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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/08/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
RG 1635 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
(di seguito, Parte_1 per brevità, indicato anche come “ ), Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Seghi e dall'Avv.
Niccolò Seghi appellante nei confronti di
Controparte_1
(di seguito, per brevità, indicata anche come “
[...]
) rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela P_
Giovannoni
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1040/2021 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 15 aprile 2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, per i motivi dedotti in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame e in totale riforma della sentenza
1 emessa dal Tribunale di Firenze n. 1040/2021 emessa il
15.04.2021 nel giudizio Rg. n. 15718/2016 non notificata,
- accertare l'inadempimento contrattuale da parte di
, per non aver eseguito a regola d'arte Controparte_1 il lavoro commissionato e, quindi, previo riconoscimento che la stessa non ha maturato il credito vantato, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.
4328/2016 - RG. n. 6995/2016 emesso in data 25 agosto
2016 dal Tribunale di Firenze con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di cui al decreto stesso;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, precisare il minor valore delle opere eseguite da e del relativo credito, nonché Controparte_1 indicare l'ammontare degli importi necessari al ripristino dei luoghi e, quindi, condannare
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
Condominio di Via Lamarmora n. 25 in Firenze, in persona dell'amministratore in carica, al pagamento della somma di € 800,00, quale costo del restauro del portone di ingresso condominiale resosi necessario a causa della cattiva esecuzione delle opere dalla società appellata, oltre al pagamento dell'ulteriore somma occorrente per la rimozione dei vizi e per il risarcimento dei danni subiti che verrà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria, eventualmente da detrarsi in compensazione dal credito vantato da . Con vittoria di spese P_
e compensi, di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione si insiste nell'ammissione delle prove già dedotte nel giudizio di prime cure e che qui si insistono e si riepilogano. Prova per testi. 1)DCV che le foto allegare alla perizia da Voi redatta, che vi si mostra, e prodotta quale documento 4)
2 sono relative ai locali ed al portone d'ingresso del
Condominio di Via Lamarmora n. 25 in e sono state Pt_1 scattate in occasione della perizia”. 2) DCV che la vernice protettiva e di finitura utilizzata per la facciata esterne del portone d'ingresso dello stabile di
in si presentava ancora fresca Parte_1 Pt_1 dopo 15 giorni dalla sua applicazione con conseguente accumulo di sporcizia indelebile su specchiature e modanature;
3) DCV che le parti più esposte alle intemperie della faccia esterna del portone d'ingresso dello stabile di in Parte_1 Pt_1 risultavano prive di quasi completamente di vernice protettiva;
4) DCV che la faccia esterna del portone
d'ingresso dello stabile di in Parte_1 Pt_1 presentava una diversità di colori disomogenei tra la parte alta e la parte bassa dello stesso;
5) DCV che la parte interna del portone d'ingresso dello stabile di
[...] in risultava insufficientemente Parte_1 Pt_1 stuccata e rifinita nei punti di connessione degli elementi componenti. Si indicano quali testi: -l'Arch.
con studio in Via Lamarmora n. Testimone_1 Pt_1
29. -il SI. residente in [...]
e San Piero (FI) Loc. Tagliaferro, Via Bolognese Vecchia
n. 18. CTU. Si chiede l'ammissione di consulenza tecnica
d'ufficio volta a verificare la qualità delle opere eseguite dall'appellata nell'immobile del condomino di in e quindi affinché sia Parte_1 Pt_1 accertata l'esistenza dei vizi indicati nella perizia dell' arch. (doc. n. 4 fasc. di primo grado) Tes_1 corredata da foto stimando il minor valore delle stesse rispetto al preventivo e a quanto pagato dall'appellante nonché il costo necessario per l'eliminazione dei vizi e il risarcimento dei danni subiti»;
3 per l'appellata: «Voglia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e per tutto quanto sopra esposto, in via preliminare ed assorbente dichiarare inammissibile
l'appello avanzato dal Controparte_2
in persona del suo amministratore pro tempore
[...] avverso la sentenza n. 1040/2021 del Tribunale di Firenze, con ogni consequenziale provvedimento di ragione e di legge e, in ogni caso, respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata e respingere ogni eccezione, istanza e domanda anche riconvenzionale ex adverso avanzata e confermare altresì il D.I. n. 4328/16 del Tribunale di Firenze e comunque condannare il nella persona Controparte_2 del suo amministratore pro tempore al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_1 somma di Euro 6.307,57 oltre interessi ex D.lgs. n.231/02 fino al dì del saldo od a quella diversa somma maggiore
o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In via istruttoria l'appellata chiede che siano respinte e dichiarate inammissibili le istanze ex adverso avanzate ex art. 345 c.p.c. nonché, per le causali e le motivazioni sopra esposte, ivi compresa la CTU. In denegata ipotesi chiede siano sentiti a controprova i testi indicati nella narrativa che precede. Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
La società notificava decreto Controparte_1 ingiuntivo al , Parte_3 deducendo il mancato pagamento del credito della somma di € 6.307,57, quale corrispettivo per lavori di verniciatura e tinteggiatura effettuati nel vano scale e nel locale cantine condominiali, come da fattura n. 31
4 dell'11.4.2016. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, il eccependo CP_2
l'inadempimento dell'opposta deduceva di avere P_ contestato sia la corretta esecuzione dei lavori sia la contabilità finale e di avere incaricato un perito di rilevare e descrivere la presenza di vizi, invitando poi la all'eliminazione degli stessi. P_
Chiedeva la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al pagamento della somma necessaria all'eliminazione dei vizi, oltre alla somma di € 800,00, già pagata per il rifacimento della verniciatura del portone.
Si costituiva in giudizio la parte opposta P_
e si difendeva allegando di avere completato i
[...] lavori nella prima metà del mese di ottobre 2015 e di avere ricevuto la prima contestazione solo venti giorni dopo, quando il Condominio aveva inviato una perizia con descrizione dei vizi. Eccepiva anche la decadenza del
Condominio dall'azione di garanzia e contestando la sussistenza dei vizi lamentati, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio. Il Tribunale autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto e la causa veniva istruita a mezzo prove orali e quindi precisate le conclusioni veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle rituali memorie conclusive.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale ha deciso la causa rigettando l'opposizione e altresì la domanda riconvenzionale degli opposti e confermando il decreto ingiuntivo, condannando inoltre
5 il condominio alla rifusione delle spese di lite della società Il Tribunale comincia la Controparte_1 sua disamina richiamando gli insegnamenti della Suprema
Corte in materia di riparto dell'onere della prova. “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.(Cass. SU n. 13533 del
30/10/2001). Il Tribunale valuta innanzitutto che il titolo, cioè il contratto d'appalto ovvero di prestazione d'opera non è contestato. Il condominio si era rivolto alla società per ottenere Controparte_1 la riverniciatura di parti comuni dell'edificio. Il
si è difeso dichiarando di non avere proceduto CP_2 ad onorare il pagamento, sulla scorta dell'elaborato di un proprio perito che elencava i vizi dell'opera.
[...] eccepisce che ai sensi dell'art. 2226 c.c., P_ il condominio era decaduto dalla garanzia, perché a fronte di vizi minimi, ma proprio a dire del condominio,
6 visibili, aveva atteso un periodo superiore ai rituali
8 giorni per denunciare l'accaduto. Citando anche in questo caso gli insegnamenti della Cassazione, il
Tribunale ha indicato il discrimine fra il contratto d'appalto e il contratto d'opera, argomento preliminare rispetto al decorso dei termini decadenziali relativi ad ogni istituto. Il contratto d'opera è quello che riguarda il lavoro del titolare ed eventualmente di qualche collaboratore, anche familiare, mentre l'appalto prevede un'organizzazione complessa di lavoro subordinato di maestranze e utilizzo di mezzi. Ha quindi valutato che
è una piccolissima società di persone Controparte_1 formata da due fratelli con qualche occasionale aiuto e di conseguenza il contratto intercorso con il condominio non può che essere inquadrato nella categoria del contratto d'opera. Ciò premesso, ne ha fatto discendere la conseguenza che il termine di 8 giorni previsto dall'articolo 2226 c.c. era spirato, considerando ulteriormente che per l'apprensione visiva dei vizi non era necessario un occhio esperto o tecnico. Dichiarava quindi il decaduto dall'azione di garanzia CP_2 perché il termine di denuncia era perento e perché il non aveva assolto l'onere della prova che gli CP_2 incombeva. Cfr. pag.6:”Infatti, i lavori sono terminati, al massimo, entro la prima metà del mese di ottobre 2015, data in cui è stata consegnata la contabilità dei lavori
(v. dichiarazione della teste , verbale di udienza Tes_3
17.4.2019) per cui, essendo vizi palesi, la contestazione avrebbe dovuto intervenire intorno al
23.10.2015.”E ancora: “D'altra parte, la raccomandata di contestazione inviata dall'Amministratore del Condominio
Co a il 18.12.2015 appare irrimediabilmente tardiva, anche considerando quale momento della scoperta la
7 redazione della perizia.” Ha quindi rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale condannando il condominio alle spese di lite.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che l'oggetto del contratto fosse l'opera invece che l'appalto, motivando che si trattava di una piccola impresa artigiana con lavoro prevalente della famiglia, mentre la è iscritta alla Controparte_1 sezione ordinaria della CCIAA, ha quattro dipendenti e due soci che sono fratelli tra di loro;
ha censurato la ricostruzione del giudice di prime cure che ha indicato come uno dei dipendenti fosse “coniuge” di uno dei soci, mentre questo non poteva verificarsi dato che non era ancora entrata in vigore la legge Cirinnà, mentre vigeva questo contratto. Da queste errate deduzioni il
Tribunale ha inferito che trattandosi di piccola impresa artigiana operante col solo lavoro dei familiari, il contratto dovesse qualificarsi come d'opera invece che d'appalto.
Col secondo motivo d'appello ha lamentato che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che i vizi non fossero stati denunciati nel termine di decadenza da parte del essendo stati denunciati CP_2 pacificamente venti giorni dopo il termine dei lavori individuato nel 15.10.2015 e comunque sono stati riconosciuti dalla Ciò, a prescindere P_ che si qualifichi il contratto come appalto o come opera, determina preliminarmente la tempestività della denuncia
8 e comunque la non necessarietà della stessa, dato appunto il riconoscimento dei vizi da parte della P_
, che non riteneva completata l'opera. La sentenza
[...]
è errata dove non rileva che la perizia è stata inviata quale denuncia dei vizi e che è stata ricevuta il
05.11.2015, avendo il condominio avuto piena contezza dei vizi e dei danni solo il 29.10.2015.
Col terzo motivo d'appello ha lamentato, riproponendo la domanda riconvenzionale, di avere subito ingenti danni derivanti dal fatto di avere dovuto rifare il lavoro di verniciatura dell'atrio scale e del portone d'ingresso, perché trattandosi di immobile di pregio nel quale si trovano uffici di rappresentanza, l'immagine del condominio e dei condomini ne avrebbe patito detrimento.
Di conseguenza il ha subito un danno CP_2 consistente nel pagamento dei lavori errati e nel pagamento dell'intervento del terzo per il ripristino.
Si costituiva in giudizio la eccependo P_ preliminarmente che durante la redazione del verbale di prova testimoniale in primo grado erano stati scambiati erroneamente i dati anagrafici dei testi e Tes_4 Tes_3 quest'ultima è la moglie di uno dei fratelli P_ socio della , non il teste che è sposato P_ Tes_4 con una signora terza e non si è mai avvalso della legge
Cirinnà. Questa eccezione da sola condanna la tesi dell'appellante che è parzialmente fondata sul fatto che la è un'azienda di dimensioni tali da P_ permettere di utilizzare l'istituto dell'appalto invece che quello del contratto d'opera, con relative decadenze, dato che ad avviso del condominio il dato della forza lavoro esterna alla famiglia sarebbe prevalente. Parte appellata ha comunque contestato il fatto che l'invio della perizia potesse essere
9 equiparato a denuncia dei vizi, ritenendo invece che la prima denuncia utile fosse stata inviata in data 18 dicembre 2015, a fronte della fine dei lavori individuata nella fine di settembre, primi di ottobre 2015, da parte di più di un testimone. Ha comunque eccepito nel merito che mai durante i lavori i condomini o l'amministratrice, sempre presente perché ivi residente, abbiano indicato vizi, che invece la perizia ha descritto come visibili.
Essi si sarebbero semplicemente disinteressati del pagamento del lavoro terminato, tanto da dover ricevere un sollecito dopo quasi tre mesi. Chiedeva quindi la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 16 luglio 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello (“I. - Il contratto di appalto”, pag. 9 e ss. dell'atto di citazione in appello)
è infondato e merita reiezione. Il principale criterio discretivo tra contratto d'opera e contratto d'appalto deve essere individuato nella struttura e dimensione dell'impresa a cui è affidata l'esecuzione dell'opera. Il contratto d'opera è tipico della piccola impresa, dove l'elemento caratterizzante è il lavoro prevalentemente personale dell'imprenditore (o di pochi collaboratori di cui si avvale), senza una complessa
10 organizzazione di mezzi e persone. Il contratto d'appalto, invece, coinvolge medie o grandi imprese con una struttura organizzativa più complessa che racchiude efficienza, velocità, tecnologie e attrezzature adeguate, con l'imprenditore che svolge un ruolo di direzione e coordinamento dei lavori, invece che di esecuzione diretta.
È opportuno rilevare come la giurisprudenza di legittimità si sia occupata dell'individuazione dei criteri in base ai quali distinguere il contratto d'appalto dal contratto d'opera, individuando la differenza tra queste figure negoziali (accomunate dall'obbligo verso il committente di compiere dietro corrispettivo un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di un rischio da parte di chi esegue) nella complessità dell'organizzazione impiegata, giungendo a qualificare il contratto come appalto se l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante un'organizzazione tipica della media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, e come contratto d'opera laddove prevalente è il lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 c.c.
(v., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 31/08/2021, n.
23680, che richiama anche Cass. 7107/2001, Cass.
9237/1997, Cass. 5451/1999, Cass. 7606/1999 ma anche
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27258 del 16 novembre 2017 e Cass. 12519/2010), come pure nei casi in cui l'elemento organizzativo non sia tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano
(v. Cass. civ., Sez. II, 11/02/2022, n.4527), non essendo
11 di per sé incompatibile con la figura dell'appalto il carattere artigianale dell'impresa (Cass. Civ.n.
1856/1990), sempre che emerga la prova dell'assunzione della gestione dell'opera a proprio rischio ed un'organizzazione di mezzi necessari alla sua esecuzione. Nel caso oggi al vaglio di questa Corte emerge pacificamente come tra le parti sia stato concluso un contratto d'opera. La è, infatti, Controparte_1 una piccola impresa artigiana che esegue lavori di imbiancatura. L'organizzazione dei mezzi si riduce a scala, vernici e pennelli e l'impresa è costituita da due soci, tra loro fratelli, vale a dire e P_ P_
. Costoro hanno assunto come impiegata
[...] amministrativa la moglie di uno di loro, la SI.ra PT
, e due collaboratori. La circostanza di essere la
[...] società odierna appellata iscritta al Registro delle
Imprese nella Sezione Ordinaria e soltanto annotata con la qualifica di artigiana non è rilevante/dirimente dato che il lavoro viene svolto dai due soci fratelli, che nel tempo hanno assunto uno o due imbianchini. Parte appellante sostiene che il SI. avrebbe riferito Tes_4 di essere coniuge di uno dei soci ed evidenzia come all'epoca del sorgere del rapporto contrattuale non fosse ancora vigente la Legge Cirinnà sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, con la conseguenza che il medesimo avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un semplice addetto “terzo” e non come familiare del prestatore d'opera. In realtà, come si evince agevolmente dal certificato di stato di famiglia, la SI.ra – e non il SI. - è Parte_4 Tes_5 il coniuge (la moglie) di uno dei soci, , Controparte_1 ed è l'impiegata che si occupa dell'amministrazione della L'errore materiale commesso Controparte_1
12 nel riportare a verbale le deposizioni dei testi Tes_5
e è lapalissiano e non incide sul
[...] Parte_4 ragionamento operato dal giudice di prime cure.
Il secondo motivo d'appello (“II.-La contestazione dei vizi. Il riconoscimento dei medesimi”, v. pag. 12 e ss. dell'atto di citazione in appello) è infondato e merita reiezione. A prescindere dalla qualificazione giuridica del contratto de quo, il termine per la denuncia di eventuali vizi era comunque scaduto, dato che il condominio, nella persona dell'amministratore Rag.
spedì la lettera raccomandata (e Controparte_4
l'allegata relazione peritale dell'Arch. ) con Tes_1 la quale contestò i lavori di tinteggiatura delle pareti, del vano scale, del passamano e della cantina nonché di verniciatura del portone d'ingresso, in quanto asseritamente affetti da gravi difetti, solamente in data 18 dicembre 2015, a fronte di lavori terminati alla fine di settembre o nei primi giorni di ottobre 2015, come chiaramente riferito dall'impiegata amministrativa la quale ha spiegato che ella era solita Parte_4 inviare la contabilità finale e la relativa richiesta di pagamento dopo due settimane dalla fine dei lavori, quindi all'incirca in data 15 ottobre 2015, e anche dal teste che individua la data del termine dei lavori Tes_4 nella fine del mese di settembre del 2015. Che si trattasse di contratto di appalto o di contratto d'opera, entrambi i termini decadenziali per la denuncia dei vizi o delle difformità (rispettivamente di 60 giorni e di 8 giorni, ai sensi degli artt. 1667 e 2226 c.c.) erano abbondantemente spirati. Nemmeno la tesi del presunto riconoscimento dei vizi da parte di Controparte_1
(riconoscimento che renderebbe non necessaria la denunzia), desumibile, ad avviso dell'appellante, dal
13 fatto che l'appellata ha ammesso che avrebbe dovuto portare a termine l'opera apportando dei ritocchi, è accoglibile. Infatti, gli allegati vizi così come descritti nella lettera di contestazione che riprende la perizia di parte del condominio, sono vizi percepibili da occhio non esperto o tecnico. Dalla stessa descrizione dei vizi fornita dall'Arch. nel proprio Tes_1 elaborato si ricava che qualunque persona che si trovava a passare nel vano scale li avrebbe facilmente riconosciuti. Ne deriva, a maggior ragione, che, se il condominio davvero avesse ritenuto l'opera viziata,
l'amministratrice e gli altri condomini che passavano abitualmente per le scale durante i lavori, avrebbero potuto indicare tali vizi agli imbianchini mentre erano in sede e comunque contestarli/denunciarli all'appellata immediatamente, rispettando così anche il più breve termine di 8 giorni previsto dal Codice civile per il contratto d'opera. Non coglie nel segno nemmeno la tesi dell'appellante secondo la quale il avrebbe CP_2 avuto piena contezza dei vizi solamente in data 29 ottobre 2015 (data riportata nella relazione peritale dell'Arch. ), dopo aver preso cognizione del Tes_1 contenuto dell'elaborato del proprio consulente tecnico di fiducia. Infatti, va ribadito che dalla stessa perizia, che ha una valenza meramente indicativa non essendo state le indagini/gli accertamenti espletate nel contraddittorio delle parti, emerge che i vizi erano agilmente percepibili da chiunque si trovasse a passare per le scale. Da ciò discende che il aveva a CP_2 disposizione 8 giorni, con decorrenza al più tardi dal
15 ottobre 2015, data di invio della contabilità finale dalla società appellata al per denunciare CP_2 espressamente i vizi. Dunque, anche a voler ammettere
14 che la perizia stragiudiziale redatta dall'Arch.
integri di per sé una espressa e formale Tes_1 denunzia/contestazione dei vizi dell'opera e che la stessa sia stata inviata alla in Controparte_1 data 5 novembre 2015, essa sarebbe stata comunque inviata alla società odierna appellata almeno 20 giorni dopo che quest'ultima aveva inviato la contabilità al condominio.
Il termine decadenziale era dunque ampiamente spirato.
Il terzo motivo è infondato e merita reiezione. Il
Tribunale, avendo correttamente accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi sollevata da
[...]
ha coerentemente respinto la domanda P_ risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal
Condominio, non avendo quest'ultimo dimostrato di aver tempestivamente denunciato i vizi, sia che il contratto stipulato tra le parti fosse inquadrato come contratto d'opera ovvero come appalto. Mancando quindi l'adempimento dell'obbligazione principale da parte di chi si assume creditore, che è quella di denunciare i vizi dell'opera nel termine previsto dal Codice civile per il tipo contrattuale che viene in rilievo nel caso di specie (contratto d'opera), il Tribunale non poteva dare seguito alla richiesta di risarcimento per avere dovuto commissionare nuovamente i lavori ad altra impresa. A tacer d'altro, la riverniciatura del portone era già stata affidata ad altra impresa, come prova la fattura emessa, in assenza di contraddittorio tra le parti, così impedendo al giudice di conoscere lo stato dei luoghi, pacificamente alterato.
L'appello proposto da Parte_1
, in persona dell'amministratore in carica,
[...] dunque, deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 1040/2021 del Tribunale
15 Ordinario di Firenze.
Le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00; adozione dei valori medi di cui al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un Parte_1 Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• RESPINGE l'appello come in atti proposto da in avverso la Controparte_2 Pt_1 sentenza 1040/2021 del Tribunale di Firenze, emessa/pubblicata in data 15 aprile 2021, sentenza che, per l'effetto, conferma integralmente;
• CONDANNA la parte appellante Controparte_2
in a rimborsare alla controparte
[...] Pt_1
le spese Controparte_1 di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida in € 3966 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale,
Iva e c.p.a. come per legge;
• DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono, a carico di
[...]
i presupposti per il Controparte_2 Parte_1
16 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 23 luglio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
(di seguito, Parte_1 per brevità, indicato anche come “ ), Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Seghi e dall'Avv.
Niccolò Seghi appellante nei confronti di
Controparte_1
(di seguito, per brevità, indicata anche come “
[...]
) rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela P_
Giovannoni
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1040/2021 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 15 aprile 2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, per i motivi dedotti in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame e in totale riforma della sentenza
1 emessa dal Tribunale di Firenze n. 1040/2021 emessa il
15.04.2021 nel giudizio Rg. n. 15718/2016 non notificata,
- accertare l'inadempimento contrattuale da parte di
, per non aver eseguito a regola d'arte Controparte_1 il lavoro commissionato e, quindi, previo riconoscimento che la stessa non ha maturato il credito vantato, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.
4328/2016 - RG. n. 6995/2016 emesso in data 25 agosto
2016 dal Tribunale di Firenze con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di cui al decreto stesso;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, precisare il minor valore delle opere eseguite da e del relativo credito, nonché Controparte_1 indicare l'ammontare degli importi necessari al ripristino dei luoghi e, quindi, condannare
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
Condominio di Via Lamarmora n. 25 in Firenze, in persona dell'amministratore in carica, al pagamento della somma di € 800,00, quale costo del restauro del portone di ingresso condominiale resosi necessario a causa della cattiva esecuzione delle opere dalla società appellata, oltre al pagamento dell'ulteriore somma occorrente per la rimozione dei vizi e per il risarcimento dei danni subiti che verrà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria, eventualmente da detrarsi in compensazione dal credito vantato da . Con vittoria di spese P_
e compensi, di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione si insiste nell'ammissione delle prove già dedotte nel giudizio di prime cure e che qui si insistono e si riepilogano. Prova per testi. 1)DCV che le foto allegare alla perizia da Voi redatta, che vi si mostra, e prodotta quale documento 4)
2 sono relative ai locali ed al portone d'ingresso del
Condominio di Via Lamarmora n. 25 in e sono state Pt_1 scattate in occasione della perizia”. 2) DCV che la vernice protettiva e di finitura utilizzata per la facciata esterne del portone d'ingresso dello stabile di
in si presentava ancora fresca Parte_1 Pt_1 dopo 15 giorni dalla sua applicazione con conseguente accumulo di sporcizia indelebile su specchiature e modanature;
3) DCV che le parti più esposte alle intemperie della faccia esterna del portone d'ingresso dello stabile di in Parte_1 Pt_1 risultavano prive di quasi completamente di vernice protettiva;
4) DCV che la faccia esterna del portone
d'ingresso dello stabile di in Parte_1 Pt_1 presentava una diversità di colori disomogenei tra la parte alta e la parte bassa dello stesso;
5) DCV che la parte interna del portone d'ingresso dello stabile di
[...] in risultava insufficientemente Parte_1 Pt_1 stuccata e rifinita nei punti di connessione degli elementi componenti. Si indicano quali testi: -l'Arch.
con studio in Via Lamarmora n. Testimone_1 Pt_1
29. -il SI. residente in [...]
e San Piero (FI) Loc. Tagliaferro, Via Bolognese Vecchia
n. 18. CTU. Si chiede l'ammissione di consulenza tecnica
d'ufficio volta a verificare la qualità delle opere eseguite dall'appellata nell'immobile del condomino di in e quindi affinché sia Parte_1 Pt_1 accertata l'esistenza dei vizi indicati nella perizia dell' arch. (doc. n. 4 fasc. di primo grado) Tes_1 corredata da foto stimando il minor valore delle stesse rispetto al preventivo e a quanto pagato dall'appellante nonché il costo necessario per l'eliminazione dei vizi e il risarcimento dei danni subiti»;
3 per l'appellata: «Voglia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e per tutto quanto sopra esposto, in via preliminare ed assorbente dichiarare inammissibile
l'appello avanzato dal Controparte_2
in persona del suo amministratore pro tempore
[...] avverso la sentenza n. 1040/2021 del Tribunale di Firenze, con ogni consequenziale provvedimento di ragione e di legge e, in ogni caso, respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata e respingere ogni eccezione, istanza e domanda anche riconvenzionale ex adverso avanzata e confermare altresì il D.I. n. 4328/16 del Tribunale di Firenze e comunque condannare il nella persona Controparte_2 del suo amministratore pro tempore al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_1 somma di Euro 6.307,57 oltre interessi ex D.lgs. n.231/02 fino al dì del saldo od a quella diversa somma maggiore
o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In via istruttoria l'appellata chiede che siano respinte e dichiarate inammissibili le istanze ex adverso avanzate ex art. 345 c.p.c. nonché, per le causali e le motivazioni sopra esposte, ivi compresa la CTU. In denegata ipotesi chiede siano sentiti a controprova i testi indicati nella narrativa che precede. Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
La società notificava decreto Controparte_1 ingiuntivo al , Parte_3 deducendo il mancato pagamento del credito della somma di € 6.307,57, quale corrispettivo per lavori di verniciatura e tinteggiatura effettuati nel vano scale e nel locale cantine condominiali, come da fattura n. 31
4 dell'11.4.2016. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, il eccependo CP_2
l'inadempimento dell'opposta deduceva di avere P_ contestato sia la corretta esecuzione dei lavori sia la contabilità finale e di avere incaricato un perito di rilevare e descrivere la presenza di vizi, invitando poi la all'eliminazione degli stessi. P_
Chiedeva la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al pagamento della somma necessaria all'eliminazione dei vizi, oltre alla somma di € 800,00, già pagata per il rifacimento della verniciatura del portone.
Si costituiva in giudizio la parte opposta P_
e si difendeva allegando di avere completato i
[...] lavori nella prima metà del mese di ottobre 2015 e di avere ricevuto la prima contestazione solo venti giorni dopo, quando il Condominio aveva inviato una perizia con descrizione dei vizi. Eccepiva anche la decadenza del
Condominio dall'azione di garanzia e contestando la sussistenza dei vizi lamentati, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio. Il Tribunale autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto e la causa veniva istruita a mezzo prove orali e quindi precisate le conclusioni veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle rituali memorie conclusive.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale ha deciso la causa rigettando l'opposizione e altresì la domanda riconvenzionale degli opposti e confermando il decreto ingiuntivo, condannando inoltre
5 il condominio alla rifusione delle spese di lite della società Il Tribunale comincia la Controparte_1 sua disamina richiamando gli insegnamenti della Suprema
Corte in materia di riparto dell'onere della prova. “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.(Cass. SU n. 13533 del
30/10/2001). Il Tribunale valuta innanzitutto che il titolo, cioè il contratto d'appalto ovvero di prestazione d'opera non è contestato. Il condominio si era rivolto alla società per ottenere Controparte_1 la riverniciatura di parti comuni dell'edificio. Il
si è difeso dichiarando di non avere proceduto CP_2 ad onorare il pagamento, sulla scorta dell'elaborato di un proprio perito che elencava i vizi dell'opera.
[...] eccepisce che ai sensi dell'art. 2226 c.c., P_ il condominio era decaduto dalla garanzia, perché a fronte di vizi minimi, ma proprio a dire del condominio,
6 visibili, aveva atteso un periodo superiore ai rituali
8 giorni per denunciare l'accaduto. Citando anche in questo caso gli insegnamenti della Cassazione, il
Tribunale ha indicato il discrimine fra il contratto d'appalto e il contratto d'opera, argomento preliminare rispetto al decorso dei termini decadenziali relativi ad ogni istituto. Il contratto d'opera è quello che riguarda il lavoro del titolare ed eventualmente di qualche collaboratore, anche familiare, mentre l'appalto prevede un'organizzazione complessa di lavoro subordinato di maestranze e utilizzo di mezzi. Ha quindi valutato che
è una piccolissima società di persone Controparte_1 formata da due fratelli con qualche occasionale aiuto e di conseguenza il contratto intercorso con il condominio non può che essere inquadrato nella categoria del contratto d'opera. Ciò premesso, ne ha fatto discendere la conseguenza che il termine di 8 giorni previsto dall'articolo 2226 c.c. era spirato, considerando ulteriormente che per l'apprensione visiva dei vizi non era necessario un occhio esperto o tecnico. Dichiarava quindi il decaduto dall'azione di garanzia CP_2 perché il termine di denuncia era perento e perché il non aveva assolto l'onere della prova che gli CP_2 incombeva. Cfr. pag.6:”Infatti, i lavori sono terminati, al massimo, entro la prima metà del mese di ottobre 2015, data in cui è stata consegnata la contabilità dei lavori
(v. dichiarazione della teste , verbale di udienza Tes_3
17.4.2019) per cui, essendo vizi palesi, la contestazione avrebbe dovuto intervenire intorno al
23.10.2015.”E ancora: “D'altra parte, la raccomandata di contestazione inviata dall'Amministratore del Condominio
Co a il 18.12.2015 appare irrimediabilmente tardiva, anche considerando quale momento della scoperta la
7 redazione della perizia.” Ha quindi rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale condannando il condominio alle spese di lite.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che l'oggetto del contratto fosse l'opera invece che l'appalto, motivando che si trattava di una piccola impresa artigiana con lavoro prevalente della famiglia, mentre la è iscritta alla Controparte_1 sezione ordinaria della CCIAA, ha quattro dipendenti e due soci che sono fratelli tra di loro;
ha censurato la ricostruzione del giudice di prime cure che ha indicato come uno dei dipendenti fosse “coniuge” di uno dei soci, mentre questo non poteva verificarsi dato che non era ancora entrata in vigore la legge Cirinnà, mentre vigeva questo contratto. Da queste errate deduzioni il
Tribunale ha inferito che trattandosi di piccola impresa artigiana operante col solo lavoro dei familiari, il contratto dovesse qualificarsi come d'opera invece che d'appalto.
Col secondo motivo d'appello ha lamentato che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che i vizi non fossero stati denunciati nel termine di decadenza da parte del essendo stati denunciati CP_2 pacificamente venti giorni dopo il termine dei lavori individuato nel 15.10.2015 e comunque sono stati riconosciuti dalla Ciò, a prescindere P_ che si qualifichi il contratto come appalto o come opera, determina preliminarmente la tempestività della denuncia
8 e comunque la non necessarietà della stessa, dato appunto il riconoscimento dei vizi da parte della P_
, che non riteneva completata l'opera. La sentenza
[...]
è errata dove non rileva che la perizia è stata inviata quale denuncia dei vizi e che è stata ricevuta il
05.11.2015, avendo il condominio avuto piena contezza dei vizi e dei danni solo il 29.10.2015.
Col terzo motivo d'appello ha lamentato, riproponendo la domanda riconvenzionale, di avere subito ingenti danni derivanti dal fatto di avere dovuto rifare il lavoro di verniciatura dell'atrio scale e del portone d'ingresso, perché trattandosi di immobile di pregio nel quale si trovano uffici di rappresentanza, l'immagine del condominio e dei condomini ne avrebbe patito detrimento.
Di conseguenza il ha subito un danno CP_2 consistente nel pagamento dei lavori errati e nel pagamento dell'intervento del terzo per il ripristino.
Si costituiva in giudizio la eccependo P_ preliminarmente che durante la redazione del verbale di prova testimoniale in primo grado erano stati scambiati erroneamente i dati anagrafici dei testi e Tes_4 Tes_3 quest'ultima è la moglie di uno dei fratelli P_ socio della , non il teste che è sposato P_ Tes_4 con una signora terza e non si è mai avvalso della legge
Cirinnà. Questa eccezione da sola condanna la tesi dell'appellante che è parzialmente fondata sul fatto che la è un'azienda di dimensioni tali da P_ permettere di utilizzare l'istituto dell'appalto invece che quello del contratto d'opera, con relative decadenze, dato che ad avviso del condominio il dato della forza lavoro esterna alla famiglia sarebbe prevalente. Parte appellata ha comunque contestato il fatto che l'invio della perizia potesse essere
9 equiparato a denuncia dei vizi, ritenendo invece che la prima denuncia utile fosse stata inviata in data 18 dicembre 2015, a fronte della fine dei lavori individuata nella fine di settembre, primi di ottobre 2015, da parte di più di un testimone. Ha comunque eccepito nel merito che mai durante i lavori i condomini o l'amministratrice, sempre presente perché ivi residente, abbiano indicato vizi, che invece la perizia ha descritto come visibili.
Essi si sarebbero semplicemente disinteressati del pagamento del lavoro terminato, tanto da dover ricevere un sollecito dopo quasi tre mesi. Chiedeva quindi la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 16 luglio 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello (“I. - Il contratto di appalto”, pag. 9 e ss. dell'atto di citazione in appello)
è infondato e merita reiezione. Il principale criterio discretivo tra contratto d'opera e contratto d'appalto deve essere individuato nella struttura e dimensione dell'impresa a cui è affidata l'esecuzione dell'opera. Il contratto d'opera è tipico della piccola impresa, dove l'elemento caratterizzante è il lavoro prevalentemente personale dell'imprenditore (o di pochi collaboratori di cui si avvale), senza una complessa
10 organizzazione di mezzi e persone. Il contratto d'appalto, invece, coinvolge medie o grandi imprese con una struttura organizzativa più complessa che racchiude efficienza, velocità, tecnologie e attrezzature adeguate, con l'imprenditore che svolge un ruolo di direzione e coordinamento dei lavori, invece che di esecuzione diretta.
È opportuno rilevare come la giurisprudenza di legittimità si sia occupata dell'individuazione dei criteri in base ai quali distinguere il contratto d'appalto dal contratto d'opera, individuando la differenza tra queste figure negoziali (accomunate dall'obbligo verso il committente di compiere dietro corrispettivo un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di un rischio da parte di chi esegue) nella complessità dell'organizzazione impiegata, giungendo a qualificare il contratto come appalto se l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante un'organizzazione tipica della media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, e come contratto d'opera laddove prevalente è il lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 c.c.
(v., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 31/08/2021, n.
23680, che richiama anche Cass. 7107/2001, Cass.
9237/1997, Cass. 5451/1999, Cass. 7606/1999 ma anche
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27258 del 16 novembre 2017 e Cass. 12519/2010), come pure nei casi in cui l'elemento organizzativo non sia tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano
(v. Cass. civ., Sez. II, 11/02/2022, n.4527), non essendo
11 di per sé incompatibile con la figura dell'appalto il carattere artigianale dell'impresa (Cass. Civ.n.
1856/1990), sempre che emerga la prova dell'assunzione della gestione dell'opera a proprio rischio ed un'organizzazione di mezzi necessari alla sua esecuzione. Nel caso oggi al vaglio di questa Corte emerge pacificamente come tra le parti sia stato concluso un contratto d'opera. La è, infatti, Controparte_1 una piccola impresa artigiana che esegue lavori di imbiancatura. L'organizzazione dei mezzi si riduce a scala, vernici e pennelli e l'impresa è costituita da due soci, tra loro fratelli, vale a dire e P_ P_
. Costoro hanno assunto come impiegata
[...] amministrativa la moglie di uno di loro, la SI.ra PT
, e due collaboratori. La circostanza di essere la
[...] società odierna appellata iscritta al Registro delle
Imprese nella Sezione Ordinaria e soltanto annotata con la qualifica di artigiana non è rilevante/dirimente dato che il lavoro viene svolto dai due soci fratelli, che nel tempo hanno assunto uno o due imbianchini. Parte appellante sostiene che il SI. avrebbe riferito Tes_4 di essere coniuge di uno dei soci ed evidenzia come all'epoca del sorgere del rapporto contrattuale non fosse ancora vigente la Legge Cirinnà sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, con la conseguenza che il medesimo avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un semplice addetto “terzo” e non come familiare del prestatore d'opera. In realtà, come si evince agevolmente dal certificato di stato di famiglia, la SI.ra – e non il SI. - è Parte_4 Tes_5 il coniuge (la moglie) di uno dei soci, , Controparte_1 ed è l'impiegata che si occupa dell'amministrazione della L'errore materiale commesso Controparte_1
12 nel riportare a verbale le deposizioni dei testi Tes_5
e è lapalissiano e non incide sul
[...] Parte_4 ragionamento operato dal giudice di prime cure.
Il secondo motivo d'appello (“II.-La contestazione dei vizi. Il riconoscimento dei medesimi”, v. pag. 12 e ss. dell'atto di citazione in appello) è infondato e merita reiezione. A prescindere dalla qualificazione giuridica del contratto de quo, il termine per la denuncia di eventuali vizi era comunque scaduto, dato che il condominio, nella persona dell'amministratore Rag.
spedì la lettera raccomandata (e Controparte_4
l'allegata relazione peritale dell'Arch. ) con Tes_1 la quale contestò i lavori di tinteggiatura delle pareti, del vano scale, del passamano e della cantina nonché di verniciatura del portone d'ingresso, in quanto asseritamente affetti da gravi difetti, solamente in data 18 dicembre 2015, a fronte di lavori terminati alla fine di settembre o nei primi giorni di ottobre 2015, come chiaramente riferito dall'impiegata amministrativa la quale ha spiegato che ella era solita Parte_4 inviare la contabilità finale e la relativa richiesta di pagamento dopo due settimane dalla fine dei lavori, quindi all'incirca in data 15 ottobre 2015, e anche dal teste che individua la data del termine dei lavori Tes_4 nella fine del mese di settembre del 2015. Che si trattasse di contratto di appalto o di contratto d'opera, entrambi i termini decadenziali per la denuncia dei vizi o delle difformità (rispettivamente di 60 giorni e di 8 giorni, ai sensi degli artt. 1667 e 2226 c.c.) erano abbondantemente spirati. Nemmeno la tesi del presunto riconoscimento dei vizi da parte di Controparte_1
(riconoscimento che renderebbe non necessaria la denunzia), desumibile, ad avviso dell'appellante, dal
13 fatto che l'appellata ha ammesso che avrebbe dovuto portare a termine l'opera apportando dei ritocchi, è accoglibile. Infatti, gli allegati vizi così come descritti nella lettera di contestazione che riprende la perizia di parte del condominio, sono vizi percepibili da occhio non esperto o tecnico. Dalla stessa descrizione dei vizi fornita dall'Arch. nel proprio Tes_1 elaborato si ricava che qualunque persona che si trovava a passare nel vano scale li avrebbe facilmente riconosciuti. Ne deriva, a maggior ragione, che, se il condominio davvero avesse ritenuto l'opera viziata,
l'amministratrice e gli altri condomini che passavano abitualmente per le scale durante i lavori, avrebbero potuto indicare tali vizi agli imbianchini mentre erano in sede e comunque contestarli/denunciarli all'appellata immediatamente, rispettando così anche il più breve termine di 8 giorni previsto dal Codice civile per il contratto d'opera. Non coglie nel segno nemmeno la tesi dell'appellante secondo la quale il avrebbe CP_2 avuto piena contezza dei vizi solamente in data 29 ottobre 2015 (data riportata nella relazione peritale dell'Arch. ), dopo aver preso cognizione del Tes_1 contenuto dell'elaborato del proprio consulente tecnico di fiducia. Infatti, va ribadito che dalla stessa perizia, che ha una valenza meramente indicativa non essendo state le indagini/gli accertamenti espletate nel contraddittorio delle parti, emerge che i vizi erano agilmente percepibili da chiunque si trovasse a passare per le scale. Da ciò discende che il aveva a CP_2 disposizione 8 giorni, con decorrenza al più tardi dal
15 ottobre 2015, data di invio della contabilità finale dalla società appellata al per denunciare CP_2 espressamente i vizi. Dunque, anche a voler ammettere
14 che la perizia stragiudiziale redatta dall'Arch.
integri di per sé una espressa e formale Tes_1 denunzia/contestazione dei vizi dell'opera e che la stessa sia stata inviata alla in Controparte_1 data 5 novembre 2015, essa sarebbe stata comunque inviata alla società odierna appellata almeno 20 giorni dopo che quest'ultima aveva inviato la contabilità al condominio.
Il termine decadenziale era dunque ampiamente spirato.
Il terzo motivo è infondato e merita reiezione. Il
Tribunale, avendo correttamente accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi sollevata da
[...]
ha coerentemente respinto la domanda P_ risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal
Condominio, non avendo quest'ultimo dimostrato di aver tempestivamente denunciato i vizi, sia che il contratto stipulato tra le parti fosse inquadrato come contratto d'opera ovvero come appalto. Mancando quindi l'adempimento dell'obbligazione principale da parte di chi si assume creditore, che è quella di denunciare i vizi dell'opera nel termine previsto dal Codice civile per il tipo contrattuale che viene in rilievo nel caso di specie (contratto d'opera), il Tribunale non poteva dare seguito alla richiesta di risarcimento per avere dovuto commissionare nuovamente i lavori ad altra impresa. A tacer d'altro, la riverniciatura del portone era già stata affidata ad altra impresa, come prova la fattura emessa, in assenza di contraddittorio tra le parti, così impedendo al giudice di conoscere lo stato dei luoghi, pacificamente alterato.
L'appello proposto da Parte_1
, in persona dell'amministratore in carica,
[...] dunque, deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 1040/2021 del Tribunale
15 Ordinario di Firenze.
Le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00; adozione dei valori medi di cui al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un Parte_1 Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• RESPINGE l'appello come in atti proposto da in avverso la Controparte_2 Pt_1 sentenza 1040/2021 del Tribunale di Firenze, emessa/pubblicata in data 15 aprile 2021, sentenza che, per l'effetto, conferma integralmente;
• CONDANNA la parte appellante Controparte_2
in a rimborsare alla controparte
[...] Pt_1
le spese Controparte_1 di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida in € 3966 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale,
Iva e c.p.a. come per legge;
• DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono, a carico di
[...]
i presupposti per il Controparte_2 Parte_1
16 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 23 luglio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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