Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/01/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 347/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 347/2022 R.G. promossa da:
Controparte_1
con sede in Giarre (CT), Via Roma n.38, p. iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CORRADO MICIELI, (c.f. – PEC: C.F._1
– fax 095532399) elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Email_1
Catania, Piazza Principessa Iolanda n.2; -opponente-
contro
:
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in San Pietro Clarenza (CT), via Agrigento n. 9, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 85, presso lo studio dell'Avv. Antonella Arena (C.F.: ), che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
-opposto- C.F._2
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 5287/2022 – R.G.N. 13975/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 9.12.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 189 comma 1 del c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo n. 5287/2022 – R.G.N. 13975/2022 emesso dal Tribunale di Catania, Sez. Quarta, in data 21.11.2022, con il quale gli era stato ingiunto da il Controparte_2 pagamento della somma di € 7.750,20, oltre agli interessi moratori, alle spese processuali liquidate in €
540,00 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ciò in virtù del credito scaturente dall'attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici che la riteneva di avere effettuato nei confronti della Controparte_2
emettendo le fatture nn. 64 e 64 del 16.2.22 poste alla base del procedimento CP_1 monitorio.
La contestava l'an e il quantum del credito vantato dalla Controparte_1 [...]
con riferimento ai lavori di cui alla fattura n. 64 relativi al cantiere sito in via Enrico Controparte_2 Toti n. 9 (Motta Sant'Anastasia - CT), deduceva l'inesatto adempimento della Controparte_2 In particolare, riteneva che, contrariamente a quanto allegato dall'opposta in sede monitoria,
[...] secondo le intese intercorse tra le parti, il saldo del predetto corrispettivo avrebbe dovuto essere pagato dall'opponente solo una volta effettuate dall'opposta il primo avviamento degli impianti installati, la pagina 1 di 5
Chiedeva, in via principale, di dichiarare che nessuna ulteriore somma fosse dovuta alla opposta, stante l'inadempimento dell'obbligazione, mancando tutte le obbligatorie certificazioni dell'impianto installato, con conseguente revoca del d.i.; in via subordinata, di condannare la all'adempimento e di dichiarare la compensazione di quanto dovuto con Controparte_2 la cessione del credito d'imposta pattuita.
Rilevava, infine, di essere disponibile al saldo della fattura n. 65 del 16.6.2022 riguardante il cantiere sito in via Papa Giovanni XXIII (Motta Sant'Anastasia – CT).
Costituitasi in data 07 giugno 2023, la educeva che: Controparte_2
- l'attestazione di avvenuto “primo avviamento” non costituiva un obbligo su di essa incombente ai sensi della legge;
- la mancata registrazione dell'intervento nel Registro Nazionale F-Gas presupponeva l'indicazione delle date di fattura e di pagamento, quest'ultimo, nel caso di specie, mai avvenuto;
- il mancato rilascio della certificazione di conformità - c.d. DICO - di cui al D.M. n. 37/2008 traeva la propria ragione giustificatrice nel previo ed arbitrario mancato pagamento del compenso pattuito da parte della (eccezione inadimpleti non est adimplendum). Parte_1
Pertanto, in via preliminare, chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché di confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 5287/2022 del 21.11.2022; infine, di condannare l'opponente ad una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettate le richieste istruttorie, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza di discussione del 9 dicembre 2024, assegnando i termini di cui all'articolo 189 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies comma 1
c.p.c.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario procedimento di cognizione cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore, che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni); mentre il debitore convenuto è invece gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o esatto adempimento o dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e quindi l'assenza di colpa. pagina 2 di 5 In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore- opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In relazione al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali, non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato, anche parzialmente, il contenuto, essa non può costituire prova, a favore dell'emittente, della esistenza del rapporto obbligatorio e del relativo compenso oggetto della contestazione, gravando sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Nel caso in esame, tuttavia, parte opponente ha dapprima genericamente contestato l'esistenza del titolo indicato nel d.i. opposto, per poi riconoscere espressamente la sussistenza del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che esso deve ritenersi provato, sia nell'an che nel quantum indicato nelle fatture predette.
Con particolare riferimento al credito portato dalla fattura n. 65 del 16.6.2022, riguardante i lavori effettuati dalla opposta presso il cantiere sito in via Papa Giovanni XXIII (Motta Sant'Anastasia
– CT), deve ritenersi pacifico, in quanto ammesso dalla stessa, l'inadempimento della prestazione da parte della opponente, prestazione costituita dal pagamento della somma di Euro 400,00.
Trattasi di inadempimento imputabile al debitore-opponente ex art. 1218 c.c., non avendo egli provato, in spregio al riparto dell'onere probatorio come poc'anzi esposto, il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e quindi l'assenza di colpa.
Anche con riferimento al credito portato dalla fattura n. 64 del 16.6.2022, riguardante i lavori effettuati presso il cantiere sito in via Toti n. 9 (Motta Sant'Anastasia – CT), deve ritenersi pacifico, in quanto ammesso dalla opponente, il mancato pagamento della somma di Euro 7.350,20, e dunque l'inadempimento della prestazione.
Tuttavia, deve verificarsi se l'inadempimento della opponente sia stato giustificato dal corrispondente mancato adempimento della prestazione da parte della opposta, del quale la prima, in via di eccezione ex art. 1460 c.c., chiede l'accertamento e la condanna all'adempimento ovvero, in subordine, alla compensazione del proprio debito con la cessione del credito d'imposta che afferma di avere pattuito con la controparte.
Innanzitutto, è pacifica la circostanza per cui parte opposta ha provveduto alla installazione dell'impianto elettrico presso lo stabilimento della opponente.
Parte opposta, avvalendosi anch'essa dell'eccezione inadimpleti non est adimplendum, afferma di non avere provveduto ad effettuare le registrazione obbligatorie a cagione del mancato previo pagamento del compenso da parte della opponente.
Va richiamato l'art. 1460 c.c. secondo cui: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati
pagina 3 di 5 stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
A fronte dell'eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dall'opponente, in ordine al dedotto incompleto adempimento della prestazione da parte dell'opposta, trova applicazione eguale criterio di riparto dell'onere della prova, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, come nel caso di specie, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. civ. n. 13627/2017).
Alla luce dei superiori principi di diritto, va rilevato quanto segue.
Innanzitutto, dalle difese delle parti non risultano essere stati pattuiti termini diversi per l'adempimento delle prestazioni incombenti su ciascuna, né questi possono trarsi dalla natura del contratto, con la conseguenza che non può stabilirsi con certezza quale delle due parti avrebbe dovuto adempiere anteriormente;
di contro, emerge che, a fronte della installazione degli impianti elettrici a regola d'arte da parte della opponente, circostanza dimostrata dalla intervenuta accettazione tacita dell'opera ex art. 1226 c.c. e dal progressivo versamento di due acconti (in data 12.1.2022 e in data 22.3.2022), parte opponente, a fronte dei solleciti di pagamento da parte della opposta (cfr. docc. 4 e 5 comparsa di costituzione opposta), mai abbia sollevato alla controparte le inesattezze denunciate per la prima volta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Deve ritenersi che il comportamento della opponente, contrario alla lealtà e alla correttezza che deve improntare l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 1375 c.c., abbia causato l'omessa registrazione degli impianti termici al catasto regionale istituito con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia del 1° marzo 2012 n. 71, ai sensi del Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 556 del 23.07.2014, nonché il mancato rilascio della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n.37.
Secondo quanto rileva univocamente dalla giurisprudenza, è contraria a buona fede l'eccezione di inadempimento formulata al solo scopo di mascherare la propria inadempienza e non per sollecitare l'adempimento dell'altra parte (C. 2596/1990; C. 2721/1988). La relativa valutazione deve essere compiuta avendo riguardo, tra l'altro, al momento in cui l'eccezione è sollevata e, cioè, reputando contraria a buona fede l'eccezione proposta solo in occasione del giudizio promosso dall'altra parte e non durante l'esecuzione del contratto (C. 10506/1994; C. 3465/1988; C. 5459/1986).
Pertanto, parte opposta ha dimostrato di avere diligentemente ottemperato agli obblighi contrattuali e che il mancato rilascio della totalità delle registrazioni necessarie al completamento dell'iter procedurale di operatività dell'impianto non sono ad essa imputabili, a titolo di colpa o dolo, bensì trovano giustificato motivo nell'inadempimento della controparte, sulla quale grava la trasgressione maggiormente rilevante.
Con riguardo alle ulteriori inesattezze denunciate dalla opponente, va rilevato quanto segue.
La società prestatrice d'opera non ha redatto e sottoscritto il Rapporto di controllo di efficienza energetica all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, poiché non obbligatorio ai sensi pagina 4 di 5 dell'art. 8 del DPR 74/2013, essendo stato installato un impianto di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale minore di 12 kw.
Tale circostanza risulta pacifica ai sensi dell'articolo 115 c.p.c.: parte opponente non ha contestato specificamente la riconduzione dell'impianto tra quelli che non richiedono l'attestazione di primo avvio da parte dell'installatore.
Alla luce di ciò, acclarata l'insussistenza di inadempienze imputabili alla
[...] nella fase di attuazione del rapporto contrattuale, va rigettata la domanda di condanna Controparte_2 all'adempimento proposta dalla opponente.
Infine, non risulta dimostrato in giudizio, da parte della opponente, l'accordo intercorso con la teso a concordare l'estinzione del debito ingiunto mediante cessione del Controparte_2 credito d'imposta, per cui non può procedersi alla relativa compensazione.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 347/2023, così decide:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- Condanna pagare, in favore della Euro Controparte_1 Controparte_2
2.500,00 per spes ese generali, nonché IV
Cosi deciso il 18.1.2025.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
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