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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/09/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 786/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. STRACCIO Parte_1 C.F._1
MICHELA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAMERIERI CP_1 C.F._2
LINDA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 15.9.2025
PARTE RICORRENTE: chiede pronunciarsi lo status di divorzio all'udienza del 15.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Montefano in data
17.09.1989 con trascritto nel Comune di Montefano (estratto atto di matrimonio, Anno CP_1
1989, n.17, Parte II, Serie A, Ufficio 1- doc. n. 2 parte attrice).
Egli ha in particolare dedotto che:
- dall'unione matrimoniale sono nati due figli cioè (nato il [...]), indipendente Per_1 economicamente, e nato il [...]); Per_2
- tra le parti è stata pronunciata sentenza di separazione omologata con decreto del Tribunale di
Macerata in data 16/05/2018, le cui condizioni prevedevano l'assegnazione alla resistente della casa coniugale, sita in Montecassiano, Via G. La Pira n. 49, nonché il trasferimento della stessa con rogito notarile alla medesima, la previsione in capo al dell'obbligo di versare la Parte_1 somma di euro 300,00 mensili, quale contributo per il mantenimento del figlio non Per_2 ancora indipendente economicamente;
- dall'epoca della separazione le parti hanno vissuto separatamente: difatti la resistente vive unitamente ai figli nella casa coniugale sita in Montecassiano, Via G. La Pira n. 49, mentre il ricorrente si è trasferito presso una casa di civile abitazione sita in Montecassiano, Via
Nazionale n. 111, concessa in locazione;
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza si costituiva parte resistente CP_1 contestando tutto quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente.
[...]
In particolare, la resistente allegava:
- di aver sempre contribuito alle esigenze della famiglia, occupandosi della cura della prole e, in particolare, contribuendo con i proventi della propria attività lavorativa (dapprima lavorando come operaia di fabbrica, fino alla data di chiusura della stessa nel 1991, e successivamente lavorando da casa, realizzando tomaie), all'estinzione del mutuo ed alla ristrutturazione della casa coniugale;
- di aver lavorato nella società (prima come Parte_2 collaboratrice e poi come socia), senza che ricevesse mai uno stipendio per l'attività prestata.
Nello specifico, pertanto, la resistente chiedeva la condanna di parte ricorrente al versamento Parte_1 in favore della Sig.ra della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento per il contributo e i CP_1
pagina 2 di 4 sacrifici fatti dalla medesima per lo sviluppo del bar nonché di un assegno di mantenimento del coniuge in suo favore dell'importo di € 500,00;
All'udienza di prima comparizione del 15.09.2025 comparivano, assistite dai rispettivi legali, entrambe le parti.
Parte ricorrente, sentita personalmente, ribadiva la sua volontà di volersi divorziare dal coniuge, chiedendo appunto la pronuncia sullo status e, quanto alla sua situazione lavorativa, dichiarava di essere pensionato e di lavorare poco vista la situazione di salute, manifestava altresì l'intenzione di continuare a versare il mantenimento per il figlio ancora non economicamente indipendente. Per_2
Parte resistente, rappresentava di occuparsi delle esigenze dei figli, con lei conviventi, percependo uno stipendio pari euro 1300,00 mensili, con difficoltà nel fronteggiare tutte le spese necessarie;
oltre a ciò, la ibadiva nuovamente di aver contribuito allo sviluppo dell'attività del bar. CP_1
Il giudice, stante la richiesta di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta, poiché sussistono i requisiti Parte_3 previsti dalla legge ex art. 3 L. n. 898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Difatti, alla luce della documentazione in atti e da quanto è emerso in udienza, la comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è venuta meno definitivamente e non può più essere ricostituita.
Peraltro, dalla omologa della separazione consensuale (in data 16/05/2018) è ampiamente decorso il termine di sei mesi richiesto dalla legge, senza che vi sia stata riconciliazione.
Dunque, va pronunciata la sentenza di cessazione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto da e con rimessione della causa sul ruolo per la Parte_1 CP_1 regolamentazione delle altre questioni tra le parti.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montefano in data
17.09.1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montefano, Anno
1989, n.17, Parte II, Serie A;
- Manda alla cancelleria per le relative incombenze di legge;
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Silvia Grasselli
Il Presidente dott. Paolo Vadalà
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 786/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. STRACCIO Parte_1 C.F._1
MICHELA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAMERIERI CP_1 C.F._2
LINDA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 15.9.2025
PARTE RICORRENTE: chiede pronunciarsi lo status di divorzio all'udienza del 15.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Montefano in data
17.09.1989 con trascritto nel Comune di Montefano (estratto atto di matrimonio, Anno CP_1
1989, n.17, Parte II, Serie A, Ufficio 1- doc. n. 2 parte attrice).
Egli ha in particolare dedotto che:
- dall'unione matrimoniale sono nati due figli cioè (nato il [...]), indipendente Per_1 economicamente, e nato il [...]); Per_2
- tra le parti è stata pronunciata sentenza di separazione omologata con decreto del Tribunale di
Macerata in data 16/05/2018, le cui condizioni prevedevano l'assegnazione alla resistente della casa coniugale, sita in Montecassiano, Via G. La Pira n. 49, nonché il trasferimento della stessa con rogito notarile alla medesima, la previsione in capo al dell'obbligo di versare la Parte_1 somma di euro 300,00 mensili, quale contributo per il mantenimento del figlio non Per_2 ancora indipendente economicamente;
- dall'epoca della separazione le parti hanno vissuto separatamente: difatti la resistente vive unitamente ai figli nella casa coniugale sita in Montecassiano, Via G. La Pira n. 49, mentre il ricorrente si è trasferito presso una casa di civile abitazione sita in Montecassiano, Via
Nazionale n. 111, concessa in locazione;
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza si costituiva parte resistente CP_1 contestando tutto quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente.
[...]
In particolare, la resistente allegava:
- di aver sempre contribuito alle esigenze della famiglia, occupandosi della cura della prole e, in particolare, contribuendo con i proventi della propria attività lavorativa (dapprima lavorando come operaia di fabbrica, fino alla data di chiusura della stessa nel 1991, e successivamente lavorando da casa, realizzando tomaie), all'estinzione del mutuo ed alla ristrutturazione della casa coniugale;
- di aver lavorato nella società (prima come Parte_2 collaboratrice e poi come socia), senza che ricevesse mai uno stipendio per l'attività prestata.
Nello specifico, pertanto, la resistente chiedeva la condanna di parte ricorrente al versamento Parte_1 in favore della Sig.ra della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento per il contributo e i CP_1
pagina 2 di 4 sacrifici fatti dalla medesima per lo sviluppo del bar nonché di un assegno di mantenimento del coniuge in suo favore dell'importo di € 500,00;
All'udienza di prima comparizione del 15.09.2025 comparivano, assistite dai rispettivi legali, entrambe le parti.
Parte ricorrente, sentita personalmente, ribadiva la sua volontà di volersi divorziare dal coniuge, chiedendo appunto la pronuncia sullo status e, quanto alla sua situazione lavorativa, dichiarava di essere pensionato e di lavorare poco vista la situazione di salute, manifestava altresì l'intenzione di continuare a versare il mantenimento per il figlio ancora non economicamente indipendente. Per_2
Parte resistente, rappresentava di occuparsi delle esigenze dei figli, con lei conviventi, percependo uno stipendio pari euro 1300,00 mensili, con difficoltà nel fronteggiare tutte le spese necessarie;
oltre a ciò, la ibadiva nuovamente di aver contribuito allo sviluppo dell'attività del bar. CP_1
Il giudice, stante la richiesta di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta, poiché sussistono i requisiti Parte_3 previsti dalla legge ex art. 3 L. n. 898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Difatti, alla luce della documentazione in atti e da quanto è emerso in udienza, la comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è venuta meno definitivamente e non può più essere ricostituita.
Peraltro, dalla omologa della separazione consensuale (in data 16/05/2018) è ampiamente decorso il termine di sei mesi richiesto dalla legge, senza che vi sia stata riconciliazione.
Dunque, va pronunciata la sentenza di cessazione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto da e con rimessione della causa sul ruolo per la Parte_1 CP_1 regolamentazione delle altre questioni tra le parti.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montefano in data
17.09.1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montefano, Anno
1989, n.17, Parte II, Serie A;
- Manda alla cancelleria per le relative incombenze di legge;
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Silvia Grasselli
Il Presidente dott. Paolo Vadalà
pagina 4 di 4