Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 513/2022 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Mauro Montini) a mezzo ricorso depositato il 25/7/2022
contro
Controparte_1
(che sarà difesa dall'avv. Nicoletta Silipo e dall'avv. Filippo Frignani)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 14-15, letterali)
“1) accertare, pronunziare e dichiarare il diritto della dott.ssa a vedersi corrispondere, in tesi, secondo le diverse Pt_1 decorrenze indicate in ricorso e sino al 31.12.2021, gli arretrati stipendiali ovvero, in via alternativa e subordinata, ad ottenere il risarcimento del sofferto danno patrimoniale (declinabile anche come danno da perdita di chance a causa del mancato conferimento dell'incarico IP3), commisurati alla differenza tra il trattamento stipendiale in godimento a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale, in relazione all'incarico IP7B e quello che le sarebbe spettato quale titolare di incarico dirigenziale di categoria IP3, come da conteggi di cui al punto “B) – paragrafo 2.2.” del presente ricorso ovvero anche nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia ed equità; e per l'effetto 2) condannare l , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le somme di cui al capo di domanda n. 1 che precede così
1
3) il tutto con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli crediti;
nonché
4) con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria delle spese ed onorari di lite”.
Parte convenuta – - Controparte_1 si costituiva in giudizio, a chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 14, letterali):
“respingere tutte le richieste risarcitorie formulate dalla difesa della dott.ssa perché infondate, sia in fatto che in Parte_1 diritto”. Con vittoria di onorari”.
*
All'udienza 25/1/2023, nella causa n. 513/2022 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Letizia Parigi in sostituzione Parte_1 dell'avv. Mauro Montini;
per l , l'avv. Filippo Frignani. CP_3
Presente ai fini della pratica il dott. della Testimone_1
CP_4
Il giudice sente le parti, la ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 5/4/2024 ore 11:00 con termine per note al 23/2/2024 per la ricorrente e al 25/3/2024 per l'Azienda convenuta.
2 All'udienza 5/4/2024, nella causa n. 513/2022 rgl sono comparsi: per l'avv. Mauro Montini;
Parte_1 per l , l'avv. Nicoletta Silipo. CP_3
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
*
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine, ordinanza: ritenutane la necessità dispone consulenza tecnica d'ufficio, contabile, al fine di verificare, determinare e quantificare il pregiudizio patrimoniale subito dalla lavoratrice ricorrente, anche in termini di chances, conseguente al mancato riconoscimento di incarico IP3, a decorrere dal 17/11/2017 (deposito del ricorso, esercizio della pregressa azione giudiziale, definita con sentenza pubblicata il 29/5/2020) e in ipotesi dalla data della pubblicazione predetta. Nomina al fine ausiliaria tecnica in persona di Persona_1 consulente del lavoro, fissando l'udienza per il conferimento dell'incarico al 10/5/2024 ore 9:30.
All'udienza 10/5/2024, nella causa n. 513/2022 rgl sono comparsi: da remoto, per l'avv. Letizia Parigi in Parte_1 sostituzione dell'avv. per l , l'avv. Nicoletta Silipo. CP_3
Presente personalmente la consulente tecnica, nominata d'ufficio, consulente del lavoro, che accetta l'incarico e Persona_1 presta gi ), con studio in Poggibonsi, via privata Sardelli, n.
1. Alla consulente viene posto il quesito che segue:
3 “esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di eventuali poteri istruttori ufficiosi: verifichi, determinando e quantificando, il pregiudizio patrimoniale subito dalla lavoratrice ricorrente, anche in termini di chances, conseguente al mancato riconoscimento di incarico IP3, a decorrere dal 17/11/2017 (deposito del ricorso, esercizio della pregressa azione giudiziale, definita con sentenza pubblicata il 29/5/2020) e in ipotesi dalla data della pubblicazione predetta.
Al fine di consentire alle parti eventuale definizione concordata sull'oggetto del quesito proposto, si stabilisce che la consulente dilazioni l'inizio delle operazioni il 10/9/2024, ore 15:00 presso lo studio indicato, con facoltà di svolgimento da remoto da concordare con i consulenti/procuratrici delle parti. Il giudice invita le parti a rappresentare tempestivamente (non oltre il 20/8/2024) il conseguimento o meno di eventuale accordo.
Riserva di nomina ccttp fino ad inizio operazioni.
La consulente, nel termine del 30/11/2024 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 31/12/2024 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 31/1/2025 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnica d'ufficio depositerà in PCT la relazione definitiva, contenente anche le osservazioni delle parti o dei loro consulenti.
4 Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 600, 00.
Il giudice riprogramma la discussione al 17/4/2025, ore 10:00, note autorizzate al 7/4, con facoltà di udienza in aula virtuale già accessibile alle parti.
All'udienza 17/4/2025, nella causa n. 513/2022 rgl sono comparsi da remoto, per l'avv. Letizia Parigi in Parte_1 sostituzione dell'avv. Mauro Montini;
per l' , in presenza non virtuale, l'avv. Nicoletta CP_3
Silipo.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
5 Motivi della decisione.
§ 1. L'accertamento pregresso.
a mezzo ricorso depositato il 7/11/2017 (n. Parte_1
1008/2017 rgl) contro l' e Controparte_1
l' esercitava azione di (conclusioni, ricorso, p. 14, sintesi): CP_5 accertamento del diritto alla attribuzione di un incarico professionale di alta specializzazione, IP3, a decorrere dal 16/1/2014, con conseguente tutela di condanna. Letteralmente: “1. Accertare, pronunziare e dichiarare il diritto della dott.sa ad ottenere l'attribuzione e/o Parte_1 titolarità di un incarico dirigenziale professionale di alta specializzazione secondo le regole e la classificazione di cui al regolamento aziendale sulla “graduazione delle posizioni della dirigenza del SSN” adottato con la deliberazione n. 26 del 15.01.2010 a far data dal 16 gennaio 2014 (o dalla data comunque corrispondente alle mansioni in concreto conferite alla dott.ssa
e per l'effetto Pt_1
2. accertare, pronunziare e dichiarare che le funzioni, le mansioni e le responsabilità attribuite alla dott.ssa Parte_1
a far data dal 16 gennaio 2014 (o dalla data comunque
[...] corrispondente alle mansioni in concreto conferite alla dott.ssa
e da lei in concreto svolte appartengono alla tipologia degli Pt_1 incarichi dirigenziali di livello “IP3”(“incarico di responsabilità di settore organizzativo-professionale di altissima specializzazione”) e, quindi,
3. condannare l , in Controparte_1 persona del legale r nto necessario alla attribuzione, pesatura e formalizzazione dell'incarico dirigenziale della dott.ssa nei termini di cui al punto che Pt_1 precede ed altresì
4. condannare l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t, a corrispondere alla ricorrente sin dalla data di assunzione in servizio del 16.01.2014 (ovvero alla diversa data che risulterà di giustizia e ragione) il relativo trattamento economico, come determinato dall'Allegato 1 alla determinazione n. 498 del 29.10.2016 (doc. 16) e richiamato sub. C che precede, nonché
5. condannare l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t, ad adeguare il trattamento
6 retributivo corrisposto alla dott.ssa a titolo di Parte_1 retribuzione di posizione minima unificata e variabile aziendale e di retribuzione risultato, con la liquidazione degli arretrati stipendiali maturati dal 16 gennaio 2014 (o dalla data anche diversa che risulterà di giustizia ed equità) e con 6. regolarizzazione della sua posizione previdenziale, assistenziale e contributiva ex art. 23 della legge n. 218 del 1952 nonché 7. con interessi e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli ratei stipendiali (…)”.
Con sentenza 2020/n. 64 pubblicata il 29/05/2020, passata in giudicato, il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro:
“in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1 contro l , nel
[...] Controparte_1 ittorio d tutto CP_5 CP_1 quanto necessario alla attribuzione, pesatura e formalizzazione dell'incarico dirigenziale della dott.ssa (con ricognizione del Pt_1 livello IP3), in attuazione del Regolamento per la Graduazione delle posizioni della dirigenza del SSN e universitaria convenzionata con il SSN, e dei successivi accordi anche di determinazione dei budget. Compensa per ½ tra la ricorrente e l le spese del CP_1 processo e condanna l al pagamento in favore della CP_1 ricorrente del residuo ½, ½ liquidato in € 5.393,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, media complessità, parametro medio per le 4 fasi) oltre Iva e Cap e 15 % come per legge. Compensa per intero nei confronti dell le spese del CP_5 processo”.
*
§ 2. Oggetto dell'attuale giudizio.
“1) accertare, pronunziare e dichiarare il diritto della dott.ssa a vedersi corrispondere, in tesi, secondo le diverse Pt_1 decorrenze indicate in ricorso e sino al 31.12.2021, gli arretrati stipendiali ovvero, in via alternativa e subordinata, ad ottenere il risarcimento del sofferto danno patrimoniale (declinabile anche come danno da perdita di chance a causa del mancato conferimento dell'incarico IP3), commisurati alla differenza tra il trattamento stipendiale in godimento a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale, in relazione all'incarico IP7B e quello che le sarebbe
7 spettato quale titolare di incarico dirigenziale di categoria IP3, come da conteggi di cui al punto “B) – paragrafo 2.2.” del presente ricorso ovvero anche nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia ed equità; e per l'effetto
2) condannare l , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le somme di cui al capo di domanda n. 1 che precede così come quantificate al punto “B) – paragrafo 2.2.” del presente ricorso ovvero anche nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia ed equità;
3) il tutto con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli crediti (…)”.
*
§ 3. Preclusioni maturate su parte dell'oggetto del processo.
La lavoratrice ha proposto domanda giudiziale per ottenere le differenze stipendiali ovvero il risarcimento dei danni patrimoniali che afferma di avere subito dal 1.1.2014 al 31.12.2021.
Su parte dell'oggetto dell'attuale giudizio parrebbero maturate preclusioni.
Infatti, sui capi 4 e 5 della pregressa domanda giudiziale, l'accertamento si può connotare come omessa pronuncia, non impugnata, ovvero implicito rigetto, non impugnato anch'esso.
E quanto al diverso titolo dedotto oggi in via alternativa e subordinata (“risarcimento del sofferto danno patrimoniale”), non parrebbe dubbia la sua originaria deducibilità, e pertanto, sulla base della rilevabilità anche d'ufficio, nuovamente si erige la preclusione al suo accertamento.0
Quanto appena sopra ritenuto non si estende a quanto eventualmente maturato a decorrere dal 17/11/2017 (deposito del ricorso, esercizio della pregressa azione giudiziale, definita con sentenza pubblicata il 29/5/2020) o in ipotesi dalla data della pubblicazione decisoria predetta.
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8 § 4. La pretesa (ammissibile) della lavoratrice.
Volgiamo lo sguardo, anzitutto, all'indagine tecnica disposta d'ufficio, sulla base del quesito che segue: verificare, determinando e quantificando, il pregiudizio patrimoniale subito dalla lavoratrice ricorrente, anche in termini di chances, conseguente al mancato riconoscimento di incarico IP3, a decorrere dal 17/11/2017 (deposito del ricorso, esercizio della pregressa azione giudiziale, definita con sentenza pubblicata il 29/5/2020) e in ipotesi dalla data della pubblicazione predetta.
Nella relazione depositata dalla consulente del lavoro Per_1
consulente tecnica nominata d'ufficio, il 15/1/2025 – relazione
[...] uale non sono state mosse obiezioni critiche (e dalla lavoratrice ricorrente espressamente condivisa) - si è registrato il consenso delle parti sul dato che il pregiudizio patrimoniale subito dalla dott.ssa per il mancato conferimento dell'incarico IP3, Pt_1 anziché quello retribuito IP7B, ha come conseguenza una differenza economica retributiva costituita dalla differenza della retribuzione di posizione. Sulla base dell'incarico che riveste, ciascun dirigente medico, ricorda la consulente, percepisce una retribuzione di posizione. La retribuzione di posizione, ci ricorda ancora l'ausiliaria tecnica, si compone di una parte fissa prevista dal CCNL e di una parte variabile prevista da regolamenti aziendali, erogata per tredici mensilità, che insieme rappresentano il valore complessivo dell'incarico. La tipologia di incarico ed il valore della posizione fissa annua è definita dal CCNL vigente mentre il valore annuo della retribuzione di posizione variabile è previsto dal Regolamento degli incarichi di dirigenza Universitaria e SSN approvato con Delibera n. 26 del 15/10/2010 e successive modificazioni e integrazioni Dall'01/01/2021 il valore annuo della tipologia di incarico IP3 è stato rideterminato con Delibera n. 1017 del 30/10/2020. Per poter determinare e quantificare il danno patrimoniale subito dalla ricorrente, anche in termini di perdita di chances, occorre determinare la differenza fra le voci retributive dell'inquadramento dell'incarico dirigenziale di categoria IP3 con la retribuzione effettivamente percepita con incarico IP7B. L'ammontare della retribuzione di posizione percepita per gli incarichi IP7B dalla ricorrente e la retribuzione di posizione spettante
9 per la retribuzione di posizione per l'incarico IP3 è certificata dall' prot. 9423 del Controparte_2
06/05/2022, vedi allegato 4. La differenza economica tra il trattamento stipendiale dell'incarico IP7B ed il trattamento stipendiale IP3 è costituita esclusivamente dalla retribuzione di posizione, pertanto la consulente ha ritenuto di predisporre un prospetto mensile, indicando soltanto tale voce retributiva, con gli importi dovuti per la posizione IP3 e la retribuzione di posizione percepita. L'importo mensile della retribuzione di posizione è stato considerato nel suo complesso, non distinguendo la parte fissa e la parte variabile, come specificato dalla certificazione dell'AOU
ad eccezione del mese iniziale delle due ipotesi, novembre CP_1 maggio 2020, per il frazionamento dei giorni di attribuzione dell'incarico. L'importo della retribuzione di posizione percepita è stata considerata in base alla competenza mensile non tenendo conto dell'effettiva percezione in quanto la retribuzione di posizione variabile dell'anno 2020 è stata totalmente erogata, quale arretrato, nell'anno 2021.
La consulente ha così riepilogato le due ipotesi richieste:
1 - IPOTESI – periodo 17/11/2017 al 31/12/2021 Allegati “1” Retribuzione di posizione spettante incarico IP3 anno 2017 €
2.482,74 Retribuzione di posizione percepita incarico IP7B anno 2017 € 832,68 Differenza dovuta anno 2017 € 1.650,06
Retribuzione di posizione spettante incarico IP3 anno 2018 € 12.304,82 Retribuzione di posizione percepita incarico IP7B anno 2018 € 3.608,28 Differenza dovuta anno 2018 € 8.696,54
Retribuzione di posizione spettante incarico IP3 anno 2019 € 12.304,82 Retribuzione di posizione percepita incarico IP7B anno 2019 € 3.608,28 Differenza dovuta anno 2019 € 8.696,54
10 Retribuzione di posizione spettante incarico IP3 anno 2020 euro
€ 12.304,82 Retribuzione di posizione percepita incarico IP7B anno 2020 € 7.000,00 Differenza dovuta anno 2020 € 5.304,82
Retribuzione di posizione spettante incarico IP3 anno 2021 € 14.000,00 Retribuzione di posizione percepita incarico IP7B anno 2021 € 7.000,00 Differenza dovuta anno 2021 € 7.000,00
Totale differenziale dovuto € 31.347,96
2 - IPOTESI – periodo 29/05/2020 al 31/12/2021. Allegato “2” Retribuzione di posizione spettante incarico IP3 anno 2020 € 8.150,11 Retribuzione di posizione percepita incarico IP7B anno 2020 € 4.846,14 Differenza dovuta anno 2020 € 3.303,97
Retribuzione di posizione spettante incarico IP3 anno 2021 € 14.000,00 Retribuzione di posizione percepita incarico IP7B anno 2021 € 7.000,00 Differenza dovuta anno 2021 € 7.000,00
Totale differenziale dovuto € 10.303,97
*
Non è controverso, ad esito dell'accertamento, che l' CP_1 convenuta resistente abbia omesso di conferire alla dott.ssa ricorrente, incarico professionale di valore e funzione IP3 Pt_1 fino al gennaio 2022, anche in violazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, n. 64 del 2020 pubblicata il 29/05/2020, in pregiudizio della lavoratrice stante la lesione del diritto alla percezione del trattamento economico accessorio (in particolare di quello correlato
11 alla retribuzione di posizione) proprio e tipico dell'intera dirigenza pubblica di cui all'art. 24 d. lgs. n. 165 del 2001 ovvero all'art. 15 e 15 ter d. lgs. n. 502 del 1992, come attuati dalla CCNL della dirigenza medica e ciò, anche in forza del principio, di cui all'art. 36 Costituzione oltreché di quello di parità di trattamento ex artt. 3 e 97 della Costituzione, attuati a loro volta dall'art. 45 D. Lgs. n. 165 del 2001.
L'Azienda ha elencato il complesso percorso effettuato (tra l'altro svoltosi durante le difficoltà gestionali create dalla pandemia Covid-19), a conclusione del quale, in ossequio alla sentenza n. 64/2020, veniva adottata la deliberazione n. 1377/2021 avente ad oggetto il conferimento alla dott.ssa della responsabilità di Pt_1 una UOS, con decorrenza dal 1° g 22, venendo infine a sanare in tal modo l'inerzia denunciata dalla lavoratrice.
Per l'Azienda, le sole pretese che la dott.ssa potrebbe Pt_1 rivendicare non possono che essere successive alla pubblicazione della sentenza n. 64/2020, a seguito della quale – in realtà anche prima - si è approntato il complesso percorso conclusosi con il conferimento della responsabilità della Il giudice ritiene, in senso correttivo, doversi fare riferimento quanto alla decorrenza degli effetti sostanziali alla domanda giudiziale (17/11/2017).
Con riferimento al quantum, alla dott.ssa spetta una Pt_1 somma corrispondente agli arretrati per differenze retributive per mancato conferimento dell'incarico I 3 cui aveva titolo, a decorrere, appunto, dalla domanda giudiziale (domanda di ipotesi subordinata), dal 17.11. 2017 (data di deposito del ricorso nel giudizio RGN 1008 del 2017 conclusosi con la sentenza di n. 64 del 2020 del Tribunale di Siena cit. sub. docc. 4 e 5 in atti) al 31.12. 2021 compresi, pari ad € 31.347,96, come da conteggio effettuato dalla CTU, oltre interessi legali.
Compensa parzialmente le spese del processo, stante il parziale accoglimento della domanda, ex art. 92, co. 2, cpc.
P.Q.M.
12 condanna l al Controparte_1 pagamento in favore di di € 31.347,96, come da Parte_1 conteggio effettuato dalla CTU, oltre interessi legali. Compensa per ½ tra la ricorrente e l le spese del CP_1 processo e condanna l al pagam favore della CP_1 ricorrente del residuo ½, ½ liquidato in € 2.314,50 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo per le 4 fasi) oltre Iva e Cap e 15 % come per legge, nella medesima proporzione ripartendo tra le parti il compenso della consulente tecnica d'ufficio, liquidato con decreto del 21/2/2025.
Siena, 17/4/2025
il giudice Delio Cammarosano
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