Art. 70
Alla prima attuazione del ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione, di cui all'art. 66 della presente legge, sara' provveduto secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro degli affari esteri.
Con decreto del ministro degli affari esteri sara' provveduto ad introdurre nel bilancio del Fondo per l'emigrazione le variazioni necessarie.