Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 6 marzo 1996, n. 140
Articolo 3
- Legge 6 marzo 1996, n. 140
Articolo 4 della Legge 6 marzo 1996, n. 140
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22 marzo 1996
22 marzo 1996
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