TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/11/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3610/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO Parte_1 C.F._1 CIRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MATARANTE ALFREDO CIRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale comproprietario unitamente ai fratelli e Parte_1 Parte_2 [...]
di una delle unità immobiliari facenti parte del Condominio di San Severo, Parte_3 CP_1 ha impugnato la delibera adottata in seconda convocazione dall'assemblea condominiale in data 26.2.2024.
In particolare, l'attore ha dedotto:
la nullità/annullabilità della convocazione e della delibera per difetto di notifica, avendo egli ricevuto la convocazione quale unico proprietario dell'unità immobiliare e non quale comproprietario della stessa unitamente ai fratelli;
la nullità/annullabilità della convocazione e della delibera per avere l'assemblea approvato il rendiconto 2023 addebitandogli “ogni spesa” relativa all'unità immobiliare di cui è comproprietario con i fratelli;
pagina 1 di 3 la nullità/annullabilità della convocazione e della delibera per avere l'assemblea approvato il bilancio preventivo 2024 addebitandogli interamente le quote di spesa relative all'unità immobiliare in comproprietà con i fratelli;
la nullità/annullabilità della convocazione e della delibera per avere l'assemblea ratificato all'unanimità la costituzione in giudizio del a fronte della mancata partecipazione dello stesso CP_1 alla precedente procedura di mediazione. CP_1
Il ha eccepito in via preliminare la tardività dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto CP_1 nel merito.
Orbene in via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività dell'impugnazione.
Infatti, la domanda di mediazione, che produce gli stessi effetti della domanda giudiziale ai fini della verifica dell'eventuale prescrizione o decadenza, è stata inoltrata dal in data 12.4.2024, Parte_1 entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di comunicazione del verbale assembleare (13.3.2024).
Nel merito i motivi di impugnazione sono infondati.
Va anzitutto rilevato che il Condominio ha allegato l'atto per notar del CP_1 Per_1 15.7.2022 (n. 13.719 rep. n.
8.977 racc.) con il quale i fratelli dell'attore hanno rinunciato alle rispettive quote di comproprietà sull'unità immobiliare facente parte del Condominio.
Ad ogni modo, quanto al primo motivo di censura, va richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo il quale deve escludersi la legittimazione ad impugnare ai sensi dell'art. 1137 c.c. la delibera condominiale da parte del assente, il quale CP_1 faccia valere il vizio di annullabilità per difetto dell'avviso di convocazione dell'assemblea, quando esso sia relativo ad altro condomino, in quanto si tratta di un vizio che non lo riguarda direttamente, inerendo alla altrui sfera giuridica (Cass. 9082/2014; cfr. anche Cass. 8520/17, secondo cui “In tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea. Trova, dunque, applicazione in materia l'art. 1441 c.c., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini”).
Tale orientamento, peraltro condiviso dalla dottrina, appare conforme ad una interpretazione evolutiva della norma, dovendo qui sottolinearsi che con la L. n. 220 del 2012 (modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) è stato previsto che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati (art. 20, che ha così modificato l'art. 66 disp. att. c.c.)
Pertanto, nella specie l'attore – che ha ricevuto regolare avviso di convocazione - non è legittimato a fare valere il difetto di convocazione relativo agli altri comproprietari.
Anche il secondo ed il terzo motivo di censura sono privi di pregio giuridico, attesa la responsabilità solidale dei comproprietari dell'unità immobiliare nei confronti del CP_1 pagina 2 di 3 La Suprema Corte ha infatti chiarito che "I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'articolo 1294 del codice civile (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi” (Cass., 21 ottobre 2011, Sez. II, n. 21907).
Tale principio si desume anche sia dall'art. 68 delle disp. att. c.c., il quale prevede la determinazione del valore della singola unità immobiliare considerata nella sua unitarietà, sia dall'art. 67 delle disp. att. C.c. che prevede il caso in cui un appartamento appartenga a più persone e stabilisce il diritto ad avere un solo rappresentante nell'assembla condominiale.
In altri termini, poiché l'obbligo del contributo grava sul titolare del piano o della porzione del piano inteso come cosa unica e poiché i proprietari costituiscono, rispetto al condominio, un insieme, ciascuno è tenuto in solido verso il condominio.
Pertanto, non è estensibile ai rapporti tra e condomini il principio di parziarietà stabilito CP_1 per le obbligazioni contratte dall'amministratore nei confronti dei terzi. L'amministratore può dunque agire nei confronti di ciascuno dei comproprietari per l'intero ammontare del debito relativo all'unità immobiliare, salvo il diritto del solvens di rivalersi nel rapporto interno con gli altri comproprietari.
Infine, l'ultimo motivo di impugnazione risulta assolutamente generico, non avendo l'attore specificamente dedotto le ragioni di illegittimità della delibera nella parte in cui l'assemblea, nell'esercizio dei suoi poteri e non esorbitando dalla sua sfera di attribuzioni, ha ratificato all'unanimità la costituzione in giudizio del CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, attesa la natura documentale della controversia e la non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 26.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3610/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO Parte_1 C.F._1 CIRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MATARANTE ALFREDO CIRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale comproprietario unitamente ai fratelli e Parte_1 Parte_2 [...]
di una delle unità immobiliari facenti parte del Condominio di San Severo, Parte_3 CP_1 ha impugnato la delibera adottata in seconda convocazione dall'assemblea condominiale in data 26.2.2024.
In particolare, l'attore ha dedotto:
la nullità/annullabilità della convocazione e della delibera per difetto di notifica, avendo egli ricevuto la convocazione quale unico proprietario dell'unità immobiliare e non quale comproprietario della stessa unitamente ai fratelli;
la nullità/annullabilità della convocazione e della delibera per avere l'assemblea approvato il rendiconto 2023 addebitandogli “ogni spesa” relativa all'unità immobiliare di cui è comproprietario con i fratelli;
pagina 1 di 3 la nullità/annullabilità della convocazione e della delibera per avere l'assemblea approvato il bilancio preventivo 2024 addebitandogli interamente le quote di spesa relative all'unità immobiliare in comproprietà con i fratelli;
la nullità/annullabilità della convocazione e della delibera per avere l'assemblea ratificato all'unanimità la costituzione in giudizio del a fronte della mancata partecipazione dello stesso CP_1 alla precedente procedura di mediazione. CP_1
Il ha eccepito in via preliminare la tardività dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto CP_1 nel merito.
Orbene in via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività dell'impugnazione.
Infatti, la domanda di mediazione, che produce gli stessi effetti della domanda giudiziale ai fini della verifica dell'eventuale prescrizione o decadenza, è stata inoltrata dal in data 12.4.2024, Parte_1 entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di comunicazione del verbale assembleare (13.3.2024).
Nel merito i motivi di impugnazione sono infondati.
Va anzitutto rilevato che il Condominio ha allegato l'atto per notar del CP_1 Per_1 15.7.2022 (n. 13.719 rep. n.
8.977 racc.) con il quale i fratelli dell'attore hanno rinunciato alle rispettive quote di comproprietà sull'unità immobiliare facente parte del Condominio.
Ad ogni modo, quanto al primo motivo di censura, va richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo il quale deve escludersi la legittimazione ad impugnare ai sensi dell'art. 1137 c.c. la delibera condominiale da parte del assente, il quale CP_1 faccia valere il vizio di annullabilità per difetto dell'avviso di convocazione dell'assemblea, quando esso sia relativo ad altro condomino, in quanto si tratta di un vizio che non lo riguarda direttamente, inerendo alla altrui sfera giuridica (Cass. 9082/2014; cfr. anche Cass. 8520/17, secondo cui “In tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea. Trova, dunque, applicazione in materia l'art. 1441 c.c., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini”).
Tale orientamento, peraltro condiviso dalla dottrina, appare conforme ad una interpretazione evolutiva della norma, dovendo qui sottolinearsi che con la L. n. 220 del 2012 (modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) è stato previsto che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati (art. 20, che ha così modificato l'art. 66 disp. att. c.c.)
Pertanto, nella specie l'attore – che ha ricevuto regolare avviso di convocazione - non è legittimato a fare valere il difetto di convocazione relativo agli altri comproprietari.
Anche il secondo ed il terzo motivo di censura sono privi di pregio giuridico, attesa la responsabilità solidale dei comproprietari dell'unità immobiliare nei confronti del CP_1 pagina 2 di 3 La Suprema Corte ha infatti chiarito che "I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'articolo 1294 del codice civile (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi” (Cass., 21 ottobre 2011, Sez. II, n. 21907).
Tale principio si desume anche sia dall'art. 68 delle disp. att. c.c., il quale prevede la determinazione del valore della singola unità immobiliare considerata nella sua unitarietà, sia dall'art. 67 delle disp. att. C.c. che prevede il caso in cui un appartamento appartenga a più persone e stabilisce il diritto ad avere un solo rappresentante nell'assembla condominiale.
In altri termini, poiché l'obbligo del contributo grava sul titolare del piano o della porzione del piano inteso come cosa unica e poiché i proprietari costituiscono, rispetto al condominio, un insieme, ciascuno è tenuto in solido verso il condominio.
Pertanto, non è estensibile ai rapporti tra e condomini il principio di parziarietà stabilito CP_1 per le obbligazioni contratte dall'amministratore nei confronti dei terzi. L'amministratore può dunque agire nei confronti di ciascuno dei comproprietari per l'intero ammontare del debito relativo all'unità immobiliare, salvo il diritto del solvens di rivalersi nel rapporto interno con gli altri comproprietari.
Infine, l'ultimo motivo di impugnazione risulta assolutamente generico, non avendo l'attore specificamente dedotto le ragioni di illegittimità della delibera nella parte in cui l'assemblea, nell'esercizio dei suoi poteri e non esorbitando dalla sua sfera di attribuzioni, ha ratificato all'unanimità la costituzione in giudizio del CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, attesa la natura documentale della controversia e la non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 26.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3