Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
(Proc. R.G.N. 4003/2024)
Il Giudice Dott. Luciano Arcudi, sciogliendo la riserva assunta a seguito dell'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento iscritto al n. di R.G. 4003/2024, promosso da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vilma Fogliani,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e, per essi, la loro procuratrice C.F._3 Controparte_3
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco C.F._4
Sciacqua,
- resistenti -
PREMESSO CHE:
1. – nel mese di luglio 2022, nel corso di un temporale, un albero di alto fusto presente nella proprietà di e (resistenti), Controparte_1 CP_2 ubicata in Casteggio (PV), cade sulla confinante proprietà di Parte_1
(ricorrente), danneggiando il tetto, le tende parasole e altre parti della sua abitazione;
2. – i danni di cui sopra (stimati in un importo di oltre € 10.000,00) vengono risarciti dall'assicurazione della stessa ricorrente, titolare di polizza indennitaria, mentre l'assicurazione per la responsabilità civile dei resistenti si rifiuta di coprire il relativo danno, sostenendo l'imprevedibilità e straordinarietà dell'evento meteorologico;
3. – la ricorrente, dopo alcuni tentativi di ottenere in via bonaria la verifica e sistemazione degli ulteriori alberi presenti sul fondo dei resistenti (alcuni dei quali ritenuti altrettanto pericolanti) ed in prossimità del confine,
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4. – si sono costituiti i resistenti, contestando i presupposti della richiesta tutela cautelare;
5. – è stata disposta C.T.U. volta ad accertare lo stato degli alberi, la loro qualificata pericolosità per la proprietà della ricorrente e per l'incolumità delle persone che si trovassero nei relativi luoghi nonché per individuare i rimedi del caso, incluso, all'occorrenza, l'abbattimento;
6. – raccolto l'elaborato di consulenza, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali;
RILEVATO CHE:
7. – in via preliminare, deve ribadirsi quanto già evidenziato da questo giudice nell'ordinanza del 19.12.2024, ovvero che:
- la parte ricorrente ha dedotto che gli alberi di cui trattasi costituiscono “un pericolo grave alla proprietà ed incolumità”, con ciò prospettando tanto la necessità di prevenire un danno a “cose”, a fronte della quale è contemplato il rimedio tipico di cui all'art. 1172 c.c., quanto di prevenire un danno a “persone”, a fronte della quale lo strumento dovrebbe consistere nella tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c.;
- il giudice ha il potere/dovere di interpretare la domanda alla luce dei fatti esposti - e, quindi, del suo contenuto - e, pertanto, deve ritenersi che, nella specie, la ricorrente abbia proposto, contemporaneamente, una domanda ex art. 1172 c.c. (con riferimento ai possibili danni a cose) ed una domanda ex art. 700 c.p.c. (con riferimento ai possibili danni a persone);
8. - la C.T.U. – alle cui risultanze questo giudice si richiama, risultando l'operato del consulente del giudice immune da vizi logici e/o metodologici - ha concluso nel senso che uno dei cinque alberi esaminati (identificato come pianta n. 4) presenta un'elevatissima propensione al ribaltamento della zolla radicale e ne ha pertanto suggerito l'abbattimento, mentre per gli altri quattro alberi vengono indicati interventi di pulitura e potature di bilanciamento, precisando che per due di tali piante (identificate come piante n. 1 e 5) sono stati rilevati fattori di rischio superiori alla soglia di sicurezza per alcuni inclinometri;
2 9. – in definitiva, all'esito del compiuto controllo strutturale sulla tenuta dell'apparato radicale, è emerso come delle cinque piante esaminate tre necessitino di interventi, l'uno (per la pianta n. 4, consistente in un abete avente “altezza media di ml. 20,20, diametro del fusto pari a cm. 42,5, circ. del fusto pari a cm. 133, diametro colletto cm. 63, circon. colletto cm. 198”, distante dalla proprietà ricorrente “ml. 19,20 circa”) consistente nell'abbattimento e gli altri due (la pianta n. 1, consistente in un abete avente “altezza media di ml. 16,90, diametro del fusto pari a cm. 53, circ. del fusto pari a cm. 166, diametro colletto cm. 75 circon. colletto cm. 235”, distante dalla proprietà ricorrente “ml. 7,95 circa”, e la pianta n. 5, consistente in un abete avente “altezza media di ml.
21,40, diametro del fusto pari a cm. 55, circ. del fusto pari a cm. 173, diametro colletto cm. 78 circon. colletto cm. 245”, distante dalla proprietà ricorrente “ml.
22,00 circa”) consistenti, rispettivamente, nella “rimonda del secco fisiologico, eliminazione rami, branche e monconi secchi;
lieve potatura di bilanciamento, intervento sulla porzione sud/sud ovest della chioma, effettuando tagli di rami di diametri massimo di cm. 3” e nella “eliminazione dei rami, delle branche e dei monconi secchi;
rimozione della branca fortemente interferente con la casetta di legno adiacente”, con obbligo di ricontrollo entro due anni;
10. – alla luce delle risultanze della C.T.U., deve ordinarsi l'adozione degli interventi di cui al punto che precede;
11. – quanto alle note critiche dei resistenti sull'abbattimento dell'albero n. 4, l'allegato alla C.T.U. (relazione dell'esperto agronomo) ha evidenziato D rispetto alle classi di pericolosità Controparte_4 elencate nella tabella allegata (Appendice 1), con propensione al cedimento ESTREMA”, ed, essendo le “prospettive future gravemente compromesse”, “ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura”; d'altra parte, non è possibile escludere la ricorrenza di un rischio sulla base dell'assunto teorico che, durante la caduta, la pianta (un esemplare di 20 mt. di altezza che si trova ad una distanza dal confine inferiore a tale misura), possa non rovinare anche solo in parte sulla proprietà della ricorrente e, quindi, arrecare danno;
12. - si deve provvedere sulle spese del procedimento cautelare ex art. 669 octies comma 7° c.p.c., spese che sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori parametrici medi ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
I. ordina ai resistenti di adottare le misure indicate in motivazione al punto 9, quindi, quelle individuate dalla C.T.U. con riferimento agli alberi identificati con i numeri 1), 4) e 5), seguendo, nell'esecuzione dei relativi interventi, le prescrizioni contenute nella relazione tecnico- agronomica allegata alla relazione di C.T.U. sub 24;
3 II. condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 17,87 per esborsi, oltre c.u. e marca, ed € 5.200,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei resistenti.
Si comunichi.
Così deciso in Pavia, il 5 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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