Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 1368/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:13
Il giorno 03/06/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Paolo Gagliano in sostituzione dell'avv. Salvatore Vaccaro per l'attore e l'avv. Pietro Lauricella in sostituzione dell'avv. Bonura per CP_1
[...]
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 17:04
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n° 3602 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
(c.f. C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vaccaro in virtù di procura in calce, ex art 83 c.p.c, all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casteltermini nella Via G. Matteotti n. 38
attore
CONTRO
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Geltrude Bonura in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Gela, Corso Vittorio Emanuele, 161, nello studio dell'indicato difensore convenuto
Oggetto: responsabilità ex artt. 2051 c.c. – 2043 c.c.
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella Parte_1 generale premessa di essere comproprietario, per la quota di 666/1000, unitamente ai figli , ed ai nipoti CP_2 CP_3 CP_4
e in virtù di dichiarazione di successione legittima in morte
[...] Pt_1 della moglie presentata il 6.10.2016 all'Agenzia delle Persona_1
Entrate di Agrigento al n. 1628 Volume 9990, di un lotto di terreno con annesso fabbricato rurale a due elevazioni fuori terra, sito in località
“Fabbrica” in agro di Casteltermini, identificato in catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 15- Part.lla 128 sub/2 e sub/3 a piano terra, e
Part.lla 128 sub/4 a primo piano e catasto terreni al e Foglio 15 Part.lla
124, di are 4 e centiare 8°, e Part.lla 127 di are 21 e centiare 8, conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la , al fine di sentire CP_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dei danni che hanno interessato il muro di cinta ed il fabbricato dell'attore.
Esponeva, in particolare, che il lotto di terreno è lambito dalla condotta idrica potabile che alimenta il serbatoio idrico del
[...]
che la titolarità della condotta è da ricondursi alla società CP_5 convenuta che ha in affidamento esclusivo, per tutto il territorio della
Regione Sicilia, il servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione delle acque a scala sovrambito;
che già nel Dicembre 2018 e nel mese di Febbraio 2019 si verificavano due diverse rotture nella condotta centrale posta al confine con la proprietà dell'attore che provocavano una copiosa fuoriuscita di acqua, che riversandosi sul terreno adiacente, di proprietà del medesimo, causava significative lesioni al muro di cinta e sui muri perimetrali dell'immobile, determinando ingenti danni sia alla struttura dell'edificio che ai muri di sostegno;
che nel mese di Settembre 2020 si verificava una ulteriore rottura di detta tubatura centrale, con notevole perdita di acqua, aggravando l'entità dei danni all'immobile; precisava che la naturale ortografia del terreno pone il fondo
Maltacesare più a valle rispetto al punto di rottura della tubazioni, cosicché per via della naturale pendenza, l'acqua si riversava all'interno
3 della proprietà dell'attore; di aver subito danni all'immobile quantificati in €
24.000,00;
Chiedeva, dunque, che l'adito Tribunale ritenuta la responsabilità ex art
2051 c.c.,o in subordine dell'art. 2043 c.c., della per i danni CP_1 patrimoniali subiti dall'immobile dell'attore nell'occorso descritto in narrativa, pronunciasse sentenza di condanna al pagamento della somma di € 24.000,00 o a quell'altra somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo.
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio da liquidarsi in favore del procuratore distrattario.
Si costituiva in giudizio la con deposito di comparsa di CP_1 costituzione e risposta, contestava la sussistenza di alcun nesso eziologico tra la condotta idrica (e la sua asserita rottura) e il danneggiamento all'immobile di proprietà del sig. idoneo a Parte_1 determinare la responsabilità del custode a norma dell'art. 2051 c.c., rilevava che già nell'Aprile del 2019 a seguito del sopralluogo di un proprio tecnico, si ravvisava “la presenza di umidità in corrispondenza dell'angolo che il lotto presenta lungo il lato Sud-Ovest, oggetto di particolare attenzione, in questi ultimi due anni ha avuto un comportamento tipico dei fenomeni di tipo sorgentizio, presentandosi ad ogni inverno e scomparendo nei mesi estivi”, circostanza avallata da accertamenti eseguiti sul fondo antistante a quello del sig. Parte_1 ove veniva ravvisata la presenza di acque sorgentizie che causavano copiosi riversamenti di acqua pertanto estranee alla condotta idrica gestita dalla;
evidenziava come il comportamento imprudente dello CP_1 stesso attore, che non aveva adottato le cautele necessarie per evitare che le perdite della condotta idrica potessero danneggiare i beni di sua proprietà avessero concorso a cagionare i danni lamentati;
contestava il quantum della pretesa risarcitoria avanzata, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ In via principale: - rigettare la domanda così formulata da parte attrice in quanto infondata, non provata ed esagerata
4 e, pertanto, dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità della in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio;
- ritenere Controparte_1
e dichiarare l'assenza di responsabilità della dovendosi Controparte_1 ritenere integrato il caso fortuito e, per l'effetto, rigettare la domanda;
In subordine: - ritenere e dichiarare il prevalente concorso di colpa del sig.
nella causazione dei danni de quibus e, per l'effetto, ridurre il Parte_1 risarcimento nella misura che sarà provata in giudizio, riducendolo del dichiarando concorso;
-accertare e dichiarare non dovuti tutti i danni richiesti perché non provati e, in ogni caso, dichiararli eccessivi e speculativi e, per l'effetto, ricondurre la domanda a quanto effettivamente dovuto e provato in corso di causa;
-Ritenere e dichiarare non dovuto il cumulo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali richiesti in citazione;
Con vittoria di spese e compensi.
Fatta esperire la procedura di negoziazione assistita e concessi i termini di cui all'art 183 co 6, c.p.c., la causa veniva istruita con escussione di testi ed espletamento di consulenza tecnica.
Precisate le conclusioni all'udienza del 8.10.2024, la causa veniva inviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per deposito di note conclusive .
Così tratteggiata la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati appare opportuno richiamare i principi generali in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nell'ambito del quale è sussumibile la presente azione.
La formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che: - la responsabilità ex articolo 2051
c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. Civ. 15761/2016); - ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato
5 oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo
2051 c.c. (ex multis Cass. 4476/2011);
Funzione dell'art. 2051 c.c. è imputare la responsabilità a chi è nelle condizioni di controllare i rischi della cosa dovendo qualificarsi custode chi effettivamente ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, la responsabilità è quindi in relazione al rapporto di custodia del bene dal quale proviene il danno
L'inquadramento nell'ambito della suddetta norma comporta, quindi, precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
Più esattamente: spetta all'attore la prova della derivazione del danno dalla cosa, nonché quello dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa;
solamente ove sia assolto dal danneggiato tale onere della prova, spetterà poi al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito, ovverosia la prova di un fattore interruttivo del nesso di causa che lega la cosa al danno, non potendo, invece, dispiegare alcuna rilevanza la prova della diligenza del custode, trattandosi – come detto – di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. n. 2488/2018).
Orbene, in primo luogo occorre verificare se le parti hanno rispettato il principio di ordine generale, inerente alla distribuzione dell'onere della prova, nell'ambito della fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Ed infatti, l'affermazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato, in quanto fatto costitutivo, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso.
L'art. 2051 c.c., dunque, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a
6 carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. n. 15389/11 e Cass. n. 8005/10).
Ciò significa che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, esonera il danneggiato dalla prova del solo elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso causale che costituisce, anzi un prius logico rispetto alla prova liberatoria del custode;
Pertanto è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata;
Ebbene, il Tribunale ritiene che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio ed in particolare risulta fornita la prova del nesso eziologico tra la res e il danno subito nei limiti appresso indicati.
Ed infatti, l'istruttoria svolta ha consentito l' accertamento concreto in punto di ricollegabilità causale della perdita d'acqua ai danni risentiti dall'immobile dell'attore.
In particolare il teste, ing. c.t. attoreo, escusso all'udienza del Tes_1
20.12.2022 riferiva “ ho accertato la rottura della tubazione del deflusso delle acque dall'evidente affioramento di acque in superficie in un tratto del tracciato della condotta” ed ancora “dal punto di affioramento dell'acqua al confine della proprietà vi è una distanza di circa quindici metri”, ha altresì precisato che “la tubazione di Sicilia acque si trova a monte rispetto al fabbricato dell'attore, vi è un dislivello di circa cinque metri”.
Le dichiarazioni del teste hanno trovato conferma nella ctu espletata in corso di causa le cui conclusioni il Tribunale condivide in quanto immuni da vizi logici e metodologici
In particolare il ctu ha accertato “ la condotta di adduzione di al CP_1 serbatoio di Casteltermini è posta fuori dalla proprietà di a Parte_1 circa 18 m dal fabbricato, inoltre il punto di avvenuta rottura dista circa 75
7 m da quest'ultimo” “Si è avuto riscontro delle interruzioni di esercizio da parte di che comunicava l'avvenuto periodo dalle ore 20:00 del CP_1
10/02/2019 alle ore 10:00 del 11/02/2019 e dalle ore 15:30 del 02/06/2023 alle ore 15:30 del 04/06/2023, questi sono i periodi per il ripristino del servizio ma non quelli di effettiva fuoriuscita delle acque dalla condotta a seguito della rottura. Sono questi gli unici dati ufficiali riscontrati alla richiesta dello scrivente CTU. Il primo di tali periodi coincide, nel “mese e anno, con quanto riportato nella documentazione allegata al fascicolo”.
Per ciò che attiene ai fenomeni sorgentizi in prossimità delle particelle di proprietà degli attori da quanto si è potuto verificare in sede di sopralluogo del 27 ottobre u.s., nel corso del quale sono state fatte indagini nel sottosuolo, è da escludersi la presenza di acque sorgentizie nel sottosuolo nei pressi del fabbricato del Sig. ”. Parte_1
“i danni evidenziati quali quelli rinvenuti al muro di cinta in pietrame, alla parete interna del magazzino e al muro di cinta del lotto sono certamente imputabili al carico abbondante di acqua sopraggiunta a seguito della rottura della condotta idrica di durante i periodi contestati da CP_1
Parte attrice. Eventuali altri danni subiti dal fabbricato, riportati nella perizia tecnica di Parte attrice, se si esclude qualche lieve lesione nella muratura esterna del fabbricato, quali cedimenti futuri del piano di appoggio delle fondazioni, tali da compromettere la stabilità dell'intero fabbricato, non possono di certo imputarsi alla fuoriuscita d'acqua dalla condotta idrica de quo”
“Da quanto preso in esame non vi è concausa che possa avere concorso ai danni del fabbricato. Restano esclusi quelli in evidenza sulla parete esterna del fabbricato dovuti a possibili cedimenti differenziali del piano di appoggio delle fondazioni per piccoli assestamenti avvenuti nel tempo, ma pare poco probabile che questi siano dovuti alle acque di corrivazione provenienti dalla perdita della condotta che, benché di notevole portata, si sono distribuite, data la morfologia dell'area soprastante il fabbricato, in altre direzioni investendo, come da evidenza documentale allegata in perizia di parte, solo parzialmente il lotto di terreno di Parte attrice”
8 Il Tribunale aderisce completamente alle conclusioni a cui è giunto il c.t.u., non scalfite dalle osservazioni formulate dal c.t.p., che sono state approfondite in modo esaustivo dal c.t.u., il quale ha replicato puntualmente ad ogni contestazione sollevata.
Deve, dunque, ritenersi, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e delle condivisibili osservazioni del CTU, che sia emersa la prova del nesso di causa tra i danni all'immobile attoreo e la perdita d'acqua fuoriuscita dal punto di rottura della condotta idrica.
Vi, è, invero, compatibilità cronologica – riguardando il momento del sorgere dei danni ed il periodo in cui si verificò la rottura della condotta idrica in questione;
non vi è stata evidenza, al contempo, del verificarsi di altri fattori che potenzialmente avrebbero potuto giustificare danni di tale entità, ad esempio condizioni meteorologiche avverse prolungate, presenza di acque di origine sorgentizia. Vanno, poi, valorizzati gli elementi indicati dal consulente, ovvero la prossimità dell'immobile degli attori rispetto al punto di rottura della condotta ed il fatto che il tubo era posto “a monte” rispetto all'immobile, con agevolazione della ridiscesa dell'acqua. D'altro canto, l'assenza di altri episodi di danni nella zona prossima all'immobile degli attori e posti a valle rispetto alla condotta rotta si giustifica per essere l'area dove si trova l'immobile – per quanto emerso nell'istruttoria – isolata.
Gravava, dunque, sul convenuto dare prova del caso fortuito, ovvero l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. (v. ex multis Cass. 25243/2006, Cass.
15389/2011, Cass 9323/2015 e, da ultimo, Cass. 5877/2016 e Cass.
5859/2018).
Venendo alla stima dei danni risarcibili, il Tribunale ritiene di aderire a quella proposta dal CTU che ha quantificato in € 3200,00 il rifacimento del muretto in pietrame a secco, in € 650,00 il ripristino delle lesioni su parete esterna, in € 400,00 il ripristino della porzione di parete bassa del
9 magazzino ed in € 1000,00 la rimozione e rifacimento rete di recinzione confine nord ovest del lotto.
Così in totale la somma di € 5.250,00.
Trattandosi di debito di valore, esso va rivalutato dalla data del sinistro, che va collocato a febbraio 2019, sino al soddisfo.
Sulla somma sono altresì dovuti interessi al saggio legale sulla somma di anno in anno rivalutata, sino alla pubblicazione della presente sentenza, che converte il debito di valore in debito di valuta.
A decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti sulla somma come rivalutata alla medesima data di pubblicazione, interessi al saggio legale sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi del dm 55/2014 in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1368/2021, in accoglimento della domanda formulata da Parte_1
Condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, della somma di € 5250,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali, oltre accessori da calcolare come indicato in motivazione;
Condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore del procuratore antistatario che liquida nella complessiva somma di € 1800,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa di legge, se dovute.
Pone definitivamente in capo alla convenuta le spese di ctu liquidate con separato decreto
Cosi deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 03 giugno 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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