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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/09/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 741/2024 R.G. vertente fra
C.F. , rappresentata da , quale Parte_1 C.F._1 Parte_2
amministratore di sostegno, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elmina
Latella, in Potenza via dell'Edilizia, giusta mandato in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, domiciliato in Potenza, alla via Pretoria
263, giusta procura generale ad lites per notar in Roma;
Per_1
RESISTENTE - OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 11.3.2024 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe adivano il giudice del lavoro ed opponevano l'ordinanza ingiunzione n. OI-001591754, OI-001591755 e OI-
000491366, notificate la n. 480000154646, n. 480000154657 e n. 480000166720, agli accertamenti n. .6400.13/12/2018.0237905 del 13.12.2018 riferito all'anno 2016, n. Pt_3
.6400.13/12/2018.0237907 del 13.12.2018 riferito all'anno 2017 e n. Pt_3
.6400.05/11/2021.0303482 del 5.11.2021 riferito all'anno 2018 per omesso versamento delle Pt_3 ritenute previdenziali ed assistenziali della società FOOD srl. Riferiva di aver proposto ricorso amministrativo avverso dette comunicazioni, che tuttavia venivano rigettate dall' . Pt_3 Ritenendo illegittimo l'operato dell'Istituto, adivano il giudice del lavoro e domandavano l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni impugnate;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante p.t., e domandava il Controparte_2 rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione mediante deposito nel sistema telematico..
2. La domanda non merita accoglimento.
Le parti ricorrenti hanno proposto opposizione ex art. 22, Legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6,
D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso le ordinanze ingiunzioni indicate in premessa, eccependo preliminarmente l'inesistenza degli avvisi di addebito e delle ordinanze ingiunzioni perché notificate a persona incapace assistita da amministratore di sostegno, condizione comunicata all' in data Pt_3
12.2.2019, 10.2.2020 e 14.12.2021. Eccepivano poi il difetto di legittimazione passiva per inidoneità della ricorrente in quanto affetta da deficit associato a disturbo del linguaggio e Parte_1 risulta da sempre sofferente di patologie psichiatriche, e chiedevano di poter esercitare diritto di manleva nei confronti di , unico responsabile e amministratore di fatto della società Food CP_3 srls, il quale dopo la notifica delle ordinanze-ingiunzioni è stato rintracciato dai familiari della ricorrente e sottoscriveva un documento con il quale dichiarava di essere l'effettivo unico gestore ed amministratore della società e contestualmente di manlevare la signora da Parte_1 qualsivoglia responsabilità connessa all'attività di gestione della società Food srls.
Eccepiva altresì l'illegittimità delle ordinanze per violazione dell'art. 14 L.689/81 ritenendo decaduto l'Istituto per la mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori nei termini.
Nel merito eccepivano la mancanza di motivazione delle ordinanze e delle sanzioni applicate nonché il vizio di notifica degli atti perché effettuati con posta ordinaria.
Va innanzitutto richiamato il quadro normativo di riferimento della vicenda, dell'art. 2, c. 1 bis, della
Legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del D. Lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, il cui testo di seguito si riporta: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a €
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
Le ordinanze in questione traggono origine dal mancato pagamento delle omissioni relative agli atti di accertamento n. .6400.13/12/2018.0237905 del 13.12.2018 riferito all'anno 2016, notificato il Pt_3
16.01.2019, n. .6400.13/12/2018.0237907 del 13.12.2018 riferito all'anno 2017, notificato il Pt_3
16.01.2019, n. .6400.05/11/2021.0303482 del 5.11.2021 riferito all'anno 2018, notificato il Pt_3
24.11.2021.
Le eccezioni preliminari relative alla legittimazione della ricorrente non sono fondate in quanto, la cessazione, per decadenza, dichiarata dal giudice, di dalla carica di amministratore della Parte_1
FOOD S.R.L.S. decorre dal 1.10.2018, dato peraltro già risultante dalle certificazioni pubbliche, mentre le violazioni di cui agli atti di accertamento si riferiscono all'anno 2016, all'anno 2017 e, per quanto riguarda l'anno 2018, fino al mese di settembre 2018, quindi nel periodo in cui la ricorrente era amministratore. La richiesta di manleva nei confronti di tal non risulta assistita da elementi CP_3 indicativi ancor prima che probatori in tal senso, e la scrittura privata allegata dai ricorrenti, priva di registrazione, pare destinata al più a rappresentare una ipotetica situazione di fatto per contrastare l'odierna pretesa dell' . CP_1
Non sussiste la eccepita tardività della notifica degli atti di accertamento e, per derivazione delle ordinanze impugnate, in quanto gli atti prodromici risultano notificati alla ricorrente in data 13.12.2018 per gli anni
2016 e 2017 e in data 5.11.2021 per l'anno 2018, quindi di seguito all'entrata in vigore dell'art. 3, c. 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato le fattispecie di omissione contributiva delle quote a carico dei lavoratori dipendenti per importi fino a Euro 10.000 annui, per cui l' ha dovuto CP_1 provvedere ad emettere i nuovi avvisi alla luce della modifica normativa intervenuta.
Non sussiste altresì vizio di motivazione come dedotto in quanto l'ordinanza-ingiunzione risulta motivata per relationemcon richiamo agli altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, dell'atto di accertamento, oggetto di preventiva notificazione alla parte mai posta in discussione peraltro. Anche le sanzioni amministrative risultano comminate in base all'art. 23 del Decreto-Legge
4 maggio 2023, n. 48 con indicazione dei criteri predeterminati dalla legge.
In ogni caso, l'articolazione del ricorso in opposizione attesta che la parte ha ben compreso i motivi della pretesa e quindi l'insussistenza del vizio motivazionale, con effetto sanante di ogni eventuale - ma si ripete, nel caso di specie insussistente- vizio. Infondato altresì è il motivo relativo alla notifica avvenuta a mezzo addetto postale atteso che da tempo la giurisprudenza è consolidata e ferma nel ritenere legittima la notifica degli atti al contribuente a mezzo posta ordinaria.
Per tali motivi risultano infondate le contestazioni e i rilievi delle parti ricorrenti, e per i motivi sopra esposti, assorbito ogni altro, le ordinanze-ingiunzioni opposte vanno confermate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022, in considerazione dell'oggetto della causa, del valore e delle attività in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da rappresentata dall'amministratore di sostegno Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato il 11.3.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così
[...] provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parti ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell' resistente, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla