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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11335 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.60060 dell'anno 2021,
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, all'avv. Ida Di Domenica;
RICORRENTE
CONTRO
CP 1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marilina Morrone:
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: divorzio giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nato un figlio (Per 1 in data 13.12.1990), che la coppia era separata come da sentenza emessa da questo Tribunale in data 14.5.2020, chiedeva lo scioglimento del matrimonio ed un assegno divorzile pari ad euro 700,00 mensili.
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva di non corrispondere alcuna somma alla moglie e, in via subordinata, di stabilire un assegno in suo favore non superiore ad euro
100,00 mensili.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 500,00 mensili.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto del tutto condivisibile.
Deve, poi, darsi atto che in questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status. Quanto all'aspetto economico, deve osservarsi che il G.I., con ordinanza del 22.5.2023, disponeva che le parti depositassero entro il secondo termine concesso ex art. 183, VI comma, c.p.c., documentazione "
fiscale (modello unico, 730, CUD, buste paga) e bancaria e/o postale (movimentazione conti correnti e conti titoli intestati alle parti, cointestati, ovvero intestati a terzi con delega di firma) a decorrere dall'anno 2021, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nei modi ed ai sensi di cui al DPR 28 dicembre 2000 n°245 ...", onere al quale la non ottemperava, pur avendo la stessa l'onere della prova circa le sue effettive capacità patrimoniali in quanto parte richiedente l'assegno divorzile. Infatti, la ricorrente depositava, con la memoria del 19.7.2023, l'estratto conto limitatamente al periodo fino al 3 maggio 2022, dunque risalente ad oltre un anno prima.
A ciò consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile e la revoca dell'assegno vigente in suo favore con decorrenza dalla sentenza di divorzio, non avendo la parte che ha svolto la domanda assolto compiutamente all'onere della prova spettantele, con ciò non consentendo al Tribunale di poter conoscere le sue effettive risorse e capacità economiche per poter valutare l'eventuale disparità con il coniuge, valutato quanto statuito dalla Suprema Corte circa questo preliminare esame in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile ("L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.", Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Pt Pt Considerata la natura del giudizio, nonché la soccombenza della le spese di lite del sono poste a
,
carico della ricorrente nella misura della metà, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pt
- rigetta la domanda della di assegno divorzile;
-
Pt
- revoca l'assegno in favore della con decorrenza dalla sentenza di divorzio;
Pt Pt
-condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura della metà, liquidate in euro 1.100,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 14.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.60060 dell'anno 2021,
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, all'avv. Ida Di Domenica;
RICORRENTE
CONTRO
CP 1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marilina Morrone:
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: divorzio giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nato un figlio (Per 1 in data 13.12.1990), che la coppia era separata come da sentenza emessa da questo Tribunale in data 14.5.2020, chiedeva lo scioglimento del matrimonio ed un assegno divorzile pari ad euro 700,00 mensili.
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva di non corrispondere alcuna somma alla moglie e, in via subordinata, di stabilire un assegno in suo favore non superiore ad euro
100,00 mensili.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 500,00 mensili.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto del tutto condivisibile.
Deve, poi, darsi atto che in questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status. Quanto all'aspetto economico, deve osservarsi che il G.I., con ordinanza del 22.5.2023, disponeva che le parti depositassero entro il secondo termine concesso ex art. 183, VI comma, c.p.c., documentazione "
fiscale (modello unico, 730, CUD, buste paga) e bancaria e/o postale (movimentazione conti correnti e conti titoli intestati alle parti, cointestati, ovvero intestati a terzi con delega di firma) a decorrere dall'anno 2021, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nei modi ed ai sensi di cui al DPR 28 dicembre 2000 n°245 ...", onere al quale la non ottemperava, pur avendo la stessa l'onere della prova circa le sue effettive capacità patrimoniali in quanto parte richiedente l'assegno divorzile. Infatti, la ricorrente depositava, con la memoria del 19.7.2023, l'estratto conto limitatamente al periodo fino al 3 maggio 2022, dunque risalente ad oltre un anno prima.
A ciò consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile e la revoca dell'assegno vigente in suo favore con decorrenza dalla sentenza di divorzio, non avendo la parte che ha svolto la domanda assolto compiutamente all'onere della prova spettantele, con ciò non consentendo al Tribunale di poter conoscere le sue effettive risorse e capacità economiche per poter valutare l'eventuale disparità con il coniuge, valutato quanto statuito dalla Suprema Corte circa questo preliminare esame in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile ("L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.", Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Pt Pt Considerata la natura del giudizio, nonché la soccombenza della le spese di lite del sono poste a
,
carico della ricorrente nella misura della metà, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pt
- rigetta la domanda della di assegno divorzile;
-
Pt
- revoca l'assegno in favore della con decorrenza dalla sentenza di divorzio;
Pt Pt
-condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura della metà, liquidate in euro 1.100,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 14.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi