TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/10/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 02/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2149/2024 promossa
DA
, nella qualità di erede del Sig. n Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Umberto
SALVATORI e dall'Avv. Antonio FORMICONI, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Loreni e Anna
Paola Ciarelli, giusta procura generale in atti
-resistente-
E CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
-contumace-
avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito n. 357 2023 00029943 49 000 dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.06.2024, la parte opponente -nella qualità di erede del coniuge, signor deceduto il 16.01.2024 -proponeva opposizione Persona_1 avverso l'avviso di addebito in oggetto notificato il 29.12.2023, con cui l' ha richiesto CP_1 alla sig.ra la somma di € 4.559,10 per contributi IVS omessi relativi agli anni Parte_1
2021 e 2022 inerenti alla gestione commercianti
Parte opponente deduceva la non dovutezza del predetto carico contributivo non risultando il de cuius essere mai stato iscritto all' per la sua posizione imprenditoriale;
chiedeva CP_1 pertanto dichiararsi la illegittimità dello stesso e la condanna dell'Istituto ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione in quanto depositata in cancelleria oltre il 40° giorno dalla notifica dell'avviso di addebito, chiedendo - nel merito - dichiararsi la cessata materia del contendere giacchè la posizione del signor era stata cancellata con decorrenza 31.12.2015 e, poiché l'avviso di Persona_1 addebito opposto recava contributi per periodi successivi, era stato annullato con provvedimento di sgravio del 29.08.2025.
La pur ritualmente vocata in giudizio, non si è costituita onde ne va dichiarata la CP_2 contumacia
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
***
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. In via preliminare deve osservarsi che, in virtù dell'art. 13 L. 23.12.1998 n. 448 come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, legittimati passivi sulle opposizioni aventi ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa contributiva sono esclusivamente l' CP_1
e, per i contributi dovuti sino al 2008, il cessionario, CP_2 poiché nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato è riferito ad omessa contribuzione per gli anni 2021 e 2022 deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della CP_2
[...]
3. Sempre in via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di opposizione all'avviso di addebito n. 357 2023 00029943 49 000, essendo per questo decorso il termine di giorni 40 dalla relativa notificazione - avvenuta pacificamente in data
29.12.2023 - prescritto per il deposito dell'atto introduttivo -avvenuto in data 3.06.2024 - del giudizio di opposizione alla stessa dall'art. 24, co.5, del d. lgs. n. 46 del 26 febbraio
1999.
I giudici di legittimità, come noto, hanno riconosciuto la natura perentoria del suddetto termine, poiché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed aggiungendo che detto termine “non troverebbe alcuna plausibile giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a ruolo”
(cfr in termini Cass. n. 4506/2007; cfr da ultimo Cass. Ordinanza n. 8791/ 2025).
Pertanto, al ruolo, quale atto di riscossione, viene riconosciuto anche una funzione di accertamento del credito, idoneo in assenza di tempestiva opposizione ad acquisire la stabilità tipica di un giudicato.
Ne discende che una volta affermata la perentorietà del termine, non residua alcuno spazio per un'azione di accertamento negativo del credito che, pertanto, resterà consolidato;
in difetto come in questo caso di contestazione in ordine alla validità della notifica dell'avviso opposto.
Tale statuizione assorbe le ulteriori domande avanzate in ricorso.
CP_
4. Le spese di lite, tenuto conto della natura della decisione e che in ogni caso l' ha annullato l'avviso di addebito in oggetto con provvedimento di sgravio del 29.8.2025, devono essere compensate integralmente, risultano integrate le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 91 c.p.c.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 357 2023
00029943 49 000 in quanto tardiva;
2) spese compensate
Latina, 3/10/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 02/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2149/2024 promossa
DA
, nella qualità di erede del Sig. n Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Umberto
SALVATORI e dall'Avv. Antonio FORMICONI, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Loreni e Anna
Paola Ciarelli, giusta procura generale in atti
-resistente-
E CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
-contumace-
avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito n. 357 2023 00029943 49 000 dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.06.2024, la parte opponente -nella qualità di erede del coniuge, signor deceduto il 16.01.2024 -proponeva opposizione Persona_1 avverso l'avviso di addebito in oggetto notificato il 29.12.2023, con cui l' ha richiesto CP_1 alla sig.ra la somma di € 4.559,10 per contributi IVS omessi relativi agli anni Parte_1
2021 e 2022 inerenti alla gestione commercianti
Parte opponente deduceva la non dovutezza del predetto carico contributivo non risultando il de cuius essere mai stato iscritto all' per la sua posizione imprenditoriale;
chiedeva CP_1 pertanto dichiararsi la illegittimità dello stesso e la condanna dell'Istituto ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione in quanto depositata in cancelleria oltre il 40° giorno dalla notifica dell'avviso di addebito, chiedendo - nel merito - dichiararsi la cessata materia del contendere giacchè la posizione del signor era stata cancellata con decorrenza 31.12.2015 e, poiché l'avviso di Persona_1 addebito opposto recava contributi per periodi successivi, era stato annullato con provvedimento di sgravio del 29.08.2025.
La pur ritualmente vocata in giudizio, non si è costituita onde ne va dichiarata la CP_2 contumacia
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
***
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. In via preliminare deve osservarsi che, in virtù dell'art. 13 L. 23.12.1998 n. 448 come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, legittimati passivi sulle opposizioni aventi ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa contributiva sono esclusivamente l' CP_1
e, per i contributi dovuti sino al 2008, il cessionario, CP_2 poiché nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato è riferito ad omessa contribuzione per gli anni 2021 e 2022 deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della CP_2
[...]
3. Sempre in via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di opposizione all'avviso di addebito n. 357 2023 00029943 49 000, essendo per questo decorso il termine di giorni 40 dalla relativa notificazione - avvenuta pacificamente in data
29.12.2023 - prescritto per il deposito dell'atto introduttivo -avvenuto in data 3.06.2024 - del giudizio di opposizione alla stessa dall'art. 24, co.5, del d. lgs. n. 46 del 26 febbraio
1999.
I giudici di legittimità, come noto, hanno riconosciuto la natura perentoria del suddetto termine, poiché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed aggiungendo che detto termine “non troverebbe alcuna plausibile giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a ruolo”
(cfr in termini Cass. n. 4506/2007; cfr da ultimo Cass. Ordinanza n. 8791/ 2025).
Pertanto, al ruolo, quale atto di riscossione, viene riconosciuto anche una funzione di accertamento del credito, idoneo in assenza di tempestiva opposizione ad acquisire la stabilità tipica di un giudicato.
Ne discende che una volta affermata la perentorietà del termine, non residua alcuno spazio per un'azione di accertamento negativo del credito che, pertanto, resterà consolidato;
in difetto come in questo caso di contestazione in ordine alla validità della notifica dell'avviso opposto.
Tale statuizione assorbe le ulteriori domande avanzate in ricorso.
CP_
4. Le spese di lite, tenuto conto della natura della decisione e che in ogni caso l' ha annullato l'avviso di addebito in oggetto con provvedimento di sgravio del 29.8.2025, devono essere compensate integralmente, risultano integrate le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 91 c.p.c.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 357 2023
00029943 49 000 in quanto tardiva;
2) spese compensate
Latina, 3/10/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro