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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/07/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1925/2024 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. LO Parte_1
PINTO ANTONINO per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. LO Parte_2
PINTO ANTONINO per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale.
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 6 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/10/2024.
All'udienza cartolare del 6 maggio 2025, con note ritualmente depositate, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso e nell'accordo in esso contenuto. Quindi il Giudice
1 R.G.N. 1925/2024
relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
25/03/1979, e , nato a [...] il [...], che omologa alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/10/2024.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 03/10/2003 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
MONREALE al n. 221 - P. II – serie A – Anno 2003).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 17 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Giuseppe Rini
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1925/2024 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. LO Parte_1
PINTO ANTONINO per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. LO Parte_2
PINTO ANTONINO per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale.
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 6 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/10/2024.
All'udienza cartolare del 6 maggio 2025, con note ritualmente depositate, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso e nell'accordo in esso contenuto. Quindi il Giudice
1 R.G.N. 1925/2024
relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
25/03/1979, e , nato a [...] il [...], che omologa alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/10/2024.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 03/10/2003 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
MONREALE al n. 221 - P. II – serie A – Anno 2003).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 17 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Giuseppe Rini
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