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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9686 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10846/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/3/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
3/12/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LUCIA GRACIOTTI nel cui studio in MILANO, via G.B. PERGOLESI n. 6 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...]ù) il 26.4.1975, Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA LUCCI nel cui studio in MILANO, via G.
RIPAMONTI n. 44 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 6/4/2022.
OGGETTO: Divorzio contenzioso.
1
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio;
contributo a carico del ricorrente da versarsi in favore della resistente, a titolo di mantenimento della figlia
, pari ad € 300,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT, base di calcolo dicembre 2025, prima Per_1 rivalutazione dicembre 2026), onnicomprensivo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025 incluso;
assegno unico integralmente in favore della madre;
spese di lite compensate.
Le parti, altresì, concordano che il contributo di mantenimento sarà versato anche dopo il raggiungimento della maggiore età di e sino al raggiungimento da parte sua dell'autosufficienza economica. Per_1
Per : Controparte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio;
contributo a carico del ricorrente da versarsi in favore della resistente, a titolo di mantenimento della figlia
, pari ad € 300,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT, base di calcolo dicembre 2025, prima Per_1 rivalutazione dicembre 2026), onnicomprensivo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025 incluso;
assegno unico integralmente in favore della madre;
spese di lite compensate.
Le parti, altresì, concordano che il contributo di mantenimento sarà versato anche dopo il raggiungimento della maggiore età di e sino al raggiungimento da parte sua dell'autosufficienza economica. Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in Milano Parte_1 Controparte_1 il 4.9.2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2007, atto n. 1541 –
Parte I.
Dal matrimonio è nata la figlia (nata il [...]). Per_1
Le parti si sono separate, giusta sentenza del Tribunale di Milano del 29.5.2019.
Con ricorso, depositato in data 21.3.2022, deduceva di essersi trasferito in Parte_1
Francia dopo la separazione e che la resistente abitava in Perù insieme alla figlia. 2 Il resistente richiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza alcuna condizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.1.2024, si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma richiedeva Controparte_1 disporsi l'affido esclusivo a sé della figlia minore, l'obbligo a carico del ricorrente l'obbligo di versare
€ 1000 a titolo di assegno divorzile, oltre € 500 a titolo di mantenimento della figlia.
Le parti comparivano, in data 15.5.2024, dinanzi al Giudice designato per la Fase
Presidenziale, il quale, con provvedimento del 18.3.2025, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: affida la minore in via esclusiva alla madre la quale potrà assumere in via esclusiva le decisioni Per_1 relative all'ordinaria amministrazione della minore medesima che sarà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
, anche in ragione dell'età, potrà vedere e sentire il padre liberamele secondo accordi che Pt_2 verranno assunti tra e il padre stesso;
Pt_2 determina in € 250,00 mensili – importo rilavorabile annualmente secondo indici istat dall'aprile
2026 ( base di calcolo aprile 2025) l'assegno che il ricorrente deve ritenersi obbligato a versare titolo di contributo per il mantenimento di da versarsi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese;
Per_1 dispone che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla resistente (madre della minore con la quale la ragazza vive) rigetta, allo stato, la richiesta della resistente di vedersi riconosciuto un assegno divorzile considerato che la medesima è in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento svolgendo regolare attività lavorativa
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
All'esito, il Giudice formulava una proposta conciliativa alle parti, le quali, all'udienza del
3.12.2025, aderivano, rassegnando conclusioni congiunte.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente giusta sentenza del Tribunale di Milano del
29.5.2019, e pertanto, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle condizioni di divorzio, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
3 contributo a carico del ricorrente da versarsi in favore della resistente, a titolo di mantenimento della figlia , pari ad € 300,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT, base di calcolo dicembre 2025, Per_1 prima rivalutazione dicembre 2026), onnicomprensivo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025 incluso;
assegno unico integralmente in favore della madre;
spese di lite compensate.
Le parti, altresì, concordano che il contributo di mantenimento sarà versato anche dopo il raggiungimento della maggiore età di e sino al raggiungimento da parte sua Per_1 dell'autosufficienza economica.
Il Tribunale ritiene di porre tali condizioni a fondamento della decisione, apparendo le stesse eque e non contrarie a norme imperative.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, visto l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in MILANO il 4.9.2007 tra Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...]ù) il 26.4.1975, Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Medesimo Comune anno 2007, atto n. 1541, parte I;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone che versi a a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 della figlia entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (oltre rivalutazione ISTAT, base di Per_1 calcolo dicembre 2025, prima rivalutazione dicembre 2026), onnicomprensiva, con decorrenza dal mese di marzo 2025 incluso;
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre;
5. Compensa le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Milano, 10.12.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/3/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
3/12/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LUCIA GRACIOTTI nel cui studio in MILANO, via G.B. PERGOLESI n. 6 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...]ù) il 26.4.1975, Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA LUCCI nel cui studio in MILANO, via G.
RIPAMONTI n. 44 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 6/4/2022.
OGGETTO: Divorzio contenzioso.
1
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio;
contributo a carico del ricorrente da versarsi in favore della resistente, a titolo di mantenimento della figlia
, pari ad € 300,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT, base di calcolo dicembre 2025, prima Per_1 rivalutazione dicembre 2026), onnicomprensivo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025 incluso;
assegno unico integralmente in favore della madre;
spese di lite compensate.
Le parti, altresì, concordano che il contributo di mantenimento sarà versato anche dopo il raggiungimento della maggiore età di e sino al raggiungimento da parte sua dell'autosufficienza economica. Per_1
Per : Controparte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio;
contributo a carico del ricorrente da versarsi in favore della resistente, a titolo di mantenimento della figlia
, pari ad € 300,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT, base di calcolo dicembre 2025, prima Per_1 rivalutazione dicembre 2026), onnicomprensivo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025 incluso;
assegno unico integralmente in favore della madre;
spese di lite compensate.
Le parti, altresì, concordano che il contributo di mantenimento sarà versato anche dopo il raggiungimento della maggiore età di e sino al raggiungimento da parte sua dell'autosufficienza economica. Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in Milano Parte_1 Controparte_1 il 4.9.2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2007, atto n. 1541 –
Parte I.
Dal matrimonio è nata la figlia (nata il [...]). Per_1
Le parti si sono separate, giusta sentenza del Tribunale di Milano del 29.5.2019.
Con ricorso, depositato in data 21.3.2022, deduceva di essersi trasferito in Parte_1
Francia dopo la separazione e che la resistente abitava in Perù insieme alla figlia. 2 Il resistente richiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza alcuna condizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.1.2024, si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma richiedeva Controparte_1 disporsi l'affido esclusivo a sé della figlia minore, l'obbligo a carico del ricorrente l'obbligo di versare
€ 1000 a titolo di assegno divorzile, oltre € 500 a titolo di mantenimento della figlia.
Le parti comparivano, in data 15.5.2024, dinanzi al Giudice designato per la Fase
Presidenziale, il quale, con provvedimento del 18.3.2025, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: affida la minore in via esclusiva alla madre la quale potrà assumere in via esclusiva le decisioni Per_1 relative all'ordinaria amministrazione della minore medesima che sarà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
, anche in ragione dell'età, potrà vedere e sentire il padre liberamele secondo accordi che Pt_2 verranno assunti tra e il padre stesso;
Pt_2 determina in € 250,00 mensili – importo rilavorabile annualmente secondo indici istat dall'aprile
2026 ( base di calcolo aprile 2025) l'assegno che il ricorrente deve ritenersi obbligato a versare titolo di contributo per il mantenimento di da versarsi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese;
Per_1 dispone che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla resistente (madre della minore con la quale la ragazza vive) rigetta, allo stato, la richiesta della resistente di vedersi riconosciuto un assegno divorzile considerato che la medesima è in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento svolgendo regolare attività lavorativa
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
All'esito, il Giudice formulava una proposta conciliativa alle parti, le quali, all'udienza del
3.12.2025, aderivano, rassegnando conclusioni congiunte.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente giusta sentenza del Tribunale di Milano del
29.5.2019, e pertanto, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle condizioni di divorzio, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
3 contributo a carico del ricorrente da versarsi in favore della resistente, a titolo di mantenimento della figlia , pari ad € 300,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT, base di calcolo dicembre 2025, Per_1 prima rivalutazione dicembre 2026), onnicomprensivo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025 incluso;
assegno unico integralmente in favore della madre;
spese di lite compensate.
Le parti, altresì, concordano che il contributo di mantenimento sarà versato anche dopo il raggiungimento della maggiore età di e sino al raggiungimento da parte sua Per_1 dell'autosufficienza economica.
Il Tribunale ritiene di porre tali condizioni a fondamento della decisione, apparendo le stesse eque e non contrarie a norme imperative.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, visto l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in MILANO il 4.9.2007 tra Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...]ù) il 26.4.1975, Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Medesimo Comune anno 2007, atto n. 1541, parte I;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone che versi a a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 della figlia entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (oltre rivalutazione ISTAT, base di Per_1 calcolo dicembre 2025, prima rivalutazione dicembre 2026), onnicomprensiva, con decorrenza dal mese di marzo 2025 incluso;
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre;
5. Compensa le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Milano, 10.12.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
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