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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 606/2019
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 606 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa
DA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Fabrizio Panzavuota
APPELLANTI
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Conti Controparte_1
APPELLATA
Appello avverso sentenza n. 1585/2018 Tribunale di Ancona pubblicata in data
09.10.2010 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo/contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
proponevano appello per la riforma della sentenza di primo grado del
[...]
Tribunale di Ancona indicata in epigrafe, sentenza che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli appellanti avverso
[...]
Controparte_2
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del gravame;
nelle more del CP_2
giudizio, in data 07.02.2023, la causa veniva interrotta per intervenuto decesso dell'appellante . Parte_3
La causa è stata poi riassunta con ricorso depositato in data 03.01.2025 dalla cessionaria del credito per sentire dichiarare l'estinzione. Controparte_3
Alla luce della riassunzione tardiva (la riassunzione è stata effettuata oltre il termine di legge di mesi tre previsto dall'art. 305 cpc) va dichiarata la estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c. .
Le spese di lite del grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310 ult. comma cpc
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese di lite.
Ancona, li 2.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 606/2019
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 606 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa
DA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Fabrizio Panzavuota
APPELLANTI
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Conti Controparte_1
APPELLATA
Appello avverso sentenza n. 1585/2018 Tribunale di Ancona pubblicata in data
09.10.2010 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo/contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
proponevano appello per la riforma della sentenza di primo grado del
[...]
Tribunale di Ancona indicata in epigrafe, sentenza che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli appellanti avverso
[...]
Controparte_2
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del gravame;
nelle more del CP_2
giudizio, in data 07.02.2023, la causa veniva interrotta per intervenuto decesso dell'appellante . Parte_3
La causa è stata poi riassunta con ricorso depositato in data 03.01.2025 dalla cessionaria del credito per sentire dichiarare l'estinzione. Controparte_3
Alla luce della riassunzione tardiva (la riassunzione è stata effettuata oltre il termine di legge di mesi tre previsto dall'art. 305 cpc) va dichiarata la estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c. .
Le spese di lite del grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310 ult. comma cpc
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese di lite.
Ancona, li 2.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 2/2