Articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 47 bisArticolo 48 bis
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 54. (((Intervento dei creditori). )) (( 1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile .
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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