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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3692/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3692/2021, avente a oggetto “opposizione all'esecuzione”, promossa da:
, ( ) domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Irene LA FERLA, giusta procura in atti
Opponente contro
nato ad [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2
Opposto Contumace
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 la parte costituita ha concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto revocarsi la Parte_1 sospensione dell'esecuzione nei confronti di per la parte eccedente la Controparte_1 somma di € 1.250,00 e, conseguentemente, dire dovute le somme precettate, insistendo nella spiegata esecuzione per il residuo importo di € 2.266,01. A tale scopo ha esposto che, con atto di pignoramento CP_ presso terzi, iscritto al n. 616/2021 R.G. e notificato al debitore e al terzo Controparte_1
(che emetteva dichiarazione positiva per € 3.556,47), ha chiesto il pagamento della somma di € pagina 1 di 3 3.451,50, a titolo di contributo di mantenimento e spese straordinarie.
Ha inoltre esposto che, nel corso della procedura esecutiva, il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la sospensione dell'esecuzione per l'importo eccedente la somma di € 1.205,00. L'opponente ha quindi dedotto che la suddetta sospensione risulterebbe illegittima, atteso che la somma per cui l'esecuzione era stata sospesa era invece dovuta, a fronte dei mancati pagamenti imputabili all'opposto. Ha poi rappresentato che la detta procedura esecutiva si era conclusa con ordinanza di assegnazione, che disponeva l'assegnazione in favore della creditrice procedente di un terzo della indennità (erogata dall' ) pari € 1.185,49. CP_2
****
Ciò premesso, l'opposizione proposta va rigettata, per le ragioni di seguito spiegate.
Innanzitutto, in diritto, giova precisare che l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. è volta a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, ponendosi in tal modo una questione di merito in ordine alla legittimità sostanziale dell'esecuzione. Ne deriva che sono legittimati a proporre opposizione all'esecuzione tutti coloro che subiscono l'esecuzione, con la conseguenza che il creditore procedere nell'ambito di tale procedimento assume la posizione di legittimato passivo.
Diversamente, con l'opposizione ex. art. 617 c.p.c., -che ha ad oggetto l'irregolarità formale degli atti- si pone una questione sul quomodo dell'esecuzione, imponendosi un controllo di legittimità sugli atti e di tale mezzo di impugnazione potrà servirsi anche il creditore procedente. Infatti, nel caso in cui intenda ottenere tutela per la lesione alla propria pretesa creditoria, derivante dagli atti esecutivi, quest'ultimo dovrà precipuamente impugnare l'atto lesivo e proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. entro il termine di decadenza di venti giorni che decorre dalla notificazione o dal momento in cui si è avuta conoscenza legale del compimento dell'atto che intende opporre.
Inoltre, in ordine alla proponibilità delle opposizioni esecutive, giova precisare che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo” (Cass. n. 15822 del 06.02.2023).
Ne discende che, in tali casi, l'unico mezzo proponibile è quello dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., nel pagina 2 di 3 termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale dell'atto.
Orbene, nel caso di specie, ha proposto la presente opposizione nonostante il procedimento Parte_1
n. 616/2021 R.G sia stato definito con provvedimento ex art. 553 c.p.c., lamentando, al riguardo, che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente sospeso parzialmente la procedura esecutiva.
Tali difese, in applicazione dei principi sopraesposti, avrebbero dovuto essere dedotte da parte opponente mediante il mezzo di impugnazione di cui all'art. dell'art. 617 c.p.c., -quale strumento processuale di cui il creditore procedente può avvalersi per contestare atti della procedura esecutiva
(introdotta dallo stesso) lesivi del suo diritto.
Nello specifico, l'odierna opponente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento ritenuto lesivo del proprio diritto, contestandone i vizi formali, ciò entro il termine di decadenza di venti giorni dalla sua notifica o conoscenza legale dello stesso, che, nella specie, risulta in ogni caso inutilmente spirato.
Pertanto, alla luce di quanto dedotto l'opposizione proposta è immeritevole di accoglimento.
Nulla sulle spese nella contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3692/2021 R.G.
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Rigetta l'opposizione.
3) Nulla sulle spese nella contumacia del convenuto.
Ragusa, li 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3692/2021, avente a oggetto “opposizione all'esecuzione”, promossa da:
, ( ) domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Irene LA FERLA, giusta procura in atti
Opponente contro
nato ad [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2
Opposto Contumace
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 la parte costituita ha concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto revocarsi la Parte_1 sospensione dell'esecuzione nei confronti di per la parte eccedente la Controparte_1 somma di € 1.250,00 e, conseguentemente, dire dovute le somme precettate, insistendo nella spiegata esecuzione per il residuo importo di € 2.266,01. A tale scopo ha esposto che, con atto di pignoramento CP_ presso terzi, iscritto al n. 616/2021 R.G. e notificato al debitore e al terzo Controparte_1
(che emetteva dichiarazione positiva per € 3.556,47), ha chiesto il pagamento della somma di € pagina 1 di 3 3.451,50, a titolo di contributo di mantenimento e spese straordinarie.
Ha inoltre esposto che, nel corso della procedura esecutiva, il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la sospensione dell'esecuzione per l'importo eccedente la somma di € 1.205,00. L'opponente ha quindi dedotto che la suddetta sospensione risulterebbe illegittima, atteso che la somma per cui l'esecuzione era stata sospesa era invece dovuta, a fronte dei mancati pagamenti imputabili all'opposto. Ha poi rappresentato che la detta procedura esecutiva si era conclusa con ordinanza di assegnazione, che disponeva l'assegnazione in favore della creditrice procedente di un terzo della indennità (erogata dall' ) pari € 1.185,49. CP_2
****
Ciò premesso, l'opposizione proposta va rigettata, per le ragioni di seguito spiegate.
Innanzitutto, in diritto, giova precisare che l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. è volta a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, ponendosi in tal modo una questione di merito in ordine alla legittimità sostanziale dell'esecuzione. Ne deriva che sono legittimati a proporre opposizione all'esecuzione tutti coloro che subiscono l'esecuzione, con la conseguenza che il creditore procedere nell'ambito di tale procedimento assume la posizione di legittimato passivo.
Diversamente, con l'opposizione ex. art. 617 c.p.c., -che ha ad oggetto l'irregolarità formale degli atti- si pone una questione sul quomodo dell'esecuzione, imponendosi un controllo di legittimità sugli atti e di tale mezzo di impugnazione potrà servirsi anche il creditore procedente. Infatti, nel caso in cui intenda ottenere tutela per la lesione alla propria pretesa creditoria, derivante dagli atti esecutivi, quest'ultimo dovrà precipuamente impugnare l'atto lesivo e proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. entro il termine di decadenza di venti giorni che decorre dalla notificazione o dal momento in cui si è avuta conoscenza legale del compimento dell'atto che intende opporre.
Inoltre, in ordine alla proponibilità delle opposizioni esecutive, giova precisare che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo” (Cass. n. 15822 del 06.02.2023).
Ne discende che, in tali casi, l'unico mezzo proponibile è quello dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., nel pagina 2 di 3 termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale dell'atto.
Orbene, nel caso di specie, ha proposto la presente opposizione nonostante il procedimento Parte_1
n. 616/2021 R.G sia stato definito con provvedimento ex art. 553 c.p.c., lamentando, al riguardo, che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente sospeso parzialmente la procedura esecutiva.
Tali difese, in applicazione dei principi sopraesposti, avrebbero dovuto essere dedotte da parte opponente mediante il mezzo di impugnazione di cui all'art. dell'art. 617 c.p.c., -quale strumento processuale di cui il creditore procedente può avvalersi per contestare atti della procedura esecutiva
(introdotta dallo stesso) lesivi del suo diritto.
Nello specifico, l'odierna opponente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento ritenuto lesivo del proprio diritto, contestandone i vizi formali, ciò entro il termine di decadenza di venti giorni dalla sua notifica o conoscenza legale dello stesso, che, nella specie, risulta in ogni caso inutilmente spirato.
Pertanto, alla luce di quanto dedotto l'opposizione proposta è immeritevole di accoglimento.
Nulla sulle spese nella contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3692/2021 R.G.
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Rigetta l'opposizione.
3) Nulla sulle spese nella contumacia del convenuto.
Ragusa, li 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3