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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/07/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8200/2017 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”
TRA
[...]
Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente
[...]
atto di appello, dall'avv. Roberto Rainone – il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza n. 16, Scala A.
- PARTE APPELLANTE –
E
, C.F. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._1
Montemarano (AV), residente in [...], rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mario Manzo e Antonella Capaccio;
- APPELLATO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.08.2017 la società
[...]
Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado n.296/17,
[...]
pronunciata all'esito del procedimento civile, promosso dal signor CP_1
contro la società e resa dal Giudice di Pace di Buccino in data
[...]
09.06.2017. Parte appellante ritiene che ci sia un'erronea valutazione della domanda e delle prove poste a supporto nonché l'illogicità della motivazione.
In particolare, lamenta la decisione del Giudice di prime cure di qualificare come “obbligatoria” la polizza assicurativa stipulata dall'appellato, essendo esplicitato nelle condizioni contrattuali che l'adesione all'anzidetta polizza è
facoltativa e perciò da escludere dal computo del Taeg. In particolare,
impugnava la presente parte della sentenza: «Dall'esame degli atti processuali viene in rilievo che la domanda attorea, per quanto di ragione è
meritevole di accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, per i motivi di fatto e di diritto appresso indicati» (pagina 2 della sentenza). Sempre a pagina
2/4 della sentenza, il Giudice di Pace affermava: «Dalla espletata istruttoria,
come dalla documentazione in atti, questo Decidente ha potuto rilevare che esiste una correlazione tra il contratto di finanziamento oggetto di causa e la
sottoscrizione della polizza assicurativa stipulata la cui accettazione è
espressamente prevista tra le clausole vessatorie atteso quanto emerge sia dalla documentazione in atti (contratto di finanziamento), che dalla espletata
CTU, non risultano elementi necessari a poter escludere che la sottoscrizione di detta polizza non sia stata chiesta come strettamente connessa all'erogazione del prestito”. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e, in riforma integrale della sentenza del G.d.P. di Buccino, il tutto con refusione delle spese e competenze del doppio giudizio.
Costituitosi in giudizio, con comparsa dell' 11.12.2017, il sig. CP_1
ha contestato l'impugnazione avversaria sia in fatto che in diritto e
[...]
chiesto al Tribunale di Salerno l'integrale rigetto dell'appello con conferma del provvedimento reso dal Giudice di Pace. Ha eccepito: i) la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace sulla scorta della CTU,
risultando confermata la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa stipulata.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, era trattenuta in decisione con provvedimento del 11.04.2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Buccino.
L'odierno appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado nella misura in cui, riconoscendo come obbligatoria la polizza CPI, anziché
facoltativa, e includendola nel calcolo del TAEG ha ricalcolato il costo complessivo del finanziamento applicando il tasso sostitutivo.
In via preliminare, è opportuno chiarire il concetto di TAEG, grandezza su cui il presente giudizio risulta imperniato. Il Tasso Effettivo Annuo Globale
rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in termine di percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito, costituente il principale parametro di trasparenza nei contratti di credito al consumo perché orientato a fornire al consumatore una conoscenza totale del costo dell'operazione al fine di orientarlo al compimento di una scelta consapevole e vantaggiosa tra le varie offerte di credito. Nell'ambito dei contratti di credito al consumo,
difatti, l'indicazione del TAEG diviene un elemento di validità essenziale del contratto, posto a necessaria protezione del consumatore, parte debole del rapporto avendo una funzione informativa e orientativa della clientela;
il TUB
sanziona con la nullità parziale le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 co. 1 TUB lettera e), non sono stati inclusi o stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, eterointegrando la difformità tra TAEG pattuito e TAEG
applicato mediante la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei
Buoni del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò premesso, la presente controversia concerne appunto la corretta determinazione del TAEG del contratto di finanziamento n. 37254 stipulato dal al sig. con la . In via generale, le Controparte_1 Parte_1
disposizioni normative esprimono unanimemente che i costi di assicurazione debbano essere inclusi nel TAEG ove obbligatori, ossia quando la conclusione dei contratti afferenti detti servizi costituisce un requisito essenziale per ottenere il credito: l'art. 121 co. 2 TUB stabilisce che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”; le istruzioni della Banca di Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura del
Maggio 2009 prevedono alla Lettera C6 che: “ Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: n. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”; l'art. 2 co. 3 lett. d) Decreto del Ministero 8/07/1992 secondo cui nel calcolo del TAEG sono inclusi “le spese per le assicurazioni o garanzie,
imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, premesso che la qualificazione della polizza assicurativa quale obbligatoria o facoltativa costituisce un problema interpretativo, non potendo l'indagine ermeneutica arrestarsi al mero dato formale della qualificazione negoziale offerta dalla banca, la spesa assicurativa va inclusa nel calcolo del TAEG qualora vi sia un collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento. La Suprema
Corte ha, invero, espresso il seguente principio di diritto, sia pure con riferimento alla verifica del superamento del tasso soglia: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessaria e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" (cfr. Cass. Civ. n. 17466 del 2020). Ne
deriva, sotto il profilo probatorio, che il debitore è onerato della prova dell'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito;
onere probatorio che può essere assolto mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze quali la contestualità della stipula dei due contratti, la pari durata, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo. Avverso tali indici presuntivi, la banca creditrice è tenuta ad offrire elementi di prova di segno contrario potendo documentare in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento (cfr. tra le altre ABF,
Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 2397/2019, 10617/2017, 11869/2017).
Ebbene, alla luce dei principi sopra espressi, questo Giudice ritiene di condividere la decisione resa dal Giudice di Pace proprio nella parte in cui dichiara il carattere obbligatorio della polizza assicurativa ed il conseguente aumento del TAEG. In effetti, dall'analisi della documentazione agli atti,
risulta raggiunta la prova dell'obbligatorietà della polizza, considerato che:
la clausola assicurativa è stata sottoscritta contestualmente alla stipula del contratto, ossia in data 15.04.11, ed inserita tra le clausole contrattuali dello stesso;
la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento, e si fa riferimento alla somma da assicurare che corrisponde all'importo finanziato dalla . Tali conclusioni sono espresse anche Parte_1
dal CTU nel proprio elaborato peritale, il quale ha correttamente provveduto alla ricostruzione del piano di ammortamento del finanziamento mediante la sostituzione del TAEG applicato con il tasso minimo dei BOT emessi nell'anno antecedente la stipula del contratto.
Tali circostanze comportano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto
nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 296/17 del
[...]
Giudice di Pace di Buccino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 296/17 del Giudice
di
Pace di Buccino.
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata che si liquidano in € 851.00 (Fase Studio € 460.00,00, Fase
Introduttiva € 389,00, Fase Decisoria € 840.00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore degli avvocati Mario Manzo e Antonella Capaccio. 3) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Salerno, 25-7-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8200/2017 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”
TRA
[...]
Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente
[...]
atto di appello, dall'avv. Roberto Rainone – il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza n. 16, Scala A.
- PARTE APPELLANTE –
E
, C.F. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._1
Montemarano (AV), residente in [...], rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mario Manzo e Antonella Capaccio;
- APPELLATO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.08.2017 la società
[...]
Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado n.296/17,
[...]
pronunciata all'esito del procedimento civile, promosso dal signor CP_1
contro la società e resa dal Giudice di Pace di Buccino in data
[...]
09.06.2017. Parte appellante ritiene che ci sia un'erronea valutazione della domanda e delle prove poste a supporto nonché l'illogicità della motivazione.
In particolare, lamenta la decisione del Giudice di prime cure di qualificare come “obbligatoria” la polizza assicurativa stipulata dall'appellato, essendo esplicitato nelle condizioni contrattuali che l'adesione all'anzidetta polizza è
facoltativa e perciò da escludere dal computo del Taeg. In particolare,
impugnava la presente parte della sentenza: «Dall'esame degli atti processuali viene in rilievo che la domanda attorea, per quanto di ragione è
meritevole di accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, per i motivi di fatto e di diritto appresso indicati» (pagina 2 della sentenza). Sempre a pagina
2/4 della sentenza, il Giudice di Pace affermava: «Dalla espletata istruttoria,
come dalla documentazione in atti, questo Decidente ha potuto rilevare che esiste una correlazione tra il contratto di finanziamento oggetto di causa e la
sottoscrizione della polizza assicurativa stipulata la cui accettazione è
espressamente prevista tra le clausole vessatorie atteso quanto emerge sia dalla documentazione in atti (contratto di finanziamento), che dalla espletata
CTU, non risultano elementi necessari a poter escludere che la sottoscrizione di detta polizza non sia stata chiesta come strettamente connessa all'erogazione del prestito”. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e, in riforma integrale della sentenza del G.d.P. di Buccino, il tutto con refusione delle spese e competenze del doppio giudizio.
Costituitosi in giudizio, con comparsa dell' 11.12.2017, il sig. CP_1
ha contestato l'impugnazione avversaria sia in fatto che in diritto e
[...]
chiesto al Tribunale di Salerno l'integrale rigetto dell'appello con conferma del provvedimento reso dal Giudice di Pace. Ha eccepito: i) la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace sulla scorta della CTU,
risultando confermata la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa stipulata.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, era trattenuta in decisione con provvedimento del 11.04.2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Buccino.
L'odierno appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado nella misura in cui, riconoscendo come obbligatoria la polizza CPI, anziché
facoltativa, e includendola nel calcolo del TAEG ha ricalcolato il costo complessivo del finanziamento applicando il tasso sostitutivo.
In via preliminare, è opportuno chiarire il concetto di TAEG, grandezza su cui il presente giudizio risulta imperniato. Il Tasso Effettivo Annuo Globale
rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in termine di percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito, costituente il principale parametro di trasparenza nei contratti di credito al consumo perché orientato a fornire al consumatore una conoscenza totale del costo dell'operazione al fine di orientarlo al compimento di una scelta consapevole e vantaggiosa tra le varie offerte di credito. Nell'ambito dei contratti di credito al consumo,
difatti, l'indicazione del TAEG diviene un elemento di validità essenziale del contratto, posto a necessaria protezione del consumatore, parte debole del rapporto avendo una funzione informativa e orientativa della clientela;
il TUB
sanziona con la nullità parziale le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 co. 1 TUB lettera e), non sono stati inclusi o stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, eterointegrando la difformità tra TAEG pattuito e TAEG
applicato mediante la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei
Buoni del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò premesso, la presente controversia concerne appunto la corretta determinazione del TAEG del contratto di finanziamento n. 37254 stipulato dal al sig. con la . In via generale, le Controparte_1 Parte_1
disposizioni normative esprimono unanimemente che i costi di assicurazione debbano essere inclusi nel TAEG ove obbligatori, ossia quando la conclusione dei contratti afferenti detti servizi costituisce un requisito essenziale per ottenere il credito: l'art. 121 co. 2 TUB stabilisce che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”; le istruzioni della Banca di Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura del
Maggio 2009 prevedono alla Lettera C6 che: “ Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: n. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”; l'art. 2 co. 3 lett. d) Decreto del Ministero 8/07/1992 secondo cui nel calcolo del TAEG sono inclusi “le spese per le assicurazioni o garanzie,
imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, premesso che la qualificazione della polizza assicurativa quale obbligatoria o facoltativa costituisce un problema interpretativo, non potendo l'indagine ermeneutica arrestarsi al mero dato formale della qualificazione negoziale offerta dalla banca, la spesa assicurativa va inclusa nel calcolo del TAEG qualora vi sia un collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento. La Suprema
Corte ha, invero, espresso il seguente principio di diritto, sia pure con riferimento alla verifica del superamento del tasso soglia: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessaria e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" (cfr. Cass. Civ. n. 17466 del 2020). Ne
deriva, sotto il profilo probatorio, che il debitore è onerato della prova dell'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito;
onere probatorio che può essere assolto mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze quali la contestualità della stipula dei due contratti, la pari durata, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo. Avverso tali indici presuntivi, la banca creditrice è tenuta ad offrire elementi di prova di segno contrario potendo documentare in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento (cfr. tra le altre ABF,
Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 2397/2019, 10617/2017, 11869/2017).
Ebbene, alla luce dei principi sopra espressi, questo Giudice ritiene di condividere la decisione resa dal Giudice di Pace proprio nella parte in cui dichiara il carattere obbligatorio della polizza assicurativa ed il conseguente aumento del TAEG. In effetti, dall'analisi della documentazione agli atti,
risulta raggiunta la prova dell'obbligatorietà della polizza, considerato che:
la clausola assicurativa è stata sottoscritta contestualmente alla stipula del contratto, ossia in data 15.04.11, ed inserita tra le clausole contrattuali dello stesso;
la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento, e si fa riferimento alla somma da assicurare che corrisponde all'importo finanziato dalla . Tali conclusioni sono espresse anche Parte_1
dal CTU nel proprio elaborato peritale, il quale ha correttamente provveduto alla ricostruzione del piano di ammortamento del finanziamento mediante la sostituzione del TAEG applicato con il tasso minimo dei BOT emessi nell'anno antecedente la stipula del contratto.
Tali circostanze comportano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto
nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 296/17 del
[...]
Giudice di Pace di Buccino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 296/17 del Giudice
di
Pace di Buccino.
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata che si liquidano in € 851.00 (Fase Studio € 460.00,00, Fase
Introduttiva € 389,00, Fase Decisoria € 840.00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore degli avvocati Mario Manzo e Antonella Capaccio. 3) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Salerno, 25-7-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara