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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2598 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
nato a [...] l'[...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. STELLATO GI, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 anche da loro sottoscritto, in data 07/11/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 26/10/2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di SA EP ES (NA) (al N.17 , Parte I, Anno 2005). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio è nato un figlio in Napoli il 05/03/2001) e parti Persona_1 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Il Pubblico Ministero con visto del 07/01/2025 nulla ha opposto. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
b) La casa coniugale, sita in SA EP ES (NA) alla Via dell'Acanto, 4, resterà assegnata alla IG.ra ; Parte_2
c) Da tale alloggio, il IG. , ne asporterà tutti i suoi effetti personali, entro e non Parte_1 oltre la data del 31 gennaio 2025; d) L'intero mobilio, le suppellettili, gli elettrodomestici, il corredo nuziale, resteranno in pieno ed esclusivo godimento della IG.ra ; Parte_2
e) La IG.ra , rinuncia ad ogni forma di mantenimento economico, essendo Parte_2 produttrice di reddito autonomo;
f) Stante la maggiore età del figlio , non sussistono problemi di affidamento, né problemi Per_1 in ordine al mantenimento economico, avendo raggiunto lo stesso un'autonoma indipendenza economica;
g) I coniugi dichiarano, inoltre, di aver acclarato ogni rapporto di natura patrimoniale, e relativamente agli stessi, di non aver più nulla a pretendere;
h) I coniugi , si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del Parte_3 passaporto e/o degli altri documenti di espatrio.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
2598 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA EP ES (NA) (al N.17 ,
Parte I, Anno 2005) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA EP ES (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
Nola, 24/01/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice