto di massima 27 agosto 1953, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 10 marzo 1955, ed al progetto di variante 6 giugno 1956 pure approvato dal detto Consiglio il 19 luglio 1956. Tali progetti sostituiscono, ad ogni effetto, il piano regolatore 30 ottobre 1925, di cui al regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909 .
Sono anche dichiarate di pubblica utilita', le opere che, nel perimetro considerato dai predetti progetti, sono necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali, per le istituzioni di assistenza e protezione sociale, ed in genere per pubblici servizi.
Le opere di cui al presente articolo sono considerate, ad ogni effetto di legge, indifferibili ed urgenti.
Sono autorizzate, anche ai fini dell' articolo 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 , le opere necessarie per l'ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al progetto di massima 27 agosto 1953, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 10 marzo 1955, ed al progetto di variante 6 giugno 1956 pure approvato dal detto Consiglio il 19 luglio 1956. Tali progetti sostituiscono, ad ogni effetto, il piano regolatore 30 ottobre 1925, di cui al regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909 .
Sono anche dichiarate di pubblica utilita', le opere che, nel perimetro considerato dai predetti progetti, sono necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali, per le istituzioni di assistenza e protezione sociale, ed in genere per pubblici servizi.
Le opere di cui al presente articolo sono considerate, ad ogni effetto di legge, indifferibili ed urgenti.