Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 892/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RESTANI ANITA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … CONCLUSIONI 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data 10.10.21, matrimonio Parte_2 Parte_1 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Gazzuolo (MN) Anno 2021, al n. 2, Parte 1.
2. Ordinare al Comune di Gazzuolo (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. La figlia minore , collocata anagraficamente presso la madre, è Persona_1 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
4. Il padre potrà vedere la figlia minore e tenerla con sé, ogni Parte_2 qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, secondo il seguente calendario di visita: cinque pomeriggi infrasettimanali con il pernottamento il venerdì notte e due week-end al mese con pernottamento presso il padre il sabato, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e con la volontà e le esigenze della figlia stessa.
5. In occasione delle festività di Natale e di Pasqua e durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per periodi continuativi previo accordo con la madre: in ogni caso, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze di Natale per sette (7) giorni alternando, con cadenza annuale con la madre, il 25 dicembre (Natale) e il 26 dicembre (S. Stefano) ed il 31 dicembre e il
1 gennaio;
durante le vacanze pasquali per (3) tre giorni alternando, con cadenza annuale con la madre, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere la figlia con sé per (2) due settimane anche continuative in città o in luogo di villeggiatura.
6. Le parti manterranno i rispettivi contratti bancari individuali di deposito e/o conto corrente, reciprocamente rinunciando ognuna delle parti a rivendicazioni a qualsiasi titolo, ragione o causa sulle somme depositate in conto corrente, investite in fondi o titoli o comunque oggetto di contratti bancari o mobiliari in genere.
7. Il contratto di finanziamento n 439532557 - acceso presso PA (Montepaschi Siena Ag. Gazzuolo) per €222,00 mensili rimarrà in capo ad entrambi i coniugi sino all'estinzione per metà ciascuno.
8. Con il presente atto assume l'obbligo di contribuire al Parte_2 mantenimento di , sino al raggiungimento della sua autosufficienza Persona_1 economica, versando alla moglie , quale genitore collocatario, in Parte_1 via anticipata entro il giorno 27 di ogni mese, l'importo mensile di euro 300,00, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT - costo vita, con prima rivalutazione nel mese di marzo 2026.
9. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per
2 accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
10. L'assegno unico per i figli verrà percepito da , collocataria Parte_1 della figlia minore.
11. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento personali.
12. I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
13. Spese legali compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge
3 e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in GAZZUOLO
(MN) il 10/10/2021 ed ivi iscritto al numero 2, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2021;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GAZZUOLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 03/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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