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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1015/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 21178/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741-444 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 437/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 4.11.2025 a Napoli Obiettivo Valore e depositato in data 3.12.2025, Ricorrente_2
ha impugnato l'avviso di accertamento n° 183741-444 per omesso pagamento IMU 2020 di
€ 2.538,00, notificatole in data 5.9.2025.
L'immobile è sito in Napoli alla via Indirizzo_1 censito al catasto alla Sezione CHI, Foglio 15, Numero 124, Sub 23.
La ricorrente afferma di essere residente nel predetto immobile e di avere ivi fissato la propria dimora abituale, avendo quindi diritto all'esonero dal tributo;
rappresenta inoltre che vi era ancora l'allaccio della energia elettrica ancorché con utenza intestata al di lei padre donante dell'immobile e di aver fatto denunzia di occupazione immobile ai fini TARI nell'anno 2019
La ricorrente deposita altresì fatture relative ad acquisti on line per arredi e utensili di cucina
Dalla documentazione prodotta risulta inequivocabilmente che la ricorrente ha fissato al propria dimora e residenza nell'immobile oggetto della richiesta adi IMU, immobile che quindi costituisce abitazione principale.
Il ricorso è stato regolarmente notificato a NOV che tuttavia non si è costituta.
Esistono quindi i presupposti per la sentenza semplificata ,poiché il ricorso è stato notificato e quindi il contraddittorio è integro ben sapendo parte resistente o dovendo sapere parte che la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio abilita la Corte alla pronunzia in forma semplificata
Il ricorso, specificamente, è stato notificato in data 4.11.2025 e quindi sono anche trascorsi i venti giorni previsti dall'art. 47 ter d.l.vo n. 546/1992, norma che impone di sentire le parti solo se costituite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 567,00 per la fase di studio, e 357 per la fase introduttiva, € 284 per la fase istruttoria € 919,00 per la fase decisionale per un totale di € 2.127,00 oltre rimborso del 15% per spese generali e oltre ulteriori ed eventuali accessori
Nulla è dovuto a titolo di spese vive per mancata documentazione attestante il pagamento del contributo unificato
P.Q.M.
Annulla l'AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 183741-444 per omesso pagamento IMU 2020;
Condanna Napoli Obiettivo Valore S.R.L. al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.127,00 oltre rimborso del 15% per spese generali e oltre ulteriori ed eventuali accessori.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 21178/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741-444 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 437/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 4.11.2025 a Napoli Obiettivo Valore e depositato in data 3.12.2025, Ricorrente_2
ha impugnato l'avviso di accertamento n° 183741-444 per omesso pagamento IMU 2020 di
€ 2.538,00, notificatole in data 5.9.2025.
L'immobile è sito in Napoli alla via Indirizzo_1 censito al catasto alla Sezione CHI, Foglio 15, Numero 124, Sub 23.
La ricorrente afferma di essere residente nel predetto immobile e di avere ivi fissato la propria dimora abituale, avendo quindi diritto all'esonero dal tributo;
rappresenta inoltre che vi era ancora l'allaccio della energia elettrica ancorché con utenza intestata al di lei padre donante dell'immobile e di aver fatto denunzia di occupazione immobile ai fini TARI nell'anno 2019
La ricorrente deposita altresì fatture relative ad acquisti on line per arredi e utensili di cucina
Dalla documentazione prodotta risulta inequivocabilmente che la ricorrente ha fissato al propria dimora e residenza nell'immobile oggetto della richiesta adi IMU, immobile che quindi costituisce abitazione principale.
Il ricorso è stato regolarmente notificato a NOV che tuttavia non si è costituta.
Esistono quindi i presupposti per la sentenza semplificata ,poiché il ricorso è stato notificato e quindi il contraddittorio è integro ben sapendo parte resistente o dovendo sapere parte che la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio abilita la Corte alla pronunzia in forma semplificata
Il ricorso, specificamente, è stato notificato in data 4.11.2025 e quindi sono anche trascorsi i venti giorni previsti dall'art. 47 ter d.l.vo n. 546/1992, norma che impone di sentire le parti solo se costituite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 567,00 per la fase di studio, e 357 per la fase introduttiva, € 284 per la fase istruttoria € 919,00 per la fase decisionale per un totale di € 2.127,00 oltre rimborso del 15% per spese generali e oltre ulteriori ed eventuali accessori
Nulla è dovuto a titolo di spese vive per mancata documentazione attestante il pagamento del contributo unificato
P.Q.M.
Annulla l'AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 183741-444 per omesso pagamento IMU 2020;
Condanna Napoli Obiettivo Valore S.R.L. al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.127,00 oltre rimborso del 15% per spese generali e oltre ulteriori ed eventuali accessori.